ARTICOLO SU ADOZIONI, AFFIDAMENTI, RIPOSI GIORNALIERI E MALATTIA DEL FIGLIO NELLA SCUOLA (DLGS 26 MARZO 2001 N. 151)CON ALLEGATO ARTICOLI NORMATIVA AL 2026

A completamento dei precedenti articoli si allega commento normativa del D.lvo 151/2001 a cui articolo art. 39 (congedi dei genitori) del CCNL 18.1.26 fa riferimento generico e che si applica alla scuola.

Art. 26 – Adozioni e affidamenti

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva.

4. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia; il periodo di permanenza all’estero non fruito come congedo di maternità può essere utilizzato come congedo non retribuito nei termini previsti dalla legge.

5. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

6. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero.

6-bis. La disposizione si applica anche in caso di affidamento preadottivo.

Nota: per l’affidamento non preadottivo si applicano le specifiche disposizioni del Testo unico.

Art. 31 – Adozioni e affidamenti

1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.

Art. 36 – Adozioni e affidamenti

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Art. 39 – Riposi giornalieri della madre

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 40 – Riposi giornalieri del padre

1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Art. 41 – Riposi per parti plurimi

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.

Art. 43 – Trattamento economico e normativo

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5.

Art. 44 – Trattamento previdenziale

1. Ai periodi di riposo di cui al presente Capo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2.

2. I tre giorni di permesso mensile di cui all’articolo 42, commi 2 e 3, sono coperti da contribuzione figurativa.

Art. 45 – Adozioni e affidamenti

1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 42 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento di soggetti con disabilità in situazione di gravità.

2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 42-bis si applicano, in caso di adozione ed affidamento, entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.

Art. 47 – Congedo per la malattia del figlio

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di dieci giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni.

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore è trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 48 – Trattamento economico e normativo

1. I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

2. Si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 48 del Testo unico. Il D.Lgs. 151/2001 non prevede una retribuzione per tali congedi; nel comparto scuola opera però la disciplina contrattuale di miglior favore dell’art. 34, comma 4, del CCNL per i primi 30 giorni annui fino al terzo anno di vita del figlio.

Art. 49 – Trattamento previdenziale

1. Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, secondo le regole richiamate dal Testo unico.

2. Per i periodi successivi al terzo anno si applicano le specifiche disposizioni di copertura contributiva previste dall’articolo 49 e dai rinvii in esso contenuti.

Nota 2026: l’art. 47, comma 2, è stato modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 220, che ha portato da cinque a dieci i giorni lavorativi annui e ha innalzato da otto a quattordici anni l’età del figlio.

Fonte di riferimento: D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, testo vigente; consultazione ufficiale tramite Normattiva.