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NATALE E PASQUA : ARAN ORIENTAMENTI APPLICATIVI

Si segnalano a proposito del periodo di Natale e Pasqua due orientamenti applicativi dell’Aran:
1)il primo orientamento SCU 111 del 31 marzo 2020(clicca qui) in risposta al quesito: ” Come si calcolano i giorni di sospensione delle attività didattiche nel caso in cui il docente si assenti per malattia il giorno prima delle vacanze di Natale o di Pasqua e il giorno di ripresa dopo le suddette vacanze?“;
2)Il secondo orientamento SCU 101 dell”11.10.2016 (clicca qui) in risposta al quesito:” Ai fini del mantenimento in servizio del supplente con rientro del titolare dopo il 30 aprile, nei 150 giorni di assenza del titolare (ridotti a 90 se classi terminali) vanno inclusi i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale /Pasqua) anche se non ha coperto tali periodi con certificazione di assenza?



DISPOSIZIONI VIGENTI: PERSONALE POSTO IN QUARANTENA O DICHIARATO LAVORATORE FRAGILE

Si segnala una interessante scheda (clicca qui) elaborata dalla UIL scuola sul riepilogo delle disposizioni vigenti ASSENZE per il personale posto in quarantena o dichiarato lavoratore fragile:
Dall’attesa dell’esito del tampone, al contact tracing; dalle misure in caso di contratto stretto e di convivente; la condizione del lavoratore riconosciuto in situazione di fragilità, i periodi di malattia e le visite fiscali. Il punto nella scheda Uil Scuola.



QUESITO: RIENTRO DOPO IL 30 APRILE

Un docente assente per malattia dal novembre 2017  fino al 28 marzo 2018 mi chiede se nel caso si riassenti dal 4 aprile al 3 maggio  per congedo biennale per assistenza al padre debba rientrare in classe considerato che il periodo  dal 29 marzo al 2 aprile non è coperto da assenza.

NO, NON DEVI RIENTRARE.

L’ARAN infatti come ho scritto in un precedente articolo del 23 marzo 2016 (clicca qui) ha dato risposta ad una scuola nel senso che non essendoci effettiva ripresa di attività lavorativa del dipendente nel periodo di sospensione delle lezioni( vacanze di pasqua nel caso in esame) tale periodo rientra nel computo dell’assenza continuativa.

La stessa ARAN ha poi pubblicato l’11/10/2016 tale risposta sul sito(clicca qui)  SCU_101_ORIENTAMENTI APPLICATIVI.

Inoltre in una nota al punto C della C.M.  n. 6 del 28-10-2016 prot. n. 16294,inviata a tutte le scuole e riportata nel sito di Pino Durante(clicca qui) al punto C  il Miur ha riportato tale risposta: ” ARAN, ORIENTAMENTI APPLICATIVI, 11 OTTOBRE 2016″



PADRI LAVORATORI: CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

L’INPS ha emanato il messaggio n. 894 del 27.2.2018 (clicca qui) con il quale fornisce ulteriori precisazioni (art. 1 comma 354 della legge 232/2016-Finanziaria 2017)in merito all’aumento del congedo  obbligatorio  per i padri per l’anno 2018 a 4 giorni e al ripristino per i medesimi per il 2018  di un ulteriore giorno di congedo facoltativo



CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE DA 2 A 4 GIORNI ANNO 2018

Si ricorda che la legge  di bilancio dello scorso anno(legge 11.12.2016 n. 232) all’art. 1 comma 354  aveva stabilito 4 giorni di congedo obbligatorio(diritto autonomo) per l’anno 2018 per il padre lavoratore dipendente entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Sempre entro il quinto mese dalla data di nascita può essere usufruito dal padre lavoratore dipendente il congedo facoltativo (diritto subordinato)di 1 giorno(era stato abolito per il 2017), che va scalato dal congedo obbligatorio della madre.

Documenti allegati



REGOLAMENTO VISITE FISCALI IN VIGORE DAL 13.01.18

Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017(clicca qui).
Sono confermate le fasce di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nonchè l’obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Nella previgente normativa  per ogni evento morboso era previsto un solo controllo fiscale(art. 2 comma 2 D.M. 206/2009 abrogato), ora invece l’art. 2 del DM prevede che le visite possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive di riposo settimanale.

Non è più prevista  dall’art. 4 del D.M. l’esclusione dall’obbligo della reperibilità per i dipendenti in malattia per infortunio sul lavoro.

Inoltre l’art. 4 del D.M. a differenza del precedente D.M. 2009 ora abrogato fa delle precisazioni in merito a:
a)assenze dovute a malattia riconducibile ad un’invalidità riconosciuta che deve essere pari o superiore al 67%.
b) assenze dovute a malattia per causa di servizio si fa riferimento  alle tabelle(tabella A: prime 3 categorie; tabella E: patologie) allegate al DPR 30.12.81 m. 834

 



PREMIO NATALITA’ O ADOZIONE 2017: DOMANDA ONLINE DAL 4 MAGGIO 2017

L’INPS  ha emanato la Circolare n. 78 del 28-4-2017(clicca qui) con la quale  stabilisce che dal 4 maggio 2017 possono essere presentate online  le domande per l’erogazione di un premio di 800 euro alla nascita o adozione indipendentemente dal reddito alle future mamme.
Il bonus spetta a  mamme che partoriscono o adottino un minore nel 2017 . La domanda va presentata dopo il compimento del 7 mese di gravidanza e comunque improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento nascita/adozione.