Archivi categoria: Assenze

PERMESSI LEGGE 104 E RICOVERO IN CASA DI RIPOSO:SPETTANO

Già il Ministero della Difesa con apposita circolare Persociv prot. 7821 del 7.2.2011 punto 2 ORIENTAMENTI APPLICATIVI lett b)(clicca qui), ed ora riportata con richiamo a sentenza corte di Cassazione 8435/2013 a pag. 6 nella faq 205(clicca qui) delle FAQ su Permessi ex legge 104/92 pubblicate ad ottobre 2017(clicca qui) aveva chiarito che ” Per “ricovero a tempo pieno” si intende quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o strutture, pubbliche o private, che comunque assicurino assistenza sanitaria continua e/o specialistica; ne sono escluse le strutture residenziali, case-alloggio o di riposo”.

Tuttavia nel settore scuola alcuni istituti scolastici erroneamente hanno ritenuto che anche le case di riposo sono da considerarsi ricovero a tempo pieno pur non essendoci assistenza sanitaria continuativa.

La Corte di cassazione con sentenza 21416 del 14.8.2019(clicca qui) si è espressa nel senso che il termine “ricovero” di cui all’art. 33 della legge 104 è riferibile solo a strutture di tipo sanitario.

Pertanto il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio, o case di riposo perchè questi non forniscono assistenza sanitaria continuativa .

L’Aran il 23.9.2019 aveva pubblicato( clicca qui ) ed ora riportato nel sito ristrutturato(clicca qui) tale Sentenza della Corte di Cassazione con commento



PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO(ART. 35 CCNL 18.01.2024)

Il CCNL 18.01. 2024 con articolo 35 ha abrogato l’art. 19 del CCNL 29/11/2007, riscrivendolo.
E’ stato introdotta la novità per il personale docente educativo ed ATA a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto (compreso quello di IRC) del diritto a usufruire a domanda dei 3 giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico , per motivi personali o familiari , documentati anche mediante autocertificazione.PER IL PERSONALE ATA possono essere anche ad ore(vedi art.67 ).
Per i supplenti personale docente educativo ed ATA permessi non retribuiti per un massimo di 6 giorni ad anno scolastico per motivi personali o familiari ( vedi art. 15 comma 2 del CCNL 29.11.2007 riconfermato da art. 35 comma 13 CCNL 18.1.2024.
RESTA CONFERMATO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO personale docente (compreso IRC),educativo ed ATA permessi non retributivi fini a 8 giorni per anno scolastico per partecipazione a concorsi ed esami ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

PER I DOCENTI DI RUOLO SI RIMANDA AI MIEI PRECEDENTI ARTICOLI quello del 16.3.2026( clicca qui) e quello del 14.6.2025 (clicca qui)



PERMESSI RETRIBUITI PERSONALE ATA(ART. 67 CCNL 18.01.2024)

La norma dell ‘art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007 (3 giorni di permesso +6 di ferie per gli stessi motivi) è stata abrogato per il personale ATA dall’art. 31 del CCNL 19/04/2018 con diritto per il personale ATA a domanda a 18 ore di permesso nell’anno scolastico(anche per la durata dell’intera giornata pari a 6 ore), per motivi personali o familiari ,documentati anche mediante autocertificazione e a sua volta abrogato dall’art. 67 del CCNL del 18.01.2024 che conferma in sostanza Articolo 31 del CCNL 19/04/2018(da comma 1 a comma 4 tranne il comma 5)



LEGGE FINANZIARIA 2026:MODIFICHE A DLvo 151/2001- CONGEDO PARENTALE E MALATTIA DEL FIGLIO-INNALZAMENTO ETA’ A 14 ANNI.

La legge 30.12.2025 n. 199(clicca qui) ha introdotto modifiche al DLVO 151/2001( commi 2019 e seguenti pag. 42) sul congedo parentale art. 32 -33-34 e 36 innalzamento età da 12 anni a 14 (2 anni i più) e su assenza malattia del figlio art. 47 , 10 giorni dal 1 gennaio 2026 lavorativi annui di assenza non retribuita alternativamente a ciascun genitore tra i 4 anni(dal giorno successivo al compimento dei 3 anni) ed i 14 anni (comma 220 pag. 42) prima erano 8 anni e 5 giorni.
RESTA FERMO IL DIRITTO stabilito da CCNL 2019-2021 art. 34(clicca qui) CONGEDI PARENTALI comma 4, prima parte del 1 capoverso di usufruire dopo il periodo di astensione obbligatoria fino al compimento del terzo anno di 30 giorni retributivi ( art. 47 comma 1 DLVO 151/2001 malattia del bimbo) per ciascun anno di età del bimbo computati complessivamente per entrambi i genitori .

La uil scuola ha fatto un interessante articolo chiarificatore sulle novitá(clicca qui)



RACCOLTE SISTEMATICHE ARAN ORIENTAMENTI 2015

Si ritiene utile pubblicare alcune raccolte sistematiche orientamenti del 2015 che ritengo valide anche se non aggiornate, per i vari comparti (scuola ,università ,sanità , ministeri; regioni ed autonomie Locali )non più presenti nel sito ARAN su:

ASSENZE PER MALATTIA (dicembre 2015)(clicca qui);
FERIE (dicembre 2015)(clicca qui);
PERMESSI (dicembre 2016)(clicca qui).



ARAN :DOCUMENTAZIONE 3 GIORNI PERMESSO PERSONALI O FAMILIARI

L’ARAN ha pubblicato sul sito il 12.6.2025 (clicca qui) orientamento “Id:34580” sulla documentazione da presentare atta a soddisfare autocertificazione dei motivi personali o familiari da parte del personale scolastico al fine di poter usufruire dei permessi di cui art. 35 comma 12 CCNL 18.1.2024.

L’ARAN ha pubblicato sul sito il 12.6.2025(clicca qui) orientamento “id :34577” sulla possibilità di cumulare senza soluzione di continuità il permesso del matrimonio con i 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiare in base all’art. 15 comma 4 del CCNL 29/11/2007 che prevede la cumulabilità tra il comma 2 ed il comma 3.

Si fa presente che a fine 2024 ARAN ha ristrutturato il sito eliminando buona parte dei vecchi orientamenti nonché le 3 raccolte sistematiche orientamenti scuola su Assenze per malattia dicembre 2015(clicca qui), su Permessi retribuiti dicembre 2016(clicca qui ) , su ferie e festività dicembre 2015(clicca qui).


HA LASCIATO LA RACCOLTA SISTEMATICA SCUOLA GENNAIO 2017(clicca qui). È il CCNL 2007.
Sono presenti comunque moltissimi orientamenti sul comparto istruzione e ricerca ad oggi 12 giugno 2025 n. 294 Risultati.



CIRCOLARE INPS 95/2025:ISTRUZIONI INDENNITA’ CONGEDO PARENTALE-LEGGE BILANCIO 2025

L’INPS ha emanato la circolare 26.5.2025 n. 95(clicca qui) con cui da istruzioni operative su elevazione congedo parentale per ulteriore mese(art. 1, comma 217 legge 30 dicembre 2024 n. 207).
Le istruzioni sono per i lavoratori dipendenti del settore privato.
I periodi di congedo parentale retribuiti all’80% devono essere fruiti entro i 6 anni di vita del bambino.
Massimo 3 mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono usufruirne in modalità “ripartita” tra gli stessi o soltanto da uno di essi.
La fruizione alternata tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio come previsto per tutti i periodi di congedo parentale.

Con la circolare INPS 26 maggio 2025, n. 95, infatti l’Istituto fornisce tutte le indicazioni.
Questi aumenti dell’indennità trovano applicazione, rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.  
Alla luce della modifica apportata, il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo risulta indennizzabile come di seguito indicato:
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale.
un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
un altro mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
un ulteriore mese, inoltre, è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Si rinvia per approfondimenti alla lettura della circolare(clicca qui)



CONGEDO PARENTALE ex astensione facoltativa (art. 32 e art. 34 retribuzione DLVO 151/2001) NELLA SCUOLA : NOVITÀ LEGGI BILANCIO 2024 e 2025


Il SOLE 24 ORE con articolo del 27 gennaio 2025 pag. 4 dal titolo “Congedi parentali più ricchi con binari diversi fra i lavoratori “ esamina le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 sulla retribuzione dei mesi di astensione facoltativa (art. 32)ora congedo parentale retribuiti originariamente al 30% (art. 34) con la precisazione dei 2 mesi (3 mesi per il settore privato) di congedo retribuiti entrambi all’80% in riferimento alla data finale dell’astensione obbligatoria .

I MESI DI CONGEDO RETRIBUITI PER FIGLI FINO A 12 ANNI SONO SEMPRE GLI STESSI nell’ambito dei 9 mesi(art. 34 comma 1 introdotto da art.2 comma 1 lettera i) (pag. 21) del DLVO 30/6/2022 n.105 in G. U. 29/7/22 n. 176 in vigore dal 13.8.22 e art. 32 comma 1 Dlvo 151/2001 modificato da DLVO 2015 N. 80) prima fino al 12.8.22 erano invece 6 mesi tra padre e madre e prima fino al 24.6.2015 nei primi 8 anni di vita del bambino:
3 mesi per la madre, dopo congedo obbligatorio per maternità, non trasferibili all’altro genitore, nei primi 12 anni del bambino(art. 7 comma 1 DLVO 15.6.2015 n.80 che modifica art. 32(e non più 8)
3 mesi, dalla nascita del figlio, per il padre non trasferibili all’altro genitore, nei primi 12 anni del bambino;
3 mesi tra madre e padre, nei primi 12 anni del bambino.
Ulteriori eventuali 2 mesi retribuiti al 30% in riferimento al reddito inferiore nel 2025 a euro 19.610,50 (Circ. INPS 2.4.25 n. 72 lett. B) punti IV)(provvisorio)

Quello che cambia è la retribuzione o al 100% per il settore pubblico primo mese( 80% per il settore privato ), all’80% per il secondo mese per chi termina astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024, per il terzo mese introdotta dalla legge di bilancio 2025 la retribuzione all’80% limitatamente a chi termina astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024 e nel corso del 2025. NATURALMENTE ENTRO I 6 ANNI per i due(3 mesi) mesi all’80% e cumulativi tra madre e padre(vedi art. 32 e art. 34 allegati).


La legge di bilancio 2023(legge 29.12.2022 n. 197 art. 1 comma 359 ) aveva stabilito per il termine dell’astensione obbligatoria successiva al 31.12.2022 ed entro il 31 dicembre 2023 che i primi 30 giorni di congedo vanno retribuiti all’80% : ciò vale solo per il settore privato mentre per il settore pubblico era già previsto che i primi 30 giorni vanno retribuiti al 100% come da parere Funzione pubblica n. 20810 del 27.3.2023 e quindi non è un mese in più (FAQ n. 2 congedo parentale INPS 2024).
Disciplinata da circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023 che segue la circolare INPS n. 122 del 27.10.22.

PERTANTO PER LA SCUOLA SONO IMPORTANTI SOLO LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLE LEGGI DI BILANCIO 2024 e 2025.

Infatti la legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 179 L. 30.12.2023 n 213) ha modificato art. 34 del DLVO n. 151 del 26.3.2001 in riferimento al termine del periodo dell’astensione obbligatoria successivo al 31 dicembre 2023 prevedendo, per ciascun genitore tre mesi non trasferibili così ripartiti:
1 mese: indennità pari all’80% della retribuzione fino al 6 anno di vita del bimbo(per il pubblico impiego ed anche per la scuola retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale fino al 12 anno) ,computati complessivamente per entrambi i genitori;
2 mese: indennità pari al 80% della retribuzione (fino ai 6 anni di vita ) e non al 60% come modificato a partire dal 1 gennaio 2025 dalla legge di bilancio 2025(art. 1 comma 217 lettera a);
3 mesi indennità pari al 30% della retribuzione .
SUL SECONDO MESE ALL’80% la funzione pubblica con parere n. 13398 del 20.2.2024 si è espressa favorevolmente.
INPS aveva emanato su novità legge bilancio 2024 la circolare 18.4.2024 n. 57.

Poi la legge di Bilancio 2025 (legge 30.12.24 n. 207 art. 1 comma 218 e 217) estende il congedo parentale retribuito all’80% a ulteriore mese complessivo tra madre e padre in riferimento al termine dell’astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024 e modifica anche la legge di Bilancio 2024 nella parte in cui prevede il congedo parentale permanente al 60% portandolo all’80% ( legge 30.12.2024 art. 1 comma 217) INTRODUCENDO Quindi UNA MISURA STRUTTURALE A PARTIRE DAL 2025 CHE PREVEDE L’ELEVAZIONE ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE DERLLA INDENNITA’ DI CONGEDO


PERTANTO PER LA SCUOLA SI HANNO LE SEGUENTI 3 CASISTICHE:

1) ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA entro il 31 dicembre 2023
a) primi 30 giorni al 100% fino al 12 anno del figlio come da CCNL scuola 18.1.2024 art. 34 comma 3 – Congedi dei genitori (ex art. 12 Congedi Parentali 4 CCNL scuola 2007) che trova conferma in apposito chiarimento ARAN CFL 236 del 23.11.23 pubblicato nel sito ARAN il 30.11.2023;
b) gli ulteriori 8 mesi al 30%
C) ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 cioè 2 mesi al 30% in base al reddito personale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione inferiore nel 2023 ad euro 18321,55(Circ INPS N. 43 del 21/4/23 lett.B punto 4)

2)ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA entro il 31 dicembre 2024
a) primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del figlio ;
b) secondo mese fino a 6 anni del figlio all’80% e non al 60%(modifica introdotta da art. 1 comma 217 lett. a) Legge bilancio 2025) in base alla Legge di bilancio 2024;
c) ulteriori 7 mesi al 30% ( 3 mesi per ciascun genitore ed ulteriori 3 a scelta di uno dei due).
D) ulteriori mesi oltre i 9 fino ad un massimo di 10 o 11 retribuiti al 30% solo se in possesso di reddito personale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione inferiore nel 2024 ad euro 19.454,83 (Circ. INPS n. 61del 6.5.2024 lett. B) punto 4)

3) ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA SUCCESSIVAMENTE AL 31 Dicembre 2024 o nel corso del 2025 o successivamente
a) i primi 30 giorni retribuiti al 100% fino a 12 anni del figlio;
b) i secondi 30 giorni retribuiti all’80% per figlio fino a 6 anni;
c) ulteriori 30 giorni retribuiti all’80% per figlio fino a 6 anni.
d) ulteriori 6 mesi retribuiti al 30%(3 mesi per ciascun genitore e ulteriori 3 a scelta di uno dei due )
e) ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 cioè due mesi retributivi al 30% solo in presenza di reddito inferiore nel 2025 a euro 19.610,50( art. 34 comma 3) (provvisorio)cioè 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione

PERTANTO nella scuola dal primo gennaio 2025 i primi 30 giorni retribuiti al 100% complessivamente tra madre e padre ; i secondi 30 giorni retribuiti all’80% complessivamente tra madre e padre e gli ulteriori 30 giorni retribuiti all’80% complessivamente tra madre e padre per le astensioni obbligatorie terminate successivamente al 31 dicembre 2024 nel corso del 2025 o successivamente.

QUINDI 3 MESI : uno al 100% per figlio fino a 12 anni e due all’80% per figlio di età inferiore a 6 anni; in caso di età superiore a 6 e fino a 12 invece retribuzione al 30%.


SI ALLEGANO:
1)art. 32 del DLVO 151/2001 aggiornato al 25 aprile 2025(clicca qui);
2)art. 34 del DLVO 151/2001 aggiornato al 25 aprile 2025 con le modifiche introdotte da leggi di bilancio (vedi NOTA 51 legge bilancio 2025 e Nota 49 legge bilancio 2024)(clicca qui).
3) Circolare INPS 15.1.25 n. 3 pag. 11(clicca qui) che preannuncia apposita circolare ;
4)Circolare Ministero Difesa del 6.3.2025(clicca qui) e relativa tabella (clicca qui);
5) )Legge di Bilancio 2025(legge 30.12.2024 n. 207 art. 1 commi 217 e 218)(clicca qui)
6)Legge di Bilancio 2024(legge 30.12.2023 n. 213 art. 1 c. 179 ) integrata da legge bilancio 2025( clicca qui) e parere F.P. n. 13398 del 20.2.24
7)Legge di Bilancio 2023 art. 1 comma 357 e parere F.P. n. 20810 del 27.3.2023.NON VALIDA PER LA SCUOLA.
8) Art. 34- Congedi dei genitori comma 3 del CCNL Scuola 18.1.2024
9) chiarimento ARAN CFL 236 del 23.11. 23 su comparto autonomie locali pubblicato in sito ARAN(clicca qui) riguardante retribuzione dei primi 30 giorni al 100% per figli fino a 12 anni.
10) Chiarimento ARAN n. prot. 3166 del 7.4.23 inviato a Ministero Giustizia a seguito quesito sulla retribuzione dei primi 30 giorni al 100% per figlio fino a 12 anni(art. 28 comma 3 congedi genitori CCNL 2019/22 Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9-5-22)
11) CHIARIMENTO per comparto Funzioni Locali Art. 45 ARAN CFL 236 del 23.11.23 pubblicato nel sito ARAN il 30.11.2023;

Documenti allegati



COME MAI IL SERVIZIO MILITARE RICONOSCIUTO IN CARRIERA NON E’ VALUTATO NELLA MOBILITÀ?

Non si comprende perché le OOSS firmatarie del CCNI MOBILITA 2025 nell’analisi del vecchio testo non abbiano fatto stralciare la nota pag. 93 che prevede la valutabilità del servizio militare solo se prestato in rapporto di impiego : “” L’anzianitá di cui alla lettera B) comprende ….quello militare o il sostitutivo servizio civile nei limiti previsti dagli articoli 485, commi 5,6, e 7 e 490 del DLVO 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera” Conclude “SI RAMMENTA CHE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O IL SOSTITUTIVO SERVIZIO CIVILE PUÒ ESSERE VALUTATO SOLO SE PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE.”
Tale SI RAMMENTA non ha alcun fondamento giuridico ed è fuorviante e comunque si riferisce al servizio militare prima del 1987 che era regolato dall’art. 84 (ora abrogato) del D.P.R. 417/74 che allora prevedeva la valutabilità del servizio militare con il possesso del titolo di studio in costanza di rapporto di lavoro nella ricostruzione di carriera .COSA CHE NON E’ PRESENTE NELL’ART. 485 comma 7 “il periodo di servizio militare di leva e civile sostitutivo é valido a tutti gli effetti” del DLVO 297/94 testo unico che ha sostituito ed abrogato sia il DPR 417/74 sia il DPR 420/74.
Nel marzo del 2024 avevo fatto un articolo sulla valutabilità in carriera del servizio militare e quindi anche nella mobilità (clicca qui)
Per A.T.A. MOBILITÀ la nota 3 è più permissiva . Recita infatti : con il punteggio previsto dalla voce B dell tabella valutazione nella mobilità ALLEGATO E vanno valutati :
” il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto Legislativo 297/94 e successive modifiche “.
Come servizio non di ruolo si intende anche quello della nota 11: IL SERVIZIO IN QUALITÀ DI INCARICATO ART. 70 CCNL 2024.
Pertanto il servizio militare prestato in corso al 30.1.1987 valutabile in ogni caso e fino al 31.12.2005 sia per i docenti sia per ATA nella ricostruzione di carriera ma anche nella mobilità sia se si ha un rapporto di lavoro sia se non si ha alcun rapporto di lavoro come da art. 20 legge 958/1986 e art. 7 legge 412/91.
NON SI COMPRENDE PERCHÉ I DOCENTI VENGANO TRATTATI IN MANIERA DIVERSA DELL’ATA nella mobilità per il servizio militare riconosciuto in carriera .

Dopo il 31.12.2005 é servizio volontario ed é valutabile solo per ATA come servizio in altre amministrazioni o enti pubblici punti 1 per ogni anno o periodo superiore a 6 mesi.
L’USR della Campania ha emanato su sollecitazione sindacati locali il 18 aprile 2016 in occasione del CCNI Mobilità 8 aprile 1986 una nota di chiarimenti agli USP della regione con prospetto per i docenti dei servizi valutabili in carriera e in merito al servizio militare riconosciuto in carriera in quanto tutto quello che é valutabile in carriera è valutabile nella mobilità .



Art. 3 LEGGE 104 : DIFFERENZA TRA COMMA 1 E COMMA 3

Una docente chiede quale sia la differenza tra comma 1 e comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92 ?
L’art 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è stato aggiornato: si riporta testo in vigore dal 30.6.24 (Art. 3 LEGGE 104 AGGIORNATA) .
il comma 1 riguarda handicap non grave.
Il comma 3 riguarda handicap grave.
Nella scuola il docente con solo handicap non grave(art. 3 comma 1) non ha nessun beneficio se non é unito a invalidità superiori ai 2/3 ( art. 21 legge 104) .
In tal caso handicap con invalidità superiore ai 2/3 (art. 21 legge 104) ha diritto alla precedenza nella mobilità CCNI MOBILITÀ 2025 (art. 13 e art. 40 comma 1 punto III, secondo capoverso ) e al non inserimento nella graduatoria di istituto( art. 13 comma 2, primo capoverso ) .
L’art. 21 (invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap anche non grave comma 1 art. 3 legge 104) però non dà diritto ai 3 giorni di permesso mensile.
Nella scuola il docente con handicap grave (art. 33 comma 6) ha diritto alla precedenza( art. 13 e art. 40 comma 1 punti III) secondo capoverso CCNI MOBILITA’ 2025), al non inserimento nella graduatoria di istituto(art. 13 e art. 40 comma 2) , ma anche ai 3 giorni di permessi mensili come previsto da art. 33 comma 3 legge 104 per assistenza a familiare con handicap grave .
Nella mobilità assistenza a familiare portatore di handicap grave(art. 3 comma 3 legge 104) da diritto alla precedenza e al non inserimento in graduatoria istituto ; nessun diritto per familiare con invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap non grave (art. 3 comma1 legge 104) ANCHE SE IL CCCNI MOBILITÀ la limita ai figli , ai genitori, al coniuge/equiparato e non a tutte le categorie del comma 3 dell’art. 33 legge 104( fino a familiari secondo grado e tavolta terzo grado).
PER ASSISTENZA A FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE(vedi art. 33 comma 3 legge 104) si ha diritto , a seguito abolizione del referente unico , ai 3 giorni di permesso mensile , anche se ripartiti fra più persone.