CONGEDI PARENTALI SCUOLA : NON CUMULABILI I PRIMI 30 GIORNI ALL’80% CON I PRIMI 30 GIORNI AL 100%

La retribuzione del primo mese di congedo parentale all’80% di cui alla Circ. INPS 45/2023 non riguarda la scuola in quanto nel CCNL Scuola é previsto la retribuzione al 100% per il primo mese di congedo parentale come chiarito dalla Funzione Pubblica con parere 20810/2023(clicca qui) rispondendo al quesito posto da un ASL sull’applicazione dell’art. 1 comma 359 legge 197/2022 : i 30 giorni all’80% non si aggiungono ai 30 giorni al 100% già previsti dal loro CCNL.
QUINDI PER TUTTI I CCNL IN CUI È PREVISTA LA RETRIBUZIONE PIÙ FAVOREVOLE DEI PRIMI 30 GIORNI AL 100% NON È POSSIBILE GODERE ANCHE DEI PRIMI 30 GIORNI ALL’80%.
Si illustra comunque la circolare INPS n. 45 del 16/5/2023(clicca qui) che In merito all ‘art. 1, comma 359 legge 197/2022: elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino ha emanato istruzioni operative facendo queste precisazioni:
1) il mese indennizzabile all ‘80% della retribuzione e uno solo per entrambi i genitori o può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
2) la norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo a quelli spettanti.
3) i periodi d congedo parentale fruiti a partire dall’ 1.1.2023 dai genitori lavoratori in relazione a figli di età inferiore a 6 anni sono indennizzati all’ 80% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di un mese.
4) i successivi periodi di congedo parentale da usufruire entro i 12 anni di vita del figlio sono indennizzati al 30% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di 9 mesi( comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
5) i restanti periodi di congedo parentale fino al limite di 10 o 11 mesi non sono indennizzati, salvo che il genitore abbia un reddito individuale inferiore al trattamento minimo di pensione a carico dell’INPS( Attualmente 2023 euro 18321,55 Circ. Inps 43 del 21.4.23 punto 4).

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