CONGEDO PER ASSISTERE DISABILE :STIPENDIO

Una docente vuol chiedere il congedo straordinario per il figlio portatore di handicap grave e chiede come verrà retribuita.

Al docente che chiede il  congedo biennale retribuito per i figli con handicap grave di cui all’art. 42 D.Lgs.151/2001 comma 5 (come sostituito da art. 4 Dlvo 119/2011 con commi 5, 5-bis, 5-ter, 5- quater, 5-quinquies)anche  frazionato, nell’arco della vita lavorativa , non spetta alcuna retribuzione ma spetta un’indennità corrispondente all’ultima  retribuzione percepita , con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (a cui aggiungere rateo tredicesima) (art. 42 comma 5-ter D.Lgs.151/2001-IGOP 21.5.2014 n. 30855).
Il congedo è utile SOLAMENTE ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile in alcun modo né ai fini del TFR ( indennità di buonuscita) né del TFS(Informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003), ma non è utile  ai fini della progressione di carriera(Circ. MEF 25.2.2005 n. 487) , né alla maturazione delle ferie(il riconoscimento delle ferie infatti è strettamente legato all’effettivo svolgimento del servizio) e né alla maturazione della tredicesima mensilità(art. 42 comma 5-quinquies D.Lgs 151/2001)
L’ IGOP   però in merito alla tredicesima mensilità con nota  prot. 30855 del 21.5.2014 ha chiarito   che il rateo di 13 mensilità in quanto voce fissa e continuativa maturata mensilmente deve essere computato nel calcolo dell’indennità da corrispondere ( Messaggio MEF n. 77 del 13.6.2014 ) e che la legge(art. 42 comma 5-quinquies D.Lgs 151/2001)  parla di non utilità ai fini della maturazione della tredicesima per evitare una doppia corresponsione dell’emolumento.
Va ricordato però che il Contratto sulla mobilità del personale della scuola riconosce il periodo di congedo utile per la maturazione del punteggio per il servizio e che lo stesso non interrompe la continuità del servizio.

Seguimi e condividi i miei articoli