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DURATA CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 DLVO 151/2001

Una docente avente due parenti mamma e fratello con handicap grave chiede se può avere per congedo straordinario per entrambi anni 4.
La risposta è negativa può avere solo due anni per entrambi.
L’art. 42 comma 5 bis del Dlvo 151/2001 introdotto dal Dlvo 119/2011 recita : “ il congedo fruito ai sensi del comma 5 (n.d.r. Congedo straordinario )non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.

La circolare della funzione Pubbica n 1 del 3.2.2012 a pag. 6 affronta il problema.
In sostanza chiarisce che il limite non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa é da intendersi complessivo tra tutti gli aventi diritto , per ogni disabile grave . CHI HA PIÚ FAMILIARI DISABILI PUÒ BENEFICIARE DEL CONGEDO PER CIASCUNO DI ESSI, MA IN OGNI CASO NON POTRÀ ECCEDERE I DUE ANNI.
Si segnala ad ogni buon fine che il congedo straordinario possa essere usufruito entro 30 giorni e non più 60 dalla richiesta e che il DLvo 30.6.22 n. 105 prevede riformulando art. 42 comma 5 del Dlvo 151/2001 anche l’inserimento della parte di un’unione civile e del convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36 della legge 20 maggio 2016 n. 76 a partire dal 13.8.2022.



CONGEDO BIENNALE E RICOVERO IN OSPEDALE: ECCEZIONI

PREMESSO CHE I PERMESSI LEGGE 104 NON SPETTANO SE IL PORTATORE DI HANDICAP E’ RICOVERATO IN OSPEDALE A TEMPO PIENO(art. 33 comma 3 legge 5.2.92 n.104 aggiornata al 29/7/22 con art. 3 comma 1, lett. B) del DLVO 30.6.22 n. 105 : ” Il lavoratore…,…. ha diritto di fruire di tre giorni di permesso retribuito…per assistere una persona con disabilità in situazione di gravitá che non sia ricoverato a tempo pieno…”)CON ALCUNE ECCEZIONI STABILITE DA CIRCOLARI INPS (Circ. INPS 23.5.2007 n. 90 pag.3 punto 7) E FUNZIONE PUBBLICA( Circ. 13/2010 del 6.10.2010 pag. 8 e 9).
LA SITUAZIONE DI GRAVITA’ DI HANDICAP RIGUARDA L’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992.
ORA ART. 42 comma 5-bis DLVO 119/2011 LO PREVEDE PER IL CONGEDO STRAORDINARIO (“ il congedo é accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza”).
Una docente in congedo biennale ha avuto il genitore portatore di handicap grave ricoverato in ospedale e il medico della struttura ha chiesto a Lei di asssisterlo.
La scuola le ha negato verbalmente il congedo richiamando una circolare della Funzione pubblica n. 13 del 2010 che dava la possibilitá dei permessi solo nel caso di figli minorenni, ma che é stata superata dal DLVO 18.7.2011 n.119 che modifica art 42 comma 5 del DLVO 151/2001 con l’introduzione dell’art. 42 comma 5-bis che lo prevede per il congedo straordinario.
L’INPS con circolare 32 del 6-3- 2012 in base a detto art.42 comma 5-bis in vigore da 11.8.2011 ha modificato la precedente circolare 155 del 3-12-2010 sui 3 giorni di permesso limitati ai figli minorenni estendendo anche al congedo straordinario come previsto dal comma 5-bis la possibilitá al punto 6 in caso di ricovero con richiesta da parte della struttura dell’assistenza di un familiare di usufruire di detto congedo.
Del resto la stessa INPDAP prima con circolare n. 17 del 17.11.2011(punto 4 pag. 5), poi con circolare n. 22 del 28.12.2011 ( pag. 2 e pag. 3) ha recepito tale novitá.
Si fa presente inoltre come chiarito da ARAN con Sentenza della Corte di Cassazione del 23.9.2019 (vedi mio articolo del 24.9.19) per ricovero a tempo pieno si intende quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o strutture, pubbliche o private, che comunque assicurino assistenza sanitaria continua e/o specialistica; ne sono escluse le strutture residenziali , case-alloggio o di riposo



CIRC INPS SU NOVITA’INTRODOTTE DAL 13.8.22 SU CONGEDI PARENTALI

L’INPS il 27.10.22 ha emanato la circolare 122 (clicca qui) fornendo indicazioni alle novitá introdotte dal Dlvo 105/2022 su congedo paternitá , congedo parentale utili anche in riferimento all’art. 12 del CCNL Scuola del 29.11.2007.

L’INPS nella premessa PRECISA CHE TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Il Ministero della Difesa aveva giá emanato sulle modifiche apportate dal Dlvo 105/2022 in materia di congedo di paternitá e congedo parentale il 16 agosto apposita circolare(DGPC prot.16 agosto 2022 n. 52284 ) diramata con comunicato del 23.9.2022.
Aveva inoltre emanato il 16 agosto(DGPC prot. 16 agosto 2022 n. 52285) apposita circolare anche sulle modifiche apportate dal Dlvo 105/2022 in materia di permessi mensili per l’assistenza a familiare con handicap grave ex legge 104/92 nonché in materia di congedo biennale assistenza ex art. 42, con. 5, Dlvo 151/2001.
Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro aveva emanato la nota 9550 del 6.9.2022 facendo una illustrazione completa sulle novitá introdotte dal D.Lvo 105/2022.

CI SI AUGURA CHE A BREVE ANCHE LA FUNZIONE PUBBLICA FORNISCA INDICAZIONI OPERATIVE.



NOVITA’ : PERMESSI ART. 33 LEGGE 104 E CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 C. 5 DLVO 151/2001

Il Dlvo 105 del 30.6.22 apporta modifiche dal 13.8.22 su:

PERMESSI di cui all’art.33 legge 104/1992 (eliminazione del principio del ” referente unico”; il diritto dei 3 giorni mensili può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro; esteso al convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36 legge 76/2016 oltre l’unione della parte civile).


CONGEDO STRAORDINARIO di cui all’art, 42 comma 5 del Dlvo 151/2001(introduce il ”convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36” della legge 76/2016 tra i soggetti individuati dal legislatore ai fini della concessione del congedo in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile; ridotto da 60 a 30 giorni dalla richiesta il termine entro il quale fruire del congedo)

L’INPS con messaggio n. 3096 del 5.8.22 (clicca qui) ha emanato le prime indicazioni in materia con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.



DLVO 105/2022: NOVITA SU ASSENZE PER MATERNITA’

Da oggi 13.8.22 in vigore il Dlvo n. 105 del 30/06/22 in attuazione di Direttiva europea del 20.6.2019 pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 pagg. 20-25(clicca qui).
Tale decreto apporta modifiche al DLVO 151/2001, al DLVO 81/2015, all’art. 33 della legge 104/92, alla legge 81/2017 e all’art. 4 della legge 53/20.

IL D.LVO prevede all’art. 1 comma 2 che i congedi, i permessi salvo che non sia diversamente specificato , sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quindi anche alla Scuola.


L’INPS con comunicato stampa del 10.8.22 ne illustra le novità(clicca qui).
In particolare riguardano:
Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis Dlvo 151/2001 aggiunto da Dlvo 105/2022 art. 2) sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre : 10 giorni-continuativi o frazionati- da due mesi precedenti la nascita a 5 mesi successivi; diventano 20 giorni nel caso di parto plurimo.
il congedo parentale(trattamento economico e normativo : art. 34 comma 1 DLVO 151/2001 modificato da Dlvo 105/2022 art. 2) :estensione dell’indennità al 30 per cento della retribuzione fino al 12 anno di vita del bambino o dall’Ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento (art. 36 comma 3 Dlvo 151/2001 modificato da dlvo 105/2002) -e non più fino al 6 anno-; periodo massimo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi e non più 6 mesi;( Dvlo 151/2001 confermato comma 3 art. 34) per i periodi di congedo parentale ulteriori ai mesi di cui articolo 32 per la madre ed il padre compreso il genitore solo e dovuta fino al dodicesimo anno – e non più fino all’ottavo anno di vita del bambino – un’indennità pari al 30% della retribuzione in base al reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte inferiore al trattamento minimo di pensione. Per l’anno 2022 euro 17.024,48( 523,83 x13 mensilità x 2,5)(Circ. INPS 4-3-22 n. 35 Lett B punto 4).
SI PRECISA CHE L’ART. 34 del Dlvo 26.3.2001 n. 151 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO nella nuova formulazione prevede:
-3 mesi alla madre non trasferibili al padre;
-3 mesi al padre non trasferibili alla madre;
-3 mesi aggiuntivi in alternativa tra loro.
La modifica da 6 mesi a 9 mesi attiene solamente alla retribuzione al 30%.


RESTANO IMMUTATI I LIMITI MASSIMI INDIVIDUALI DI ENTRAMBI I GENITORI previsti da CONGEDO PARENTALE art. 32 DLVO 26.3.2001 n. 151 comma 1 e comma 2 :
La madre puo usufruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
il padre puo usufuire di massimo 6 mesi elevabili a 7 nel casi si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
entrambi i genitori possono usufruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
Qualora vi sia un “solo genitore” ovvero genitore con affidamento esclusivo spettano al massimo 11 mesi(modifica introdotta ad art. 32 del Dlvo 151/2001 da Dlvo 105/2022) e non 10 mesi di cui 9 mesi(e non 6) retribuiti al 30%.

ATTENZIONE COSA SI INTENDE PER “GENITORE SOLO” (circ. INPS n. 8 del 17.1.2003 punto 1):
1) Morte dell’altro genitore;
2) abbandono del figlio da parte dell’altro genitore;
3) non riconoscimento del figlio da parte di un genitore;
4) affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore.

La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”: deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.

PER IL PERSONALE SCUOLA RESTA FERMA LA RETRIBUZIONE AL 100% PER I PRIMI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE computati complessivamente per entrambi i genitori (art. 12 c. 4 CCNL Scuola del 29/11/2007).



CALCOLO FERIE PER DOCENTI IN PART-TIME VERTICALE

Una docente in part-time verticale mi chiede come vanno calcolate le ferie per un docente con tre giorni in part-time.

Premesso che il part-time verticale riguarda i docenti che hanno l’orario su 3 o 4 giorni , che le ferie per il personale docente a tempo pieno sono di 30 giorni al primo anno di servizio e di 32 giorni dopo 3 anni di servizio.

L’art. 39 comma 11, 2 capoverso del CCNL 29.11.2007 recita: “..I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”.
PERTANTO SI CONSIDERANO I GIORNI LAVORATI NON LE ORE.
LA SETTIMANA SI CONSIDERA SEMPRE DI 6 GIORNI INDIPENDENTEMENTE DAL GIORNO LIBERO O DALLA SETTIMANA CORTA.
Fornisco una modalità di calcolo.
Detto X il numero di ferie da determinare si avrà:
n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg.(giorni lavorativi settimanali) = x gg. : 32 gg( ferie spettanti nell’anno al personale a tempo pieno).
primo esempio docente che lavora su 3 giorni settimanali dopo 3 anni di servizio:
3: 6 = x: 32
x= 16 giorni

secondo esempio docente che lavora su 4 giorni settimanali dopo 3 anni di servizio:
4: 6 = x. 32
x= 21,3 arrotondato per difetto a 21 giorni.

Stesso discorso per le festività soppresse (art. 14 CCNL 29.11. 2007).

Analoga proporzione per il calcolo delle festività soppresse:

Detto X il numero delle festività , si avrà :

n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x: 4 ff.ss.

x= 2 giorni nel primo caso

x = 2,66 nel secondo caso

IL DOCENTE INVECE IN PART-TIME ORIZZONTALE( cioè con prestazione lavorativa in tutti i giorni della settimana ma di durata ridotta rispetto al personale a tempo pieno) HA DIRITTO AL NUMERO DI FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE PARI A QUELLO DEL PERSONALE A TEMPO PIENO(art.39 comma 11 , 1 capoverso CCNL 29.11.2007).

NATURALMENTE PER IL PERSONALE NON DI RUOLO BISOGNA TENER CONTO DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO E PER IL PARTTIME VERTICALE ANCHE DEI GIORNI DI SERVIZIO.

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CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO FINO A 8 ANNI

L’art. 47 del Dlgs 151/2001 disciplina la fruizione dei congedi per malattia del figlio.

Fino a 3 anni di vita del figlio il comma 1;

fra i 3 anni e gli otto ani di vita del figlio(fino al giorno compreso dell’ottavo compleanno) il comma 2.

DURATA: fino a 3 anni le assenze sono illimitate: i genitori hanno diritto ad astenersi alternativamente.
DURATA: dai 3 anni(dal giorno successivo al compimento del terzo anno) agli 8 anni(fino al giorno compreso dell’ottavo anno)limite individuali per ciascun genitore di 5 giorni lavorativi all’anno( per ogni anno di età del bambino non per anno scolastico o anno solare). Il limite tra entrambi i genitori è di 10 giorni all’anno e non trasferibili all’altro genitore(circ. Funzione pubblica n. 14 del 16.11.2000 punto 2.3- Circolare INPDAP n. 49 del 27.11.2000 punto 3.2- circ. INPS n. 139 del 29.7.2002 punto 6)).
SPETTANO PER OGNI FIGLIO E PER OGNI ANNO DI ETA’.

TRATTAMENTO ECONOMICO: fino a 3 anni per ogni anno di vita del bambino(per ciascuno dei 3 anni di vita) i primi 30 giorni cumulativi tra i due genitori spetta l’intera retribuzione(comma 5 art. 12 CCNL Scuola 29.11.2007). Gli ulteriori periodi oltre i trenta giorni non sono retribuiti.
TRATTAMENTO ECONOMICO: fra i 3 e gli otto anni: cinque giorni all’anno alternativamente per ciascun genitore(art. 12 comma 5 CCNL Scuola 29.11.2007) non retribuiti.
NON PUO’ ESSERE RICHIESTA PER IL BAMBINO LA VISITA FISCALE(ART. 47 comma 5).

La malattia del bambino per ricovero ospedaliero interrompe le ferie dei genitori (art. 47 comma 4).

Si ribadisce che il genitore può fruire del congedo per malattia del figlio solo alternativamente all’altro genitore: non è escluso però che quest’ultimo possa usufruire contemporaneamente del congedo parentale.

Infatti mentre per la fruizione del congedo per malattia del figlio si esclude che l’altro genitore possa beneficiarne contemporaneamente, al contrario può ammettersi che un genitore possa avvalersi del congedo per malattia del figlio in concomitanza alla fruizione del congedo parentale da parte dell’altro genitore.



LEGGE STABILITA’ 2022 : CONGEDI DI PATERNITA'(NON APPLICABILI ALLA SCUOLA)

La legge di stabilità(Legge 31 dicembre 2021 n. 234 S.O. n. 49 a G.U. n. 310 del 31.12.2021) per il 2022 con l’art. 1 comma 134(che modifica il comma 354 dell’art. 1 legge 11.12.2016 n. 232-LEGGE STABILITA’ 2017- ) ha reso strutturali e stabilizzato a decorrere dal 2021 le disposizioni dei congedi per il papà- introdotti dalla legge n. 92 del 28.6.2012-, congedo obbligatorio e facoltativo per il padre da fruirsi entro i 5 mesi dalla nascita del figlio .
il congedo obbligatorio diventa di 10 giorni dal 2021: è di 7 giorni per il 2020.
Il congedo facoltativo previsto per 1 giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione ,in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

L’INPS ha diramato sull’argomento la circolare 3.01.2022 n. 1 al punto 3-Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità- e nella stessa fa riferimento alla circolare n. 40 del 14.3.2013(clicca qui) nella quale per l’AMBITO DI APPLICAZIONE afferma: ” Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”

Infatti il Dipartimento della Funzione pubblica con nota n 8629 del 20.2.2013 si è espresso in tal senso(clicca qui).

QUINDI AL MOMENTO NON SI APPLICA ALLA SCUOLA. I docenti in base all’ultimo capoverso della nota della Funzione Pubblica di cui sopra pubblicato(clicca qui) come Chiarimenti in merito all’art. 4, c. 24 della legge n. 92 del 2012 nel sito della Funzione Pubblica possono godere del congedo parentale(ex astensione facoltativa) prevista dal Dl.vo 151del 2001 e dal CCNL Scuola , che può essere usufruito anche in contemporanea con l’obbligatoria della madre.

SI ALLEGA COMMA 134 DELLA LEGGE STABILITA’ 2022 e CIRCOLARE INPS N. 1 DEL 3.1.2022



DECRETO LEGGE GREEN PASS ESTESO AI GENITORI IN G.U.

Come preannunciato dal comunicato stampa del 09.09.2021 del Consiglio dei Ministri il 10.9. 2021 è stato pubblicato sulla G.U. 217 del 10.9.2021 il Decreto legge 122 del 10.9.2021 che estende a tutti esclusi gli alunni l’obbligo del green pass per entrare a scuola.

Tale decreto legge come indicato all’art. 3 entra in vigore oggi 11.9.2021 cioè il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.

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