SECONDO MESE CONGEDO PARENTALE : AL 60%

L’art. 1 comma 179 della Legge di bilancio 2024 introduce modificando il comma 34 del D.lvo 151/2001(Testo unico sulla maternità ) un secondo mese di congedo parentale retribuito al 60% ( per il solo 2024 retribuito al 80%) se fruito entro il sesto anno di età (se usufruito invece dopo i 6 anni ed entro i 12 anni retribuito al 30%).
Naturalmente si applica solo ai lavoratori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

I CONGEDI DEI GENITORI SONO DISCIPLINATI DALL’ART. 34 DEL CCNL 18.1.24 che abroga l’art. 12 del CCNL 29.11.2007.

In base al Dlvo 30.6.23 n. 105 spetta il congedo parentale nei primi 12 anni di cui 9 mesi (e non più 6) retribuiti e precisamente considerato il periodo massimo di astensione di 11 mesi tra madre e padre:
1)alla madre spettano 6 mesi, di cui 3 retribuiti non cedibili all’altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con il padre ;
2)al padre spettano 6 mesi(elevabili a 7) di cui 3 retribuiti non cedibili all’ altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con la madre.
ULTERIORI 3 MESI RETRIBUITI usufruibili alternativamente o dalla madre o dal padre.

IN PARTICOLARE :
I primi 30 giorni complessivamente tra madre e padre sono retribuiti nel settore scuola al 100%.
Il secondo mese invece al 60% o 80% se usufruito entro i 6 anni di vita del bambino( al 30% se usufruito dopo i 6 anni ed entro i 12).
I restanti periodi 7 mesi entro i 12 anni al 30%.
Per i periodi superiori a 9 mesi fino a 11 mesi usufruiti fino a 12 anni non spetta alcuna retribuzione , ma vengono indennizzati al 30% solo se si ha un reddito individuale inferiore a 2,5% il trattamento minimo inps (18321,55 nel 2023).

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