CONGEDO PER MALATTIA FIGLIO FINO A 8 ANNI

L’art. 47 del Dlgs 151/2001 disciplina la fruizione dei congedi per malattia del figlio.

Fino a 3 anni di vita del figlio il comma 1;

fra i 3 anni e gli otto ani di vita del figlio(fino al giorno compreso dell’ottavo compleanno) il comma 2.

DURATA: fino a 3 anni le assenze sono illimitate: i genitori hanno diritto ad astenersi alternativamente.
DURATA: dai 3 anni(dal giorno successivo al compimento del terzo anno) agli 8 anni(fino al giorno compreso dell’ottavo anno)limite individuali per ciascun genitore di 5 giorni lavorativi all’anno( per ogni anno di età del bambino non per anno scolastico o anno solare). Il limite tra entrambi i genitori è di 10 giorni all’anno e non trasferibili all’altro genitore(circ. Funzione pubblica n. 14 del 16.11.2000 punto 2.3- Circolare INPDAP n. 49 del 27.11.2000 punto 3.2- circ. INPS n. 139 del 29.7.2002 punto 6)).
SPETTANO PER OGNI FIGLIO E PER OGNI ANNO DI ETA’.

TRATTAMENTO ECONOMICO: fino a 3 anni per ogni anno di vita del bambino(per ciascuno dei 3 anni di vita) i primi 30 giorni cumulativi tra i due genitori spetta l’intera retribuzione(comma 5 art. 12 CCNL Scuola 29.11.2007). Gli ulteriori periodi oltre i trenta giorni non sono retribuiti.
TRATTAMENTO ECONOMICO: fra i 3 e gli otto anni: cinque giorni all’anno alternativamente per ciascun genitore(art. 12 comma 5 CCNL Scuola 29.11.2007) non retribuiti.
NON PUO’ ESSERE RICHIESTA PER IL BAMBINO LA VISITA FISCALE(ART. 47 comma 5).

La malattia del bambino per ricovero ospedaliero interrompe le ferie dei genitori (art. 47 comma 4).

Si ribadisce che il genitore può fruire del congedo per malattia del figlio solo alternativamente all’altro genitore: non è escluso però che quest’ultimo possa usufruire contemporaneamente del congedo parentale.

Infatti mentre per la fruizione del congedo per malattia del figlio si esclude che l’altro genitore possa beneficiarne contemporaneamente, al contrario può ammettersi che un genitore possa avvalersi del congedo per malattia del figlio in concomitanza alla fruizione del congedo parentale da parte dell’altro genitore.

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