L’USP di Forlì oggi 7.2.25 ha pubblicato(clicca qui) la sua circolare sulle cessazioni servizio alla luce della legge di bilancio 2025 datata 6.2.25 con cui dà chiarimenti e trasmette la circolare MIM del 31.1.2025.
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GRADUATORIE INTERNE : MODIFICHE VALUTAZIONE PRE-RUOLO E CONTINUITÀ NELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ
In attesa della O.M. Mobilità prevista nella seconda metà di febbraio 25 si segnalano le novità introdotte dal C.C.N.I. mobilità sulla valutazione del pre-ruolo nelle graduatorie interne che costringeranno le scuole a rifare le graduatorie e non solo ad aggiornarle per pubblicarle entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di trasferimento.
La nota 4 della tabella di valutazione(pag. 95 del nuovo CCNI mobilità ) a cui rimanda sia il punto B ) che il punto B11) (pag. 88) é stata totalmente rielaborata:
Alla comprensione aiuta la PREMESSA(pag. 94) che recita :
“La valutazione degli anni del servizio preruolo…. nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente maniera:
– Se prestato nello stesso ruolo di titolarità :
a.s. 2025/26 – 4 punti per ogni anno;
………fino ad arrivare a 6 punti nell’a.s. 2027/28 ………..
– se prestato in un ruolo diverso da quello di titolarità :
3 punti per ogni anno (salvo quanto previsto dalla nota 4 relativamente al servizio prestato nella scuola dell’infanzia per la scuola primaria e viceversa e al servizio prestato nella scuola secondaria di I grado per la scuola secondaria di II grado e viceversa)”
Infatti la nota 4 (pag. 95) recita:
-“ gli anni di servizio di ruolo e di preruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti per ogni anno …nella scuola primaria (e viceversa)”.
– “gli anni di servizio di ruolo e di preruolo prestati nella scuola dell’infanzia …. nella scuola primaria (e viceversa)…. si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado”.
” gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni…nella scuola secondaria di II grado (e viceversa ).
-“gli anni di un precedente servizio di ruolo o di pre-ruolo …..prestato nella scuola secondaria di primo grado …si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si é titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia “.
Si segnala l’articolo di Lucio Ficara (clicca qui) dal titolo “Punteggio del servizio preruolo per le graduatorie interne . Se prestato alla primaria per il titolare della secondaria é più che dimezzato”.
SI riporta la risposta al quesito postomi da un docente titolare di lettere scuola media che ha avuto il passaggio di ruolo da scuola primaria( 5 anni di ruolo) ed ha prestato servizio preruolo scuola primaria per 5 anni : le spettano 24 punti (4×3=12; 6×2=12) ai sensi della nota 4 invece di 30.
Altra modifica nella graduatoria interna (nota 5 bis )(pag. 96 CCNI) il punto c) continuità di servizio nella scuola di titolarità : punteggio di ruolo (sin dal primo anno) non si considera l’anno in corso, per ogni anno entro il quinquennio punti 5 e non 2; per ogni anno oltre il quinquennio punti 6 e non 3.
Si ricorda che nella graduatoria interna si valuta il servizio di continuità nel comune la cui valutazione resta confermata punti 1 per ogni anno.
Anche i punteggi dei figli di 6 anni e di 18 anni (pag. 89 e nota 8 e 7) sono stati aumentati di 1 punto
NOTA MIM :INDICAZIONI OPERATIVE CESSAZIONI DA 1.9.25 ALLA LUCE DELLA LEGGE BILANCIO 2025
Il MIM il 31.1.25 ha diramato la nota 25316( clicca qui) con cui dá indicazioni operative sulla cessazione dal servizio da 1.9.25 alla luce della legge di bilancio 207 del 30.12.24.
Il punto 1 tratta opzione donna e pensione anticipata. SCADENZA 28.2.25
Il punto 2 tratta APE SOCIALE prorogato al 2025.
Importante il punto 3 : a seguito della legge bilancio 2025 la cessazione d’ufficio é di 67 anni da 1.1.25 nuovo limite ordinamentale (art. 1 comma 162 e 163). Pertanto coloro che non hanno potuto presentare domanda (il sistema non prevedeva la presentazione domanda) in quanto al 21.10. 24 (data scadenza per domanda di pensionamento da 1.9.2025 ) la legge prevedeva 65 anni uniti al requisito pensione anticipata(41/42 anni e 10 mesi) al 31.8.25 per pensione ufficio ; ora possono presentare domanda di cessazione non online , ma in modalità cartacea tramite la scuola di servizio all ‘USP : la nota non lo dice ma si presume entro il 28 febbraio 25.
NULLA PREVEDE LA CIRCOLARE SUL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI PER COLORO CHE HANNO 67 ANNI AL 31.8.25 CONGIUNTI AD ALMENO 20 ANNI DI SERVIZIO (vedi Direttiva del trattenimento in servizio di Zangrillo del 20.1.25).
Si è in attesa su questo aspetto trattenimento in servizio chiarimenti del MIM dopo aver sentito INPS.
FIRMATO CCNI MOBILITA’ 2025/28
Oggi 29.1.25 ore 12,00 é stato sottoscritta ipotesi del C.C.N.I. Mobilità 2025/28 (clicca qui).
Non prima della metà mese probabilmente, in quanto deve passare dagli organi di controllo(Funzione Pubblica e MEF) poi essere firmata definitivamente , sará emanata O.M. sulla mobilità che stabilirà anche le date di presentazione delle domande oltre ad apportare chiarimenti sulla documentazione e novità introdotte da C.C.N.I.
ATTENZIONE: non possono presentare domanda di mobilità i docenti che nell’a.s. 2024/25 hanno un contratto a tempo determinato anche se finalizzato al ruolo ad eccezione dei docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato( art. 3 comma 2).
VINCOLI PER TRE ANNI SCOLASTICI (art. 2 pag. 9 e 10)
1) tutti i docenti assunti a tempo indeterminato finalizzato al ruolo da a.s. 2023/24- va conteggiato nel triennio anno a tempo determinato finalizzato al ruolo, gli anni svolti in utilizzo o ap in quanto beneficiari deroghe e gli anni di supplenza a tempo determinato art. 47 CCNL SCUOLA 18.1.2024 dopo superamento periodo di prova ( commi 3 e 4);
2) tutti i docenti che ottengono mobilità su scelta puntuale (scuola) (comma 2).
DEROGHE AI VINCOLI(art. 2 comma 6 pag. 10 e 11)
Le deroghe ai vincoli già previste nel CCNL 18.1.24 art. 34 c. 8 sono state ampliate:
– modificato il punto a) genitori di figlio minore di anni sedici ovvero che compie i 16 anni tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità ; prima era genitore di figlio di età inferiore a 12 anni;
-aggiunto il punto e) figli di genitore che ha più 65 anni di età ovvero li compia tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità (31-12-25).
PRIMA PREFERENZA : la sede della deroga (pag. 11 secondo capoverso).
SOSTEGNO (art. 4 MOBILITÀ PROFESSIONALE comma 1 e precisazione comma 3 ultimo capoverso ).
il docente titolare sul sostegno I grado ,in possesso del titolo sostegno ii grado anche se non in possesso di abilitazione per il II grado può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il II grado e viceversa .FINO ALLO SCORSO ANNO ERA RICHIESTA ABILITAZIONE.
PRECEDENZE(art. 13 pag. 22)
II) e V) rientro nella scuola di titolarità o nel Comune diventa di 10 anni (anziché di 8) pag. 23 e 26.
IV) pag. 25 comma 1.precedenza nelle seconda fase e nella terza fase trasferimenti.
Lett. C) assistenza al genitore in situazione di gravità vale anche nei trasferimenti per altra provincia nella terza fase dei trasferimenti: non era possibile fino allo scorso anno(ex art.13 punto IV comma 4 punto 3 secondo capoverso).
Lett. D) assistenza ai fratelli/sorelle é possibile anche se non si è conviventi purché i genitori abbiano patologie invalidanti o 65 anni.
TABELLA VALUTAZIONE A1 SERVIZIO PRERUOLO(3 punti) GRADUATORIE INTERNE (pag. 88) EQUIPARATO GRADUALMENTE AL SERVIZIO DI RUOLO (6 punti).
viene valutato se prestato nello stesso ruolo(ad esempio docente ruolo medie) punti 4 ogni anno per la domanda di quest’anno , per quello del prossimo anno 5 punti; l’anno successivo 6 punti.
Se prestato in ruolo diverso punti 3 con le precisazioni della nota 4 pag. 95 (ad esempio docente ruolo scuola media o superiore per servizio preruolo scuola primaria o infanzia) punti 3 per i primi 4 anni e punti 2 per ogni anno successivo. QUINDI UN DOCENTE RUOLO SCUOLA MEDIA CHE HA PRESTATO 10 ANNI DI PRERUOLO COME SUPPLENTE SCUOLA PRIMARIA avrà diritto a punti 24(3×4 + 6×2).
Se invece il docente di ruolo medie ha prestato il preruolo alle superiori punti 3 per ogni anno e viceversa come per il docente di scuola primaria che ha 10 anni di preruolo scuola infanzia punti 3 per ogni anno e viceversa (vedi anche PREMESSA pag.94, terzo capoverso).
QUINDI UN DOCENTE RUOLO SCUOLA MEDIA CHE HA PRESTATO 10 ANNI DI PRERUOLO COME SUPPLENTE SCUOLA SUPERIORE AVRÀ DIRITTO A PUNTI 30 e viceversa.
Ad un docente titolare di scuola media che ha avuto il passaggio di ruolo da primaria dove ha svolto servizio di ruolo per 5 anni ed ha un servizio preruolo 5 anni di scuola primaria spettano 24 punti(4×3=12; 6 x2=12)( nota 4 pag. 95).
TABELLA VALUTAZIONE A1 PUNTEGGIO CONTINUITÀ modifiche :elevato di 6 punti nel triennio ; di 3 punti nel quinquennio ; di 3 punti oltre il quinquennio (pag. 89 ).
Lo stesso nella graduatoria interna ( nota 5 bis pag 96) già dal primo anno(non si considera anno in corso) per ogni anno entro il quinquennio e oltre il quinquennio .
Viene elevato il punteggio di continuità .
La continuità nella stessa scuola per un triennio 12 punti prima erano 6 punti.
Per ogni ulteriore anno :
entro il quinquennio : 5 punti prima 2
Oltre il quinquennio : 6 punti prima 3
TABELLA VALUTAZIONE A2 ESIGENZE FAMIGLIA modifiche valutazione (pag. 89):aumento di 1 punto per i figli e inserimento ricongiungimento al convivente di fatto.
per ogni figlio fino a 6 anni punti 5 anziché punti 4 (punto B).
per figlio di età inferiore a 18 anni punti 4 anziché punti 3 (punto C)
Al punto A) della tabella di valutazione ESIGENZE DI FAMIGLIA é stato inserito il ricongiungimento al convivente di fatto già presente e recepita nella O.M. Mobilità 30/2024 dello scorso anno all’art. 4 comma 9 a seguito sentenza del Consiglio di Stato del 2000.
TABELLA VALUTAZIONE A3 TITOLI GENERALI (pag. 90 e nota 18 e 18 bis)
aggiunta la lettera I) valutazione tutor e orientamento punti 3 per almeno 3 anni nella stessa scuola (vedi precisazioni nota 18 e 18bis) solo per MOBILITÀ VOLONTARIA.
LEGGE BILANCIO 2025 : TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Il testo della LEGGE BILANCIO 2025( legge 30.12.2024 n. 207 ) (clicca qui) é stato ripubblicato corredato da note e Glosse in S.O. a G.U. n. 15 del 20.1.2025 – Serie generale.
In particolare interessanti comma 162(pag 41 e nota pag 315), comma 164 (pag. 41 e nota pag. 317)e comma 165 (pag. 42 e nota pag. 317)dell ‘art.1 e relative note sul trattenimento in servizio fino a 70 anni e sull’ elevazione del limite di età di 65 a 67 anni da 1.1.2025 per il pensionamento d’ufficio.
Infatti il Ministro ZANGRILLO il 20.1.25 ha diramato una direttiva sul trattenimento in servizio fino a 70 anni comma 165 presente sul sito delle Funzione pubblica (clicca qui).
Si é in attesa di chiarimenti del MIM sui pensionamenti decorrenti da 1.9.2025 del personale della scuola ed in particolare per i pensionamenti d’ufficio per i docenti che maturano i 65 anni entro il 31.8.2025 e in pari data i requisiti di pensione anticipata ed non hanno potuto presentare domanda di cessazione.
CCNI MOBILITÀ 2025/28: INCONTRO DECISIVO DEL 29.1.25
L’ipotesi CCNI mobilità potrebbe essere sottoscritta a breve.
Le OOSS sono state convocate mercoledì 29 gennaio 2025.
Si prospetta ipotesi per le graduatorie interne sul punteggio servizio preruolo di equiparazione graduale al punteggio del servizio di ruolo.
CEDOLINO PENSIONE FEBBRAIO 2025
L’INPS ha pubblicato sul sito il cedolino pensione FEBBRAIO 2025 in pagamento in banca lunedì 3 febbraio 2025, in posta sabato 1.2.25.
CEDOLINO PENSIONE GENNAIO 2025
L INPS oggi 20.12.24 ha pubblicato sul sito il cedolino pensione GENNAIO 2025 in pagamento dal 3.1.25.
Alla pensione è stata applicata la perequazione 2025 in base al D.M. 15.11.24 dello 0,80 applicato a scaglioni, fasce e non sull’intero importo ( vedi articolo del 2.12.24) e sono presenti le addizionali regionali e comunali .
PENSIONATI- PEREQUAZIONE PENSIONI DA 1.1.25
Sulla G.U. 278 del 27.11.24 é stato pubblicato il Decreto MEF del 15.11.24 che dispone la perequazione (cioè aumento) delle pensioni da 1.1.25 in base all’inflazione .
E’ prevista un aliquota provvisoria dello 0,80%(art. 2 decreto) in base a dati ISTAT sulla base dei dati effettivi dei primi 9 mesi del 2024 d di quelli previsti per ottobre dicembre 2024.
Confermato al 5,4%(art. 1 decreto) indice di adeguamento all’inflazione applicato quest’anno : non ci saranno conguagli pertanto sugli importi incassati dai pensionati (cioè non si deve avere né dare per l’anno 2024).
Con il 1.1.25 cessa efficacia art. 1 comma 135 legge bilancio 2024(legge 30.12.23 n. 123) e pertanto ritorna art. 1 comma 478 legge 27.12,2019 n. 160.
In altre parole si torna al meccanismo applicato nel 2022 con la perequazione applicata per FASCE(scaglioni) e NON SULL’IMPORTO COMPLESSIVO.
Pertanto l’anno prossimo aumento dello 0,80% (100%)sarà riconosciuto agli assegni superiori fino a 4 volte il minimo(598,61) di quest’anno cioè fino a 2.394,44; la parte oltre 4 volte il minimo e fino a 5 volte sarà maggiorata dello 0,72% (90%)e l’eventuale parte ulteriore sarà incrementata dello 0,60 per cento (75%).
PERIODO DI PROVA E FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2024/2025
L’USR dell’Emilia-Romagna il 30/11/24 ha pubblicato (clicca qui) la propria nota prot. 42553 del 29.11.24 che dá indicazioni operative sulla rilevazione dati docenti periodo di prova e di formazione e la Circolare MIM prot. 202382 del 26.11.24 sul periodo di prova e formazione per i docenti neoassunti e per i docenti che che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.