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ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA: DURATA 12 MESI

In base all’art. 18 del CCNL Scuola 29.11.2007 l’aspettativa per motivi di famiglia o personali è regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. N. 3 del 10 gennaio 1957 ed è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA a tempo indeterminato o a tempo determinato (fino al 30 giugno o 31 agosto).
L’art. 69 prevede che entro un mese dalla presentazione della domanda il Dirigente deve pronunciarsi ed ha facoltà di respingere la domanda o ritardarla o ridurla o revocarla, e che il periodo di aspettativa(art. 69 comma 4) non può eccedere la durata di un anno senza assegni,non retribuito.
L’art. 70 comma 1 prevede che due periodi di aspettativa si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di un anno, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.
Per motivi di particolare gravità si può consentire un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni non superiore a 6 mesi.

L’ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE E’ STATA SOSTITUITA CON ASSENZA PER MALATTIA (ART. 23)NEL CCNL SCUOLA 4 AGOSTO 1995 E DISAPPLICATO ART 70 DPR 3/57 E ART. 450 DLVO 297/94 CON RIFERIMENTO ART. 23 DA ART 82 CCNL CITATO.

L’ART. 47 DEL DPR 686/1957 N. 686 SUL COMPUTO DEL QUINQUENNIO E’ STATO ABROGATO DAL COMMA 220° DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 23-12-2005 N. 266(LEGGE FINANZIARIA 2006) (220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche’ la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse).

L’aspettativa per motivi di salute è venuta meno con l’introduzione dell’assenza per malattia dal 4.8.1995 ma si ritiene ancora valida la durata massima di due anni e mezzo(30 mesi) nel caso di aspettativa per motivi di famiglia con periodi di servizio attivo superiore a 6 mesi cioè usufruiti spezzettati.
Cosa si intende per servizio attivo : effettiva prestazione di servizio ed alcune assenze(ad esempio congedi maternità etc) -assenza per malattia non si considera servizio attivo ma proroga il periodo del servizio attivo che può essere non continuativo.


Si allega comunque la nota della Ragioneria di Bologna n. 336 del 24.1.97(clicca qui) che parla invece di 12 mesi in un triennio come le assenze per malattia (disapplicato art. 70 cumulo aspettative da articolo 43 disapplicazioni CCNL ministeri 16.5.1995 in riferimento all’art. 21 -assenze per malattia, corrispondente all’art. 82 disapplicazioni CCNL Scuola 4.8.1995 in riferimento all’art. 23- assenze per malattia) rifacendosi ad una nota ARAN 26.6.1995 n. 2350 (clicca qui) punto d) cumulo aspettative per il comparto ministeri(trasmessa dal Miur con nota 26.7.95 n. 1871) che la Ragioneria Generale dello Stato con nota 12.2.97 prot. 195548(clicca qui) ritiene estensibile al comparto scuola in risposta a quesito posto dalla Ragioneria provinciale di Perugia .
La Ragioneria Generale dello stato ha risposto con nota del 13 maggio 1997(clicca qui) ai quesiti posti da ragioneria provinciale di Bologna confermando la durata di 12 mesi e 6 di aspettativa per famiglia riferita al triennio.


I PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA non sono validi ai fini della carriera e della pensione ma SONO RISCATTABILI nella misura massima di 3 anni.



ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE DI RUOLO-TRIENNIO PER IL CALCOLO DEI 18 MESI

Ho già trattato l’argomento con articolo del 22 maggio 2006(clicca qui), ma a seguito di un quesito ho approfondito il problema del periodo di 18 mesi(periodo di comporto) di cui 9 mesi retribuito al 100%; 3 mesi al 90% e 6 mesi al 50%(vedi art. 17 comma 8 CCNL 29.11.2007).
Nel passato l’Aran a quesito posti per il CCNL comparto MINISTERO faceva riferimento per tutti i comparti( ARAN quesito B19 del 8.7.2004 e confermato da M74 del 18.6.2011) agli esempi dell’Allegato A del CCNL integrativo Autonomie locali stipulato il 6.7.1995 e sottoscritto il 13.5.1996(clicca qui).
Il MEF con nota prot. 93898 del 23.10.2001 (clicca qui) ha CHIARITO come procedere :
1- sommare le assenze di vista intervenute nei tre anni precedenti l’inizio della nuova malattia cioè andare a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso.
2- sommare a tali assenze quello dell’ultimo episodio morboso, per determinare se si è superato il periodo di comporto 18 mesi e la relativa retribuzione.
La Ragioneria di Forlì con nota prot. 2271 del 22 aprile 2002 (clicca qui) ha recepito tale nota a partire dal 01.01.2001.
L’ARAN il 30/9/2020 con CIRU25(clicca qui) rispondendo a un quesito per il comparto università cita tale nota del MEF.
Si consiglia al docente che ha posto il quesito di chiedere un periodo di 3 mesi per malattia dal 22.2.24 al 21.5.21 . LE VERRANNO PAGATI 9 giorni al 100% e 2 mesi e 21 giorni al 50%
Infatti andando a ritroso il triennio é dal 21.2.24 al 22.2.21 e quindi vengono esclusi i periodi antecedenti al 22.2.21.
Le assenze dal 22.2.21 al 21.2.24 sono 10 mesi e 11 giorni in quanto il calcolo del conteggio è mobile, ha carattere dinamico, come chiarito a pag. 2 e 3 nella raccolta sistematica(clicca qui) orientamenti applicativi scuola assenze per malattia di DICEMBRE 2015 presenti nel sito ARAN ( se non fosse mobile avrebbe diritto solo a 3 mesi e 14 giorni al 50% anche se con il carattere dinamico nel caso specifico si recuperano solo 9 giorni quindi 3 mesi e 23 giorni).
Anche aggiungendo i 3 mesi dell’evento in corso non si arriva ai 18 mesi del periodo di comporto ma a 14 mesi e 25 giorni .
I 3 mesi sono retribuiti al 50% ma solo per 9 giorni al 100% in quanto si recuperano nel triennio e rientrano quindi nei 9 mesi(270 giorni) al 100%(Vedi sull’argomento ARAN RAL513 del 5.6.2011 )
SI PRECISA CHE LA RAGIONERIA DI FORLI IL 7.10.2005 HA EMANATO UNA NOTA la n. 8012(clicca qui) IN CUI RIPORTA IL PARERE DELL’IGOP SUL CALCOLO PERIODI : il computo dei 9 mesi di assenza va effettuato con riferimento a 270 giorni anzichè 274 tenuto conto che ai fini retribuitivi si considerano tutti i mesi pari a 30 giorni.




SECONDO MESE CONGEDO PARENTALE : AL 60%

L’art. 1 comma 179 della Legge di bilancio 2024 introduce modificando il comma 34 del D.lvo 151/2001(Testo unico sulla maternità ) un secondo mese di congedo parentale retribuito al 60% ( per il solo 2024 retribuito al 80%) se fruito entro il sesto anno di età (se usufruito invece dopo i 6 anni ed entro i 12 anni retribuito al 30%).
Naturalmente si applica solo ai lavoratori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

I CONGEDI DEI GENITORI SONO DISCIPLINATI DALL’ART. 34 DEL CCNL 18.1.24 che abroga l’art. 12 del CCNL 29.11.2007.

In base al Dlvo 30.6.23 n. 105 spetta il congedo parentale nei primi 12 anni di cui 9 mesi (e non più 6) retribuiti e precisamente considerato il periodo massimo di astensione di 11 mesi tra madre e padre:
1)alla madre spettano 6 mesi, di cui 3 retribuiti non cedibili all’altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con il padre ;
2)al padre spettano 6 mesi(elevabili a 7) di cui 3 retribuiti non cedibili all’ altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con la madre.
ULTERIORI 3 MESI RETRIBUITI usufruibili alternativamente o dalla madre o dal padre.

IN PARTICOLARE :
I primi 30 giorni complessivamente tra madre e padre sono retribuiti nel settore scuola al 100%.
Il secondo mese invece al 60% o 80% se usufruito entro i 6 anni di vita del bambino( al 30% se usufruito dopo i 6 anni ed entro i 12).
I restanti periodi 7 mesi entro i 12 anni al 30%.
Per i periodi superiori a 9 mesi fino a 11 mesi usufruiti fino a 12 anni non spetta alcuna retribuzione , ma vengono indennizzati al 30% solo se si ha un reddito individuale inferiore a 2,5% il trattamento minimo inps (18321,55 nel 2023).



CONGEDI PARENTALI SCUOLA : NON CUMULABILI I PRIMI 30 GIORNI ALL’80% CON I PRIMI 30 GIORNI AL 100%

La retribuzione del primo mese di congedo parentale all’80% di cui alla Circ. INPS 45/2023 non riguarda la scuola in quanto nel CCNL Scuola é previsto la retribuzione al 100% per il primo mese di congedo parentale come chiarito dalla Funzione Pubblica con parere 20810/2023(clicca qui) rispondendo al quesito posto da un ASL sull’applicazione dell’art. 1 comma 359 legge 197/2022 : i 30 giorni all’80% non si aggiungono ai 30 giorni al 100% già previsti dal loro CCNL.
QUINDI PER TUTTI I CCNL IN CUI È PREVISTA LA RETRIBUZIONE PIÙ FAVOREVOLE DEI PRIMI 30 GIORNI AL 100% NON È POSSIBILE GODERE ANCHE DEI PRIMI 30 GIORNI ALL’80%.
Si illustra comunque la circolare INPS n. 45 del 16/5/2023(clicca qui) che In merito all ‘art. 1, comma 359 legge 197/2022: elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino ha emanato istruzioni operative facendo queste precisazioni:
1) il mese indennizzabile all ‘80% della retribuzione e uno solo per entrambi i genitori o può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
2) la norma non aggiunge un ulteriore mese di congedo a quelli spettanti.
3) i periodi d congedo parentale fruiti a partire dall’ 1.1.2023 dai genitori lavoratori in relazione a figli di età inferiore a 6 anni sono indennizzati all’ 80% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di un mese.
4) i successivi periodi di congedo parentale da usufruire entro i 12 anni di vita del figlio sono indennizzati al 30% della retribuzione fino al raggiungimento del limite di 9 mesi( comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);
5) i restanti periodi di congedo parentale fino al limite di 10 o 11 mesi non sono indennizzati, salvo che il genitore abbia un reddito individuale inferiore al trattamento minimo di pensione a carico dell’INPS( Attualmente 2023 euro 18321,55 Circ. Inps 43 del 21.4.23 punto 4).



DURATA CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 DLVO 151/2001

Una docente avente due parenti mamma e fratello con handicap grave chiede se può avere per congedo straordinario per entrambi anni 4.
La risposta è negativa può avere solo due anni per entrambi.
L’art. 42 comma 5 bis del Dlvo 151/2001 introdotto dal Dlvo 119/2011 recita : “ il congedo fruito ai sensi del comma 5 (n.d.r. Congedo straordinario )non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.

La circolare della funzione Pubbica n 1 del 3.2.2012 a pag. 6 affronta il problema.
In sostanza chiarisce che il limite non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa é da intendersi complessivo tra tutti gli aventi diritto , per ogni disabile grave . CHI HA PIÚ FAMILIARI DISABILI PUÒ BENEFICIARE DEL CONGEDO PER CIASCUNO DI ESSI, MA IN OGNI CASO NON POTRÀ ECCEDERE I DUE ANNI.
Si segnala ad ogni buon fine che il congedo straordinario possa essere usufruito entro 30 giorni e non più 60 dalla richiesta e che il DLvo 30.6.22 n. 105 prevede riformulando art. 42 comma 5 del Dlvo 151/2001 anche l’inserimento della parte di un’unione civile e del convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36 della legge 20 maggio 2016 n. 76 a partire dal 13.8.2022.



ASSENZA PER MALATTIA E ART. 71 D.L. 112/2008

L’art. 71 comma 1 del D.L. 112 del 25 giugno 2008 Brunetta (convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133) sul trattamento economico con decurtazione del compenso individuale accessorio (CIA ata, RPD docenti) per i primi dieci giorni di assenze per malattia ha richiesto emanazione di circolari di chiarimenti da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (Circ. F.P. 17.7.2008 n. 7 , Circ. F.P. 5.9.2008 n. 8, Circ. 30.4.2009 n. 1, Cic. 12.11.2009 n. 7, Circ. 19.7.2010 n. 8 e Circ. 1.8.2011 n. 10).
Ipotizziamo che :
1)un docente abbia chiesto con certificato medico 5 giorni di malattia: per questi si applica la riduzione della RPD (Retribuzione Professionale Docenti).
2) tale docente ha poi chiesto con certificato medico 10 giorni di malattia: per questi si applica la riduzione per tutti e dieci giorni della RPD.
3) un docente o tale docente ha chiesto in seguito con certificato medico 14 giorni di malattia : solo per i primi dieci giorni si applica la riduzione della RPD.
ATTENZIONE: “Quanto all’individuazione del ‘periodo superiore a dieci giorni’ la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i , sempre che l’assenza sia continuativa (‘malattia protratta’)”( Circ. F.P. 17 luglio 2008 n. 7 punto 1. Le assenze per malattia. Decimo capoverso).
Non è soggetto ad alcuna trattenuta l’assenza dovuta ad infortunio del lavoro come previsto dal comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 che testualmente recita: “ RESTA FERMO IL TRATTAMENTO PIÙ’ FAVOREVOLE… PREVISTO DAI CONTRATTI COLLETTIVI ………PER LE ASSENZE PER MALATTIA DOVUTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO..”(art. 20 CCNL Scuola del 29.11.2007 fa riferimento all’art. 17 comma 8)( vedi in tal senso anche pag. 585 del BERGANTINI, LA CONTABILITÀ’ DI SEGRETERIA ed. 2021 alla voce ASSENZE PER MALATTIA pagg. 577-648).
La ritenuta per un docente di scuola media con RPD 184,50 in base al nuovo contratto CCNL 2020 e per un giorno di assenza di euro nette di 5,58( 184,50 – 9,15 ritenute = 167,618 : 30= 5,58) per dieci giorni euro 55,87 (sotto la voce ritenute nel cedolino stipendio e allegato il messaggio del periodo di assenza).



CONGEDO BIENNALE E RICOVERO IN OSPEDALE: ECCEZIONI

PREMESSO CHE I PERMESSI LEGGE 104 NON SPETTANO SE IL PORTATORE DI HANDICAP E’ RICOVERATO IN OSPEDALE A TEMPO PIENO(art. 33 comma 3 legge 5.2.92 n.104 aggiornata al 29/7/22 con art. 3 comma 1, lett. B) del DLVO 30.6.22 n. 105 : ” Il lavoratore…,…. ha diritto di fruire di tre giorni di permesso retribuito…per assistere una persona con disabilità in situazione di gravitá che non sia ricoverato a tempo pieno…”)CON ALCUNE ECCEZIONI STABILITE DA CIRCOLARI INPS (Circ. INPS 23.5.2007 n. 90 pag.3 punto 7) E FUNZIONE PUBBLICA( Circ. 13/2010 del 6.10.2010 pag. 8 e 9).
LA SITUAZIONE DI GRAVITA’ DI HANDICAP RIGUARDA L’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992.
ORA ART. 42 comma 5-bis DLVO 119/2011 LO PREVEDE PER IL CONGEDO STRAORDINARIO (“ il congedo é accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza”).
Una docente in congedo biennale ha avuto il genitore portatore di handicap grave ricoverato in ospedale e il medico della struttura ha chiesto a Lei di asssisterlo.
La scuola le ha negato verbalmente il congedo richiamando una circolare della Funzione pubblica n. 13 del 2010 che dava la possibilitá dei permessi solo nel caso di figli minorenni, ma che é stata superata dal DLVO 18.7.2011 n.119 che modifica art 42 comma 5 del DLVO 151/2001 con l’introduzione dell’art. 42 comma 5-bis che lo prevede per il congedo straordinario.
L’INPS con circolare 32 del 6-3- 2012 in base a detto art.42 comma 5-bis in vigore da 11.8.2011 ha modificato la precedente circolare 155 del 3-12-2010 sui 3 giorni di permesso limitati ai figli minorenni estendendo anche al congedo straordinario come previsto dal comma 5-bis la possibilitá al punto 6 in caso di ricovero con richiesta da parte della struttura dell’assistenza di un familiare di usufruire di detto congedo.
Del resto la stessa INPDAP prima con circolare n. 17 del 17.11.2011(punto 4 pag. 5), poi con circolare n. 22 del 28.12.2011 ( pag. 2 e pag. 3) ha recepito tale novitá.
Si fa presente inoltre come chiarito da ARAN con Sentenza della Corte di Cassazione del 23.9.2019 (vedi mio articolo del 24.9.19) per ricovero a tempo pieno si intende quello per le intere 24 ore presso strutture ospedaliere o strutture, pubbliche o private, che comunque assicurino assistenza sanitaria continua e/o specialistica; ne sono escluse le strutture residenziali , case-alloggio o di riposo



CIRC INPS SU NOVITA’INTRODOTTE DAL 13.8.22 SU CONGEDI PARENTALI

L’INPS il 27.10.22 ha emanato la circolare 122 (clicca qui) fornendo indicazioni alle novitá introdotte dal Dlvo 105/2022 su congedo paternitá , congedo parentale utili anche in riferimento all’art. 12 del CCNL Scuola del 29.11.2007.

L’INPS nella premessa PRECISA CHE TALI DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Il Ministero della Difesa aveva giá emanato sulle modifiche apportate dal Dlvo 105/2022 in materia di congedo di paternitá e congedo parentale il 16 agosto apposita circolare(DGPC prot.16 agosto 2022 n. 52284 ) diramata con comunicato del 23.9.2022.
Aveva inoltre emanato il 16 agosto(DGPC prot. 16 agosto 2022 n. 52285) apposita circolare anche sulle modifiche apportate dal Dlvo 105/2022 in materia di permessi mensili per l’assistenza a familiare con handicap grave ex legge 104/92 nonché in materia di congedo biennale assistenza ex art. 42, con. 5, Dlvo 151/2001.
Anche l’Ispettorato nazionale del lavoro aveva emanato la nota 9550 del 6.9.2022 facendo una illustrazione completa sulle novitá introdotte dal D.Lvo 105/2022.

CI SI AUGURA CHE A BREVE ANCHE LA FUNZIONE PUBBLICA FORNISCA INDICAZIONI OPERATIVE.



NOVITA’ : PERMESSI ART. 33 LEGGE 104 E CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 C. 5 DLVO 151/2001

Il Dlvo 105 del 30.6.22 apporta modifiche dal 13.8.22 su:

PERMESSI di cui all’art.33 legge 104/1992 (eliminazione del principio del ” referente unico”; il diritto dei 3 giorni mensili può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro; esteso al convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36 legge 76/2016 oltre l’unione della parte civile).


CONGEDO STRAORDINARIO di cui all’art, 42 comma 5 del Dlvo 151/2001(introduce il ”convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36” della legge 76/2016 tra i soggetti individuati dal legislatore ai fini della concessione del congedo in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile; ridotto da 60 a 30 giorni dalla richiesta il termine entro il quale fruire del congedo)

L’INPS con messaggio n. 3096 del 5.8.22 (clicca qui) ha emanato le prime indicazioni in materia con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato.