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ARTICOLO SU ADOZIONI, AFFIDAMENTI, RIPOSI GIORNALIERI E MALATTIA DEL FIGLIO NELLA SCUOLA (DLGS 26 MARZO 2001 N. 151)CON ALLEGATO ARTICOLI NORMATIVA AL 2026

A completamento dei precedenti articoli si allega commento normativa del D.lvo 151/2001 a cui articolo art. 39 (congedi dei genitori) del CCNL 18.1.26 fa riferimento generico e che si applica alla scuola.

Art. 26 – Adozioni e affidamenti

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

4. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia; il periodo di permanenza all’estero non fruito come congedo di maternità può essere utilizzato come congedo non retribuito nei termini previsti dalla legge.

5. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

6. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero.

6-bis. La disposizione si applica anche in caso di affidamento preadottivo.

Nota: per l’affidamento non preadottivo si applicano le specifiche disposizioni del Testo unico.

Art. 31 – Adozioni e affidamenti

1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.

Art. 36 – Adozioni e affidamenti

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Art. 39 – Riposi giornalieri della madre

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 40 – Riposi giornalieri del padre

1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Art. 41 – Riposi per parti plurimi

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

Art. 43 – Trattamento economico e normativo

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5.

Art. 44 – Trattamento previdenziale

1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.

2. I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

Art. 45 – Adozioni e affidamenti

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con disabilità in situazione di gravità.

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.

Art. 47 – Congedo per la malattia del figlio

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni.

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore è trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 48 – Trattamento economico e normativo

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

2. Si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 48 del Testo unico. Il D.Lgs. 151/2001 non prevede una retribuzione per tali congedi; nel comparto scuola opera però la disciplina contrattuale di miglior favore dell’art. 34, comma 4, del CCNL per i primi 30 giorni annui fino al terzo anno di vita del figlio.

Art. 49 – Trattamento previdenziale

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, secondo le regole richiamate dal Testo unico.

2. Per i periodi successivi al terzo anno si applicano le specifiche disposizioni di copertura contributiva previste dall’articolo 49 e dai rinvii in esso contenuti.

Nota 2026: l’art. 47, comma 2, è stato modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 220, che ha portato da cinque a dieci i giorni lavorativi annui e ha innalzato da otto a quattordici anni l’età del figlio.

Fonte di riferimento: D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, testo vigente; consultazione ufficiale tramite Normattiva.



CONGEDO DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ NELLA SCUOLA

CONGEDO DEI GENITORI ART. 34 comma 1 e comma 2 del CCNL SCUOLA 18.1.24

La disciplina del D.Lgs. 151/2001testo aggiornato e le tutele previste dal CCNL Scuola art. 34

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità aggiornato ad oggi (clicca qui). L’art. 34 del CCNL integra tale disciplina con specifiche tutele contrattuali di miglior favore per il personale della scuola.
Ad ogni buon fine si allegano articoli (clicca qui)
PURTROPPO NESSUN RIFERIMENTO nel CCNL Scuola del 2024 art. 34 ALLE ADOZIONI E AFFIDAMENTI(art. 26 ) E RIPOSI GIORNALIERI (art. 39 – citato solo nell’art. 12 del CCNL scuola del 2007 comma 3 ora abrogato )

Il congedo di maternità

Il congedo di maternità(art. 16) è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. La disciplina ordinaria prevede complessivamente cinque mesi, normalmente distribuiti in due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto. Se il parto avviene anticipatamente, i giorni di congedo non fruiti prima del parto si aggiungono al periodo successivo alla nascita; se avviene dopo la data presunta, anche il periodo intercorrente fino al parto è tutelato.

In caso di parto plurimo, il congedo di maternità non raddoppia: resta della durata prevista dalla legge.

Flessibilità del congedo di maternità

L’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 disciplina la flessibilità del congedo di maternità. In presenza delle certificazioni sanitarie richieste, la lavoratrice può fruire di un mese prima del parto e quattro mesi dopo. La normativa consente inoltre, sempre alle condizioni previste, di lavorare fino al parto e utilizzare tutti i cinque mesi successivamente alla nascita.

L’art. 20 non è espressamente richiamato dal comma 2 dell’art. 34 del CCNL perché non istituisce un autonomo periodo di congedo: regola una diversa modalità di fruizione del congedo di maternità previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 151/2001.
La legge 145 del 30.12.2018(legge finanziaria 2019j con art. 1 comma 485 ha introdotto nell’art. 16 del dlvo 151/2001 dopo il comma 1 il comma 1.1. che da la facoltà alla lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso , a condizioni che i medici attestino che il medico SSN ed il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ,

Interdizione anticipata o prorogata

L’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 disciplina i casi in cui l’astensione dal lavoro può iniziare prima del periodo ordinario o proseguire oltre esso, ad esempio in presenza di gravi complicanze della gravidanza, condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli oppure mansioni incompatibili con lo stato di gravidanza quando non sia possibile assegnare la lavoratrice ad altre attività.

Trattamento economico nella scuola

L’art. 34, comma 2, del CCNL scuola riconosce, durante i periodi di congedo di maternità e di paternità richiamati dal contratto, l’intera retribuzione fissa mensile e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti previste dal CCNL. Pertanto, nel comparto scuola opera una tutela contrattuale più favorevole rispetto alla misura ordinaria dell’indennità prevista dalla disciplina generale(80% art. 22 primo comma dlvo 151/2001)

Congedo di paternità obbligatorio

L’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 riconosce al padre lavoratore dipendente un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi. I giorni possono essere fruiti anche in modo non continuativo, nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla nascita. Non sono frazionabili ad ore.

Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre.

Parto plurimo: 20 giorni al padre

In caso di parto plurimo, il congedo di paternità obbligatorio è elevato a 20 giorni lavorativi complessivi. La durata di 20 giorni vale per il parto plurimo, indipendentemente dal numero dei figli nati.

Trattamento economico del congedo di paternità

Il congedo di paternità obbligatorio è retribuito al 100%. Nel comparto scuola l’art. 34, comma 2, richiama espressamente l’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 e riconosce il trattamento economico previsto dal contratto.

Congedo di paternità alternativo

Diverso dal congedo di paternità obbligatorio è il congedo di paternità alternativo previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001. Esso consente al padre di fruire, nei casi previsti dalla legge, del periodo di congedo di maternità che non può essere utilizzato dalla madre. Non si tratta quindi dei normali 10 giorni spettanti al padre, ma di una tutela sostitutiva della maternità.

Adozione e affidamento

Le tutele relative alla maternità e alla paternità si applicano, con le specifiche regole previste dal D.Lgs. 151/2001 art. 26, anche nei casi di adozione e affidamento. Il sistema tutela quindi non soltanto la nascita biologica, ma anche l’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

Maternità, paternità e congedo parentale: istituti diversi

È importante distinguere i diversi istituti. Il congedo di maternità è normalmente di cinque mesi. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi, elevati a 20 in caso di parto plurimo. Il congedo di paternità alternativo consente al padre, nei casi previsti dalla legge, di utilizzare il periodo di maternità che non può essere fruito dalla madre. Il congedo parentale, un tempo denominato astensione facoltativa, è invece un istituto distinto, disciplinato principalmente dagli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. 151/2001 e dall’art. 34, comma 3, del CCNL scuola.

Schema riassuntivo

Tipo di congedoDurata principaleTrattamento nella scuola
Congedo di maternitàNormalmente 5 mesi100% secondo art. 34 CCNL
Maternità flessibile1 mese prima + 4 dopo100% secondo CCNL
Maternità tutta dopo il parto5 mesi dopo, alle condizioni previste100% secondo CCNL
Paternità obbligatoria10 giorni lavorativi100%
Paternità obbligatoria – parto plurimo20 giorni lavorativi100%
Paternità alternativaPeriodo di maternità spettante alla madre nei casi previsti100% secondo art. 34 CCNL
Congedo parentaleIstituto distinto, artt. 32 e seguentiDisciplina specifica; nella scuola primi 30 giorni al 100%

Conclusioni

L’art. 34 del CCNL scuola del 18 gennaio 2024 deve essere letto insieme al D.Lgs. 151/2001. Il decreto legislativo stabilisce presupposti, durata e modalità dei congedi di maternità e paternità; il contratto collettivo interviene con specifiche tutele economiche di miglior favore. Particolarmente significativo è il richiamo, nel comma 2 dell’art. 34, agli artt. 16(Divieto di adibire al lavoro le donne)17(estensione del divieto) , art. 27 bis(congedo di paternita obbligatorio ) e art. 28 (congedo di paternità alternativo )
del D.Lgs. 151/2001.
Inoltre art. 32(congedo parentale) e art. 34(trattamenti economico e normativo) del dlvo 151/2001.

Riferimenti normativi principali

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in particolare artt. 16, 17, 20, 27-bis, 28, 32 e 34.
D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, art. 34.



CONGEDO PARENTALE NELLA SCUOLA: EVOLUZIONE DELLA RETRIBUZIONE, LIMITI DI ETÀ E REQUISITO REDDITUALE

Il congedo parentale, un tempo denominato “astensione facoltativa”, ha subito nel corso degli anni numerose modifiche sia per quanto riguarda la durata sia per il trattamento economico.

Per il personale della scuola occorre inoltre tenere conto di una tutela contrattuale più favorevole rispetto alla disciplina generale: i primi trenta giorni di congedo parentale sono retribuiti per intero.

Dalla vecchia astensione facoltativa al congedo parentale

Nella disciplina originaria l’astensione facoltativa era riconosciuta principalmente alla madre e l’indennità ordinaria era pari al 30% della retribuzione.

Con la legge n. 53 del 2000 e, successivamente, con il decreto legislativo n. 151 del 2001, il congedo parentale è diventato un diritto autonomo sia della madre sia del padre.

Nel comparto scuola la contrattazione collettiva ha però previsto una condizione di miglior favore: i primi trenta giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%, computati complessivamente tra i genitori.

Questa previsione è stata confermata anche dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024. L’art. 34, comma 3, stabilisce infatti che, nell’ambito del congedo parentale previsto “per ciascun figlio”, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero.

Fino a quale età spettavano in passato i primi 30 giorni al 100%?

Prima delle modifiche intervenute nel 2015, il trattamento economico ordinario del congedo parentale era riconosciuto al 30% nei primi tre anni di vita del bambino.

Tra il terzo e l’ottavo anno di vita, l’indennità del 30% era invece subordinata al possesso, da parte del genitore interessato, di un reddito individuale inferiore al limite stabilito dalla legge.

Anche il trattamento contrattuale più favorevole previsto per la scuola risentiva di questa disciplina.

Successivamente, con le modifiche del 2015, il periodo ordinariamente indennizzabile fu esteso fino al sesto anno di vita del bambino.

ARAN chiarì, con riferimento al comparto scuola, che i primi trenta giorni al 100% potevano essere riconosciuti senza condizioni reddituali se fruiti entro il sesto anno di vita. Qualora, invece, tali trenta giorni fossero stati richiesti per la prima volta tra il sesto e l’ottavo anno, il trattamento economico era subordinato alla sussistenza del requisito reddituale previsto dalla normativa.

In sintesi, nella disciplina successiva al 2015:

  • fino a 6 anni: indennità ordinaria e primi 30 giorni al 100% nella scuola;
  • da 6 a 8 anni: indennità subordinata al requisito reddituale;
  • oltre gli 8 anni: congedo fruibile nei limiti previsti, ma normalmente senza indennità.

La riforma del 2022: nove mesi indennizzabili

Con il decreto legislativo n. 105 del 2022 il sistema è stato profondamente modificato. I genitori hanno complessivamente diritto a nove mesi di congedo parentale indennizzabile.

  • 3 mesi riservati alla madre e non trasferibili;
  • 3 mesi riservati al padre e non trasferibili;
  • 3 mesi ulteriori utilizzabili alternativamente dalla madre o dal padre.

La madre può normalmente fruire di un massimo di sei mesi di congedo parentale. Il padre può fruire di sei mesi, elevabili a sette qualora utilizzi almeno tre mesi di congedo parentale. Il limite complessivo della coppia resta normalmente di dieci mesi, elevabile a undici nelle condizioni previste dalla legge.

Bisogna quindi distinguere tra durata massima del congedo e numero di mesi economicamente indennizzabili.

Dal 2023 al 2025: l’introduzione dei mesi all’80%

Le successive leggi di bilancio hanno progressivamente migliorato l’indennità economica. Si è passati da un primo mese maggiorato all’80%, poi a due mesi e infine, per i casi che rientrano nella disciplina più favorevole, a tre mesi indennizzabili all’80%.

Questi mesi non rappresentano congedo aggiuntivo. Sono periodi già compresi nei mesi di congedo parentale spettanti ai genitori, ai quali viene semplicemente applicata un’indennità più elevata.

Per il personale della scuola occorre però coordinare questa disciplina con il CCNL. Poiché il contratto collettivo garantisce i primi trenta giorni al 100%, nel caso tipico di un figlio nato nel 2026 il trattamento economico può essere così ricostruito:

  • primo mese: 100% in base al CCNL scuola fino a 14 anni;
  • secondo mese: 80% fino a 6 anni;( come previsto art. 34 DLVO 151/2001)
  • terzo mese: 80% fino a 6 anni(come previsto art. 34 Dlvo 151/20o1);
  • ulteriori periodi indennizzabili: 30%.

Fino a quale età si può fruire oggi del congedo parentale?

Dal 1° gennaio 2026 il limite temporale per la fruizione del congedo parentale dei lavoratori dipendenti è stato elevato fino ai 14 anni di età del figlio.

Questo significa che i periodi di congedo parentale possono oggi essere utilizzati entro un arco temporale molto più ampio rispetto al passato. Occorre tuttavia ricordare che i periodi con indennità maggiorata all’80% devono essere fruiti entro i limiti temporali specificamente previsti dalla legge.

Il requisito reddituale esiste ancora?

Sì, ma oggi ha un’importanza molto più limitata rispetto al passato. I nove mesi complessivamente indennizzabili tra i genitori spettano indipendentemente dal reddito.

Il requisito reddituale continua invece ad avere rilevanza per gli eventuali periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai nove mesi complessivamente indennizzabili. Per questi periodi l’indennità del 30% può spettare solo se il reddito individuale del genitore è inferiore al limite previsto dalla legge, pari a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo pensionistico.

Se tale limite di reddito viene superato, gli ulteriori periodi di congedo eventualmente spettanti possono essere fruiti, ma senza indennità.

Un esempio pratico: madre che utilizza sei mesi

Consideriamo una lavoratrice della scuola con un figlio nato nel 2026. La lavoratrice ha già fruito di 1 mese retribuito al 100% e di 2 mesi retribuiti all’80%. Ha quindi utilizzato complessivamente tre mesi di congedo parentale.

Se il padre non utilizza alcun periodo di congedo parentale, la madre può utilizzare anche i tre mesi ulteriori fruibili alternativamente dai genitori e può quindi arrivare complessivamente a sei mesi.

  • 1 mese al 100%;
  • 2 mesi all’80%;
  • 3 mesi al 30%.

Il requisito reddituale non incide su questi ultimi tre mesi al 30%, perché essi rientrano nei nove mesi complessivamente indennizzabili previsti dalla legge. I tre mesi riservati esclusivamente al padre non possono invece essere trasferiti alla madre.

Il caso dei gemelli

Una questione particolare riguarda il parto gemellare. L’art. 34, comma 3, del CCNL scuola utilizza l’espressione “congedo parentale previsto per ciascun figlio”.

Una formulazione sostanzialmente analoga è contenuta nel CCNL Funzioni Locali. In un orientamento ARAN del 14 aprile 2023, riferito al comparto Funzioni Locali, l’Agenzia ha ritenuto che, in caso di parto plurimo, il beneficio contrattuale dei primi trenta giorni retribuiti per intero debba essere riconosciuto per ciascun figlio.

Applicando lo stesso criterio interpretativo alla formulazione identica o sostanzialmente coincidente del CCNL scuola, nel caso di due gemelli si può sostenere il diritto a 30 giorni al 100% per il primo gemello e 30 giorni al 100% per il secondo, per un totale di 60 giorni retribuiti al 100%.

Va tuttavia precisato che l’orientamento ARAN del 14 aprile 2023 riguarda formalmente il comparto Funzioni Locali e non direttamente il comparto scuola. Esso costituisce però un importante elemento interpretativo, considerata la sostanziale identità della formulazione contrattuale.

Tabella riassuntiva dell’evoluzione

PeriodoEtà / limite temporaleTrattamento economicoRequisito reddituale
Prima del 2015Fino a 3 anni30% ordinario; nella scuola primi 30 giorni al 100%Dai 3 agli 8 anni il 30% era subordinato al requisito reddituale
Dal 2015Fino a 6 anni30% ordinario; nella scuola primi 30 giorni al 100%Tra 6 e 8 anni indennità subordinata al requisito reddituale
Dal 2022Fino a 12 anni9 mesi complessivamente indennizzabili tra i genitoriIl reddito rileva solo per eventuali periodi ulteriori ai 9 mesi
Dal 2025Entro i limiti di leggeFino a 3 mesi all’80%; nella scuola il primo mese resta al 100% per CCNLNessun requisito reddituale per i 9 mesi ordinariamente indennizzabili
Dal 1° gennaio 2026Fino a 14 anni9 mesi indennizzabili; nella scuola 1° mese al 100%, successivi mesi maggiorati nei casi previsti, poi 30%Requisito reddituale solo per gli eventuali periodi ulteriori ai 9 mesi

Nota: i tre mesi all’80% non sono mesi aggiuntivi, ma periodi compresi nel congedo parentale spettante. Nella scuola il trattamento contrattuale dei primi 30 giorni al 100% costituisce una condizione di miglior favore.

Conclusioni

L’evoluzione del congedo parentale mostra un progressivo ampliamento della tutela economica. In origine l’indennità era sostanzialmente pari al 30% e fortemente collegata all’età del figlio e al reddito del genitore. Successivamente il legislatore ha ampliato sia la durata dei periodi indennizzabili sia l’età entro cui il congedo può essere utilizzato.

Oggi, nel 2026, i genitori dispongono complessivamente di nove mesi indennizzabili, mentre nel comparto scuola continua ad applicarsi la più favorevole previsione contrattuale dei primi trenta giorni retribuiti per intero.

Il requisito reddituale non riguarda più i nove mesi ordinariamente indennizzabili, ma continua ad avere rilevanza per gli eventuali periodi ulteriori. Per il personale della scuola, pertanto, il coordinamento tra D.Lgs. n. 151/2001, successive modifiche legislative e art. 34 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 rimane essenziale per determinare correttamente sia la durata sia il trattamento economico del congedo parentale.

Riferimenti normativi principali

  • Legge 8 marzo 2000, n. 53.
  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in particolare artt. 32 e 34.
  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.
  • D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.
  • CCNL Scuola 29 novembre 2007, art. 12.
  • CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, art. 34.

Documenti allegati



ART. 34 DEL CCNL SCUOLA DEL 18 GENNAIO 2024: COMMENTO COMMA PER COMMA

L’’art. 34 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024 disciplina i congedi dei genitori per il personale della scuola(CLICCA QUI).

La norma sostituisce il precedente art. 12 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 e contiene alcune conferme, ma anche modifiche importanti. Di seguito un commento semplice, comma per comma.

COMMA 1 – SI APPLICA LA LEGGE, MA IL CONTRATTO PUÒ MIGLIORARLA

Il primo comma stabilisce che al personale della scuola si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di maternità e paternità.(CLICCA QUI) poi se clicchi su VISUALIZZA ATTO INTERO può consultarlo bene e stampare gli articoli che ti interessano.in alternativa individuato articolo di interesse su NASCONDI .

Aggiunge però una precisazione importante: il contratto collettivo contiene delle “specificazioni migliorative”.

In parole semplici, la legge rappresenta la base minima di tutela, mentre il CCNL può riconoscere condizioni più favorevoli al lavoratore.

COMMA 2 – RETRIBUZIONE DURANTE MATERNITÀ E PATERNITÀ

Durante il congedo di maternità o di paternità, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione fissa mensile.

Spettano inoltre le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti indicate dal contratto.

Il periodo di congedo è considerato come servizio effettivamente prestato.

Questo significa che non si tratta di un periodo “vuoto” ai fini del rapporto di lavoro.

La disposizione è importante anche per il personale supplente, perché il periodo può essere considerato utile ai fini dell’eventuale proroga dell’incarico.

COMMA 3 – CONGEDO PARENTALE E PRIMI 30 GIORNI AL 100%

Questo è probabilmente il comma più importante dell’intero articolo.

La norma parla espressamente di:

“congedo parentale previsto per ciascun figlio”

dall’art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Il congedo parentale non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio.

Inoltre, i primi 30 giorni sono:

  • retribuiti per intero;
  • fruibili anche in modo frazionato;
  • utili ai fini dell’anzianità;
  • senza riduzione delle ferie.

I 30 giorni sono però computati complessivamente per entrambi i genitori.

Questo significa che, per lo stesso figlio, non spettano 30 giorni alla madre più altri 30 al padre.

I 30 giorni sono complessivi e possono essere ripartiti tra i due genitori.

La formulazione “per ciascun figlio” assume particolare importanza in caso di parto plurimo, per esempio nel caso di gemelli.

COMMA 4 – MALATTIA DEL BAMBINO FINO A 3 ANNI

Il comma 4 riguarda l’assenza per malattia del bambino.

Dopo il congedo di maternità o di paternità e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, ai genitori vengono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno di età del bambino.

Anche in questo caso i giorni sono computati complessivamente tra madre e padre.

Il trattamento economico è quello previsto dal comma 3.

In parole semplici: per ciascun anno di vita del bambino fino ai 3 anni, sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita, da dividere eventualmente tra i due genitori.
RESTA FERMA LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DEI DIECI GIORNI ALL’ANNO PER OGNI GENITORE SENZA RETRIBUZIONE(erano 5) per malattia del figlio fino a 14 anni( erano fino ad otto)(art. 47 comma 2 DLGS 151/2001).

COMMA 5 – COME SI CONTANO I FESTIVI

Il comma 5 spiega come si calcolano i giorni di assenza.

Se il congedo viene fruito in modo continuativo, all’interno del periodo vengono conteggiati anche gli eventuali giorni festivi.

La stessa regola vale nei periodi frazionati quando tra un periodo di assenza e l’altro non c’è un effettivo ritorno al lavoro.

In pratica, se il lavoratore interrompe formalmente il congedo ma non rientra effettivamente in servizio prima di un nuovo periodo di assenza, i giorni intermedi possono essere conteggiati.

COMMA 6 – DOMANDA CON 5 GIORNI DI PREAVVISO

Per usufruire del congedo parentale, anche in modo frazionato, la domanda deve essere presentata di norma almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’assenza.

Nella domanda va indicata la durata del periodo richiesto.

La richiesta può essere inviata anche tramite raccomandata o con altro strumento telematico che permetta di dimostrare con certezza l’invio.

La stessa regola vale anche in caso di proroga di un congedo già iniziato.

Questo termine di 5 giorni rappresenta una disciplina più favorevole rispetto al vecchio CCNL, che prevedeva un termine ordinario più lungo.

COMMA 7 – CASI URGENTI: 48 ORE

Se esistono particolari e comprovate situazioni personali che rendono impossibile rispettare il termine ordinario dei 5 giorni, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del congedo.

Si tratta quindi di una deroga prevista per situazioni particolari e documentabili.

COMMA 8 – TUTELA NELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ

Il comma 8 introduce una tutela importante per la mobilità.

Ai lavoratori interessati dalle norme del decreto legislativo n. 151 del 2001 viene garantita la partecipazione alle procedure di mobilità finalizzate al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni(ora 14 anni nel CCNI mobilità 2026).

Una tutela analoga riguarda anche i caregiver che assistono persone con disabilità, nei casi previsti dalla legge.

La norma si applica inoltre al personale rientrante nell’art. 21 della legge n. 104 del 1992.

In parole semplici, il contratto tutela maggiormente chi deve ricongiungersi con un figlio piccolo o con una persona con disabilità da assistere.

COMMA 9 – ABROGATO IL VECCHIO ART. 12 DEL CCNL 2007

L’ultimo comma stabilisce che l’art. 34 sostituisce il vecchio art. 12 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007.

Il riferimento contrattuale attuale sui congedi dei genitori è quindi l’art. 34 del CCNL del 18 gennaio 2024.

IN SINTESI

L’art. 34 conferma molte delle tutele già esistenti ma introduce anche alcuni elementi importanti.

Fra questi, in particolare:

  • il riferimento espresso al congedo parentale “per ciascun figlio”;
  • la conferma dei primi 30 giorni retribuiti al 100%;
  • il preavviso ordinario ridotto a 5 giorni;
  • la possibilità di utilizzare strumenti telematici per presentare la domanda;
  • una maggiore tutela nelle procedure di mobilità.

Particolare attenzione merita il comma 3, soprattutto in caso di parto plurimo, perché la formula “per ciascun figlio” può avere conseguenze rilevanti sul numero dei giorni di congedo retribuiti per intero.

Questo punto assume ancora maggiore importanza alla luce della risposta ARAN del 14 aprile 2023 relativa ad altro comparto, ma riferita a una clausola formulata in modo sostanzialmente analogo.

SÌ RIMANDA per approfondimenti ai miei ARTICOLI SU NOVITÀ ASSENZE PER MATERNITÀ DLVO 105/2022 (modifica dlvo 151/2001 art. 32 ed introduzione art. 27 bis)pubblicato il 13 agosto 2022 e a quelli pubblicati il 26 maggio 2025 e e il 26 aprile 25 su novità congedo parentale introdotte da leggi bilancio 2024 e 2025 e a quello pubblicato il 7 gennaio 2026 innalzamento età da 12 anni a 14 con legge finanziaria 2026 per congedo parentale e malattia del figlio



CONGEDO PARENTALE E FIGLI GEMELLI 30 GIORNI RETRIBUITI AL 100% PER CIASCUN FIGLIO ?

Il nuovo art. 34 del CCNL Scuola del 18 gennaio 2024 e la significativa risposta ARAN del 14 aprile 2023

Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024, ha introdotto una nuova disciplina contrattuale dei congedi dei genitori per il personale della scuola.

La materia è oggi regolata dall’art. 34, denominato “Congedi dei genitori”, che ha espressamente abrogato il precedente art. 12 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007.

Il confronto tra le due disposizioni assume particolare importanza nel caso di parto plurimo e, in particolare, quando occorre stabilire se, in presenza di due gemelli, i primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti per intero spettino una sola volta oppure per ciascun figlio.

La questione assume oggi un rilievo ancora maggiore alla luce di una risposta fornita dall’ARAN il 14 aprile 2023 ad un ente appartenente al comparto Funzioni Locali.

In quella risposta l’ARAN, interpretando una disposizione contrattuale formulata, nella parte che qui interessa, sostanzialmente nello stesso modo dell’attuale art. 34, comma 3, del CCNL Scuola, ha affermato che in caso di parto plurimo la tutela di miglior favore costituita dai primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti per intero deve essere estesa a ciascuno dei figli.

COSA PREVEDEVA L’ART. 12 DEL CCNL SCUOLA DEL 29 NOVEMBRE 2007

Il precedente art. 12 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, intitolato “Congedi parentali”, prevedeva già una tutela economica migliorativa per il personale scolastico.

Il comma 4 stabiliva che, nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducevano le ferie, erano valutati ai fini dell’anzianità di servizio ed erano retribuiti per intero, con le esclusioni espressamente previste dal contratto.

Nel testo del 2007, tuttavia, il comma relativo ai trenta giorni retribuiti al 100% non conteneva espressamente le parole “per ciascun figlio”.

Ed è proprio questa una delle differenze più importanti rispetto al nuovo contratto.

COSA DICE OGGI L’ART. 34, COMMA 3, DEL CCNL SCUOLA DEL 18 GENNAIO 2024

Il nuovo art. 34, comma 3, utilizza una formulazione molto significativa.

Esso stabilisce infatti:

“Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001…”

e successivamente precisa che:

“I primi trenta giorni di tale congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero…”

Il dato letterale merita particolare attenzione.

Il contratto individua innanzitutto il “congedo parentale previsto per ciascun figlio” e, subito dopo, fa riferimento ai “primi trenta giorni di tale congedo”.

Le parole “per ciascun figlio”, che non figuravano nella corrispondente disposizione del CCNL Scuola del 2007, sembrano quindi assumere un preciso significato.

“PER CIASCUN FIGLIO” E “COMPUTATI COMPLESSIVAMENTE PER ENTRAMBI I GENITORI”

Le due espressioni utilizzate dal contratto devono essere tenute distinte.

“Per ciascun figlio” individua il congedo al quale il beneficio economico si riferisce.

“Computati complessivamente per entrambi i genitori” stabilisce invece come i trenta giorni relativi a quel figlio debbano essere utilizzati dalla madre e dal padre.

In altre parole, per uno stesso figlio non spettano trenta giorni alla madre e ulteriori trenta giorni al padre.

I trenta giorni sono complessivi tra entrambi.

Se, per esempio, la madre utilizza venti giorni riferiti a quel figlio, il padre potrà utilizzare i dieci giorni residui.

Diversa è invece la questione quando i figli sono due, come nel caso dei gemelli.

Se il beneficio è riferito al congedo previsto “per ciascun figlio”, il ragionamento conduce a trenta giorni per il primo bambino e trenta giorni per il secondo.

Nel caso di due gemelli si arriverebbe quindi a:

30 giorni per il primo gemello

più

30 giorni per il secondo gemello

per un totale di 60 giorni retribuiti per intero.

Resta fermo che, per ciascuno dei due figli, i relativi trenta giorni sono complessivamente condivisi tra entrambi i genitori.

LA RISPOSTA ARAN DEL 14 APRILE 2023

Un elemento particolarmente importante a sostegno di questa interpretazione è rappresentato dalla risposta ARAN del 14 aprile 2023 che viene allegata al presente articolo.

La risposta venne fornita dall’ARAN all’Istituto “Luigi Configliachi” a seguito di un quesito avente per oggetto:

“Richiesta parere parto plurimo e primo mese al 100% – art. 45, comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022”.

Si trattava quindi del CCNL del comparto Funzioni Locali.

L’art. 45, comma 3, di quel contratto stabiliva, nella parte che qui interessa, che nell’ambito del congedo parentale previsto “per ciascun figlio” dall’art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, erano retribuiti per intero.

La formulazione è, nella parte essenziale, la stessa successivamente utilizzata nell’art. 34, comma 3, del CCNL Scuola del 18 gennaio 2024.

LA CONCLUSIONE DELL’ARAN SUL PARTO PLURIMO

La risposta dell’ARAN è particolarmente chiara.

Dopo aver richiamato la disposizione contrattuale, l’Agenzia afferma:

“Si conferma, pertanto, che la tutela di miglior favore di previsione contrattuale (i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dalle lavoratrici madri, o in alternativa dai lavoratori padri), in caso di parto plurimo, deve essere estesa a ciascuno dei figli avuto dalla coppia”.

Si tratta di un passaggio di notevole importanza.

L’ARAN non si limita a riconoscere che il congedo parentale, dal punto di vista legislativo, è riferito a ciascun figlio.

Afferma espressamente che anche la tutela contrattuale di miglior favore dei primi trenta giorni deve, nel caso di parto plurimo, essere estesa a ciascuno dei figli.

LA FORMULAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI E QUELLA DEL CCNL SCUOLA

Il punto centrale è quindi il confronto tra l’art. 45, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e l’art. 34, comma 3, del CCNL Scuola del 18 gennaio 2024.

Entrambe le disposizioni fanno riferimento al:

“congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001”.

Entrambe collegano poi a tale congedo i primi trenta giorni retribuiti per intero.

La corrispondenza della formulazione nella parte decisiva rende quindi particolarmente significativa, anche ai fini interpretativi della disciplina scolastica, la risposta fornita dall’ARAN nel 2023.

LA RISPOSTA ARAN RIGUARDA UN ALTRO COMPARTO

È necessario precisare un aspetto.

La risposta ARAN del 14 aprile 2023 riguarda il comparto Funzioni Locali e non direttamente il comparto Scuola.

Non può pertanto essere presentata come una risposta dell’ARAN resa specificamente sull’art. 34 del CCNL Scuola.

Questo, tuttavia, non significa che il documento sia irrilevante.

La sua importanza deriva dal fatto che l’Agenzia si è pronunciata su una clausola contrattuale che utilizza, nella parte decisiva, la medesima espressione “per ciascun figlio” che ritroviamo oggi nel CCNL Scuola.

In altre parole, non si tratta di applicare automaticamente al personale scolastico una norma appartenente ad un altro comparto.

Si tratta invece di prendere atto che la stessa ARAN ha già chiarito come debba essere interpretata, in caso di parto plurimo, una disposizione che collega i primi trenta giorni retribuiti per intero al congedo parentale previsto “per ciascun figlio”.

IL CONFRONTO CON IL VECCHIO ART. 12 DEL CCNL SCUOLA

Il confronto con il precedente art. 12 del CCNL del 29 novembre 2007 rende ancora più significativo il cambiamento.

Nel vecchio contratto scolastico il comma che riconosceva i primi trenta giorni interamente retribuiti non utilizzava espressamente la formula “per ciascun figlio”.

Nel nuovo art. 34, comma 3, le parti contrattuali hanno invece introdotto proprio questa espressione.

Pertanto, attribuire ancora oggi al nuovo testo lo stesso significato che poteva essere attribuito alla precedente disposizione richiederebbe di spiegare quale funzione debba essere riconosciuta alle parole “per ciascun figlio” espressamente inserite nel nuovo contratto.

La lettura secondo cui i trenta giorni spettano con riferimento a ciascun figlio appare invece coerente sia con il significato letterale della disposizione sia con l’interpretazione che l’ARAN ha già fornito, nel 2023, dell’analoga clausola del comparto Funzioni Locali.

COSA ACCADE QUINDI IN CASO DI DUE GEMELLI?

Alla luce del nuovo art. 34, comma 3, e della risposta ARAN del 14 aprile 2023, vi sono solidi elementi testuali e interpretativi per sostenere che, in caso di nascita di due gemelli, la tutela dei primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti per intero debba essere riferita a ciascun bambino.

Pertanto:

primo gemello: 30 giorni retribuiti al 100%;

secondo gemello: 30 giorni retribuiti al 100%.

Totale: 60 giorni retribuiti al 100%.

Naturalmente non si tratta di 60 giorni per la madre più altri 60 giorni per il padre.

Per ciascun figlio i trenta giorni devono infatti essere “computati complessivamente per entrambi i genitori”, come espressamente stabilisce il contratto.

CONCLUSIONI

Il nuovo art. 34 del CCNL Scuola del 18 gennaio 2024 non costituisce una semplice riproduzione del precedente art. 12 del CCNL del 29 novembre 2007.

La nuova disposizione introduce espressamente il riferimento al congedo parentale previsto “per ciascun figlio” e stabilisce immediatamente dopo che i primi trenta giorni di “tale congedo” sono retribuiti per intero.

Nel caso di parto gemellare questa formulazione assume un’importanza concreta.

A rafforzare l’interpretazione favorevole interviene la risposta ARAN del 14 aprile 2023.

In quel documento l’Agenzia, chiamata ad interpretare l’art. 45, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, contenente la medesima formula “per ciascun figlio”, ha affermato espressamente che, in caso di parto plurimo, la tutela di miglior favore dei primi trenta giorni di congedo parentale deve essere estesa a ciascuno dei figli.

La risposta riguarda formalmente un altro comparto e non costituisce quindi, da sola, un orientamento specificamente emanato sull’art. 34 del CCNL Scuola.

Essa rappresenta tuttavia un precedente interpretativo di particolare rilievo, perché riguarda una disposizione formulata, nella parte che interessa il parto plurimo, sostanzialmente nello stesso modo.

Alla luce dei testi contrattuali e della risposta ARAN esaminata, appare pertanto ben fondata l’interpretazione secondo la quale, in presenza di due gemelli, spettino 30 giorni di congedo parentale retribuiti al 100% per ciascun figlio, e quindi complessivamente 60 giorni, fermo restando che i trenta giorni relativi a ciascun bambino sono condivisi tra entrambi i genitori.

Un eventuale diverso orientamento applicativo per il personale della scuola dovrebbe quindi confrontarsi non soltanto con la formulazione letterale dell’art. 34, comma 3, ma anche con l’interpretazione che la stessa ARAN ha già fornito della medesima espressione “per ciascun figlio” nel caso di parto plurimo.

DOCUMENTI ALLEGATI

  1. Art. 12 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 – Congedi parentali. ABROGATO
  2. Art. 34 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 – Congedi dei genitori.
  3. Risposta ARAN del 14 aprile 2023 – Parto plurimo e primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti al 100%.




DOCENTE SCUOLA PRIMARIA GRADONE 28 RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2026

Un docente di scuola primaria mi chiede quale sia lo stipendio di un docente di scuola primaria GRADONE 28 dal 1 settembre 2026 in quanto circolano in Internet “tabelle errate”:

SI PUBBLICA CEDOLINO AGOSTO 2026 primo mese di applicazione del CCNL 2025/27(clicca qui)

Bisogna partire dalle tabelle del CCNL 2025/27 che dal 1 gennaio 2026 per un docente GRADONE 28 tabella A2 retribuzione tabellare annua euro 32.197,22 e da 1.1.2027 euro 32.747,78.( pag, 16 CCNL)

tale cifre vanno per ottenere il lordo competenze divise per 12 e quindi per il 2026 euro 2683,10- A tale cifra va aggiunta la RPD euro lorde 320, 3 che aumenta di 8,30 da 1.1.2027 e quindi 328,60(pag. 17 CCNL )
Alla somma di euro lordo competenze di euro 3.003,4 vanno applicate le ritenute previdenziali che sono dell’11,95% sulla voce stipendio tabellare(euro 2151,08) solo per presenza ENAM nella la sola scuola primaria ,sulla IIS invece dell’11,15% ( 532,01) ed infine 9,15% su RPD 320,30 per un totale ritenute previdenziali di euri 345,68 .
Pertanto si ottiene imponibile fiscale 2657,71 (3003,40- 345,68)
All’ immobile fiscale vanno applicate le ritenute Irpef delle 23% (fino a 28.000: 12=2333,33 e del 33%( oltre i 28.000 euro in questo caso 324,38 ) e si ottiene Irpef LORDA( 536,66+ 107,04= 643,70).
All’IRPEF LORDA VANNO DETRATTE LE Ritenute per lavoro dipendente(113,88 ) e le ulteriori detrazioni(59,80) totale detrazione 173,68 per ottenere IRPEF netto
Lo stipendio netto in tasca è di circa 2.187,69 o 2.193,10 (65,00 euro annuì in più se alla fine dell’anno non supera i 35,000 euro ) al quale vanno sottratte le eventuali addizionali regionali e comunali

CALCOLATO SU REDDITO PRESUNTO 34.259



DOMANDE CESSAZIONE DA 1.9.2027 ENTRO IL 21.10.26

Il MIM ha emanato la circolare il 24/9/26 (clicca qui) sulle domande di pensione che potranno essere presentate online dal 25 settembre ed entro il 21 ottobre 2026.
Sul sito del MIUR pubblicati il 25/9/26 si trova la circolare n. 24818 assieme a tabella riepilogativa requisiti alla seguente pagina (clicca qui) , invece il Decreto Ministeriale n. 193 del 23 settembre alla seguente pagina(clicca qui)
Sul sito della tecnica della scuola oggi 25 settembre 26 ore 17:00 un video sulla presentazione delle domande(clicca qui)
La circolare MIM fa riferimento alla circ. INPS n. 28 del 16/3/26 (clicca qui)che prevede al punto 2.1 per anno 2027 aumento di un mese.
PERTANTO PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA OCCORRONO 67 anni ed 1 mese nel 2027.
Nel 2028 occorreranno 67 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia.