CONGEDO PARENTALE E FIGLI GEMELLI 30 GIORNI RETRIBUITI AL 100% PER CIASCUN FIGLIO ?

Il nuovo art. 34 del CCNL Scuola del 18 gennaio 2024 e la significativa risposta ARAN del 14 aprile 2023

Il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024, ha introdotto una nuova disciplina contrattuale dei congedi dei genitori per il personale della scuola.

La materia è oggi regolata dall’art. 34, denominato “Congedi dei genitori”, che ha espressamente abrogato il precedente art. 12 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007.

Il confronto tra le due disposizioni assume particolare importanza nel caso di parto plurimo e, in particolare, quando occorre stabilire se, in presenza di due gemelli, i primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti per intero spettino una sola volta oppure per ciascun figlio.

La questione assume oggi un rilievo ancora maggiore alla luce di una risposta fornita dall’ARAN il 14 aprile 2023 ad un ente appartenente al comparto Funzioni Locali.

In quella risposta l’ARAN, interpretando una disposizione contrattuale formulata, nella parte che qui interessa, sostanzialmente nello stesso modo dell’attuale art. 34, comma 3, del CCNL Scuola, ha affermato che in caso di parto plurimo la tutela di miglior favore costituita dai primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti per intero deve essere estesa a ciascuno dei figli.

COSA PREVEDEVA L’ART. 12 DEL CCNL SCUOLA DEL 29 NOVEMBRE 2007

Il precedente art. 12 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, intitolato “Congedi parentali”, prevedeva già una tutela economica migliorativa per il personale scolastico.

Il comma 4 stabiliva che, nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducevano le ferie, erano valutati ai fini dell’anzianità di servizio ed erano retribuiti per intero, con le esclusioni espressamente previste dal contratto.

Nel testo del 2007, tuttavia, il comma relativo ai trenta giorni retribuiti al 100% non conteneva espressamente le parole “per ciascun figlio”.

Ed è proprio questa una delle differenze più importanti rispetto al nuovo contratto.

COSA DICE OGGI L’ART. 34, COMMA 3, DEL CCNL SCUOLA DEL 18 GENNAIO 2024

Il nuovo art. 34, comma 3, utilizza una formulazione molto significativa.

Esso stabilisce infatti:

“Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001…”

e successivamente precisa che:

“I primi trenta giorni di tale congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero…”

Il dato letterale merita particolare attenzione.

Il contratto individua innanzitutto il “congedo parentale previsto per ciascun figlio” e, subito dopo, fa riferimento ai “primi trenta giorni di tale congedo”.

Le parole “per ciascun figlio”, che non figuravano nella corrispondente disposizione del CCNL Scuola del 2007, sembrano quindi assumere un preciso significato.

“PER CIASCUN FIGLIO” E “COMPUTATI COMPLESSIVAMENTE PER ENTRAMBI I GENITORI”

Le due espressioni utilizzate dal contratto devono essere tenute distinte.

“Per ciascun figlio” individua il congedo al quale il beneficio economico si riferisce.

“Computati complessivamente per entrambi i genitori” stabilisce invece come i trenta giorni relativi a quel figlio debbano essere utilizzati dalla madre e dal padre.

In altre parole, per uno stesso figlio non spettano trenta giorni alla madre e ulteriori trenta giorni al padre.

I trenta giorni sono complessivi tra entrambi.

Se, per esempio, la madre utilizza venti giorni riferiti a quel figlio, il padre potrà utilizzare i dieci giorni residui.

Diversa è invece la questione quando i figli sono due, come nel caso dei gemelli.

Se il beneficio è riferito al congedo previsto “per ciascun figlio”, il ragionamento conduce a trenta giorni per il primo bambino e trenta giorni per il secondo.

Nel caso di due gemelli si arriverebbe quindi a:

30 giorni per il primo gemello

più

30 giorni per il secondo gemello

per un totale di 60 giorni retribuiti per intero.

Resta fermo che, per ciascuno dei due figli, i relativi trenta giorni sono complessivamente condivisi tra entrambi i genitori.

LA RISPOSTA ARAN DEL 14 APRILE 2023

Un elemento particolarmente importante a sostegno di questa interpretazione è rappresentato dalla risposta ARAN del 14 aprile 2023 che viene allegata al presente articolo.

La risposta venne fornita dall’ARAN all’Istituto “Luigi Configliachi” a seguito di un quesito avente per oggetto:

“Richiesta parere parto plurimo e primo mese al 100% – art. 45, comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022”.

Si trattava quindi del CCNL del comparto Funzioni Locali.

L’art. 45, comma 3, di quel contratto stabiliva, nella parte che qui interessa, che nell’ambito del congedo parentale previsto “per ciascun figlio” dall’art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, erano retribuiti per intero.

La formulazione è, nella parte essenziale, la stessa successivamente utilizzata nell’art. 34, comma 3, del CCNL Scuola del 18 gennaio 2024.

LA CONCLUSIONE DELL’ARAN SUL PARTO PLURIMO

La risposta dell’ARAN è particolarmente chiara.

Dopo aver richiamato la disposizione contrattuale, l’Agenzia afferma:

“Si conferma, pertanto, che la tutela di miglior favore di previsione contrattuale (i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dalle lavoratrici madri, o in alternativa dai lavoratori padri), in caso di parto plurimo, deve essere estesa a ciascuno dei figli avuto dalla coppia”.

Si tratta di un passaggio di notevole importanza.

L’ARAN non si limita a riconoscere che il congedo parentale, dal punto di vista legislativo, è riferito a ciascun figlio.

Afferma espressamente che anche la tutela contrattuale di miglior favore dei primi trenta giorni deve, nel caso di parto plurimo, essere estesa a ciascuno dei figli.

LA FORMULAZIONE DEL CCNL FUNZIONI LOCALI E QUELLA DEL CCNL SCUOLA

Il punto centrale è quindi il confronto tra l’art. 45, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 e l’art. 34, comma 3, del CCNL Scuola del 18 gennaio 2024.

Entrambe le disposizioni fanno riferimento al:

“congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001”.

Entrambe collegano poi a tale congedo i primi trenta giorni retribuiti per intero.

La corrispondenza della formulazione nella parte decisiva rende quindi particolarmente significativa, anche ai fini interpretativi della disciplina scolastica, la risposta fornita dall’ARAN nel 2023.

LA RISPOSTA ARAN RIGUARDA UN ALTRO COMPARTO

È necessario precisare un aspetto.

La risposta ARAN del 14 aprile 2023 riguarda il comparto Funzioni Locali e non direttamente il comparto Scuola.

Non può pertanto essere presentata come una risposta dell’ARAN resa specificamente sull’art. 34 del CCNL Scuola.

Questo, tuttavia, non significa che il documento sia irrilevante.

La sua importanza deriva dal fatto che l’Agenzia si è pronunciata su una clausola contrattuale che utilizza, nella parte decisiva, la medesima espressione “per ciascun figlio” che ritroviamo oggi nel CCNL Scuola.

In altre parole, non si tratta di applicare automaticamente al personale scolastico una norma appartenente ad un altro comparto.

Si tratta invece di prendere atto che la stessa ARAN ha già chiarito come debba essere interpretata, in caso di parto plurimo, una disposizione che collega i primi trenta giorni retribuiti per intero al congedo parentale previsto “per ciascun figlio”.

IL CONFRONTO CON IL VECCHIO ART. 12 DEL CCNL SCUOLA

Il confronto con il precedente art. 12 del CCNL del 29 novembre 2007 rende ancora più significativo il cambiamento.

Nel vecchio contratto scolastico il comma che riconosceva i primi trenta giorni interamente retribuiti non utilizzava espressamente la formula “per ciascun figlio”.

Nel nuovo art. 34, comma 3, le parti contrattuali hanno invece introdotto proprio questa espressione.

Pertanto, attribuire ancora oggi al nuovo testo lo stesso significato che poteva essere attribuito alla precedente disposizione richiederebbe di spiegare quale funzione debba essere riconosciuta alle parole “per ciascun figlio” espressamente inserite nel nuovo contratto.

La lettura secondo cui i trenta giorni spettano con riferimento a ciascun figlio appare invece coerente sia con il significato letterale della disposizione sia con l’interpretazione che l’ARAN ha già fornito, nel 2023, dell’analoga clausola del comparto Funzioni Locali.

COSA ACCADE QUINDI IN CASO DI DUE GEMELLI?

Alla luce del nuovo art. 34, comma 3, e della risposta ARAN del 14 aprile 2023, vi sono solidi elementi testuali e interpretativi per sostenere che, in caso di nascita di due gemelli, la tutela dei primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti per intero debba essere riferita a ciascun bambino.

Pertanto:

primo gemello: 30 giorni retribuiti al 100%;

secondo gemello: 30 giorni retribuiti al 100%.

Totale: 60 giorni retribuiti al 100%.

Naturalmente non si tratta di 60 giorni per la madre più altri 60 giorni per il padre.

Per ciascun figlio i trenta giorni devono infatti essere “computati complessivamente per entrambi i genitori”, come espressamente stabilisce il contratto.

CONCLUSIONI

Il nuovo art. 34 del CCNL Scuola del 18 gennaio 2024 non costituisce una semplice riproduzione del precedente art. 12 del CCNL del 29 novembre 2007.

La nuova disposizione introduce espressamente il riferimento al congedo parentale previsto “per ciascun figlio” e stabilisce immediatamente dopo che i primi trenta giorni di “tale congedo” sono retribuiti per intero.

Nel caso di parto gemellare questa formulazione assume un’importanza concreta.

A rafforzare l’interpretazione favorevole interviene la risposta ARAN del 14 aprile 2023.

In quel documento l’Agenzia, chiamata ad interpretare l’art. 45, comma 3, del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, contenente la medesima formula “per ciascun figlio”, ha affermato espressamente che, in caso di parto plurimo, la tutela di miglior favore dei primi trenta giorni di congedo parentale deve essere estesa a ciascuno dei figli.

La risposta riguarda formalmente un altro comparto e non costituisce quindi, da sola, un orientamento specificamente emanato sull’art. 34 del CCNL Scuola.

Essa rappresenta tuttavia un precedente interpretativo di particolare rilievo, perché riguarda una disposizione formulata, nella parte che interessa il parto plurimo, sostanzialmente nello stesso modo.

Alla luce dei testi contrattuali e della risposta ARAN esaminata, appare pertanto ben fondata l’interpretazione secondo la quale, in presenza di due gemelli, spettino 30 giorni di congedo parentale retribuiti al 100% per ciascun figlio, e quindi complessivamente 60 giorni, fermo restando che i trenta giorni relativi a ciascun bambino sono condivisi tra entrambi i genitori.

Un eventuale diverso orientamento applicativo per il personale della scuola dovrebbe quindi confrontarsi non soltanto con la formulazione letterale dell’art. 34, comma 3, ma anche con l’interpretazione che la stessa ARAN ha già fornito della medesima espressione “per ciascun figlio” nel caso di parto plurimo.

DOCUMENTI ALLEGATI

  1. Art. 12 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 – Congedi parentali. ABROGATO
  2. Art. 34 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 – Congedi dei genitori.
  3. Risposta ARAN del 14 aprile 2023 – Parto plurimo e primi trenta giorni di congedo parentale retribuiti al 100%.