CONGEDO PARENTALE NELLA SCUOLA: EVOLUZIONE DELLA RETRIBUZIONE, LIMITI DI ETÀ E REQUISITO REDDITUALE

Il congedo parentale, un tempo denominato “astensione facoltativa”, ha subito nel corso degli anni numerose modifiche sia per quanto riguarda la durata sia per il trattamento economico.

Per il personale della scuola occorre inoltre tenere conto di una tutela contrattuale più favorevole rispetto alla disciplina generale: i primi trenta giorni di congedo parentale sono retribuiti per intero.

Dalla vecchia astensione facoltativa al congedo parentale

Nella disciplina originaria l’astensione facoltativa era riconosciuta principalmente alla madre e l’indennità ordinaria era pari al 30% della retribuzione.

Con la legge n. 53 del 2000 e, successivamente, con il decreto legislativo n. 151 del 2001, il congedo parentale è diventato un diritto autonomo sia della madre sia del padre.

Nel comparto scuola la contrattazione collettiva ha però previsto una condizione di miglior favore: i primi trenta giorni di congedo parentale sono retribuiti al 100%, computati complessivamente tra i genitori.

Questa previsione è stata confermata anche dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024. L’art. 34, comma 3, stabilisce infatti che, nell’ambito del congedo parentale previsto “per ciascun figlio”, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero.

Fino a quale età spettavano in passato i primi 30 giorni al 100%?

Prima delle modifiche intervenute nel 2015, il trattamento economico ordinario del congedo parentale era riconosciuto al 30% nei primi tre anni di vita del bambino.

Tra il terzo e l’ottavo anno di vita, l’indennità del 30% era invece subordinata al possesso, da parte del genitore interessato, di un reddito individuale inferiore al limite stabilito dalla legge.

Anche il trattamento contrattuale più favorevole previsto per la scuola risentiva di questa disciplina.

Successivamente, con le modifiche del 2015, il periodo ordinariamente indennizzabile fu esteso fino al sesto anno di vita del bambino.

ARAN chiarì, con riferimento al comparto scuola, che i primi trenta giorni al 100% potevano essere riconosciuti senza condizioni reddituali se fruiti entro il sesto anno di vita. Qualora, invece, tali trenta giorni fossero stati richiesti per la prima volta tra il sesto e l’ottavo anno, il trattamento economico era subordinato alla sussistenza del requisito reddituale previsto dalla normativa.

In sintesi, nella disciplina successiva al 2015:

  • fino a 6 anni: indennità ordinaria e primi 30 giorni al 100% nella scuola;
  • da 6 a 8 anni: indennità subordinata al requisito reddituale;
  • oltre gli 8 anni: congedo fruibile nei limiti previsti, ma normalmente senza indennità.

La riforma del 2022: nove mesi indennizzabili

Con il decreto legislativo n. 105 del 2022 il sistema è stato profondamente modificato. I genitori hanno complessivamente diritto a nove mesi di congedo parentale indennizzabile.

  • 3 mesi riservati alla madre e non trasferibili;
  • 3 mesi riservati al padre e non trasferibili;
  • 3 mesi ulteriori utilizzabili alternativamente dalla madre o dal padre.

La madre può normalmente fruire di un massimo di sei mesi di congedo parentale. Il padre può fruire di sei mesi, elevabili a sette qualora utilizzi almeno tre mesi di congedo parentale. Il limite complessivo della coppia resta normalmente di dieci mesi, elevabile a undici nelle condizioni previste dalla legge.

Bisogna quindi distinguere tra durata massima del congedo e numero di mesi economicamente indennizzabili.

Dal 2023 al 2025: l’introduzione dei mesi all’80%

Le successive leggi di bilancio hanno progressivamente migliorato l’indennità economica. Si è passati da un primo mese maggiorato all’80%, poi a due mesi e infine, per i casi che rientrano nella disciplina più favorevole, a tre mesi indennizzabili all’80%.

Questi mesi non rappresentano congedo aggiuntivo. Sono periodi già compresi nei mesi di congedo parentale spettanti ai genitori, ai quali viene semplicemente applicata un’indennità più elevata.

Per il personale della scuola occorre però coordinare questa disciplina con il CCNL. Poiché il contratto collettivo garantisce i primi trenta giorni al 100%, nel caso tipico di un figlio nato nel 2026 il trattamento economico può essere così ricostruito:

  • primo mese: 100% in base al CCNL scuola fino a 14 anni;
  • secondo mese: 80% fino a 6 anni;( come previsto art. 34 DLVO 151/2001)
  • terzo mese: 80% fino a 6 anni(come previsto art. 34 Dlvo 151/20o1);
  • ulteriori periodi indennizzabili: 30%.

Fino a quale età si può fruire oggi del congedo parentale?

Dal 1° gennaio 2026 il limite temporale per la fruizione del congedo parentale dei lavoratori dipendenti è stato elevato fino ai 14 anni di età del figlio.

Questo significa che i periodi di congedo parentale possono oggi essere utilizzati entro un arco temporale molto più ampio rispetto al passato. Occorre tuttavia ricordare che i periodi con indennità maggiorata all’80% devono essere fruiti entro i limiti temporali specificamente previsti dalla legge.

Il requisito reddituale esiste ancora?

Sì, ma oggi ha un’importanza molto più limitata rispetto al passato. I nove mesi complessivamente indennizzabili tra i genitori spettano indipendentemente dal reddito.

Il requisito reddituale continua invece ad avere rilevanza per gli eventuali periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai nove mesi complessivamente indennizzabili. Per questi periodi l’indennità del 30% può spettare solo se il reddito individuale del genitore è inferiore al limite previsto dalla legge, pari a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo pensionistico.

Se tale limite di reddito viene superato, gli ulteriori periodi di congedo eventualmente spettanti possono essere fruiti, ma senza indennità.

Un esempio pratico: madre che utilizza sei mesi

Consideriamo una lavoratrice della scuola con un figlio nato nel 2026. La lavoratrice ha già fruito di 1 mese retribuito al 100% e di 2 mesi retribuiti all’80%. Ha quindi utilizzato complessivamente tre mesi di congedo parentale.

Se il padre non utilizza alcun periodo di congedo parentale, la madre può utilizzare anche i tre mesi ulteriori fruibili alternativamente dai genitori e può quindi arrivare complessivamente a sei mesi.

  • 1 mese al 100%;
  • 2 mesi all’80%;
  • 3 mesi al 30%.

Il requisito reddituale non incide su questi ultimi tre mesi al 30%, perché essi rientrano nei nove mesi complessivamente indennizzabili previsti dalla legge. I tre mesi riservati esclusivamente al padre non possono invece essere trasferiti alla madre.

Il caso dei gemelli

Una questione particolare riguarda il parto gemellare. L’art. 34, comma 3, del CCNL scuola utilizza l’espressione “congedo parentale previsto per ciascun figlio”.

Una formulazione sostanzialmente analoga è contenuta nel CCNL Funzioni Locali. In un orientamento ARAN del 14 aprile 2023, riferito al comparto Funzioni Locali, l’Agenzia ha ritenuto che, in caso di parto plurimo, il beneficio contrattuale dei primi trenta giorni retribuiti per intero debba essere riconosciuto per ciascun figlio.

Applicando lo stesso criterio interpretativo alla formulazione identica o sostanzialmente coincidente del CCNL scuola, nel caso di due gemelli si può sostenere il diritto a 30 giorni al 100% per il primo gemello e 30 giorni al 100% per il secondo, per un totale di 60 giorni retribuiti al 100%.

Va tuttavia precisato che l’orientamento ARAN del 14 aprile 2023 riguarda formalmente il comparto Funzioni Locali e non direttamente il comparto scuola. Esso costituisce però un importante elemento interpretativo, considerata la sostanziale identità della formulazione contrattuale.

Tabella riassuntiva dell’evoluzione

PeriodoEtà / limite temporaleTrattamento economicoRequisito reddituale
Prima del 2015Fino a 3 anni30% ordinario; nella scuola primi 30 giorni al 100%Dai 3 agli 8 anni il 30% era subordinato al requisito reddituale
Dal 2015Fino a 6 anni30% ordinario; nella scuola primi 30 giorni al 100%Tra 6 e 8 anni indennità subordinata al requisito reddituale
Dal 2022Fino a 12 anni9 mesi complessivamente indennizzabili tra i genitoriIl reddito rileva solo per eventuali periodi ulteriori ai 9 mesi
Dal 2025Entro i limiti di leggeFino a 3 mesi all’80%; nella scuola il primo mese resta al 100% per CCNLNessun requisito reddituale per i 9 mesi ordinariamente indennizzabili
Dal 1° gennaio 2026Fino a 14 anni9 mesi indennizzabili; nella scuola 1° mese al 100%, successivi mesi maggiorati nei casi previsti, poi 30%Requisito reddituale solo per gli eventuali periodi ulteriori ai 9 mesi

Nota: i tre mesi all’80% non sono mesi aggiuntivi, ma periodi compresi nel congedo parentale spettante. Nella scuola il trattamento contrattuale dei primi 30 giorni al 100% costituisce una condizione di miglior favore.

Conclusioni

L’evoluzione del congedo parentale mostra un progressivo ampliamento della tutela economica. In origine l’indennità era sostanzialmente pari al 30% e fortemente collegata all’età del figlio e al reddito del genitore. Successivamente il legislatore ha ampliato sia la durata dei periodi indennizzabili sia l’età entro cui il congedo può essere utilizzato.

Oggi, nel 2026, i genitori dispongono complessivamente di nove mesi indennizzabili, mentre nel comparto scuola continua ad applicarsi la più favorevole previsione contrattuale dei primi trenta giorni retribuiti per intero.

Il requisito reddituale non riguarda più i nove mesi ordinariamente indennizzabili, ma continua ad avere rilevanza per gli eventuali periodi ulteriori. Per il personale della scuola, pertanto, il coordinamento tra D.Lgs. n. 151/2001, successive modifiche legislative e art. 34 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 rimane essenziale per determinare correttamente sia la durata sia il trattamento economico del congedo parentale.

Riferimenti normativi principali

  • Legge 8 marzo 2000, n. 53.
  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in particolare artt. 32 e 34.
  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.
  • D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.
  • CCNL Scuola 29 novembre 2007, art. 12.
  • CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, art. 34.

Documenti allegati