Il SOLE 24 ORE con articolo del 27 gennaio 2025 pag. 4 dal titolo “Congedi parentali più ricchi con binari diversi fra i lavoratori “ esamina le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 sulla retribuzione dei mesi di astensione facoltativa (art. 32)ora congedo parentale retribuiti originariamente al 30% (art. 34) con la precisazione dei 2 mesi (3 mesi per il settore privato) di congedo retribuiti entrambi all’80% in riferimento alla data finale dell’astensione obbligatoria .
I MESI DI CONGEDO RETRIBUITI PER FIGLI FINO A 12 ANNI SONO SEMPRE GLI STESSI nell’ambito dei 9 mesi(art. 34 comma 1 introdotto da art.2 comma 1 lettera i) (pag. 21) del DLVO 30/6/2022 n.105 in G. U. 29/7/22 n. 176 in vigore dal 13.8.22 e art. 32 comma 1 Dlvo 151/2001 modificato da DLVO 2015 N. 80) prima fino al 12.8.22 erano invece 6 mesi tra padre e madre e prima fino al 24.6.2015 nei primi 8 anni di vita del bambino:
3 mesi per la madre, dopo congedo obbligatorio per maternità, non trasferibili all’altro genitore, nei primi 12 anni del bambino(art. 7 comma 1 DLVO 15.6.2015 n.80 che modifica art. 32(e non più 8)
3 mesi, dalla nascita del figlio, per il padre non trasferibili all’altro genitore, nei primi 12 anni del bambino;
3 mesi tra madre e padre, nei primi 12 anni del bambino.
Ulteriori eventuali 2 mesi retribuiti al 30% in riferimento al reddito inferiore nel 2025 a euro 19.610,50 (Circ. INPS 2.4.25 n. 72 lett. B) punti IV)(provvisorio)
Quello che cambia è la retribuzione o al 100% per il settore pubblico primo mese( 80% per il settore privato ), all’80% per il secondo mese per chi termina astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024, per il terzo mese introdotta dalla legge di bilancio 2025 la retribuzione all’80% limitatamente a chi termina astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024 e nel corso del 2025. NATURALMENTE ENTRO I 6 ANNI per i due(3 mesi) mesi all’80% e cumulativi tra madre e padre(vedi art. 32 e art. 34 allegati).
La legge di bilancio 2023(legge 29.12.2022 n. 197 art. 1 comma 359 ) aveva stabilito per il termine dell’astensione obbligatoria successiva al 31.12.2022 ed entro il 31 dicembre 2023 che i primi 30 giorni di congedo vanno retribuiti all’80% : ciò vale solo per il settore privato mentre per il settore pubblico era già previsto che i primi 30 giorni vanno retribuiti al 100% come da parere Funzione pubblica n. 20810 del 27.3.2023 e quindi non è un mese in più (FAQ n. 2 congedo parentale INPS 2024).
Disciplinata da circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023 che segue la circolare INPS n. 122 del 27.10.22.
PERTANTO PER LA SCUOLA SONO IMPORTANTI SOLO LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLE LEGGI DI BILANCIO 2024 e 2025.
Infatti la legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 179 L. 30.12.2023 n 213) ha modificato art. 34 del DLVO n. 151 del 26.3.2001 in riferimento al termine del periodo dell’astensione obbligatoria successivo al 31 dicembre 2023 prevedendo, per ciascun genitore tre mesi non trasferibili così ripartiti:
1 mese: indennità pari all’80% della retribuzione fino al 6 anno di vita del bimbo(per il pubblico impiego ed anche per la scuola retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale fino al 12 anno) ,computati complessivamente per entrambi i genitori;
2 mese: indennità pari al 80% della retribuzione (fino ai 6 anni di vita ) e non al 60% come modificato a partire dal 1 gennaio 2025 dalla legge di bilancio 2025(art. 1 comma 217 lettera a);
3 mesi indennità pari al 30% della retribuzione .
SUL SECONDO MESE ALL’80% la funzione pubblica con parere n. 13398 del 20.2.2024 si è espressa favorevolmente.
INPS aveva emanato su novità legge bilancio 2024 la circolare 18.4.2024 n. 57.
Poi la legge di Bilancio 2025 (legge 30.12.24 n. 207 art. 1 comma 218 e 217) estende il congedo parentale retribuito all’80% a ulteriore mese complessivo tra madre e padre in riferimento al termine dell’astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024 e modifica anche la legge di Bilancio 2024 nella parte in cui prevede il congedo parentale permanente al 60% portandolo all’80% ( legge 30.12.2024 art. 1 comma 217) INTRODUCENDO Quindi UNA MISURA STRUTTURALE A PARTIRE DAL 2025 CHE PREVEDE L’ELEVAZIONE ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE DERLLA INDENNITA’ DI CONGEDO
PERTANTO PER LA SCUOLA SI HANNO LE SEGUENTI 3 CASISTICHE:
1) ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA entro il 31 dicembre 2023
a) primi 30 giorni al 100% fino al 12 anno del figlio come da CCNL scuola 18.1.2024 art. 34 comma 3 – Congedi dei genitori (ex art. 12 Congedi Parentali 4 CCNL scuola 2007) che trova conferma in apposito chiarimento ARAN CFL 236 del 23.11.23 pubblicato nel sito ARAN il 30.11.2023;
b) gli ulteriori 8 mesi al 30%
C) ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 cioè 2 mesi al 30% in base al reddito personale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione inferiore nel 2023 ad euro 18321,55(Circ INPS N. 43 del 21/4/23 lett.B punto 4)
2)ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA entro il 31 dicembre 2024
a) primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del figlio ;
b) secondo mese fino a 6 anni del figlio all’80% e non al 60%(modifica introdotta da art. 1 comma 217 lett. a) Legge bilancio 2025) in base alla Legge di bilancio 2024;
c) ulteriori 7 mesi al 30% ( 3 mesi per ciascun genitore ed ulteriori 3 a scelta di uno dei due).
D) ulteriori mesi oltre i 9 fino ad un massimo di 10 o 11 retribuiti al 30% solo se in possesso di reddito personale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione inferiore nel 2024 ad euro 19.454,83 (Circ. INPS n. 61del 6.5.2024 lett. B) punto 4)
3) ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA SUCCESSIVAMENTE AL 31 Dicembre 2024 o nel corso del 2025 o successivamente
a) i primi 30 giorni retribuiti al 100% fino a 12 anni del figlio;
b) i secondi 30 giorni retribuiti all’80% per figlio fino a 6 anni;
c) ulteriori 30 giorni retribuiti all’80% per figlio fino a 6 anni.
d) ulteriori 6 mesi retribuiti al 30%(3 mesi per ciascun genitore e ulteriori 3 a scelta di uno dei due )
e) ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 cioè due mesi retributivi al 30% solo in presenza di reddito inferiore nel 2025 a euro 19.610,50( art. 34 comma 3) (provvisorio)cioè 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione
PERTANTO nella scuola dal primo gennaio 2025 i primi 30 giorni retribuiti al 100% complessivamente tra madre e padre ; i secondi 30 giorni retribuiti all’80% complessivamente tra madre e padre e gli ulteriori 30 giorni retribuiti all’80% complessivamente tra madre e padre per le astensioni obbligatorie terminate successivamente al 31 dicembre 2024 nel corso del 2025 o successivamente.
QUINDI 3 MESI : uno al 100% per figlio fino a 12 anni e due all’80% per figlio di età inferiore a 6 anni; in caso di età superiore a 6 e fino a 12 invece retribuzione al 30%.
SI ALLEGANO:
1)art. 32 del DLVO 151/2001 aggiornato al 25 aprile 2025(clicca qui);
2)art. 34 del DLVO 151/2001 aggiornato al 25 aprile 2025 con le modifiche introdotte da leggi di bilancio (vedi NOTA 51 legge bilancio 2025 e Nota 49 legge bilancio 2024)(clicca qui).
3) Circolare INPS 15.1.25 n. 3 pag. 11(clicca qui) che preannuncia apposita circolare ;
4)Circolare Ministero Difesa del 6.3.2025(clicca qui) e relativa tabella (clicca qui);
5) )Legge di Bilancio 2025(legge 30.12.2024 n. 207 art. 1 commi 217 e 218)(clicca qui)
6)Legge di Bilancio 2024(legge 30.12.2023 n. 213 art. 1 c. 179 ) integrata da legge bilancio 2025( clicca qui) e parere F.P. n. 13398 del 20.2.24
7)Legge di Bilancio 2023 art. 1 comma 357 e parere F.P. n. 20810 del 27.3.2023.NON VALIDA PER LA SCUOLA.
8) Art. 34- Congedi dei genitori comma 3 del CCNL Scuola 18.1.2024
9) chiarimento ARAN CFL 236 del 23.11. 23 su comparto autonomie locali pubblicato in sito ARAN(clicca qui) riguardante retribuzione dei primi 30 giorni al 100% per figli fino a 12 anni.
10) Chiarimento ARAN n. prot. 3166 del 7.4.23 inviato a Ministero Giustizia a seguito quesito sulla retribuzione dei primi 30 giorni al 100% per figlio fino a 12 anni(art. 28 comma 3 congedi genitori CCNL 2019/22 Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9-5-22)
11) CHIARIMENTO per comparto Funzioni Locali Art. 45 ARAN CFL 236 del 23.11.23 pubblicato nel sito ARAN il 30.11.2023;