SERVIZIO MILITARE: RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA E AI FINI DELLA MOBILITÀ

Dall’analisi delle fonti ho fatto un excursus sulla riconoscibilità del servizio militare :

  1. La normativa del riconoscimento del servizio militare per la carriera é regolata dal D.P.R. 417/74 art. 84 per i docenti e dal D.P.R. 420/74 art. 23 per il personale ATA del 31.5.1974 con effetto dall’ 1.7.1975 .
    ENTRAMBI GLI ARTICOLI PREVEDONO LA VALUTABILITA’ SOLO SE PRESTATO CON IL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO E IN COSTANZA DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO O DI SERVIZIO NON DI RUOLO.
  2. L’art. 20 della legge 24.12.1986 n. 958 in vigore dal 30.01.1987 prevede: “IL PERIODO DI SERVIZIO MILITARE E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI PER L’INQUADRAMENTO ECONOMICO e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
  3. L’art. 7 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 prevede che “il servizio militare valutabile ai sensi dell’art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 954 è esclusivamente quello in corso alla entrata in vigore della predetta legge ( n.d.r. 30 gennaio 1987) nonché quello prestato successivamente”.
  4. La C.M. 13.3.1992 n. 77 ha trasmesso la Circolare della Funzione Pubblica 20.2.1992 n. 85749 che dà direttive sull’applicazione dell’art. 20 legge 958/1986 e dell’art. 7 della Legge 412/1991 chiarendo chi siano A) soggetti destinatari : il riconoscimento può essere chiesto solo dal personale di ruolo nominato dopo l’entrata in vigore della legge(30.1.1987) e che abbia ultimato il servizio militare dopo tale data.
  5. Lo stesso Ministero della P.I. in seguito a vari quesiti posti ha fornito ulteriori chiarimenti con Circolare Dir. Gen. Pers. 3 gennaio 1996 prot. n. 29.
  6. L’art. 485 (Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera) del testo unico DLVO 16 aprile 1994 n. 297 per docenti (corrispondente all’art. 569 comma 3 per ATA) ha recepito al comma 7 l’art. 20 della legge 958 del 24.12.1986 in vigore dal 30.01.87.
    Infatti recita: “IL PERIODO DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O PER RICHIAMO E IL SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO DI QUELLO DI LEVA E’ VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI”.

Pertanto:

a) il servizio prestato fino all’entrata in vigore dell’art. 20 (fino al 30 gennaio 1987) della legge 958/1986 è riconoscibile non in sè e per sè, ma solo se prestato in costanza di rapporto di impiego non di ruolo e col possesso del titolo di studio (art.84 D.P.R. 417/74 e art. 23 D.P.R. 420/74).

b) il servizio prestato a partire dall’entrata in vigore dell’art. 20 ( cioè dal 30 gennaio 1987 obbligatorio fino al 31.12.2005) della legge 958/1986 in sè e per sè , nel senso che prescinde dalla costanza di rapporto di impiego e dal possesso del titolo di studio (art. 485 e art. 569 D.Lvo 297/94).
I nati dal 1 gennaio 1986 sono esenti da ogni forma di servizio (militare e civile)


PERTANTO IL SERVIZIO MILITARE VALIDO AI FINI DELLA CARRIERA E’ VALIDO ANCHE AI FINI DELLA MOBILITÀ COME CHIARITO DALL ‘USR della Campania con nota 5693/U – a cui è allegato elenco dei servizi riconoscibili ai docenti- del 18.4.2016 in occasione delle domande di mobilità(clicca qui).

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