Archivi categoria: Utilizzazioni/assegnazioni provvisorie

USP FORLI: CIRCOLARE E MODULISTICA MOBILITA’

Oggi 13.3.2023 l’USP di Forlì ha emanato(clicca qui) la circolare sulla mobilità 2023/24 a cui ha allegato la seguente modulistica:

DOCENTI Dichiarazione personale Mobilita’;
ATA dichiarazione personale Mobilita’;
DOCENTI- Dichiarazione legge 104;
ATA- Dichiarazione legge 104.
Tutte le altre dichiarazione (per i docenti ALLEGATO D, ALLEGATO F-Dichiarazione punteggio aggiuntivo; per ATA Allegato D, Allegato E, Allegato F) da allegare alla domanda di mobilità li trovi nell’apposita pagina del Miur alla voce AUTODICHIARAZIONI 2023-24.
ATTENZIONE: per ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione civile (persone dello stesso sesso) art. 1 comma 20 legge 76/2016 nella dichiarazione personale.

Nella dichiarazione legge 104 si parla anche di conviventi di fatto (persone dello stesso sesso o sesso diverso) art. 1 comma 36 legge 76/2016) in quanto e stata recepita la legge del giugno 2022 (DLVO 105/2022 che modifica art. 33 comma 3 legge 104)



CMM 2.3.2023 N. 14840:TRASMISSIONE O.M. 36 e O.M. 38- NOVITÀ INTRODOTTE

Con la nota 14840 del 2.3.2023 il Ministero dell‘Istruzione e del Merito ha trasmesso la O.M. 36 e la O.M. 38 nonché il CCNI 18.5.2022.
Nella stessa fornisce lo scadenzario (presentazione domande)con la tempistica della operazioni (comunicazioni al SIDI dei posto disponibili – comunicazione al SIDI domande – pubblicazione dei movimenti).

Segnala anche le novitá introdotte sui vincoli e sul referente unico.

  1. VINCOLO TRIENNALE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO assunti a tempo indeterminato da 2022/2023 di permanenza nella scuola ove hanno svolto il periodo di prova nel medesimo tipo di posto o classe di concorso per non meno di tre anni.
    IL VINCOLO TRIENNALE NON SI APPLICA
    – nei casi di soprannumero o di esubero;
    – nei casi previsti dall’art. 33, comma 5 (assistenza a persona disabilità grave )o 6 (lavoratore disabile in situazione di gravità) della legge104/92 limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.
    Tali docenti possono ,nelle more di adozione di un chiarimento legislativo, presentare domanda per la partecipazione alla procedura di mobilitá.
    Naturalmente tale domande andranno valutate e convalidate solo subordinatamente all’entrata in vigore dell’intervento legislativo di chiarimento.
    I DOCENTI NOMINATI A TEMPO DETERMINATO NELL’a.s. 2021/22(art.59 c. 4 D.L. 73/2021), ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA GIURIDICA A.S. 2021/22 NON SONO ASSOGGETTATI AL VINCOLO TRIENNALE.
    La possibilità di presentare domanda di mobilità nel primo anno di ruolo a decorrere dal 2022/23 per ottenere la sede di titolarità prevista dall’art. 2, comma 7 del CCNI 2022 è disapplicata (art. 1 comma 8 O.M.36) .
    2)VINCOLO TRIENNALE per i docenti che abbiano ottenuto a decorrere dall’anno scolastico 2022/23 per trasferimento interprovinciale la titolaritá in una qualunque sede della provincia richiesta (art. 58, comma 2, n. 6) lett. f),secondo periodo del D.L. 73 del 25.5.021 in legge 106 del 23.7.21).
    3)VINCOLO TRIENNALE per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento con richiesta puntuale di scuola la titolarità su scuola sia per trasferimento(mobilità territoriale) sia per passaggio di cattedra o di ruolo(mobilità professionale)(CCNL scuola 10.4.18 art. 22 comma 4 lette a1) già presente in art. 2 comma 2 CCNI mobilità 6.3.2019).
    ATTENZIONE : ANCHE nel caso di mobilità (passaggio di ruolo o di cattedra) ottenuta su scuola nell’ambito del Comune dì titolarità (anche nella seconda fase da posto comune a posto di sostegno e viceversa ) si applica IL VINCOLO TRIENNALE
    IL VINCOLO TRIENNALE per il punto 2) e 3) non si applica:
    -ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune dove si applica la precedenza ;
    -ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata , ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
    ACCANTONAMENTO SEDI DISPONIBILI in caso di contrazione organico per docenti sostegno e concorso straordinario.
    TRASFERIMENTI DOCENTI SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA : assolti gli obblighi di permanenza possono presentare domanda per posto comune se in possesso del titolo di abilitazione.
    MOBILITÁ PROFESSIONALE VERSO DISCIPLINE LICEI MUSICALI: chiarimenti .
    REFERENTE UNICO: eliminata la figura da art. 3 Dlvo 39.6.22 n. 105.
    Fermo restando la disciplina di cui all’art. 13 comma 1, punto IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ ;ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ ; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE del CCNI 2022 la precedenza in presenza di più figli appartenenti al personale docente é riconosciuta ai figli in presenza delle seguenti condizioni :
    a) documentata impossibilitá del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi ;
    b) richiesta di fruire periodicamente nell’anno scolastico in cui si presenta la domanda dei tre giorni di permesso retribuito mensile per l’assistenza ovvero del congedo straordinario (art. 42 c. 5 Dlvo 151/2001).
    Ferma restando la disciplina dell’art. 13, comma 2 ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO. del CCNI 2022, tutti i figli di genitore disabile in situazione di gravità che beneficiano della precedenza non sono inseriti nella graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
    SI precisa che l’esclusione dalla graduatoria di istituto si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito e solo a condizione che si sia presentata per a.s. 2023/24 domanda volontaria di trasferimento per il domicilio dell’assistito come prima preferenza .
    PERSONALE ATA
    -collaboratore scolastico ex LSU può presentare domanda di mobilità solo se immesso in ruolo a tempo pieno o abbia beneficiario della conversione da tempo parziale a tempo pieno;
    -assistente amministrativo e tecnico ex LSU può presentare domanda di mobilità solo se immesso in ruolo a tempo pieno o abbia beneficiato della conversione da tempo parziale a tempo pieno
    -DSGA non partecipa alla Mobilitá per un triennio: in caso di indisponibilità può scegliere una diversa sede;
    – Assistente tecnico laboratorio informatica trasferimento in scuole infanzia, primaria e scuola media sulla base delle preferenze espresse.
    MODALITÁ ACCESSO DOMANDA
    Non è più previsto inserimento del codice personale al fine di confermare L ‘inoltro /annullamento dell ‘inoltro, nonche la cancellazione delle istanze ed il caricamento degli allegati in quanto oggi si usa Per accedere lo SPID o la CIE.
    INDICAZIONI SUL PERSONALE SOPRANNUMERARIO :
    Graduatorie interne di istituto ex Dos : se svolto senza soluzione di continuitá annuale presso lo stesso istituto negli anni precedenti il presente anno scolastico , va conteggiato (art. 21 comma 11 punto 2 CCNI 18 maggio 2022.);
    Docente soprannumerario su sostegno tipologia (singola) vista/ udito/ psicofisici partecipa ai movimenti con precedenza qualora in possesso di titolo di specializzazione su altra tipologia nella stessa scuola ove presente il posto disponibile(chiarimento art. 19 comma 2 e art. 21 comma 1 CCNI 18 maggio 2022),



Documenti allegati



O.M. MOBILITA’ 2023/24: APPOSITA PAGINA MI E CHIARIMENTI SUI VINCOLI

IL Mi, come fa tutti gli anni, ha pubblicato(clicca qui)una apposita pagina per la mobilità 2023/24 in cui sono presenti lo scadenzario ,le guide per la domanda di mobilità, le O.M. 36 e 38, il CCNI 18 MAGGIO 2022, la modulistica, le autodichiarazioni, gli elenchi ufficiali.

Le OO.MM. non sono state firmate dalle OO.SS.: sono un atto unilaterale del Mi.

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA:
1) i docenti nominati in ruolo da 1.9.22 con contratto a tempo determinato(GPS I fascia sostegno o concorso straordinario bis) che stanno svolgendo anno di prova in quanto sono attualmente con rapporto di non di ruolo e non possono essere soggetti alle normative del personale di ruolo : la potranno presentare il prossimo anno quando saranno di ruolo, normativa permettendo;
2) i docenti che hanno ottenuto con preferenza puntuale una scuola , nella stessa o in altra provincia(art. 1 comma 2 O.M.):SONO SOGGETTI AL VINCOLO TRIENNALE;
2)i docenti che per l’anno scolastico 2022/23 hanno ottenuto qualsiasi sede in altra provincia con preferenza anche non puntuale (art.1 comma 7 O.M.):SONO SOGGETTI AL VINCOLO TRIENNALE.

POSSONO PRESENTARE DOMANDA:
1) con riserva i docenti nominati in ruolo da 1.9.2022 da concorso ordinario in attesa di emanazione di apposita legge (art.1 comma 6 O.M.).
2) tutti gli altri docenti non citati PRIMA DELL’1.9.2022 possono presentare domanda naturalmente se non hanno presentato domanda di mobilità e ottenuta una sede puntuale (in provincia) o lo scorso anno qualsiasi sede in altra provincia .

IN SOSTANZA I VINCOLI SONO 3
:
1)VINCOLO per tre anni DEI NOMINATI IN RUOLO DA 1.9.22 per i neonominati in ruolo in base all’art. 13 ,comma 5 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 ai quali viene data la possibilità di fare domanda con riserva (art. 1 comma 4 e 6 della O.M.)
2) VINCOLO per tre anni PER TUTTI I DOCENTI CHE HANNO OTTENUTO IL TRASFERIMENTO O IL PASSAGGIO SULLA PRIMA RICHIESTA PUNTUALE SCUOLA in base all’art. 22 comma 4 del CCNL 2018(art. 1 comma 2 O.M.);
3) VINCOLO per tre anni PER TUTTI I DOCENTI CHE DALL’1.9.2022 HANNO OTTENUTO UNA QUALUNQUE SEDE IN UNA PROVINCIA DIVERSA DA QUELLA DI TITOLARITA’( trasferimento interprovinciale) anche su preferenza non puntuale in base all’art. 2 comma 3 del CCNI 18.5.22 firmato solo dalla CISL che ha recepito il D.L. 73/2021-DECRETO AIUTI BIS (art. 1 comma 7 della O.M.).

NATURALMENTE ESISTONO CASI IN CUI I VINCOLI NON SI APPLICANO (ad esempio docenti in soprannumero o esubero o applicazione legge 104/92 art. 33 comma 5 e 6 per assistenza e personale per fatti sopravvenuti etc.)

Attenzione al comma 5 dell’art. 1 della OM. :”I DOCENTI NOMINATI A TEMPO DETERMINATO NELL’A.S. 2021/22 ……ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA GIURIDICA DAL MEDESIMO ANNO SCOLASTICO(n.d.r. da 1.9.21) NON SONO ASSOGGETTATI AL VINCOLO TRIENNALE…”

NON ESISTE PERTANTO , a mio parere, NESSUN VINCOLO triennale PER I NOMINATI IN RUOLO PRIMA DELL’1.9.22, considerata la modifica -sostituzione comma 3 dell’art. 399 DLVO 297/94 nella versione vigente dal 25.5.21 fino al 20.5.22 e nella veste presente a pag. 5 art. 2 comma 6 nel CCNI Mobilitá del 18.5.22 in “comma 3. Ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all’art. 13, comma 5, del. Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”in vigore dal 21.5.22(DL 21.3.22 n. 21 art. 36 comma 2-bis conv. In Legge 20 .5.22 n. 52 ) e della successiva- modifica dell’art. 13, comma 5, Dlvo 59 del 13 aprile 2017 con art. 44 lettera g) del decreto legge 30 aprile 2022 n. 36 conv. in Legge 29 giugno 2022 n. 79 in vigore da 30.6.22(vedi pag. 4 e pag. 6 art.1 comma 4 della O.M. 36 del 1.3.2023).

SI ALLEGA RESOCONTO F.L.P. SCUOLA DEL’11.11.22 CHE CHIARISCE in maniera semplice EXCURSUS DEI VINCOLI(clicca qui).


NOVITA RIGUARDANTE la legge 104/92 In quanto é stato eliminato il referente unico(art. 3 DLVO 105/2022 citato nell’art 1 comma 10 O.M.)e in teoria possono usufruire della precedenza anche piú persone per trasferimenti nella stessa provincia ed anche al limite nella graduatoria interna della stessa scuola.



FC: PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE UTILIZZI ED A.P. DOCENTI

Oggi 15.7.22 l’USP di Forlì ha pubblicato(clicca qui) le graduatorie provvisorie docenti riguardanti gli utilizzi e le A.P.. Reclami entro il 20 luglio.

Le graduatorie sono in formato zip.

Si allegano :
Decreto pubblicazione
graduatorie medie
graduatorie superiori