Archivi categoria: Assenze

ARAN :DOCUMENTAZIONE 3 GIORNI PERMESSO PERSONALI O FAMILIARI

L’ARAN ha pubblicato sul sito il 12.6.2025 (clicca qui) orientamento “Id:34580” sulla documentazione da presentare atta a soddisfare autocertificazione dei motivi personali o familiari da parte del personale scolastico al fine di poter usufruire dei permessi di cui art. 35 comma 12 CCNL 18.1.2024.

L’ARAN ha pubblicato sul sito il 12.6.2025(clicca qui) orientamento “id :34577” sulla possibilità di cumulare senza soluzione di continuità il permesso del matrimonio con i 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiare in base all’art. 15 comma 4 del CCNL 29/11/2007 che prevede la cumulabilità tra il comma 2 ed il comma 3.

Si fa presente che a fine 2024 ARAN ha ristrutturato il sito eliminando buona parte dei vecchi orientamenti nonché le 3 raccolte sistematiche orientamenti scuola su Assenze per malattia dicembre 2015(clicca qui), su Permessi retribuiti dicembre 2016(clicca qui ) , su ferie e festività dicembre 2015(clicca qui).


HA LASCIATO LA RACCOLTA SISTEMATICA SCUOLA GENNAIO 2017(clicca qui). È il CCNL 2007.
Sono presenti comunque moltissimi orientamenti sul comparto istruzione e ricerca ad oggi 12 giugno 2025 n. 294 Risultati.



CIRCOLARE INPS 95/2025:ISTRUZIONI INDENNITA’ CONGEDO PARENTALE-LEGGE BILANCIO 2025

L’INPS ha emanato la circolare 26.5.2025 n. 95(clicca qui) con cui da istruzioni operative su elevazione congedo parentale per ulteriore mese(art. 1, comma 217 legge 30 dicembre 2024 n. 207).
Le istruzioni sono per i lavoratori dipendenti del settore privato.
I periodi di congedo parentale retribuiti all’80% devono essere fruiti entro i 6 anni di vita del bambino.
Massimo 3 mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono usufruirne in modalità “ripartita” tra gli stessi o soltanto da uno di essi.
La fruizione alternata tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio come previsto per tutti i periodi di congedo parentale.

Con la circolare INPS 26 maggio 2025, n. 95, infatti l’Istituto fornisce tutte le indicazioni.
Questi aumenti dell’indennità trovano applicazione, rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.  
Alla luce della modifica apportata, il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo risulta indennizzabile come di seguito indicato:
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale.
un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
un altro mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
un ulteriore mese, inoltre, è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Si rinvia per approfondimenti alla lettura della circolare(clicca qui)



CONGEDO PARENTALE ex astensione facoltativa (art. 32 e art. 34 retribuzione DLVO 151/2001) NELLA SCUOLA : NOVITÀ LEGGI BILANCIO 2024 e 2025


Il SOLE 24 ORE con articolo del 27 gennaio 2025 pag. 4 dal titolo “Congedi parentali più ricchi con binari diversi fra i lavoratori “ esamina le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 sulla retribuzione dei mesi di astensione facoltativa (art. 32)ora congedo parentale retribuiti originariamente al 30% (art. 34) con la precisazione dei 2 mesi (3 mesi per il settore privato) di congedo retribuiti entrambi all’80% in riferimento alla data finale dell’astensione obbligatoria .

I MESI DI CONGEDO RETRIBUITI PER FIGLI FINO A 12 ANNI SONO SEMPRE GLI STESSI nell’ambito dei 9 mesi(art. 34 comma 1 introdotto da art.2 comma 1 lettera i) (pag. 21) del DLVO 30/6/2022 n.105 in G. U. 29/7/22 n. 176 in vigore dal 13.8.22 e art. 32 comma 1 Dlvo 151/2001 modificato da DLVO 2015 N. 80) prima fino al 12.8.22 erano invece 6 mesi tra padre e madre e prima fino al 24.6.2015 nei primi 8 anni di vita del bambino:
3 mesi per la madre, dopo congedo obbligatorio per maternità, non trasferibili all’altro genitore, nei primi 12 anni del bambino(art. 7 comma 1 DLVO 15.6.2015 n.80 che modifica art. 32(e non più 8)
3 mesi, dalla nascita del figlio, per il padre non trasferibili all’altro genitore, nei primi 12 anni del bambino;
3 mesi tra madre e padre, nei primi 12 anni del bambino.
Ulteriori eventuali 2 mesi retribuiti al 30% in riferimento al reddito inferiore nel 2025 a euro 19.610,50 (Circ. INPS 2.4.25 n. 72 lett. B) punti IV)(provvisorio)

Quello che cambia è la retribuzione o al 100% per il settore pubblico primo mese( 80% per il settore privato ), all’80% per il secondo mese per chi termina astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024, per il terzo mese introdotta dalla legge di bilancio 2025 la retribuzione all’80% limitatamente a chi termina astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024 e nel corso del 2025. NATURALMENTE ENTRO I 6 ANNI per i due(3 mesi) mesi all’80% e cumulativi tra madre e padre(vedi art. 32 e art. 34 allegati).


La legge di bilancio 2023(legge 29.12.2022 n. 197 art. 1 comma 359 ) aveva stabilito per il termine dell’astensione obbligatoria successiva al 31.12.2022 ed entro il 31 dicembre 2023 che i primi 30 giorni di congedo vanno retribuiti all’80% : ciò vale solo per il settore privato mentre per il settore pubblico era già previsto che i primi 30 giorni vanno retribuiti al 100% come da parere Funzione pubblica n. 20810 del 27.3.2023 e quindi non è un mese in più (FAQ n. 2 congedo parentale INPS 2024).
Disciplinata da circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023 che segue la circolare INPS n. 122 del 27.10.22.

PERTANTO PER LA SCUOLA SONO IMPORTANTI SOLO LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLE LEGGI DI BILANCIO 2024 e 2025.

Infatti la legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 179 L. 30.12.2023 n 213) ha modificato art. 34 del DLVO n. 151 del 26.3.2001 in riferimento al termine del periodo dell’astensione obbligatoria successivo al 31 dicembre 2023 prevedendo, per ciascun genitore tre mesi non trasferibili così ripartiti:
1 mese: indennità pari all’80% della retribuzione fino al 6 anno di vita del bimbo(per il pubblico impiego ed anche per la scuola retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale fino al 12 anno) ,computati complessivamente per entrambi i genitori;
2 mese: indennità pari al 80% della retribuzione (fino ai 6 anni di vita ) e non al 60% come modificato a partire dal 1 gennaio 2025 dalla legge di bilancio 2025(art. 1 comma 217 lettera a);
3 mesi indennità pari al 30% della retribuzione .
SUL SECONDO MESE ALL’80% la funzione pubblica con parere n. 13398 del 20.2.2024 si è espressa favorevolmente.
INPS aveva emanato su novità legge bilancio 2024 la circolare 18.4.2024 n. 57.

Poi la legge di Bilancio 2025 (legge 30.12.24 n. 207 art. 1 comma 218 e 217) estende il congedo parentale retribuito all’80% a ulteriore mese complessivo tra madre e padre in riferimento al termine dell’astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024 e modifica anche la legge di Bilancio 2024 nella parte in cui prevede il congedo parentale permanente al 60% portandolo all’80% ( legge 30.12.2024 art. 1 comma 217) INTRODUCENDO Quindi UNA MISURA STRUTTURALE A PARTIRE DAL 2025 CHE PREVEDE L’ELEVAZIONE ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE DERLLA INDENNITA’ DI CONGEDO


PERTANTO PER LA SCUOLA SI HANNO LE SEGUENTI 3 CASISTICHE:

1) ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA entro il 31 dicembre 2023
a) primi 30 giorni al 100% fino al 12 anno del figlio come da CCNL scuola 18.1.2024 art. 34 comma 3 – Congedi dei genitori (ex art. 12 Congedi Parentali 4 CCNL scuola 2007) che trova conferma in apposito chiarimento ARAN CFL 236 del 23.11.23 pubblicato nel sito ARAN il 30.11.2023;
b) gli ulteriori 8 mesi al 30%
C) ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 cioè 2 mesi al 30% in base al reddito personale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione inferiore nel 2023 ad euro 18321,55(Circ INPS N. 43 del 21/4/23 lett.B punto 4)

2)ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA entro il 31 dicembre 2024
a) primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del figlio ;
b) secondo mese fino a 6 anni del figlio all’80% e non al 60%(modifica introdotta da art. 1 comma 217 lett. a) Legge bilancio 2025) in base alla Legge di bilancio 2024;
c) ulteriori 7 mesi al 30% ( 3 mesi per ciascun genitore ed ulteriori 3 a scelta di uno dei due).
D) ulteriori mesi oltre i 9 fino ad un massimo di 10 o 11 retribuiti al 30% solo se in possesso di reddito personale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione inferiore nel 2024 ad euro 19.454,83 (Circ. INPS n. 61del 6.5.2024 lett. B) punto 4)

3) ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA SUCCESSIVAMENTE AL 31 Dicembre 2024 o nel corso del 2025 o successivamente
a) i primi 30 giorni retribuiti al 100% fino a 12 anni del figlio;
b) i secondi 30 giorni retribuiti all’80% per figlio fino a 6 anni;
c) ulteriori 30 giorni retribuiti all’80% per figlio fino a 6 anni.
d) ulteriori 6 mesi retribuiti al 30%(3 mesi per ciascun genitore e ulteriori 3 a scelta di uno dei due )
e) ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 cioè due mesi retributivi al 30% solo in presenza di reddito inferiore nel 2025 a euro 19.610,50( art. 34 comma 3) (provvisorio)cioè 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione

PERTANTO nella scuola dal primo gennaio 2025 i primi 30 giorni retribuiti al 100% complessivamente tra madre e padre ; i secondi 30 giorni retribuiti all’80% complessivamente tra madre e padre e gli ulteriori 30 giorni retribuiti all’80% complessivamente tra madre e padre per le astensioni obbligatorie terminate successivamente al 31 dicembre 2024 nel corso del 2025 o successivamente.

QUINDI 3 MESI : uno al 100% per figlio fino a 12 anni e due all’80% per figlio di età inferiore a 6 anni; in caso di età superiore a 6 e fino a 12 invece retribuzione al 30%.


SI ALLEGANO:
1)art. 32 del DLVO 151/2001 aggiornato al 25 aprile 2025(clicca qui);
2)art. 34 del DLVO 151/2001 aggiornato al 25 aprile 2025 con le modifiche introdotte da leggi di bilancio (vedi NOTA 51 legge bilancio 2025 e Nota 49 legge bilancio 2024)(clicca qui).
3) Circolare INPS 15.1.25 n. 3 pag. 11(clicca qui) che preannuncia apposita circolare ;
4)Circolare Ministero Difesa del 6.3.2025(clicca qui) e relativa tabella (clicca qui);
5) )Legge di Bilancio 2025(legge 30.12.2024 n. 207 art. 1 commi 217 e 218)(clicca qui)
6)Legge di Bilancio 2024(legge 30.12.2023 n. 213 art. 1 c. 179 ) integrata da legge bilancio 2025( clicca qui) e parere F.P. n. 13398 del 20.2.24
7)Legge di Bilancio 2023 art. 1 comma 357 e parere F.P. n. 20810 del 27.3.2023.NON VALIDA PER LA SCUOLA.
8) Art. 34- Congedi dei genitori comma 3 del CCNL Scuola 18.1.2024
9) chiarimento ARAN CFL 236 del 23.11. 23 su comparto autonomie locali pubblicato in sito ARAN(clicca qui) riguardante retribuzione dei primi 30 giorni al 100% per figli fino a 12 anni.
10) Chiarimento ARAN n. prot. 3166 del 7.4.23 inviato a Ministero Giustizia a seguito quesito sulla retribuzione dei primi 30 giorni al 100% per figlio fino a 12 anni(art. 28 comma 3 congedi genitori CCNL 2019/22 Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9-5-22)
11) CHIARIMENTO per comparto Funzioni Locali Art. 45 ARAN CFL 236 del 23.11.23 pubblicato nel sito ARAN il 30.11.2023;
Esempio di un caso in cui si arriva a 9 mesi indennizzabili(art. 34 Dlgs 151/2001)
con un figlio nato nel 2026:
La madre usa 6 mesi complessivi : 3 mesi a lei riservati+ 3 mesi del periodo utilizzabile alternativamente(art. 34 dlvo 151/2001) .
Il padre usa i suoi 3 mesi riservati
Totale della coppia : 9 mesi indennizzabili .

Documenti allegati



Art. 3 LEGGE 104 : DIFFERENZA TRA COMMA 1 E COMMA 3

Una docente chiede quale sia la differenza tra comma 1 e comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92 ?
L’art 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è stato aggiornato: si riporta testo in vigore dal 30.6.24 (Art. 3 LEGGE 104 AGGIORNATA) .
il comma 1 riguarda handicap non grave.
Il comma 3 riguarda handicap grave.
Nella scuola il docente con solo handicap non grave(art. 3 comma 1) non ha nessun beneficio se non é unito a invalidità superiori ai 2/3 ( art. 21 legge 104) .
In tal caso handicap con invalidità superiore ai 2/3 (art. 21 legge 104) ha diritto alla precedenza nella mobilità CCNI MOBILITÀ 2025 (art. 13 e art. 40 comma 1 punto III, secondo capoverso ) e al non inserimento nella graduatoria di istituto( art. 13 comma 2, primo capoverso ) .
L’art. 21 (invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap anche non grave comma 1 art. 3 legge 104) però non dà diritto ai 3 giorni di permesso mensile.
Nella scuola il docente con handicap grave (art. 33 comma 6) ha diritto alla precedenza( art. 13 e art. 40 comma 1 punti III) secondo capoverso CCNI MOBILITA’ 2025), al non inserimento nella graduatoria di istituto(art. 13 e art. 40 comma 2) , ma anche ai 3 giorni di permessi mensili come previsto da art. 33 comma 3 legge 104 per assistenza a familiare con handicap grave .
Nella mobilità assistenza a familiare portatore di handicap grave(art. 3 comma 3 legge 104) da diritto alla precedenza e al non inserimento in graduatoria istituto ; nessun diritto per familiare con invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap non grave (art. 3 comma1 legge 104) ANCHE SE IL CCCNI MOBILITÀ la limita ai figli , ai genitori, al coniuge/equiparato e non a tutte le categorie del comma 3 dell’art. 33 legge 104( fino a familiari secondo grado e tavolta terzo grado).
PER ASSISTENZA A FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE(vedi art. 33 comma 3 legge 104) si ha diritto , a seguito abolizione del referente unico , ai 3 giorni di permesso mensile , anche se ripartiti fra più persone.



USR BO :AVVISO IMMISSIONI IN RUOLO-ADOZIONE PROCEDURA TELEMATICA

L’USR dell’Emilia-Romagna il 10.7.24 ha pubblicato(clicca qui) un avviso sulle immissioni in ruolo 2024/25 (la maggior parte verrá effettuata a distanza ) in attesa dell’imminente decreto ministeriale che assegnerà il contingente .
Invita gli interessati:
1) a verificare l’accesso in istanza online per poter poi procedere in caso di convocazione alla presentazione della domanda ;
2) ad una consultazione costante e continua del sito dell’USR dove saranno pubblicate gli avvisi delle convocazioni.



ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA: DURATA 12 MESI

In base all’art. 18 del CCNL Scuola 29.11.2007 l’aspettativa per motivi di famiglia o personali è regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. N. 3 del 10 gennaio 1957 ed è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA a tempo indeterminato o a tempo determinato (fino al 30 giugno o 31 agosto).
L’art. 69 prevede che entro un mese dalla presentazione della domanda il Dirigente deve pronunciarsi ed ha facoltà di respingere la domanda o ritardarla o ridurla o revocarla, e che il periodo di aspettativa(art. 69 comma 4) non può eccedere la durata di un anno senza assegni,non retribuito.
L’art. 70 comma 1 prevede che due periodi di aspettativa si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di un anno, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.
Per motivi di particolare gravità si può consentire un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni non superiore a 6 mesi.

L’ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE E’ STATA SOSTITUITA CON ASSENZA PER MALATTIA (ART. 23)NEL CCNL SCUOLA 4 AGOSTO 1995 E DISAPPLICATO ART 70 DPR 3/57 E ART. 450 DLVO 297/94 CON RIFERIMENTO ART. 23 DA ART 82 CCNL CITATO.

L’ART. 47 DEL DPR 686/1957 N. 686 SUL COMPUTO DEL QUINQUENNIO E’ STATO ABROGATO DAL COMMA 220° DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 23-12-2005 N. 266(LEGGE FINANZIARIA 2006) (220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche’ la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse).

L’aspettativa per motivi di salute è venuta meno con l’introduzione dell’assenza per malattia dal 4.8.1995 ma si ritiene ancora valida la durata massima di due anni e mezzo(30 mesi) nel caso di aspettativa per motivi di famiglia con periodi di servizio attivo superiore a 6 mesi cioè usufruiti spezzettati.
Cosa si intende per servizio attivo : effettiva prestazione di servizio ed alcune assenze(ad esempio congedi maternità etc) -assenza per malattia non si considera servizio attivo ma proroga il periodo del servizio attivo che può essere non continuativo.


Si allega comunque la nota della Ragioneria di Bologna n. 336 del 24.1.97(clicca qui) che parla invece di 12 mesi in un triennio come le assenze per malattia (disapplicato art. 70 cumulo aspettative da articolo 43 disapplicazioni CCNL ministeri 16.5.1995 in riferimento all’art. 21 -assenze per malattia, corrispondente all’art. 82 disapplicazioni CCNL Scuola 4.8.1995 in riferimento all’art. 23- assenze per malattia) rifacendosi ad una nota ARAN 26.6.1995 n. 2350 (clicca qui) punto d) cumulo aspettative per il comparto ministeri(trasmessa dal Miur con nota 26.7.95 n. 1871) che la Ragioneria Generale dello Stato con nota 12.2.97 prot. 195548(clicca qui) ritiene estensibile al comparto scuola in risposta a quesito posto dalla Ragioneria provinciale di Perugia .
La Ragioneria Generale dello stato ha risposto con nota del 13 maggio 1997(clicca qui) ai quesiti posti da ragioneria provinciale di Bologna confermando la durata di 12 mesi e 6 di aspettativa per famiglia riferita al triennio.


I PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA non sono validi ai fini della carriera e della pensione ma SONO RISCATTABILI nella misura massima di 3 anni.



ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE DI RUOLO-TRIENNIO PER IL CALCOLO DEI 18 MESI

Ho già trattato l’argomento con articolo del 22 maggio 2006(clicca qui), ma a seguito di un quesito ho approfondito il problema del periodo di 18 mesi(periodo di comporto) di cui 9 mesi retribuito al 100%; 3 mesi al 90% e 6 mesi al 50%(vedi art. 17 comma 8 CCNL 29.11.2007).
Nel passato l’Aran a quesito posti per il CCNL comparto MINISTERO faceva riferimento per tutti i comparti( ARAN quesito B19 del 8.7.2004 e confermato da M74 del 18.6.2011) agli esempi dell’Allegato A del CCNL integrativo Autonomie locali stipulato il 6.7.1995 e sottoscritto il 13.5.1996(clicca qui).
Il MEF con nota prot. 93898 del 23.10.2001 (clicca qui) ha CHIARITO come procedere :
1- sommare le assenze di vista intervenute nei tre anni precedenti l’inizio della nuova malattia cioè andare a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso.
2- sommare a tali assenze quello dell’ultimo episodio morboso, per determinare se si è superato il periodo di comporto 18 mesi e la relativa retribuzione.
La Ragioneria di Forlì con nota prot. 2271 del 22 aprile 2002 (clicca qui) ha recepito tale nota a partire dal 01.01.2001.
L’ARAN il 30/9/2020 con CIRU25(clicca qui) rispondendo a un quesito per il comparto università cita tale nota del MEF.
Si consiglia al docente che ha posto il quesito di chiedere un periodo di 3 mesi per malattia dal 22.2.24 al 21.5.21 . LE VERRANNO PAGATI 9 giorni al 100% e 2 mesi e 21 giorni al 50%
Infatti andando a ritroso il triennio é dal 21.2.24 al 22.2.21 e quindi vengono esclusi i periodi antecedenti al 22.2.21.
Le assenze dal 22.2.21 al 21.2.24 sono 10 mesi e 11 giorni in quanto il calcolo del conteggio è mobile, ha carattere dinamico, come chiarito a pag. 2 e 3 nella raccolta sistematica(clicca qui) orientamenti applicativi scuola assenze per malattia di DICEMBRE 2015 presenti nel sito ARAN ( se non fosse mobile avrebbe diritto solo a 3 mesi e 14 giorni al 50% anche se con il carattere dinamico nel caso specifico si recuperano solo 9 giorni quindi 3 mesi e 23 giorni).
Anche aggiungendo i 3 mesi dell’evento in corso non si arriva ai 18 mesi del periodo di comporto ma a 14 mesi e 25 giorni .
I 3 mesi sono retribuiti al 50% ma solo per 9 giorni al 100% in quanto si recuperano nel triennio e rientrano quindi nei 9 mesi(270 giorni) al 100%(Vedi sull’argomento ARAN RAL513 del 5.6.2011 )
SI PRECISA CHE LA RAGIONERIA DI FORLI IL 7.10.2005 HA EMANATO UNA NOTA la n. 8012(clicca qui) IN CUI RIPORTA IL PARERE DELL’IGOP SUL CALCOLO PERIODI : il computo dei 9 mesi di assenza va effettuato con riferimento a 270 giorni anzichè 274 tenuto conto che ai fini retribuitivi si considerano tutti i mesi pari a 30 giorni.




SECONDO MESE CONGEDO PARENTALE : AL 60%

L’art. 1 comma 179 della Legge di bilancio 2024 introduce modificando il comma 34 del D.lvo 151/2001(Testo unico sulla maternità ) un secondo mese di congedo parentale retribuito al 60% ( per il solo 2024 retribuito al 80%) se fruito entro il sesto anno di età (se usufruito invece dopo i 6 anni ed entro i 12 anni retribuito al 30%).
Naturalmente si applica solo ai lavoratori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

I CONGEDI DEI GENITORI SONO DISCIPLINATI DALL’ART. 34 DEL CCNL 18.1.24 che abroga l’art. 12 del CCNL 29.11.2007.

In base al Dlvo 30.6.23 n. 105 spetta il congedo parentale nei primi 12 anni di cui 9 mesi (e non più 6) retribuiti e precisamente considerato il periodo massimo di astensione di 11 mesi tra madre e padre:
1)alla madre spettano 6 mesi, di cui 3 retribuiti non cedibili all’altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con il padre ;
2)al padre spettano 6 mesi(elevabili a 7) di cui 3 retribuiti non cedibili all’ altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con la madre.
ULTERIORI 3 MESI RETRIBUITI usufruibili alternativamente o dalla madre o dal padre.

IN PARTICOLARE :
I primi 30 giorni complessivamente tra madre e padre sono retribuiti nel settore scuola al 100%.
Il secondo mese invece al 60% o 80% se usufruito entro i 6 anni di vita del bambino( al 30% se usufruito dopo i 6 anni ed entro i 12).
I restanti periodi 7 mesi entro i 12 anni al 30%.
Per i periodi superiori a 9 mesi fino a 11 mesi usufruiti fino a 12 anni non spetta alcuna retribuzione , ma vengono indennizzati al 30% solo se si ha un reddito individuale inferiore a 2,5% il trattamento minimo inps (18321,55 nel 2023).



CONGEDI PARENTALI SCUOLA : NON CUMULABILI I PRIMI 30 GIORNI ALL’80% CON I PRIMI 30 GIORNI AL 100%

La retribuzione del primo mese di congedo parentale all’80% di cui alla Circ. INPS 45/2023 non riguarda la scuola in quanto nel CCNL Scuola é previsto la retribuzione al 100% per il primo mese di congedo parentale come chiarito dalla Funzione Pubblica con parere 20810 del 27.3.2023(clicca qui) rispondendo al quesito posto da un ASL sull’applicazione dell’art. 1 comma 359 legge 197/2022 : i 30 giorni all’80% non si aggiungono ai 30 giorni al 100% già previsti dal loro CCNL.
QUINDI PER TUTTI I CCNL IN CUI È PREVISTA LA RETRIBUZIONE PIÙ FAVOREVOLE DEI PRIMI 30 GIORNI AL 100% NON È POSSIBILE GODERE ANCHE DEI PRIMI 30 GIORNI ALL’80%.
Si illustra comunque la circolare INPS n. 45 del 16/5/2023(clicca qui) che In merito all ‘art. 1, comma 359 legge 197/2022: elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino ha emanato istruzioni operative facendo queste precisazioni:
1) il mese indennizzabile all ‘80% della retribuzione e uno solo per entrambi i genitori o può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
2) la norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo a quelli spettanti.
3) i periodi d congedo parentale fruiti a partire dall’ 1.1.2023 dai genitori lavoratori in relazione a figli di età inferiore a 6 anni sono indennizzati all’ 80% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di un mese.
4) i successivi periodi di congedo parentale da usufruire entro i 12 anni di vita del figlio sono indennizzati al 30% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di 9 mesi( comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
5) i restanti periodi di congedo parentale fino al limite di 10 o 11 mesi non sono indennizzati, salvo che il genitore abbia un reddito individuale inferiore al trattamento minimo di pensione a carico dell’INPS( Attualmente 2023 euro 18321,55 Circ. Inps 43 del 21.4.23 lettera B) punto 4).