CONGEDO DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ NELLA SCUOLA

CONGEDO DEI GENITORI ART. 34 comma 1 e comma 2 del CCNL SCUOLA 18.1.24

La disciplina del D.Lgs. 151/2001testo aggiornato e le tutele previste dal CCNL Scuola art. 34

Il CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, rinvia alle disposizioni del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e della paternità aggiornato ad oggi (clicca qui). L’art. 34 del CCNL integra tale disciplina con specifiche tutele contrattuali di miglior favore per il personale della scuola.
Ad ogni buon fine si allegano articoli (clicca qui)
PURTROPPO NESSUN RIFERIMENTO nel CCNL Scuola del 2024 art. 34 ALLE ADOZIONI E AFFIDAMENTI(art. 26 ) E RIPOSI GIORNALIERI (art. 39 – citato solo nell’art. 12 del CCNL scuola del 2007 comma 3 ora abrogato )

Il congedo di maternità

Il congedo di maternità(art. 16) è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. La disciplina ordinaria prevede complessivamente cinque mesi, normalmente distribuiti in due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo il parto. Se il parto avviene anticipatamente, i giorni di congedo non fruiti prima del parto si aggiungono al periodo successivo alla nascita; se avviene dopo la data presunta, anche il periodo intercorrente fino al parto è tutelato.

In caso di parto plurimo, il congedo di maternità non raddoppia: resta della durata prevista dalla legge.

Flessibilità del congedo di maternità

L’art. 20 del D.Lgs. 151/2001 disciplina la flessibilità del congedo di maternità. In presenza delle certificazioni sanitarie richieste, la lavoratrice può fruire di un mese prima del parto e quattro mesi dopo. La normativa consente inoltre, sempre alle condizioni previste, di lavorare fino al parto e utilizzare tutti i cinque mesi successivamente alla nascita.

L’art. 20 non è espressamente richiamato dal comma 2 dell’art. 34 del CCNL perché non istituisce un autonomo periodo di congedo: regola una diversa modalità di fruizione del congedo di maternità previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 151/2001.
La legge 145 del 30.12.2018(legge finanziaria 2019j con art. 1 comma 485 ha introdotto nell’art. 16 del dlvo 151/2001 dopo il comma 1 il comma 1.1. che da la facoltà alla lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso , a condizioni che i medici attestino che il medico SSN ed il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro ,

Interdizione anticipata o prorogata

L’art. 17 del D.Lgs. 151/2001 disciplina i casi in cui l’astensione dal lavoro può iniziare prima del periodo ordinario o proseguire oltre esso, ad esempio in presenza di gravi complicanze della gravidanza, condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli oppure mansioni incompatibili con lo stato di gravidanza quando non sia possibile assegnare la lavoratrice ad altre attività.

Trattamento economico nella scuola

L’art. 34, comma 2, del CCNL scuola riconosce, durante i periodi di congedo di maternità e di paternità richiamati dal contratto, l’intera retribuzione fissa mensile e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti previste dal CCNL. Pertanto, nel comparto scuola opera una tutela contrattuale più favorevole rispetto alla misura ordinaria dell’indennità prevista dalla disciplina generale(80% art. 22 primo comma dlvo 151/2001)

Congedo di paternità obbligatorio

L’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 riconosce al padre lavoratore dipendente un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi. I giorni possono essere fruiti anche in modo non continuativo, nel periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla nascita. Non sono frazionabili ad ore.

Il congedo di paternità obbligatorio può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre.

Parto plurimo: 20 giorni al padre

In caso di parto plurimo, il congedo di paternità obbligatorio è elevato a 20 giorni lavorativi complessivi. La durata di 20 giorni vale per il parto plurimo, indipendentemente dal numero dei figli nati.

Trattamento economico del congedo di paternità

Il congedo di paternità obbligatorio è retribuito al 100%. Nel comparto scuola l’art. 34, comma 2, richiama espressamente l’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 e riconosce il trattamento economico previsto dal contratto.

Congedo di paternità alternativo

Diverso dal congedo di paternità obbligatorio è il congedo di paternità alternativo previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001. Esso consente al padre di fruire, nei casi previsti dalla legge, del periodo di congedo di maternità che non può essere utilizzato dalla madre. Non si tratta quindi dei normali 10 giorni spettanti al padre, ma di una tutela sostitutiva della maternità.

Adozione e affidamento

Le tutele relative alla maternità e alla paternità si applicano, con le specifiche regole previste dal D.Lgs. 151/2001 art. 26, anche nei casi di adozione e affidamento. Il sistema tutela quindi non soltanto la nascita biologica, ma anche l’ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria.

Maternità, paternità e congedo parentale: istituti diversi

È importante distinguere i diversi istituti. Il congedo di maternità è normalmente di cinque mesi. Il congedo di paternità obbligatorio è di 10 giorni lavorativi, elevati a 20 in caso di parto plurimo. Il congedo di paternità alternativo consente al padre, nei casi previsti dalla legge, di utilizzare il periodo di maternità che non può essere fruito dalla madre. Il congedo parentale, un tempo denominato astensione facoltativa, è invece un istituto distinto, disciplinato principalmente dagli artt. 32 e seguenti del D.Lgs. 151/2001 e dall’art. 34, comma 3, del CCNL scuola.

Schema riassuntivo

Tipo di congedoDurata principaleTrattamento nella scuola
Congedo di maternitàNormalmente 5 mesi100% secondo art. 34 CCNL
Maternità flessibile1 mese prima + 4 dopo100% secondo CCNL
Maternità tutta dopo il parto5 mesi dopo, alle condizioni previste100% secondo CCNL
Paternità obbligatoria10 giorni lavorativi100%
Paternità obbligatoria – parto plurimo20 giorni lavorativi100%
Paternità alternativaPeriodo di maternità spettante alla madre nei casi previsti100% secondo art. 34 CCNL
Congedo parentaleIstituto distinto, artt. 32 e seguentiDisciplina specifica; nella scuola primi 30 giorni al 100%

Conclusioni

L’art. 34 del CCNL scuola del 18 gennaio 2024 deve essere letto insieme al D.Lgs. 151/2001. Il decreto legislativo stabilisce presupposti, durata e modalità dei congedi di maternità e paternità; il contratto collettivo interviene con specifiche tutele economiche di miglior favore. Particolarmente significativo è il richiamo, nel comma 2 dell’art. 34, agli artt. 16(Divieto di adibire al lavoro le donne)17(estensione del divieto) , art. 27 bis(congedo di paternita obbligatorio ) e art. 28 (congedo di paternità alternativo )
del D.Lgs. 151/2001.
Inoltre art. 32(congedo parentale) e art. 34(trattamenti economico e normativo) del dlvo 151/2001.

Riferimenti normativi principali

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in particolare artt. 16, 17, 20, 27-bis, 28, 32 e 34.
D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18 gennaio 2024, art. 34.