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MOBILITA’ 2026/27 :EMANATA O.M. -DOMANDE DAL 16.3.26

Dopo i rilievi da parte degli organi di controllo( sulle deroghe deroghe figli fino a 16 anni e ricongiungimento al genitore di era superiore a 65 anni) il 10.3.26 è stato firmato il CCNI MOBILITA’ triennio 2025/27.
In data 12.3.26 é stata emanata la Ordinanza Ministeriale n. 43 (clicca qui) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per a.s. 2026/27.
In data 12.3.26 é stata emanata anche la O.M. n. 44 (clicca qui) sulla mobilità del personale IRC per a.s. 2026/27.
ECCO LA PAGINA DEL SITO MIM DEDICATA ALLA MOBILITÀ (clicca qui) con modulistica , autodichiarazioni e normativa in corso di inserimento.
La normativa é stata trasmessa dal MIM con nota 13.3.2026 n.6314.(clicca qui), che chiarisce le norme.
RINVIATO AGGIORNAMENTO TABELLE PUNTEGGI ATA CON APPOSITA DICHIARAZIONE(clicca )



DOMANDA MOBILITÀ 2026/27:INCONTRO AL MIUR

il 10.3.2026 al MIur c’è stato incontro delle OO.SS. sulla mobilità.
Il MIM ha proposto presentazione domanda per i docenti dal 16.3.2026 al 2.4. 26; per il personale ATA dal 23 marzo 2026 al 13 aprile 2926.
I sindacati hanno chiesto un prolungamento dei termini in considerazione anche che il 16.3.26 scade domanda GPS. il MIur si è riservato di esprimersi su tempi brevissimi di allargamento termini.
IL CCNI sulla mobilità ha avuto dei rilevi da parte degli organi di controllo su deroghe quindi si ai figli fino a 14 anni(non più 16 ann) e no per i genitori che hanno più di 65 .
Nella contrattazione sulle utilizzazione ed assegnazione provvisorie sarà ripreso il problema delle deroghe.



CEDOLINO PENSIONE MESE MARZO 2026

L’Inps ha pubblicato il cedolino della pensione del mese di marzo 2026 in pagamento dal 2 marzo 2026.
Da questo mese si aggiunge acconto addizionale comunale alla addizionale regionale e comunale .
in questo mese per il personale che ha un reddito superiore a 28.000 a causa della novità dell’IRPEF che scende dal 35% al 33% l’INPS da gli arretrati per gennaio e febbraio 2026.



ARRETRATI DOCENTE SCUOLA SUPERIORE GRADONE 28 IN PENSIONE DA 1.9.2024- PARTTIME 16/18

Una docente in part-time con 16 ore mi ha inviato per controllo i cedolini dello stipendio da dicembre 2023 ad agosto 2024 ed il cedolino arretrati emesso Noipa lamentando di aver ricevuto solo 151 euro.
Ho controllato i cedolini partendo da quello di dicembre in cui ha percepito una tantum acconto di euro 1091,65 relativo alle 13 mensilità del 2024.
Da gennaio ad agosto 2024 ha percepito IVC di euro 12,53 al mese.
nel mese di agosto vi è la tredicesima relativa alle 8 mensilità che comprende IVC di 8,35.
TUTTO REGOLARE I PAGAMENTI IVC ed anticipo.
Ho proceduto quindi al calcolo:
I FASE Incremento mensile(tabella A1-SCUOLA CCNL 23.12.25 pag. 47)
1) Ho rideterminato lo stipendio mensile da 1.1.2024 di euro 176,61 gradone 28 scuola superiore al part-time di 16 ore euro. 156,99.
2) ho calcolato quanto spettante per 8 mesi moltiplicando 156,96 x 8=1255,68.
Ho aggiunto rateo 8/12 di tredicesima cioè 104,64
IL TOTALE SPETTANTE IN BASE AL CCNL PER LEI AMMONTA A 1360,32
3) A questa cifra 1360, 62 sono da sottrarre sia le IVC già ricevute di 12,53 al mese per 8 mesi per complessivi euro 100,24 + rateo tredicesima 8/12 di euro 8,35 sia anche anticipo una tantum ricevuto a dicembre 2023 per il 2024 di euro 1091,65 che corrispondono ad euro mensile euro 83,97 per 12 mesi+ tredicesima.
LA DIFFERENZA ( 1360,22- IVC 108,59 – una tantum anticipo di euro 1091,65)PORTA AD EURO 160,08
4) A 160,08 vanno applicate le ritenute previdenziali dell’ 11,15% cioè 17,85
5) si ottiene 142,23 che costituisce IMPONIBILE FISCALE dello Stipendio
II FASE INCREMENTO RPD (Tabella A3- Scuola CCNL 23.12.25 pag. 50)
1) da 1.1.2024 euro 8,40 da 1.1.2024 rideterminandolo al part-time di 16/18
euro 7,47 del gradone 28
2) ho calcolato quanto spettante per 8 mesi 7,47 x 8=59,76 euro.
3) A 59,76 vanno applicate le ritenute del 9,15% cioè 5,47 euro.
4) si ottiene imponibile fiscale di euro 54,26

SOMMARE IL punto 5) della I Fase euro 142,23 al punto 4) della II fase euro 54,26.
6 ) SI OTTIENE IMPONIBILE FISCALE INDICATI NEL CEDOLINO DI EURO 196,49.

Applicare IRPEF media del 23,02% (euro 45,23) e si ottiene il netto in tasca 151,26.
SUL CEDOLINO ARRETRATI DI NOIPA 2026 IMPONIBILE FISCALE euro 196,37 a fronte di IRPEF media 23,02% di 45,20 euro per un totale netto di euro 151,17.
LA DIFFERENZA TRA IL MIO CALCOLO E QUELLO DI NOIPA è di soli netti 9 centesimi in meno a motivo di arrotondamenti .



Pensionati e contratto 2022/2024

ECCO UNO SCHEMA sui diritti dei pensionati cessati dal 1.9.2022.

I docenti cessati da 1/9/2022 e da 1/9/2023 avranno gli importi tabellari dal 1.1.2024 con importi tabellari e la pensione sarà riliquidata dal 1/01/2024.
Non tocca la riliquidazione buonuscita.
I docenti cessati da 1/9/2024 avranno fino al 31/8/24 gli arretrati da NOIPA e spetta la riliquidazione pensione da 1/9/2024.
Tocca la riliquidazione buonuscita.
I docenti cessati da 1/9/2025 avranno gli arretrati da noipa da 1.1.2024 .
Tocca la riliquidazione buonuscita .
Gli arretrati da Noipa e la riliquidazione della pensione dovrebbero avvenire d’ufficio, ma si invita i pensionati a sollecitare per la riliquidazione ultima scuola di servizio a sollecitare la scuola ad adempiere a quanto previsto dalla Circ. N. 26 del 13.2.2019 par. 5



LEGGE 18.7.2025 N. 106 : 10 ORE PERMESSI E CONGEDO

Con Circolare n. 152 del 19.12.2025 (clicca qui) l’INPS fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 2, comma 1, della legge 19 luglio 2025 m. 106 (clicca qui), in vigore dal 1 gennaio 2026 relativa ai permessi retribuiti per esami e cure mediche di ore 10 annue .
Il beneficio spetta :
-ai lavoratori pubblici o privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
-ai lavoratori dipendenti con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie e con invalidata pari o superiore al 74%.
La stessa legge 106 riconosce all’art.1 dal 9 agosto 2025 un congedo non retribuito fino a 24 mesi, continuativo o frazionato ai lavoratori affetti da malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche anche rare con invalidità pari o superiore al 74%.



LEGGE FINANZIARIA 2026:MODIFICHE A DLvo 151/2001- CONGEDO PARENTALE E MALATTIA DEL FIGLIO-INNALZAMENTO ETA’ A 14 ANNI.

La legge 30.12.2025 n. 199(clicca qui) ha introdotto modifiche al DLVO 151/2001( commi 2019 e seguenti pag. 42) sul congedo parentale art. 32 -33-34 e 36 innalzamento età da 12 anni a 14 (2 anni i più) e su assenza malattia del figlio art. 47 , 10 giorni dal 1 gennaio 2026 lavorativi annui di assenza non retribuita alternativamente a ciascun genitore tra i 4 anni(dal giorno successivo al compimento dei 3 anni) ed i 14 anni (comma 220 pag. 42) prima erano 8 anni e 5 giorni.
RESTA FERMO IL DIRITTO stabilito da CCNL 2019-2021 art. 34(clicca qui) CONGEDI PARENTALI comma 4, prima parte del 1 capoverso di usufruire dopo il periodo di astensione obbligatoria fino al compimento del terzo anno di 30 giorni retributivi ( art. 47 comma 1 DLVO 151/2001 malattia del bimbo) per ciascun anno di età del bimbo computati complessivamente per entrambi i genitori .



PENSIONATI -PEREQUAZIONE PENSIONI DA 1.1.2026

Sulla G.U. 277 del 28.11.25 é stato pubblicato il Decreto MEF del 19.11.2025(clicca qui) che dispone la perequazione(cioè aumento) delle pensioni da 1.1.2026 in base all’inflazione.
SI PRECISA CHE IL TRATTAMENTO MINIMO 2025 è 603,40(vedi Tabella A-IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2025-Valori definitivi punto 1pag. 5) .
Il TRATTAMENTO MINIMO 2026(previsto) 611,85 (vedi Tabella A- IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2026 – valori provvisori punto 1 pag. 9).
E’ prevista una aliquota provvisoria dell’1,4% (art. 2 decreto) e precisamente:
1) 1,4% al 100% fino a 4 volte il trattamento minimo(603,40 al 31.12.2025) cioé 2413,60(Circ. Inps 19.12.25 n. 153);
2) nella misura del 90% ( 1,260%) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minino;
3) nella misura del 75% (1,050%)per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minino (punto 3.1 circ. Inps ).
Confermato lo 0,80%(art. 1 decreto) indice di adeguamento all’inflazione applicato per il 2025 : non ci saranno conguagli pertanto sugli importi incassati dai pensionati (cioè non si deve avere né dare per l’anno 2025).
Da 1.1.25 si ricorda– ha cessato efficacia art. 1 comma 135 legge bilancio 2024(legge 30.12.23 n. 123) e pertanto ritorna art. 1 comma 478 legge 27.12,2019 n. 160.
In altre parole si torna al meccanismo applicato nel 2022 con la perequazione applicata per FASCE(scaglioni) e NON SULL’IMPORTO COMPLESSIVO.
Pertanto l’anno prossimo aumento dello 1,4% (100%)sarà riconosciuto agli assegni superiori fino a 4 volte il minimo(603,40) di quest’anno cioè fino a 2.413,60; la parte oltre 4 volte il minimo e fino a 5 volte(da 2.413,61 a 3.017,00) sarà maggiorata del 1,260% (90%)e l’eventuale parte ulteriore (da 3.027,00 in poi)sarà incrementata dello 1,050% per cento (75%) (vedi pag. 9 Tabella B punto 2 AUMENTI PER COSTO VITA dell’Allegato 2).
SI FA RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE INPS 19.12.2025 N. 153(clicca qui) ed in particolare alla tabella ALLEGATO 2(clicca qui),
AL PUNTO 13.1 della circolare 153/2925 il calendario dei mesi del 2026 con indicazione del giorno di pagamento pag. 15