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CALCOLO BUONUSCITA(TFS): ANALISI DECRETO INPS 09/2021

L’indennità di buonuscita (TFS) é pari all’80 per cento dell’ultima retribuzione mensile , comprensiva della tredicesima mensilità moltiplicata per gli anni di servizio maturati.

CHIARIMENTI SU DECRETO CALCOLO BUONUSCITA FATTO DA INPS per un docente di scuola superiore cessato da 1.9.2019.
Nella prima pagina in alto sono indicate le generalità del docente(iscritto), con Amministrazione di appartenenza , Cassa di appartenenza, data iscrizione al fondo , ultimo giorno di servizio , causa cessazione
Poi a sinistra sotto la voce
CALCOLO TFS
Periodo di servizio (Ruolo) AA 33- MM 7 – GG 3
Periodo di riscatto AA 8
Tot. Periodo. AA 41 -MM 7 – GG. 3
Periodo Utile. AA 42

Poi La voce
Stipendio alla cessazione euro 35.565,41
Tale stipendio è la somma dei dati inviati da USP con il MOD. P.L.1 (STIPENDIO 32.601,37- IVC 7/2019 euro 228,24 – Tredicesima mensilità 2.735,80),

A destra la voce
INDENNITÁ FINE SERVIZIO (ovvero buonuscita lorda spettante ) euro 99.583,15 LORDO DELIBERATO.
Come si è arrivati a questo importo lordo?
Si parte dallo stipendio annuo all’atto della cessazione di euro 35.565, 41 : 12= mensile 2963,78 x 80%= 2371,03
La cifra 2.371,03 moltiplicata x anni 42 (periodo utile) = 99.583,15.

Poi c’è la voce
Esenzione : 20992,13.
Come si arriva a questo importo ?
non tassabile si procede così:

28.452,32 : 12=2371,03 poi 2371,03 x 34( anni di ruolo senza 8 anni di riscatto)=80.614,91
80.614,91 x 26,04%= 20.992,13.

Poi c’è la voce:
Riduzione : 12.885,43
Come si arriva a questo importo di riduzione ? Sui 41 anni e 7 mesi totali
309,87 x 41= 12.704,67.
309,87(12 mesi) : 12= 25,82 x 7= 180,76.
12.704,67 + 180,76 = 12.885,43.

Quindi TOTALE NON TASSABILE euro 33.877,56
20.992,13 + 12.885,43.

BUONUSCITA LORDA euro 99.583,15 – 33.877,56 =

Buonuscita Tassabile euro 65.705,59 con aliquota 23%

IRPEF LORDA euro 15.112,28
A questa è da sottrarre
1)euro 55,19 (Legge 244/07 DM 20/03/08)
2) Euro 1851,38 (D.L. 4/2019 fino ad un massimo di 50.000,00 art. 24- 3% euro 797,24 dopo 24 mesi su prima rata di euro imponibile di 26.574.57 +4,5% euro 1.054,14 dopo 36 mesi su seconda rata di euro imponibile 23.425,44).
Quindi
IRPEF COMPLESSIVA AL NETTO DELLE DUE DETRAZIONI euro 13.205,72

IN SOSTANZA BUONUSCITA LORDA 99.583,15 – irpef 13.205,7(Imposta Trattenuta)= 86.377,43.

86.377,43 netto da rateizzare in due rate.

Nella seconda pagina Calcolo TFS PRIMA RATA
Lordo deliberato 49.999,99
Esenzione. 10.540,00 ( 50.000 :99.583,12 = 0,50209; 20.992,12 x 0,50209=10.540.00).
Riduzioni 12.885,43.
Totale non tassabile 23.425,43.
Lordo 49.999,99 – 23.425,43 = 26.574,56 imponibile
26574,56 x 23%= IRPEF lorda 6.112,148.
Vanno sottrati
1) euro 66,21
2) euro 797,24 (3% euro 797,24 calcolato su imponibile di euro 26.574,56),
IRPEF NETTA(IMPOSTA TRATTENUTA) euro 5.248,70.
BUONUSCITA LORDA I RATA. 49.999,99 – 5.248,70 = 44.751,29
Quindi PRIMA RATA Netto a Pagare euro 44.751,29

Nella terza pagina CALCOLO TFS SECONDA RATA
DIFFERENZA tra INDENNITÀ FINE SERVIZIO(Lordo spettante ) 99.583,15 (prima pagina) – 49.999,99 prima rata (seconda pagina ) = 49.583,16.
Lordo deliberato 49.583,16.
IMPONIBILE 65.705,59(prima pagina ) – 26.574,56 (I Rata ) – seconda pagina –
IRPEF complessiva 13.205,72 (prima pagina) – 5.248,70 (IRPEF PRECEDENTE I rata)= 7.957,02 .
Quindi Buonuscita lorda seconda rata 49.583,16 – 7.957,02(Imposta trattenuta)= 41626,14.
Quindi SECONDA RATA Netto a Pagare euro 41.626,14.

Sono indicate come nella prima pagina anche la esenzione euro 20.992,13 , le riduzioni di 12.885,43 e Aliquota 23%.
SI FA PRESENTE CHE IL DOCENTE HA USUFRUITO DELLA DETRAZIONI di euro 1851,38 complessive ai sensi del D.L. 4/2019 art. 24 (vedi Circolare INPS 30.7.20 n. 90) e precisamente di euro 797,24 nella prima rata e di euro 1.054,14 nella seconda rata oltre le detrazioni previste dalla legge 244/07 (D.M. 20/03/03)rispettivamente di euro 66,21 nella prima rata e di euro 55,19 nella seconda rata.





PENSIONATI 2019 E NUOVO CCNL 2019/21

I pensionati del 2019 stanno ricevendo in questi giorni per conoscenza dall ‘USP di Forl copia del MOD. P.L. 2 per la riliquidazione indennità Buonuscita in applicazione del CCNL sottoscritto il 6.12.22 che é stato inviato all’INPS insieme ai dati per la riliquidazione della pensione inseriti nell’ultimo miglio al 1.1.2019, al 1.1.2020 e 1.1.2021 .
Si riporta l’esempio di una docente di scuola superiore laureata gradone 28 con 42 anni validi per la buonuscita che ha ricevuto il modello il 9.4.2024.

In tale modello P.L. 2 é stata dichiarata l’ultima retribuzione lorda annua all’atto della cessazione 1.9.2019 di euro 35.645,75 complessive in base al CCNL 6.12.22 così composta :
-STIPENDIO (PER 12 MENSILITÀ ).
POSIZIONE STIPENDIALE : LIV. 7 ANZ. 28. EURO 32.903,77.
(Comprensive della I.I.S. 6.459,63)
ASS. AD PERSONAM 0,00
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2.741.98.

Nel MOD. P.L. 1 ricevuto all’atto della cessazione nel 2019 vi erano invece i seguenti dati:
STIPENDIO. EURO 32.601,37
IVC 7/2019. EURO. 228,24
RATEO. EURO. 0
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2735,80.
La buonuscita Lorda all’atto della cessazione (1.9.2019 ) è stata di euro 99.583,15 per 42 anni di servizio a cui bisogna togliere IMPOSTA.
Ora con la riliquidazione in applicazione del CCNL 6.12.22 sarà rideterminata in euro lorde 99.808,08.
Riliquidazione buonuscita 224,93 euro lorde in più , circa 180-190 nette.
Mentre per la Buonuscita si tiene conto della prima tranche(2019), per la pensione spetta tutto il CCNL 6.12.22 rideterminato all’1.1.2019, all’1.1.2020 e all’1.1.2021.
Ora spetta all’INPS procedere ad emettere i provvedimenti conseguenti sia per la buonuscita che per la pensione che non sono certamente brevi (si ipotizza un massimo di 6 mesi).
Si fa comunque presente che IL REGOLAMENTO INPS (modifica del Regolamento n.47 -204 del 2.7.10) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21.12.2020 – trasmesso con Circolare INPS n. 55 del 8 aprile 2021- per la conclusione dei procedimenti che devono concludersi di norma entro 30 giorni , stabilisce termini superiori fino a 180 giorni nel caso di maggiore complessità (il Regolamento stabilisce un massimo di 115-120 giorni) e comunque non superiori a 90 giorni dalla ricezione .
SUI TERMINI PER LA RILIQUIDAZIONE SI RICORDA IL PUNTO 4.2 Riliquidazioni della Circolare INPDAP 27 maggio 2004 n. 33 che prevede che i tempi procedimentali per l’adozione del provvedimento sono quelli ordinari di 30 giorni decorrenti dall’insorgenza del diritto . Il dies a quo per l’erogazione degli interessi decorre con il 31 giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. del CCNL. 6.12.22 avvenuta il 20.12.22 cioè dal 20 gennaio 2023.




TABELLA SERVIZI VALIDI PER IL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA- MODIFICA PER I NOMINATI IN RUOLO DA 2023/24 VALUTAZIONE SERVIZIO PRERUOLO (D.L.69/2023)

Si ritiene utili e pubblicare(clicca qui) la tabella riepilogativa dei periodi utili alla ricostruzione di carriera per il personale docente allegata alla nota dell’USR Campania 18.4.2016 n. 5693/u.
Si evidenzia nella tabella che per il personale docente di ogni ordine e grado(materna, elementari, medie e superiori) sono valutabili:
il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari, medie I e II grado statali e il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari parificate (n.d.r. ) fino al 31.8.2008( data scadenza convenzioni).

Per il personale docente di scuola materna e scuola elementare si evidenzia nella tabella che sono valutabili i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne comunali come previsto dall’art. 485 del Dlvo 297/94 e prima dall’art. 2 comma 2 D.L. 370/1970.


Il servizio prestato in qualità ATA non è valutabile per il personale docente

interessante nella tabella la scaletta della valutazione o meno per il servizio militare prestato prima o dopo il 31.1.1987.

Si ritiene utili pubblicare (clicca qui) l’art. 485 del Dlvo 297/94 nonché gli articoli 489 e 569 (ATA) come modificati da art. 14 D.L. 69/2023 (clicca qui) che stabilisce una nuova valutazione del preruolo per il personale docente ed ATA. immesso in ruolo dall’a.s. 2023/24 .
Soppresse nell’art. 485 le parole “ per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”, e all’art. 489 il comma 1 e sostituiti dal seguente “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera di cui alla presente sezione ,si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico(n.d.r. 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente fino al termine degli scrutini CHE RESTA FERMA PER LE PROCEDURE SELETTIVE art. 14 comma 1-bis ) prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione “ ( art. 14 D.L. 69 del 13.6.2023 conv. con modificazioni In Legge 10.8.2023 n. 103).
Per la mobilità la O.M. 30/2024 all’art. 3 comma 16 prevede che l’anno scolastico venga valutato in base alle vecchie tabelle cioè se ha avuta la durata di 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente al termine degli scrutini finali .A mio parere l’appiglio giuridico è l’aver considerato il trasferimento una procedura selettiva a cui si applica l’art. 11 comma 14 legge 3.5.1999 n.124 come previsto dall’art. 14 comma 1-bis del D.L. 69/2023 nella conversione in legge 103.
Infatti nei riferimenti normativi pag. 109 in calce all’art. 14 nel testo coordinato in G.U. N. 106 del 10.8.2023(clicca qui) si riportano gli articoli 485, 489 e 569 modificati dall’art. 14 , e, a chiarimento del comma 1-bis , alla fine a pag. 110 sta scritto:

  • – Il testo dell’art. 11, comma 14 delle legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999 n. 107 come modificato dalla presente legge così recita :
  • ”Art. 11(Disposizioni varie)….. omissis.
    14. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
    Omissis”




SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRESSO SCUOLE ELEMENTARI NON STATALI DOPO LEGGE PARITA’

Una docente di scuola primaria chiede se in analogia con la domanda di trasferimento i docenti che abbiano prestato servizio in scuola infanzia comunale o servizio prestati in scuola PARIFICATA elementare abbia diritto anche nella ricostruzione di carriera alla valutazione di detti servizi ed in base a quali norme.

La risposta è positiva sono valutabili entrambi i servizi (art. 485 Dlvo 16.4.1994 n. 297) :
il servizio prestato presso scuole comunali infanzia è riconoscibile indipendentemente dall’ ottenimento della parità (art.2 comma 2 D.L. 370/1970);
il servizio prestato presso scuole elementari non statali parificate(art. 2 comma 1 D.L. 370/1970) diventate paritarie è riconosciuto fino a quando sussiste la convenzione di parifica cioè fino al 31.8.2008(legge 27 del 3.2.2006)

L’art. 2 comma 2 del D.L. 19.06.1970 n, 370 convertito in Legge 26.07.1970 n. 576 prevede la valutabilità del servizio prestato presso scuola materne comunali.
Lo stesso Miur ad apposito quesiti con nota 20.10.2009 n. 15830 ha ribadito la validità di dette disposizioni.
Il MEF con nota 4 agosto 2010 n. 69064 ad appositi quesiti avanzate dalle Ragionerie in merito alla valutabilità dei servizi pre-ruolo prestati dal personale docente presso le ex comunali e le ex scuole elementari non statali dopo l’entrata i vigore della legge 10.3.2000 n. 62 sulla parità conferma il parere espresso dal Miur.
In particolare precisa USR del PIEMONTE con C.R. N. 153 del 5.5.2010 con la parità non è venuto meno la qualifica della parifica.
L’istituto della parifica per le scuole elementari oggi primarie , non è stato abrogato dalla legge 62/2000. Le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.
Pertanto “nei certificati di servizio da allegare ai provvedimenti…..devono essere riportate nell’intestazione entrambe le qualifiche “parificata/ paritaria” e gli estremi del provvedimento con il quale sono state riconosciute le relative qualifiche “(circolare USP TORINO n. 202 del 30.03.2011)
Le convenzioni di parifica sono scadute il 31.8.2008( legge n. 27 del 3.2.2006 conversione del D.L. 250/2005).
Pertanto i servizio prestati dopo il 31.8.2008 termine fine convenzioni di parifica non sono più valutati.

L’USP di Bologna con nota 29.10.2009 prot. 1046 comunica di aver posto al Miur apposito quesito sul riconoscimento servizio pre-ruolo e ruolo prestato nelle ex Scuole materne comunali (alcune delle quali hanno chiesto ed ottenuto la parità dall’ 01/09/2000) che ha risposto in senso affermativo anche in riferimento alle scuole paritarie comunali.

Si ALLEGANO:
NOTA MEF 4.8.2010 N. 69064
NOTA USP BOLOGONA 26.10.2009 N. 1046
NOTA USR PIEMONTE 5.5.2010 N. 153
NOTA USP TORINO 31.5.2010 N. 295
NOTA USP TORINO 30.3.2011 N. 202



SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA: GRADUATORIE INTERNE ISTITUTO PERDENTI POSTO

A RICHIESTA CONSIDERATO CHE L’ART. 19 COMMA 4 DEL CCNI 2022  PREVEDE CHE IL DIRIGENTE PROVVEDE DA OGGI 18 MARZO 2024 (ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE DI MOBILITA’) ALLA FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE,   si ritiene  utile pubblicare due schede per l’individuazione dei perdenti posto, una  di scuola dell’infanzia ed una di scuola primaria  in quanto le scuole dovranno compilare  le graduatorie dei perdenti posto con i titoli posseduti alla data del 16 MARZO 2024,  tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104)   per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie.
Alla scheda si ricorda vanno allegati i documenti previsti: Allegato D- dichiarazioni personali etc..: sono gli stessi di quelli della domanda di trasferimento.
Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valuta come non allontanamento ed i figli si valutano sempre.
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda).
4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo con dei distinguo va valutato 3 punti; il servizio pre-ruolo 3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più con queste precisazioni:

a)VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA DELL’INFANZIA: Per le elementari per intero : punti 3 per ogni anno. Quindi non va sommato al pre-ruolo e non va valutato 4 anni per intero più i 2/3 (ALLEGATO D Scuola primaria punto 2) lett A.)

b)VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA PRIMARIA: Per le materne per intero : punti 3 per ogni anno. (NOVITA’) Quindi non va sommato al pre-ruolo e non va valutato 4 anni per intero  per ogni anno più i 2/3 per i periodi eccedenti.
Come suggerito nella NOTA alla scheda per una corretta valutazione della NOVITA’ della valutazione dei servizio di ruolo nella scuola primaria per un docente di ruolo nella scuola dell’infanzia punti 3 interi per ogni anno SI INVITA AD ADATTARE L’ALLEGATO D della SCUOLA PRIMARIA con aggiunta intestazione SCUOLA INFANZIA e alla voce alla fine del punto 2) A) “E/O NEL RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA”

c)VALUTAZIONE SERVIZIO DI RUOLO DI SCUOLA SECONDARIA: Per la scuola dell’infanzia e scuola primaria  :va sommato al pre-ruolo (ALLEGATO D Scuola primaria e ALLEGATO D Scuola dell’Infanzia punto 3 lett c.) La somma va valutato 3 punti per intero per ogni anno fino a 4 anni e i 2/3 per i periodi eccedenti.
Documenti allegati

SCHEDA PERDENTE POSTO SCUOLA PRIMARIA

SCHEDA PERDENTE POSTO SCUOLA INFANZIA



MOBILITÀ 2024 DOCENTI CALENDARIO OPERAZIONI E FAQ SU PREFERENZE

Ieri 16.3.24 alle ore 23,59 é spirato per il personale docente di presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio di ruolo/cattedra.
Ora da domani 18.3.2024 entro il 31 marzo 24 le graduatorie interne di istituto per eventuale individuazione perdenti posto per tutti i docenti titolari nella scuola.
Nel frattempo l’USP farà organico e inserirà entro il 18.4.24 i posti disponibili , dichiarerà i soprannumerari che dovranno presentare domanda ,valuterà a mano a mano dal 18.3.24 e comunque entro il 23 aprile 2024 tutte le domande di mobilità presentate comprese quelle dei soprannumerari e li inserirà al SIDI.
Gli interessati nell’archivio 2024 che consulteranno quasi ogni giorno in istanza online troveranno la domanda convalidata .


le domande del personale docente possono essere revocate entro il 13 aprile 2024.

I movimenti saranno pubblicati il 17 maggio 2024.

A SEGUITO QUESITI SULLE PREFERENZE ESPRESSE scuola o Comune si precisano i seguenti casi .
I docenti vengono trasferiti in base al punteggio e alle preferenze espresse.
I trasferimenti avvengono prima all’Interno del Comune (fase I) poi da Comune a Comune(fase II)e poi verso altra provincia .

I QUESITO : Un docente titolare di posto comune Scuola Media Forlimpopoli esprime la volontà di essere trasferito sia su posto comune(1) che su posto di sostegno(2) e esprime le seguenti preferenze di scuola
1- Forlì 1
2- Forlì 2
3- Forlì 4
4- Forlì 5
CHIEDE COME VENGONO ANALIZZATE

IN SENSO ORIZZONTALE : il sistema prima analizza la prima preferenza su posto comune e poi su posto di sostegno prima di passare alla seconda preferenza.
Lo stesso fa per la seconda e terza preferenza.(art. 26 comma 2 e art. 25 comma 9 CCNI 2022).
PERTANTO SE IL DOCENTE È SODDISFATTO NELLA PRIMA PREFERENZA NON PASSA ALLA SECONDA. il docente comunque avendo espresso preferenza puntuale di scuola é vincolato per un triennio.

2 QUESITO : Un docente titolare a Predappio di posto comune chiede il trasferimento sia su posto comune(1) che su posto di sostegno (2) ed esprime le seguenti di Comune:
1.Comune di Forli
2.Comune di Cesena

CHIEDE COME VENGONO ANALIZZATE

IN SENSO VERTICALE : il sistema infatti analizza tutte preferenze in base all’ordine del Bollettino ufficiale prima tutte su posto comune e poi se il docente non ottiene nessuna sede passa ad analizzarle tutte su posto di sostegno (art 26 comma 2 e art. 25 comma 9 CCNI 2022).
Naturalmente se non ottiene alcuna sede passa alla seconda preferenza Comune di Cesena e procede con lo stesso procedimento .
Se ottiene il trasferimento su una scuola il docente non é vincolato avendo espresso preferenza sintetica Comune.
ATTENZIONE. Il docente su posto comune che ottiene il trasferimento sul sostegno nel Comune di titolarità anche con preferenza sintetica COMUNE risulta vincolato per un triennio.

3 QUESITO : Un docente titolare di posto comune chiede il trasferimento su posto comune su cattedre, cattedre orario interne e cattedre orario esterne con preferenza puntuale di scuola .In questo caso il sistema analizza la prima preferenza (ad esempio FORLÌ 1) IN SENSO ORIZZONTALE cioè prima su cattedra intera , poi su cattedra orario esterna nello stesso comune(anche se la scuola di completamento non è indicata tra le preferenze) e poi su cattedra orario esterna con scuola di comune diverso(anche se non indicata nelle preferenze), poi passa se non ha ottenuto alcuna sede alla seconda preferenza (ad esempio Forlì 3) con lo stesso criterio (art. 11 comma 6 punto 1) CCNI 2022).
QUINDI UN COLLEGA CON MENO PUNTI POTRÀ OTTENERE CATTEDRA INTERA FORLÌ 3 se lui ha ottenuto ad esempio cattedra orario esterna Forlì 1+Forlimpopoli.

4. QUESITO : Un docente titolare su posto comune per non essere vincolato sceglie il trasferimento con preferenza SINTETICA Comune e poi cattedre con comuni diversi chiedendo comune di Forlì come prima preferenza e poi comune di Cesena come seconda preferenza (art. 11 comma 6 punto 2) CCNI 2022)
IN SENSO ORIZZONTALE :Il sistema infatti analizza tutte le scuole del Comune di Forlì in base al bollettino prima su cattedre intende poi su cattedre orario interne ed infine su cattedre orario esterna prima di passare al comune di Cesena. Se il docente ottiene nel comune di Forlì una cattedra orario esterna non verranno analizzate le preferenze del Comune di Cesena ove un docente con meno punti potrebbe ottenere una cattedra intera. Addirittura nelle stesso comune di Forlì se vi sono presenti due cattedre la cattedra intera potrebbe ottenerla un docente che l’ha richiesta con indicazione più specifica e al docente con preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile (art. 9 comma 4 O.M. 30/ 2024)

5.QUESITO :Un docente lamenta che il collega titolare a Forli 1 con meno punti ha ottenuto il trasferimento in una scuola del Comune di Forlì scuola media Forli 4 sebbene lui l ‘abbia chiesto in modo specifico e puntuale .
Da accertamenti risulta che il docente ha più punti, ma proviene dalla Scuola Media di Predappio e anche se ha più punti prima si fanno i movimenti dei titolari all’interno del Comune di Forlì (I FASE) e poi quelli da Comune a Comune (II fase).

6. QUESITO : Un docente titolare a Castrocaro chiede il trasferimento a Forlì in una sola scuola esprimendo cattedre , io le consiglio invece se vuole avere più possibilità di esprimere anche cattedre orario esterne in considerazione anche che così ha più possibilità in quanto prima avvengono i trasferimenti dei docenti titolari nel Comune di Forlì (I fase)

7.QUESITO : I docenti in generale ritengono che conoscere i pensionamenti sia utile per esprimere le proprie preferenze , ma non é così fermo restando ad esempio che nel Comune di Forlì vi siano all’inizio del movimento per una classe di concorso A012 disponibile un posto scuola media Palmezzano e nessun soprannumerario non é detto che esprimendo detta sede la ottenga un docente da altro comune perché prima avvengono i trasferimenti all’interno del Comune e un docente titolare a Villafranca potrebbe chiedere ed ottenere la Palmezzano lasciando libera per chi viene da altro comune Villafranca.

8. QUESITO: La preferenza sintetica COMUNE o DISTRETTO SUB COMUNALE (cioè non puntuale di scuola ) in quali casi eccezionali crea il vincolo Triennale.
Solo in tre casi (art.1 punto 2 , secondo e terzo capoverso O.M. 30/2024):
a)all’interno del Comune di titolarità per movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa;
b) all’interno del Comune di titolarità per la mobilità professionale (passaggio di cattedra o di ruolo) ;
c) nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni.
Il codice distretto sub comunale é riferito a Comune metropolitano ( Roma, Napoli,Milano ,Torino, Palermo e Catania…)

9. QUESITO : Un docente chiede non ho il vincolo potrei fare domanda di trasferimento sia indicando preferenze della provincia di titolarità sia di altre provincie . VORREI SAPERE SE HA LA PRECEDENZA IL TRASFERIMENTO NELLE PROVINCIA DI TITOLARITÀ o quello per altre province?

Il sistema procede secondo l’ordine delle preferenze espresse ed in base al punteggio , precede la fase provinciale, ma se il docente vuole dare precedenza a quella per altre province deve esprimere per prima le relative precedenze, e in ultimo se interessata le preferenze provinciali.

10. QUESITO: Un docente che non ha il vincolo ed ha superato l’anno di prova presenta domanda di trasferimento , di passaggio di ruolo(può essere richiesto un solo grado di scuola) e di passaggio di cattedra (può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola e deve essere specificato se intende dare precedenza al trasferimento o al passaggio) pone questa domanda cosa ha la precedenza?

L’art. 14 comma 1 della O.M. 2024 recita “il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto”.
IN SOSTANZA LA DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO PREVALE SIA SULLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO SIA SULLA DOMANDA DI PASSAGGIO DI CATTEDRA.

11.QUESITO : Sono un docente di lettere titolare nel Comune di Forlì e voglio partecipare al passaggio (mi è stato detto che è un trasferimento )su posti di sostegno nel comune di Forlì . Ho qualche precedenza nella mia scuola?

NO , non hai alcuna precedenza né per la tua scuola, né per le altre scuole del Comune, il passaggio da posto comune a sostegno avverrà nella seconda fase(viene considerato da fuori comune) anche se trattasi in effetti di movimento all’interno dello stesso comune.
Vi é differenza tra mobilità territoriale cioè trasferimento che consiste nel chiedere per lo stesso ruolo una nuova sede, e mobilita professionale cioè che consiste nel chiedere passaggio di ruolo per un solo grado di scuola (ad esempio docente medie che chiede le superiori) se in possesso di titolo di studio abilitazione e aver superato l’anno di prova, oppure passaggio di cattedra all’interno dello stesso ordine e grado ( può essere chiesto anche per più classi di concorso) se in possesso di titolo di studio, abilitazione e aver superato l’anno di prova .
Il passaggio al sostegno all’interno dello stesso ordine di scuola (scuola media nel suo caso)come da Lei richiesto si chiama trasferimento .
Se invece Lei chiede il passaggio al sostegno alle superiori si parla di passaggio di ruolo per la materia nel quale chiede anche il sostegno.


12.QUESITO: Sono una docente che ha chiesto il trasferimento da Forlimpopoli per una sola scuola del Comune di Forlì .COSA RISCHIO ?

in effetti se ottiene il trasferimento sará vincolato per un triennio.
Poi se in organico di diritto 2025/26 in fase di graduatoria interna 2025 sarâ considerata ultima in quanto arrivata per trasferimento da 1.9.24 (tranne che abbia la legge 104).
Se viene meno 1 posto sarà Lei a perdere il posto e dovrà fare domanda di mobilità .
Solo l’anno dopo nella graduatoria interna perdenti posto 2026 nella graduatoria interna sarà inclusa in base al suo punteggio assieme a tutti i già titolari.

13.QUESITO:Sono un docente titolare sostegno medie da tre anni posso chiedere mobilità ?

Lei non può chiedere il trasferimento su posto comune o il passaggio su posti comuni (art. 23 comma 11 CCNI 2022) in quanto ha il vincolo quinquennale su sostegno, ma può chiedere il passaggio di ruolo cioè alle superiori se in possesso di abilitazione , ma il quinquennio sul sostegno ricomincia deve stare 5 anni alle superiori (art. 23 comma 7 e art. 23 comma 11 CCNI 2022). Invece i docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno non hanno l’obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo (art. 23 comma 3 terzo capoverso CCNI 2022) .

14. QUESITO: Sono un docente titolare in provincia di Ravenna che in possesso della legge 104 personale e residente nel Comune di Forlì ha chiesto il trasferimento in quasi tutte le Scuole del Comune di Forlì e poi scuola Media Forlimpopoli. HO FATTO BENE?

No, per chiedere Forlimpopoli deve chiedere tutte le scuole di Forlì e chiudere con il CODICE COMUNE DI FORLI.
pertanto il sistema analizzerà solo le sedi richieste del Comune di Forlì e non anche Forlimpopli .

15.QUESITO : Una docente lamenta che la scuola nella graduatoria interna a parità di punteggio abbia messo prima la collega più vecchia.

in effetti nei concorsi a parità di punteggio precede il più giovane(art. 3 comma 7 legge 15.5.1997 n. 127: “Se due o più candidati ottengono a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, pari punteggio , é preferito il candidato più giovane d’età “) , non é così nella mobilità nella quale precede invece il più vecchio (art. 21 CCNI 2022 comma 11: “In ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica”).

16. QUESITO. un docente chiede come vengono valutati i servizi non di ruolo ai fini del punteggio come si considera l’anno scolastico intero o in riferimento al periodo prestato

La O.M. 30/2023 all’art. 3 comma 16 prevede l’applicazione delle vecchie tabelle ai fini del calcolo del punteggio cioè si considera anno scolastico come intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni o se il servizio è stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio al termine delle lezioni compresi gli scrutini finali. NON SI APPLICA L’ART. 14 D.L. 69 del 13 giugno 23 convertito in legge 103.



LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 :ART. 3-ART.21- ART. 33 AGGIORNATO E DEROGA ALLA MOBILITA’

La O.M. MOBILITA’ 2004 prevede tra le deroghe:
“trovarsi nelle condizioni di cui agli articolo 21 e 33, commi 3, 5 e 6 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104”.

COSA SIGNIFICA RISPETTO ALLE PRECEDENZE LEGGE 104 nella Mobilità.
Tutti sappiamo che per la legge 104 handicap personale
a) l’art. 21 della 104 riguarda la persona handicappata (n.d.r. non grave articolo 3 comma 1 della stessa legge) con un grado di invalidità(n.d.r civile) superiore ai due terzi;
b) l’art. 33 comma 6 della 104 la persona maggiorenne handicappata in situazione di gravità che può usufruire dei permessi giornalieri .
Per assistenza a familiare con handicap grave la norma è regolata da art. 33 comma 3, 5 e 7, ma la O.M. mobilità come specificato in altro articolo( clicca qui) la limita solamente ad assistenza al figlio, assistenza al coniuge/equiparato , assistenza al genitore.
L’art. 33 comma 3 è invece più permissivo lo estende ad una platea maggiore parla anche di parente o affini entro il secondo grado(es. genitori, figli, fratelli/sorelle, nuora, cognato ecc) e lo estende qualora i genitori , coniuge/equiparato siano mancanti o affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età il diritto ai 3 giorni di permesso è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado(es. zii, nipoti, pronipoti ecc).
Il diritto ai 3 giorni di permesso su richiesta può essere riconosciuto a più soggetti che possono usufruire in via alternativa fra di loro (ELIMINAZIONE REFERENTE UNICO).
L’interpello del Ministero del lavoro n. 19 del 26.6.2014 ha chiarito che i parenti o gli affini entro il terzo grado possono fruire dei 3 giorni di permesso mensile anche qualora le particolari condizioni previste si riferiscano ad uno solo dei soggetti menzionati dalla norma(coniuge o genitori) a nulla rilevando, invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e secondo grado che possono assistere la persona disabile.
Il personale suddetto si trova quindi nelle condizioni previste dall’art 33 comma 3 legge 104.
In allegato si pubblicano ad ogni buon fine cinque file:
il primo con ALLEGATO G dichiarazione ai fini della fruizione delle deroghe O.M. Mobilita 2024 su deroghe
il secondo con art. 3 e 21Legge 5 febbraio 1992 n. 104
il terzo con art. 33 Legge 5 febbraio 1992 n. 104 aggiornato da D.Lvo 30/06/2022 n. 105 art 3 lett. B
il quarto con Interpello Ministero del lavoro n. 19 del 26.6.2014 estende il diritto alla fruizione dei 3 giorni dei permessi a parenti o affini entro il terzo grado.
Il quinto con circolare Funzione Pubblica n. 13 del 6.12.2010 n. 54293