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CALCOLO BUONUSCITA(TFS): ANALISI DECRETO INPS 09/2021

L’indennità di buonuscita (TFS) é pari all’80 per cento dell’ultima retribuzione mensile , comprensiva della tredicesima mensilità moltiplicata per gli anni di servizio maturati.

CHIARIMENTI SU DECRETO CALCOLO BUONUSCITA FATTO DA INPS per un docente di scuola superiore cessato da 1.9.2019.
Nella prima pagina in alto sono indicate le generalità del docente(iscritto), con Amministrazione di appartenenza , Cassa di appartenenza, data iscrizione al fondo , ultimo giorno di servizio , causa cessazione
Poi a sinistra sotto la voce
CALCOLO TFS
Periodo di servizio (Ruolo) AA 33- MM 7 – GG 3
Periodo di riscatto AA 8
Tot. Periodo. AA 41 -MM 7 – GG. 3
Periodo Utile. AA 42

Poi La voce
Stipendio alla cessazione euro 35.565,41
Tale stipendio è la somma dei dati inviati da USP con il MOD. P.L.1 (STIPENDIO 32.601,37- IVC 7/2019 euro 228,24 – Tredicesima mensilità 2.735,80),

A destra la voce
INDENNITÁ FINE SERVIZIO (ovvero buonuscita lorda spettante ) euro 99.583,15 LORDO DELIBERATO.
Come si è arrivati a questo importo lordo?
Si parte dallo stipendio annuo all’atto della cessazione di euro 35.565, 41 : 12= mensile 2963,78 x 80%= 2371,03
La cifra 2.371,03 moltiplicata x anni 42 (periodo utile) = 99.583,15.

Poi c’è la voce
Esenzione : 20992,13.
Come si arriva a questo importo ?
non tassabile si procede così:

28.452,32 : 12=2371,03 poi 2371,03 x 34( anni di ruolo senza 8 anni di riscatto)=80.614,91
80.614,91 x 26,04%= 20.992,13.

Poi c’è la voce:
Riduzione : 12.885,43
Come si arriva a questo importo di riduzione ? Sui 41 anni e 7 mesi totali
309,87 x 41= 12.704,67.
309,87(12 mesi) : 12= 25,82 x 7= 180,76.
12.704,67 + 180,76 = 12.885,43.

Quindi TOTALE NON TASSABILE euro 33.877,56
20.992,13 + 12.885,43.

BUONUSCITA LORDA euro 99.583,15 – 33.877,56 =

Buonuscita Tassabile euro 65.705,59 con aliquota 23%

IRPEF LORDA euro 15.112,28
A questa è da sottrarre
1)euro 55,19 (Legge 244/07 DM 20/03/08)
2) Euro 1851,38 (D.L. 4/2019 fino ad un massimo di 50.000,00 art. 24- 3% euro 797,24 dopo 24 mesi su prima rata di euro imponibile di 26.574.57 +4,5% euro 1.054,14 dopo 36 mesi su seconda rata di euro imponibile 23.425,44).
Quindi
IRPEF COMPLESSIVA AL NETTO DELLE DUE DETRAZIONI euro 13.205,72

IN SOSTANZA BUONUSCITA LORDA 99.583,15 – irpef 13.205,7(Imposta Trattenuta)= 86.377,43.

86.377,43 netto da rateizzare in due rate.

Nella seconda pagina Calcolo TFS PRIMA RATA
Lordo deliberato 49.999,99
Esenzione. 10.540,00 ( 50.000 :99.583,12 = 0,50209; 20.992,12 x 0,50209=10.540.00).
Riduzioni 12.885,43.
Totale non tassabile 23.425,43.
Lordo 49.999,99 – 23.425,43 = 26.574,56 imponibile
26574,56 x 23%= IRPEF lorda 6.112,148.
Vanno sottrati
1) euro 66,21
2) euro 797,24 (3% euro 797,24 calcolato su imponibile di euro 26.574,56),
IRPEF NETTA(IMPOSTA TRATTENUTA) euro 5.248,70.
BUONUSCITA LORDA I RATA. 49.999,99 – 5.248,70 = 44.751,29
Quindi PRIMA RATA Netto a Pagare euro 44.751,29

Nella terza pagina CALCOLO TFS SECONDA RATA
DIFFERENZA tra INDENNITÀ FINE SERVIZIO(Lordo spettante ) 99.583,15 (prima pagina) – 49.999,99 prima rata (seconda pagina ) = 49.583,16.
Lordo deliberato 49.583,16.
IMPONIBILE 65.705,59(prima pagina ) – 26.574,56 (I Rata ) – seconda pagina –
IRPEF complessiva 13.205,72 (prima pagina) – 5.248,70 (IRPEF PRECEDENTE I rata)= 7.957,02 .
Quindi Buonuscita lorda seconda rata 49.583,16 – 7.957,02(Imposta trattenuta)= 41626,14.
Quindi SECONDA RATA Netto a Pagare euro 41.626,14.

Sono indicate come nella prima pagina anche la esenzione euro 20.992,13 , le riduzioni di 12.885,43 e Aliquota 23%.
SI FA PRESENTE CHE IL DOCENTE HA USUFRUITO DELLA DETRAZIONI di euro 1851,38 complessive ai sensi del D.L. 4/2019 art. 24 (vedi Circolare INPS 30.7.20 n. 90) e precisamente di euro 797,24 nella prima rata e di euro 1.054,14 nella seconda rata oltre le detrazioni previste dalla legge 244/07 (D.M. 20/03/03)rispettivamente di euro 66,21 nella prima rata e di euro 55,19 nella seconda rata.





PENSIONATI 2019 E NUOVO CCNL 2019/21

I pensionati del 2019 stanno ricevendo in questi giorni per conoscenza dall ‘USP di Forl copia del MOD. P.L. 2 per la riliquidazione indennità Buonuscita in applicazione del CCNL sottoscritto il 6.12.22 che é stato inviato all’INPS insieme ai dati per la riliquidazione della pensione inseriti nell’ultimo miglio al 1.1.2019, al 1.1.2020 e 1.1.2021 .
Si riporta l’esempio di una docente di scuola superiore laureata gradone 28 con 42 anni validi per la buonuscita che ha ricevuto il modello il 9.4.2024.

In tale modello P.L. 2 é stata dichiarata l’ultima retribuzione lorda annua all’atto della cessazione 1.9.2019 di euro 35.645,75 complessive in base al CCNL 6.12.22 così composta :
-STIPENDIO (PER 12 MENSILITÀ ).
POSIZIONE STIPENDIALE : LIV. 7 ANZ. 28. EURO 32.903,77.
(Comprensive della I.I.S. 6.459,63)
ASS. AD PERSONAM 0,00
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2.741.98.

Nel MOD. P.L. 1 ricevuto all’atto della cessazione nel 2019 vi erano invece i seguenti dati:
STIPENDIO. EURO 32.601,37
IVC 7/2019. EURO. 228,24
RATEO. EURO. 0
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2735,80.
La buonuscita Lorda all’atto della cessazione (1.9.2019 ) è stata di euro 99.583,15 per 42 anni di servizio a cui bisogna togliere IMPOSTA.
Ora con la riliquidazione in applicazione del CCNL 6.12.22 sarà rideterminata in euro lorde 99.808,08.
Riliquidazione buonuscita 224,93 euro lorde in più , circa 180-190 nette.
Mentre per la Buonuscita si tiene conto della prima tranche(2019), per la pensione spetta tutto il CCNL 6.12.22 rideterminato all’1.1.2019, all’1.1.2020 e all’1.1.2021.
Ora spetta all’INPS procedere ad emettere i provvedimenti conseguenti sia per la buonuscita che per la pensione che non sono certamente brevi (si ipotizza un massimo di 6 mesi).
Si fa comunque presente che IL REGOLAMENTO INPS (modifica del Regolamento n.47 -204 del 2.7.10) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21.12.2020 – trasmesso con Circolare INPS n. 55 del 8 aprile 2021- per la conclusione dei procedimenti che devono concludersi di norma entro 30 giorni , stabilisce termini superiori fino a 180 giorni nel caso di maggiore complessità (il Regolamento stabilisce un massimo di 115-120 giorni) e comunque non superiori a 90 giorni dalla ricezione .



QUESITO :IRPEF 2024 CEDOLINO PENSIONE MARZO 2024

Un collega di scuola superiore in pensione da alcuni anni oggi ha ricevuto l’accredito del cedolino pensione dei marzo 2024 in banca.
E’ venuto da me a chiedermi se gli è stata applicata la nuova IRPEF 2024 .
Su mia richiesta mi ha portato anche il cedolino di febbraio 24.
LA RISPOSTA E’ POSITIVA.
infatti da al confronto dei cedolini di febbraio e marzo 24 emerge:

1)A Febbraio 2024 ha avuto un netto in tasca di  euro 2124,55.
2) A marzo 2024 ha avuto un netto in tasca di euro 2182, 01.
La differenza è di euro 57,46 in più.
A marzo 24 si comincia a pagare l’acconto della addizionale comunale che nel Suo caso è di euro 7,55.
A marzo 24 si applicano le nuove aliquote IRPEF 2024 che da 15.000 a 28.000 euro annue apportano un beneficio del 2% ( la tassazione infatti è del 23% invece che del 25%).
Su 13.000 euro annui( differenza tra 28000 e 15000)il 2%  é infatti 260 annui diviso 12= 21,67 mensili . sul reddito superiore ai 28.000 annui viene tassato al 35%.
Nel suo caso quindi basta sottrarre ai 2124,55 ( pensione febbraio 24) i 7,55  (acconto addizionale comunale )=  2117.
Ai 2117 aggiungere 21,67 e i due mesi di arretrati 43,34 (gennaio e febbraio 24)
TOTALE 2182,01.
IL PROSSIMO MESE   Aprile 24 dovrebbe prendere 2138,67( 2117 + 21,67 )



CEDOLINO PENSIONE MARZO 2024 E IRPEF 2024

Oggi l’INPS ha pubblicato il cedolino pensione marzo 2024 in pagamento in banca da 1.3.24.
Da questo mese è presente l’acconto addizionale comunale.
L’applicazione delle aliquote IRPEF 2024 prevista da APRILE 2024 é stata anticipata a MARZO 2024 con corresponsione arretrati da gennaio sotto la voce ARRETRATO ANTICIPO IMPOSTA A.C.
INFATTI nel cedolino di Marzo 2024 é presente la nota “da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023” cioè IRPEF 2004 .
Per chi ha un reddito superiore a 15.000 euro avrà un beneficio del 2% in quanto aliquota da 15000 a 28000 é passata dal 25% al 23%.
Naturalmente chi ha una aliquota massima del 35% per uno stipendio superiore a 28000 beneficierá del beneficio fino allo scaglione dei 28000.
Ad esempio chi ha un reddito lordo di 30.000 euro dovrà pagare l’IRPEF 2024 per i primi due scaglioni:
* il reddito fino a 28.000 euro verrá assoggettato all’aliquota al 23 per cento;
*la parte rimanente pari a 2.000 euro verrà assoggettata all’aliquota del 35 per cento.
In totale 7.140 euro( 6.440+ 700).
TALE DOCENTE AVRÀ DI ARRETRATI 2 mesi EURO 43,34(21,67×2).



MI:PUBBLICATA CIRCOLARE 14.2.24 : INDICAZIONI OPERATIVE CESSAZIONI

0ggi 14.2.24 il Mi ha pubblicato sul sito(clicca qui) la circolare n. 16553 sulle cessazioni dal servizio personale scolastico dal 1.9.24 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 136-ape sociale -, 138 -opzione donna- e 139 -pensione anticipata flessibile -Legge 213/2023) dando indicazioni operative e facendo presente che il termine ultimo di presentazione delle domande(Pensione anticipata flessibile -opzione donna 2024) in Istanza online é fissato al 28 febbraio 2024.
Apposito spazio la circolare dedica all’ APE sociale : il comma 136 prevede il posticipo del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento età a 63 anni e 5 mesi( nel 2023 bastavano 63 anni).
Le categorie previste da art. 1 comma 179 legge 232/2016 in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni sono:
a)si trovano in stato di disoccupazione
b)assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave ;
c)hanno una riduzione di capacità lavorativa invalidi del 74% .

A queste 3 categorie si aggiungono
d)coloro che svolgono attività gravose(ALLEGATO C) con almeno 36 anni di anzianità contributiva.
Rientrano come APE sociale nelle attività gravose(Allegato 3 art. 1 comma 92 legge 234/2021) anche i Professori di scuola primaria, pre-primaria.
CHI È INTERESSATO ALL’APE sociale approfondisca il problema In quanto è data la possibilità di presentare domanda per il riconoscimento entro e non oltre il 31 marzo 2024.



RISCOSSIONE BUONUSCITA E PENSIONE QUOTA 100

Un docente di scuola secondaria nato a febbraio 1956 in pensione con quota 100 da 1.9.2020 lamenta di non avere ancora ricevuto dopo 3 anni e 4 mesi la buonuscita .Le era stato detto che avrebbe dovuta percepirla dopo 30 mesi .
Purtroppo per la pensione quota 100 la buonuscita viene percepita dopo 12 mesi dall’ età per la pensione di anzianità(attualmente 67 anni) a cui si aggiungono eventuali 3 mesi. Quindi al più presto a Febbraio 2024 e al più tardi a maggio 2024.
Lo ha chiarito l’Inps con messaggio 25 novembre 2019 n. 4353 (clicca qui).
In una scheda (clicca qui) TERMINI DI PAGAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI predisposta dall’INPS per un corso di aggiornamento c’ é scritto PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 – il termine di pagamento decorre dal momento in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto secondo le disposizioni previste dall’art. 24 comma 6 del D.L. n. 201 del 2021.
La prestazione sarà pagabile 12 mesi dopo il compimento dell’età anagrafica prevista per la vecchiaia o 24 mesi dopo il raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata.



IRPEF 2024 PER PENSIONI DA APRILE CON ARRETRATI

L’INPS sul sito ha reso noto che la nuova IRPEF sulle pensioni verrà applicata da aprile 2024 con arretrati da gennaio 2024.
Sulle pensioni fino a 15000 euro annue corrispondenti a 1153 euro lorde mensili nessun beneficio.
Una pensionata con 1487,68 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 4,75 euro.
Un pensionato con 1400 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 3 euro.
Un pensionato con 1600 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 7 euro.
Un pensionato con 1800 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 11 euro.
Un pensionato con 2000 euro lorde mensile avrà un beneficio mensile di 15 euro.
Un pensionato con 2200 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 19 euro .
Un pensionato con 2300 euro lorde mensili avrá un beneficio mensile di 21 euro.
Un pensionato con 2500 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 21,67 euro.
Un pensionato con 3080,15 euro lorde mensili(annuo 36.961,80) avrà un beneficio mensile di euro 21,67.
Infatti L’IRPEF 2024 riduce a 3 aliquote le 4 del 2023 con accorpamento della prima(23% fino a 15 mila euro) e della seconda (25 % tra 15.001 e 28 mila euro) in unica aliquota (23% fino a 28 mila euro).
Vi è pertanto un risparmio del 2% per la parte di reddito superiore a 15 mila euro e fino a 28 mila euro. Nella migliore delle ipotesi un risparmio di 260 euro l’anno(2% di 13 Mila euro) circa 20 euro mensili .Per reddito superiore a 28000 avrà i benefici del 23% solo fino a 28000, la parte eccedente sarà tassata al 35%( vedi esempio con 2500 euro).



PENSIONI: PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2024


A completamento dei mieti articoli del 28 ottobre 23 ,17 novembre 23 e 21 novembre 2023 si rende noto che sulla G.U. N. 279 del 20.11.23 a pag. 1 è stato pubblicato il Decreto MEF 20 novembre 2023 con la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza 1.1.2024.
TRATTAMENTO MINIMO PENSIONE INPS definitivo 2023 : 567,94.
Il 5,4% si applica in base alle fasce che sono 6 :
Il 5,4% provvisorio si applica al 100% fino a 4 volte im Minimo INPS ossia da 0 fino a 2.271,76.
Il 4,59% cioè 85% per le pensioni superiori a 4 volte il minimo e fino a 5 volte il Minimo INPS ossia da 2271,76 e fino a 2.839,71.
Il 53% cioè il 2,862 per le pensioni superiori a 5 volte il minimo e fino a 6 volte ossia da 2839,71 a 3407,67.
il 47% per le pensioni superiori a 6 volte il minimo
il 37% per le pensioni superiori a 8 volte il minimo
Il 22% per le pensioni oltre 10 volte il minimo
L’INPS ha dato disposizioni con la circolare n. 1 del 2.1.2024(clicca qui) e relativi Allegati 1 (clicca qui) e 2 (clicca qui).

Si riporta ad ogni buon fine il testo del decreto:

Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinato in misura pari a + 5,4 dal 1 gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo
L’INPS con circolare 1 del 2.1.24 (clicca qui) e relativi ALLEGATI 1 (clicca qui) e 2 (clicca qui)ha dato disposizioni in merito .