Non si comprende perché le OOSS firmatarie del CCNI MOBILITA 2025 nell’analisi del vecchio testo non abbiano fatto stralciare la nota pag. 93 che prevede la valutabilità del servizio militare solo se prestato in rapporto di impiego : “” L’anzianitá di cui alla lettera B) comprende ….quello militare o il sostitutivo servizio civile nei limiti previsti dagli articoli 485, commi 5,6, e 7 e 490 del DLVO 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera” Conclude “SI RAMMENTA CHE IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O IL SOSTITUTIVO SERVIZIO CIVILE PUÒ ESSERE VALUTATO SOLO SE PRESTATO IN COSTANZA DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO NELLA SCUOLA STATALE.”
Tale SI RAMMENTA non ha alcun fondamento giuridico ed è fuorviante e comunque si riferisce al servizio militare prima del 1987 che era regolato dall’art. 84 (ora abrogato) del D.P.R. 417/74 che allora prevedeva la valutabilità del servizio militare con il possesso del titolo di studio in costanza di rapporto di lavoro nella ricostruzione di carriera .COSA CHE NON E’ PRESENTE NELL’ART. 485 comma 7 “il periodo di servizio militare di leva e civile sostitutivo é valido a tutti gli effetti” del DLVO 297/94 testo unico che ha sostituito ed abrogato sia il DPR 417/74 sia il DPR 420/74.
Nel marzo del 2024 avevo fatto un articolo sulla valutabilità in carriera del servizio militare e quindi anche nella mobilità (clicca qui)
Per A.T.A. MOBILITÀ la nota 3 è più permissiva . Recita infatti : con il punteggio previsto dalla voce B dell tabella valutazione nella mobilità ALLEGATO E vanno valutati :
” il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto Legislativo 297/94 e successive modifiche “.
Come servizio non di ruolo si intende anche quello della nota 11: IL SERVIZIO IN QUALITÀ DI INCARICATO ART. 70 CCNL 2024.
Pertanto il servizio militare prestato in corso al 30.1.1987 valutabile in ogni caso e fino al 31.12.2005 sia per i docenti sia per ATA nella ricostruzione di carriera ma anche nella mobilità sia se si ha un rapporto di lavoro sia se non si ha alcun rapporto di lavoro come da art. 20 legge 958/1986 e art. 7 legge 412/91.
NON SI COMPRENDE PERCHÉ I DOCENTI VENGANO TRATTATI IN MANIERA DIVERSA DELL’ATA nella mobilità per il servizio militare riconosciuto in carriera .
Dopo il 31.12.2005 é servizio volontario ed é valutabile solo per ATA come servizio in altre amministrazioni o enti pubblici punti 1 per ogni anno o periodo superiore a 6 mesi.
L’USR della Campania ha emanato su sollecitazione sindacati locali il 18 aprile 2016 in occasione del CCNI Mobilità 8 aprile 1986 una nota di chiarimenti agli USP della regione con prospetto per i docenti dei servizi valutabili in carriera e in merito al servizio militare riconosciuto in carriera in quanto tutto quello che é valutabile in carriera è valutabile nella mobilità .