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LEGGE 104 SCUOLA: CHI PUOI ASSISTERE E QUALI DIRITTI HAI DAVVERO(PERMESSI, CONGEDO,TRASFERIMENTI)

Non tutti i familiari danno gli stessi diritti: guida chiara per docenti e ATA.


🧭 Introduzione

Nel mondo della scuola si parla spesso di “caregiver”, ma non sempre è chiaro cosa significhi davvero e, soprattutto, quali diritti spettino in base al familiare assistito.

👉 Una cosa è certa:
permessi, congedi e mobilità seguono regole diverse.


🎯 Chi è il caregiver

Il caregiver è la persona che assiste in modo continuativo un familiare con disabilità grave.

❗ Tuttavia, nella scuola:
👉 non basta assistere un familiare per avere tutti i benefici

I diritti cambiano in base al grado di parentela.


📌 Figlio con disabilità grave

È il caso più tutelato.

✔️ Permessi Legge 104 (3 giorni)
✔️ Congedo straordinario (fino a 2 anni)
✔️ Precedenza nei trasferimenti
✔️ Esclusione dalla graduatoria interna

👉 Massima tutela in tutti gli ambiti.


📌 Coniuge (marito/moglie)

✔️ Permessi
✔️ Congedo
✔️ Precedenza nei trasferimenti
✔️ Esclusione dalla graduatoria interna


📌 Genitore

✔️ Permessi
✔️ Congedo
✔️ Precedenza nei trasferimenti
✔️ Esclusione dalla graduatoria interna

❗ Anche se vive in altro comune:
👉 serve una domanda di trasferimento coerente.


📌 Fratello o sorella

👉 Regola generale

✔️ Permessi
✔️ Congedo (solo in assenza di altri familiari)
❌ Precedenza nei trasferimenti
❌ Esclusione dalla graduatoria interna


👉 Eccezione (molto importante)

✔️ Se i genitori sono:

  • deceduti
  • mancanti
  • totalmente inabili

👉 il fratello o la sorella che presta assistenza:

✔️ ha diritto alla precedenza nei trasferimenti
✔️ ha diritto all’assegnazione provvisoria
✔️ è escluso dalla graduatoria interna di istituto


📌 Suocero o suocera

✔️ Permessi (se il coniuge non può assistere)
✔️ Congedo (ma con priorità inferiore)
❌ Precedenza nei trasferimenti
❌ Esclusione dalla graduatoria interna


📌 Altri parenti (nonni, zii, ecc.)

✔️ Permessi (in casi particolari)
✔️ Congedo (con priorità)
❌ Trasferimenti
❌ Graduatoria interna


⚠️ Il punto più importante

👉 Permessi e congedi NON significano precedenza nei trasferimenti

Molti lavoratori commettono questo errore:

  • ottengono la Legge 104;
  • ma pensano di avere automaticamente diritto alla mobilità.

❌ Non è così.


📊 Schema riassuntivo aggiornato

FamiliarePermessiCongedoTrasferimentiGraduatoria interna
Figlio✔️✔️✔️✔️
Coniuge✔️✔️✔️✔️
Genitore✔️✔️✔️✔️
Fratello/Sorella (caso normale)✔️✔️
Fratello/Sorella (senza genitori)✔️✔️✔️✔️
Suocero✔️✔️
Altri parenti⚠️⚠️

✅ Conclusione

👉 Essere caregiver è fondamentale, ma nella scuola:

✔️ i diritti dipendono dal familiare assistito
✔️ solo alcuni casi danno precedenza nella mobilità

👉 In particolare:

  • figli, coniuge e genitori → sempre tutelati
  • fratelli/sorelle → solo in assenza o impossibilità dei genitori

👉 solo in questi casi si ha anche l’esclusione dalla graduatoria interna e la precedenza nei trasferimenti.


💡 Consiglio pratico

Prima di fare domanda di trasferimento o compilare la graduatoria interna:

👉 verifica sempre:

  • chi stai assistendo;
  • se esistono altri familiari prioritari;
  • quali diritti sono realmente previsti.

👉 Eviterai errori molto comuni e spesso penalizzanti.



LEGGE 18.7.2025 N. 106 : 10 ORE PERMESSI E CONGEDO

Con Circolare n. 152 del 19.12.2025 (clicca qui) l’INPS fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 2, comma 1, della legge 19 luglio 2025 m. 106 (clicca qui), in vigore dal 1 gennaio 2026 relativa ai permessi retribuiti per esami e cure mediche di ore 10 annue .
Il beneficio spetta :
-ai lavoratori pubblici o privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
-ai lavoratori dipendenti con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie e con invalidata pari o superiore al 74%.
La stessa legge 106 riconosce all’art.1 dal 9 agosto 2025 un congedo non retribuito fino a 24 mesi, continuativo o frazionato ai lavoratori affetti da malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche anche rare con invalidità pari o superiore al 74%.



LEGGE FINANZIARIA 2026:MODIFICHE A DLvo 151/2001- CONGEDO PARENTALE E MALATTIA DEL FIGLIO-INNALZAMENTO ETA’ A 14 ANNI.

La legge 30.12.2025 n. 199(clicca qui) ha introdotto modifiche al DLVO 151/2001( commi 2019 e seguenti pag. 42) sul congedo parentale art. 32 -33-34 e 36 innalzamento età da 12 anni a 14 (2 anni i più) e su assenza malattia del figlio art. 47 , 10 giorni dal 1 gennaio 2026 lavorativi annui di assenza non retribuita alternativamente a ciascun genitore tra i 4 anni(dal giorno successivo al compimento dei 3 anni) ed i 14 anni (comma 220 pag. 42) prima erano 8 anni e 5 giorni.
RESTA FERMO IL DIRITTO stabilito da CCNL 2019-2021 art. 34(clicca qui) CONGEDI PARENTALI comma 4, prima parte del 1 capoverso di usufruire dopo il periodo di astensione obbligatoria fino al compimento del terzo anno di 30 giorni retributivi ( art. 47 comma 1 DLVO 151/2001 malattia del bimbo) per ciascun anno di età del bimbo computati complessivamente per entrambi i genitori .

La uil scuola ha fatto un interessante articolo chiarificatore sulle novitá(clicca qui)



DURATA CONTRATTO UTILIZZAZIONE :QUESITO

Un docente di ruolo utilizzato su posto di sostegno al 30 giugno chiede quale sia la durata del contratto.
Le utilizzazioni o le assegnazione provvisoria per i docenti di ruolo non hanno un contratto “a termine” come i supplenti: il docente resta sempre con contratto a tempo indeterminato .
Quello che cambia è solo la sede di servizio per un anno scolastico.
La decorrenza è dal 1 settembre al 31 agosto(fine dell’anno scolastico )
La scadenza “30 giugno” o “31 agosto” riguarda solo i supplenti a tempo determinato:
30 giugno supplenza fino al termine delle attività didattiche;
31 agosto supplenza fino al termine dell’anno scolastico.
Quindi ribadisco se parliamo di un docente di ruolo su utilizzazione o assegnazione provvisoria , la durata é dal 1 settembre al 31 agosto.
Se invece si parla di una supplenza(non di ruolo) allora si : dipende dal posto vacante o disponibile (30/06 o 31/08) .
Pertanto anche le ferie dal personale di ruolo in utilizzo o ap vanno richieste e autorizzate dalla scuola di servizio, cioè quella in cui il docente lavora tutto l’anno.
Questo perché è lì che il docente svolge effettivamente l’attività lavorativa e da lì dipende l’organizzazione del servizio.
La scuola di titolarità non ha competenza sulla gestione quotidiana (orario, permessi, ferie, assenze) durante l’anno di utilizzazione/AP.
In sintesi : un docente di ruolo utilizzato su posto di sostegno fino al 30 giugno deve chiedere le ferie alla scuola dove presta servizio, non a quella di titolarità .
Il fraintendimento può nascere dal fatto che il contratto di ruolo resta legato alla scuola di titolarità .Tuttavia la gestione concreta(presenza, ferie, permessi) ribadisco é sempre demandata alla scuola di servizio.



RACCOLTE SISTEMATICHE ARAN ORIENTAMENTI 2015

Si ritiene utile pubblicare alcune raccolte sistematiche orientamenti del 2015 che ritengo valide anche se non aggiornate, per i vari comparti (scuola ,università ,sanità , ministeri; regioni ed autonomie Locali )non più presenti nel sito ARAN su:

ASSENZE PER MALATTIA (dicembre 2015)(clicca qui);
FERIE (dicembre 2015)(clicca qui);
PERMESSI (dicembre 2016)(clicca qui).



ARAN :DOCUMENTAZIONE 3 GIORNI PERMESSO PERSONALI O FAMILIARI

L’ARAN ha pubblicato sul sito il 12.6.2025 (clicca qui) orientamento “Id:34580” sulla documentazione da presentare atta a soddisfare autocertificazione dei motivi personali o familiari da parte del personale scolastico al fine di poter usufruire dei permessi di cui art. 35 comma 12 CCNL 18.1.2024.

L’ARAN ha pubblicato sul sito il 12.6.2025(clicca qui) orientamento “id :34577” sulla possibilità di cumulare senza soluzione di continuità il permesso del matrimonio con i 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiare in base all’art. 15 comma 4 del CCNL 29/11/2007 che prevede la cumulabilità tra il comma 2 ed il comma 3.

Si fa presente che a fine 2024 ARAN ha ristrutturato il sito eliminando buona parte dei vecchi orientamenti nonché le 3 raccolte sistematiche orientamenti scuola su Assenze per malattia dicembre 2015(clicca qui), su Permessi retribuiti dicembre 2016(clicca qui ) , su ferie e festività dicembre 2015(clicca qui).


HA LASCIATO LA RACCOLTA SISTEMATICA SCUOLA GENNAIO 2017(clicca qui). È il CCNL 2007.
Sono presenti comunque moltissimi orientamenti sul comparto istruzione e ricerca ad oggi 12 giugno 2025 n. 294 Risultati.



CIRCOLARE INPS 95/2025:ISTRUZIONI INDENNITA’ CONGEDO PARENTALE-LEGGE BILANCIO 2025

L’INPS ha emanato la circolare 26.5.2025 n. 95(clicca qui) con cui da istruzioni operative su elevazione congedo parentale per ulteriore mese(art. 1, comma 217 legge 30 dicembre 2024 n. 207).
Le istruzioni sono per i lavoratori dipendenti del settore privato.
I periodi di congedo parentale retribuiti all’80% devono essere fruiti entro i 6 anni di vita del bambino.
Massimo 3 mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono usufruirne in modalità “ripartita” tra gli stessi o soltanto da uno di essi.
La fruizione alternata tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio come previsto per tutti i periodi di congedo parentale.

Con la circolare INPS 26 maggio 2025, n. 95, infatti l’Istituto fornisce tutte le indicazioni.
Questi aumenti dell’indennità trovano applicazione, rispettivamente con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.  
Alla luce della modifica apportata, il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore solo risulta indennizzabile come di seguito indicato:
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale.
un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
un altro mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
un ulteriore mese, inoltre, è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.

Si rinvia per approfondimenti alla lettura della circolare(clicca qui)



CONGEDO PARENTALE ex astensione facoltativa (art. 32 e art. 34 retribuzione DLVO 151/2001) NELLA SCUOLA : NOVITÀ LEGGI BILANCIO 2024 e 2025


Il SOLE 24 ORE con articolo del 27 gennaio 2025 pag. 4 dal titolo “Congedi parentali più ricchi con binari diversi fra i lavoratori “ esamina le novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 sulla retribuzione dei mesi di astensione facoltativa (art. 32)ora congedo parentale retribuiti originariamente al 30% (art. 34) con la precisazione dei 2 mesi (3 mesi per il settore privato) di congedo retribuiti entrambi all’80% in riferimento alla data finale dell’astensione obbligatoria .

I MESI DI CONGEDO RETRIBUITI PER FIGLI FINO A 12 ANNI SONO SEMPRE GLI STESSI nell’ambito dei 9 mesi(art. 34 comma 1 introdotto da art.2 comma 1 lettera i) (pag. 21) del DLVO 30/6/2022 n.105 in G. U. 29/7/22 n. 176 in vigore dal 13.8.22 e art. 32 comma 1 Dlvo 151/2001 modificato da DLVO 2015 N. 80) prima fino al 12.8.22 erano invece 6 mesi tra padre e madre e prima fino al 24.6.2015 nei primi 8 anni di vita del bambino:
3 mesi per la madre, dopo congedo obbligatorio per maternità, non trasferibili all’altro genitore, nei primi 12 anni del bambino(art. 7 comma 1 DLVO 15.6.2015 n.80 che modifica art. 32(e non più 8)
3 mesi, dalla nascita del figlio, per il padre non trasferibili all’altro genitore, nei primi 12 anni del bambino;
3 mesi tra madre e padre, nei primi 12 anni del bambino.
Ulteriori eventuali 2 mesi retribuiti al 30% in riferimento al reddito inferiore nel 2025 a euro 19.610,50 (Circ. INPS 2.4.25 n. 72 lett. B) punti IV)(provvisorio)

Quello che cambia è la retribuzione o al 100% per il settore pubblico primo mese( 80% per il settore privato ), all’80% per il secondo mese per chi termina astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024, per il terzo mese introdotta dalla legge di bilancio 2025 la retribuzione all’80% limitatamente a chi termina astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024 e nel corso del 2025. NATURALMENTE ENTRO I 6 ANNI per i due(3 mesi) mesi all’80% e cumulativi tra madre e padre(vedi art. 32 e art. 34 allegati).


La legge di bilancio 2023(legge 29.12.2022 n. 197 art. 1 comma 359 ) aveva stabilito per il termine dell’astensione obbligatoria successiva al 31.12.2022 ed entro il 31 dicembre 2023 che i primi 30 giorni di congedo vanno retribuiti all’80% : ciò vale solo per il settore privato mentre per il settore pubblico era già previsto che i primi 30 giorni vanno retribuiti al 100% come da parere Funzione pubblica n. 20810 del 27.3.2023 e quindi non è un mese in più (FAQ n. 2 congedo parentale INPS 2024).
Disciplinata da circolare INPS n. 45 del 16 maggio 2023 che segue la circolare INPS n. 122 del 27.10.22.

PERTANTO PER LA SCUOLA SONO IMPORTANTI SOLO LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLE LEGGI DI BILANCIO 2024 e 2025.

Infatti la legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 179 L. 30.12.2023 n 213) ha modificato art. 34 del DLVO n. 151 del 26.3.2001 in riferimento al termine del periodo dell’astensione obbligatoria successivo al 31 dicembre 2023 prevedendo, per ciascun genitore tre mesi non trasferibili così ripartiti:
1 mese: indennità pari all’80% della retribuzione fino al 6 anno di vita del bimbo(per il pubblico impiego ed anche per la scuola retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo parentale fino al 12 anno) ,computati complessivamente per entrambi i genitori;
2 mese: indennità pari al 80% della retribuzione (fino ai 6 anni di vita ) e non al 60% come modificato a partire dal 1 gennaio 2025 dalla legge di bilancio 2025(art. 1 comma 217 lettera a);
3 mesi indennità pari al 30% della retribuzione .
SUL SECONDO MESE ALL’80% la funzione pubblica con parere n. 13398 del 20.2.2024 si è espressa favorevolmente.
INPS aveva emanato su novità legge bilancio 2024 la circolare 18.4.2024 n. 57.

Poi la legge di Bilancio 2025 (legge 30.12.24 n. 207 art. 1 comma 218 e 217) estende il congedo parentale retribuito all’80% a ulteriore mese complessivo tra madre e padre in riferimento al termine dell’astensione obbligatoria dopo il 31 dicembre 2024 e modifica anche la legge di Bilancio 2024 nella parte in cui prevede il congedo parentale permanente al 60% portandolo all’80% ( legge 30.12.2024 art. 1 comma 217) INTRODUCENDO Quindi UNA MISURA STRUTTURALE A PARTIRE DAL 2025 CHE PREVEDE L’ELEVAZIONE ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE DERLLA INDENNITA’ DI CONGEDO


PERTANTO PER LA SCUOLA SI HANNO LE SEGUENTI 3 CASISTICHE:

1) ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA entro il 31 dicembre 2023
a) primi 30 giorni al 100% fino al 12 anno del figlio come da CCNL scuola 18.1.2024 art. 34 comma 3 – Congedi dei genitori (ex art. 12 Congedi Parentali 4 CCNL scuola 2007) che trova conferma in apposito chiarimento ARAN CFL 236 del 23.11.23 pubblicato nel sito ARAN il 30.11.2023;
b) gli ulteriori 8 mesi al 30%
C) ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 cioè 2 mesi al 30% in base al reddito personale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione inferiore nel 2023 ad euro 18321,55(Circ INPS N. 43 del 21/4/23 lett.B punto 4)

2)ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA entro il 31 dicembre 2024
a) primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del figlio ;
b) secondo mese fino a 6 anni del figlio all’80% e non al 60%(modifica introdotta da art. 1 comma 217 lett. a) Legge bilancio 2025) in base alla Legge di bilancio 2024;
c) ulteriori 7 mesi al 30% ( 3 mesi per ciascun genitore ed ulteriori 3 a scelta di uno dei due).
D) ulteriori mesi oltre i 9 fino ad un massimo di 10 o 11 retribuiti al 30% solo se in possesso di reddito personale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione inferiore nel 2024 ad euro 19.454,83 (Circ. INPS n. 61del 6.5.2024 lett. B) punto 4)

3) ASTENSIONE OBBLIGATORIA TERMINATA SUCCESSIVAMENTE AL 31 Dicembre 2024 o nel corso del 2025 o successivamente
a) i primi 30 giorni retribuiti al 100% fino a 12 anni del figlio;
b) i secondi 30 giorni retribuiti all’80% per figlio fino a 6 anni;
c) ulteriori 30 giorni retribuiti all’80% per figlio fino a 6 anni.
d) ulteriori 6 mesi retribuiti al 30%(3 mesi per ciascun genitore e ulteriori 3 a scelta di uno dei due )
e) ulteriori mesi fino al max di 10 o 11 cioè due mesi retributivi al 30% solo in presenza di reddito inferiore nel 2025 a euro 19.610,50( art. 34 comma 3) (provvisorio)cioè 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione

PERTANTO nella scuola dal primo gennaio 2025 i primi 30 giorni retribuiti al 100% complessivamente tra madre e padre ; i secondi 30 giorni retribuiti all’80% complessivamente tra madre e padre e gli ulteriori 30 giorni retribuiti all’80% complessivamente tra madre e padre per le astensioni obbligatorie terminate successivamente al 31 dicembre 2024 nel corso del 2025 o successivamente.

QUINDI 3 MESI : uno al 100% per figlio fino a 12 anni e due all’80% per figlio di età inferiore a 6 anni; in caso di età superiore a 6 e fino a 12 invece retribuzione al 30%.


SI ALLEGANO:
1)art. 32 del DLVO 151/2001 aggiornato al 25 aprile 2025(clicca qui);
2)art. 34 del DLVO 151/2001 aggiornato al 25 aprile 2025 con le modifiche introdotte da leggi di bilancio (vedi NOTA 51 legge bilancio 2025 e Nota 49 legge bilancio 2024)(clicca qui).
3) Circolare INPS 15.1.25 n. 3 pag. 11(clicca qui) che preannuncia apposita circolare ;
4)Circolare Ministero Difesa del 6.3.2025(clicca qui) e relativa tabella (clicca qui);
5) )Legge di Bilancio 2025(legge 30.12.2024 n. 207 art. 1 commi 217 e 218)(clicca qui)
6)Legge di Bilancio 2024(legge 30.12.2023 n. 213 art. 1 c. 179 ) integrata da legge bilancio 2025( clicca qui) e parere F.P. n. 13398 del 20.2.24
7)Legge di Bilancio 2023 art. 1 comma 357 e parere F.P. n. 20810 del 27.3.2023.NON VALIDA PER LA SCUOLA.
8) Art. 34- Congedi dei genitori comma 3 del CCNL Scuola 18.1.2024
9) chiarimento ARAN CFL 236 del 23.11. 23 su comparto autonomie locali pubblicato in sito ARAN(clicca qui) riguardante retribuzione dei primi 30 giorni al 100% per figli fino a 12 anni.
10) Chiarimento ARAN n. prot. 3166 del 7.4.23 inviato a Ministero Giustizia a seguito quesito sulla retribuzione dei primi 30 giorni al 100% per figlio fino a 12 anni(art. 28 comma 3 congedi genitori CCNL 2019/22 Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9-5-22)
11) CHIARIMENTO per comparto Funzioni Locali Art. 45 ARAN CFL 236 del 23.11.23 pubblicato nel sito ARAN il 30.11.2023;

Documenti allegati



Art. 3 LEGGE 104 : DIFFERENZA TRA COMMA 1 E COMMA 3

Una docente chiede quale sia la differenza tra comma 1 e comma 3 dell’art. 3 della legge 104/92 ?
L’art 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 è stato aggiornato: si riporta testo in vigore dal 30.6.24 (Art. 3 LEGGE 104 AGGIORNATA) .
il comma 1 riguarda handicap non grave.
Il comma 3 riguarda handicap grave.
Nella scuola il docente con solo handicap non grave(art. 3 comma 1) non ha nessun beneficio se non é unito a invalidità superiori ai 2/3 ( art. 21 legge 104) .
In tal caso handicap con invalidità superiore ai 2/3 (art. 21 legge 104) ha diritto alla precedenza nella mobilità CCNI MOBILITÀ 2025 (art. 13 e art. 40 comma 1 punto III, secondo capoverso ) e al non inserimento nella graduatoria di istituto( art. 13 comma 2, primo capoverso ) .
L’art. 21 (invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap anche non grave comma 1 art. 3 legge 104) però non dà diritto ai 3 giorni di permesso mensile.
Nella scuola il docente con handicap grave (art. 33 comma 6) ha diritto alla precedenza( art. 13 e art. 40 comma 1 punti III) secondo capoverso CCNI MOBILITA’ 2025), al non inserimento nella graduatoria di istituto(art. 13 e art. 40 comma 2) , ma anche ai 3 giorni di permessi mensili come previsto da art. 33 comma 3 legge 104 per assistenza a familiare con handicap grave .
Nella mobilità assistenza a familiare portatore di handicap grave(art. 3 comma 3 legge 104) da diritto alla precedenza e al non inserimento in graduatoria istituto ; nessun diritto per familiare con invalidità superiore ai 2/3 unito ad handicap non grave (art. 3 comma1 legge 104) ANCHE SE IL CCCNI MOBILITÀ la limita ai figli , ai genitori, al coniuge/equiparato e non a tutte le categorie del comma 3 dell’art. 33 legge 104( fino a familiari secondo grado e tavolta terzo grado).
PER ASSISTENZA A FAMILIARE CON HANDICAP GRAVE(vedi art. 33 comma 3 legge 104) si ha diritto , a seguito abolizione del referente unico , ai 3 giorni di permesso mensile , anche se ripartiti fra più persone.



USR BO :AVVISO IMMISSIONI IN RUOLO-ADOZIONE PROCEDURA TELEMATICA

L’USR dell’Emilia-Romagna il 10.7.24 ha pubblicato(clicca qui) un avviso sulle immissioni in ruolo 2024/25 (la maggior parte verrá effettuata a distanza ) in attesa dell’imminente decreto ministeriale che assegnerà il contingente .
Invita gli interessati:
1) a verificare l’accesso in istanza online per poter poi procedere in caso di convocazione alla presentazione della domanda ;
2) ad una consultazione costante e continua del sito dell’USR dove saranno pubblicate gli avvisi delle convocazioni.