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ARRETRATI DOCENTE SCUOLA SUPERIORE GRADONE 28 IN PENSIONE DA 1.9.2024- PARTTIME 16/18

Una docente in part-time con 16 ore mi ha inviato per controllo i cedolini dello stipendio da dicembre 2023 ad agosto 2024 ed il cedolino arretrati emesso Noipa lamentando di aver ricevuto solo 151 euro.
Ho controllato i cedolini partendo da quello di dicembre in cui ha percepito una tantum acconto di euro 1091,65 relativo alle 13 mensilità del 2024.
Da gennaio ad agosto 2024 ha percepito IVC di euro 12,53 al mese.
nel mese di agosto vi è la tredicesima relativa alle 8 mensilità che comprende IVC di 8,35.
TUTTO REGOLARE I PAGAMENTI IVC ed anticipo.
Ho proceduto quindi al calcolo:
I FASE Incremento mensile(tabella A1-SCUOLA CCNL 23.12.25 pag. 47)
1) Ho rideterminato lo stipendio mensile da 1.1.2024 di euro 176,61 gradone 28 scuola superiore al part-time di 16 ore euro. 156,99.
2) ho calcolato quanto spettante per 8 mesi moltiplicando 156,96 x 8=1255,68.
Ho aggiunto rateo 8/12 di tredicesima cioè 104,64
IL TOTALE SPETTANTE IN BASE AL CCNL PER LEI AMMONTA A 1360,32
3) A questa cifra 1360, 62 sono da sottrarre sia le IVC già ricevute di 12,53 al mese per 8 mesi per complessivi euro 100,24 + rateo tredicesima 8/12 di euro 8,35 sia anche anticipo una tantum ricevuto a dicembre 2023 per il 2024 di euro 1091,65 che corrispondono ad euro mensile euro 83,97 per 12 mesi+ tredicesima.
LA DIFFERENZA ( 1360,22- IVC 108,59 – una tantum anticipo di euro 1091,65)PORTA AD EURO 160,08
4) A 160,08 vanno applicate le ritenute previdenziali dell’ 11,15% cioè 17,85
5) si ottiene 142,23 che costituisce IMPONIBILE FISCALE dello Stipendio
II FASE INCREMENTO RPD (Tabella A3- Scuola CCNL 23.12.25 pag. 50)
1) da 1.1.2024 euro 8,40 da 1.1.2024 rideterminandolo al part-time di 16/18
euro 7,47 del gradone 28
2) ho calcolato quanto spettante per 8 mesi 7,47 x 8=59,76 euro.
3) A 59,76 vanno applicate le ritenute del 9,15% cioè 5,47 euro.
4) si ottiene imponibile fiscale di euro 54,26

SOMMARE IL punto 5) della I Fase euro 142,23 al punto 4) della II fase euro 54,26.
6 ) SI OTTIENE IMPONIBILE FISCALE INDICATI NEL CEDOLINO DI EURO 196,49.

Applicare IRPEF media del 23,02% (euro 45,23) e si ottiene il netto in tasca 151,26.
SUL CEDOLINO ARRETRATI DI NOIPA 2026 IMPONIBILE FISCALE euro 196,37 a fronte di IRPEF media 23,02% di 45,20 euro per un totale netto di euro 151,17.
LA DIFFERENZA TRA IL MIO CALCOLO E QUELLO DI NOIPA è di soli netti 9 centesimi in meno a motivo di arrotondamenti .



Pensionati e contratto 2022/2024

ECCO UNO SCHEMA sui diritti dei pensionati cessati dal 1.9.2022.

I docenti cessati da 1/9/2022 e da 1/9/2023 avranno gli importi tabellari dal 1.1.2024 con importi tabellari e la pensione sarà riliquidata dal 1/01/2024.
Non tocca la riliquidazione buonuscita.
I docenti cessati da 1/9/2024 avranno fino al 31/8/24 gli arretrati da NOIPA e spetta la riliquidazione pensione da 1/9/2024.
Tocca la riliquidazione buonuscita.
I docenti cessati da 1/9/2025 avranno gli arretrati da noipa da 1.1.2024 .
Tocca la riliquidazione buonuscita .
Gli arretrati da Noipa e la riliquidazione della pensione dovrebbero avvenire d’ufficio, ma si invita i pensionati a sollecitare per la riliquidazione ultima scuola di servizio a sollecitare la scuola ad adempiere a quanto previsto dalla Circ. N. 26 del 13.2.2019 par. 5



PENSIONATI -PEREQUAZIONE PENSIONI DA 1.1.2026

Sulla G.U. 277 del 28.11.25 é stato pubblicato il Decreto MEF del 19.11.2025(clicca qui) che dispone la perequazione(cioè aumento) delle pensioni da 1.1.2026 in base all’inflazione.
SI PRECISA CHE IL TRATTAMENTO MINIMO 2025 è 603,40(vedi Tabella A-IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2025-Valori definitivi punto 1pag. 5) .
Il TRATTAMENTO MINIMO 2026(previsto) 611,85 (vedi Tabella A- IMPORTO DELLE PENSIONI PER L’ANNO 2026 – valori provvisori punto 1 pag. 9).
E’ prevista una aliquota provvisoria dell’1,4% (art. 2 decreto) e precisamente:
1) 1,4% al 100% fino a 4 volte il trattamento minimo(603,40 al 31.12.2025) cioé 2413,60(Circ. Inps 19.12.25 n. 153);
2) nella misura del 90% ( 1,260%) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minino;
3) nella misura del 75% (1,050%)per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minino (punto 3.1 circ. Inps ).
Confermato lo 0,80%(art. 1 decreto) indice di adeguamento all’inflazione applicato per il 2025 : non ci saranno conguagli pertanto sugli importi incassati dai pensionati (cioè non si deve avere né dare per l’anno 2025).
Da 1.1.25 si ricorda– ha cessato efficacia art. 1 comma 135 legge bilancio 2024(legge 30.12.23 n. 123) e pertanto ritorna art. 1 comma 478 legge 27.12,2019 n. 160.
In altre parole si torna al meccanismo applicato nel 2022 con la perequazione applicata per FASCE(scaglioni) e NON SULL’IMPORTO COMPLESSIVO.
Pertanto l’anno prossimo aumento dello 1,4% (100%)sarà riconosciuto agli assegni superiori fino a 4 volte il minimo(603,40) di quest’anno cioè fino a 2.413,60; la parte oltre 4 volte il minimo e fino a 5 volte(da 2.413,61 a 3.017,00) sarà maggiorata del 1,260% (90%)e l’eventuale parte ulteriore (da 3.027,00 in poi)sarà incrementata dello 1,050% per cento (75%) (vedi pag. 9 Tabella B punto 2 AUMENTI PER COSTO VITA dell’Allegato 2).
SI FA RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE INPS 19.12.2025 N. 153(clicca qui) ed in particolare alla tabella ALLEGATO 2(clicca qui),
AL PUNTO 13.1 della circolare 153/2925 il calendario dei mesi del 2026 con indicazione del giorno di pagamento pag. 15



DOMANDE CESSAZIONI DA 1.9.2026 ENTRO IL 21.10.25

Il MIM ha emanato giovedì 25 settembre 2025 ( clicca qui) la circolare n. 205851 del 25.9.25 assieme alla tabella (clicca qui) con cui dà indicazioni operative e trasmette il D.M. 182 del 25.9.25 (clicca qui) per le domande di cessazione da 1.9.2026 del personale scolastico docente ,educativo ed ATA fissando la data di presentazione della domanda online entro il 21.10.25 , per i dirigenti scolastici entro il 28 febbraio 2026.
E’ presente la tabella riepilogativa dei requisiti nel sistema misto (clicca qui) e non anche quella del calcolo contributivo per chi ha dal 1.1.1996 il primo accredito contributivo, nonostante le richieste dei sindacati.