DLVO 105/2022: NOVITA SU ASSENZE PER MATERNITA’

Da oggi 13.8.22 in vigore il Dlvo n. 105 del 30/06/22 in attuazione di Direttiva europea del 20.6.2019 pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022 pagg. 20-25(clicca qui).
Tale decreto apporta modifiche al DLVO 151/2001, al DLVO 81/2015, all’art. 33 della legge 104/92, alla legge 81/2017 e all’art. 4 della legge 53/20.

IL D.LVO prevede all’art. 1 comma 2 che i congedi, i permessi salvo che non sia diversamente specificato , sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e quindi anche alla Scuola.


L’INPS con comunicato stampa del 10.8.22 ne illustra le novità(clicca qui).
In particolare riguardano:
Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis Dlvo 151/2001 aggiunto da Dlvo 105/2022 art. 2) sostituisce il congedo obbligatorio del padre ed il congedo facoltativo del padre : 10 giorni-continuativi o frazionati- da due mesi precedenti la nascita a 5 mesi successivi; diventano 20 giorni nel caso di parto plurimo.
il congedo parentale(trattamento economico e normativo : art. 34 comma 1 DLVO 151/2001 modificato da Dlvo 105/2022 art. 2) :estensione dell’indennità al 30 per cento della retribuzione fino al 12 anno di vita del bambino o dall’Ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento (art. 36 comma 3 Dlvo 151/2001 modificato da dlvo 105/2002) -e non più fino al 6 anno-; periodo massimo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi e non più 6 mesi;( Dvlo 151/2001 confermato comma 3 art. 34) per i periodi di congedo parentale ulteriori ai mesi di cui articolo 32 per la madre ed il padre compreso il genitore solo e dovuta fino al dodicesimo anno – e non più fino all’ottavo anno di vita del bambino – un’indennità pari al 30% della retribuzione in base al reddito individuale dell’interessato inferiore a 2,5 volte inferiore al trattamento minimo di pensione. Per l’anno 2022 euro 17.024,48( 523,83 x13 mensilità x 2,5)(Circ. INPS 4-3-22 n. 35 Lett B punto 4).
SI PRECISA CHE L’ART. 34 del Dlvo 26.3.2001 n. 151 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO nella nuova formulazione prevede:
-3 mesi alla madre non trasferibili al padre;
-3 mesi al padre non trasferibili alla madre;
-3 mesi aggiuntivi in alternativa tra loro.
La modifica da 6 mesi a 9 mesi attiene solamente alla retribuzione al 30%.


RESTANO IMMUTATI I LIMITI MASSIMI INDIVIDUALI DI ENTRAMBI I GENITORI previsti da CONGEDO PARENTALE art. 32 DLVO 26.3.2001 n. 151 comma 1 e comma 2 :
La madre puo usufruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
il padre puo usufuire di massimo 6 mesi elevabili a 7 nel casi si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
entrambi i genitori possono usufruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
Qualora vi sia un “solo genitore” ovvero genitore con affidamento esclusivo spettano al massimo 11 mesi(modifica introdotta ad art. 32 del Dlvo 151/2001 da Dlvo 105/2022) e non 10 mesi di cui 9 mesi(e non 6) retribuiti al 30%.

ATTENZIONE COSA SI INTENDE PER “GENITORE SOLO” (circ. INPS n. 8 del 17.1.2003 punto 1):
1) Morte dell’altro genitore;
2) abbandono del figlio da parte dell’altro genitore;
3) non riconoscimento del figlio da parte di un genitore;
4) affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore.

La situazione di “ragazza madre” o di “genitore single” non realizza di per sé la condizione di “genitore solo”: deve infatti risultare anche il non riconoscimento dell’altro genitore. Analogamente dicasi per la situazione di genitore separato: nella sentenza di separazione deve risultare che il figlio è affidato ad uno solo dei genitori.

PER IL PERSONALE SCUOLA RESTA FERMA LA RETRIBUZIONE AL 100% PER I PRIMI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE computati complessivamente per entrambi i genitori (art. 12 c. 4 CCNL Scuola del 29/11/2007).

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