DURATA CONGEDO STRAORDINARIO ART. 42 DLVO 151/2001

Una docente avente due parenti mamma e fratello con handicap grave chiede se può avere per congedo straordinario per entrambi anni 4.
La risposta è negativa può avere solo due anni per entrambi.
L’art. 42 comma 5 bis del Dlvo 151/2001 introdotto dal Dlvo 119/2011 recita : “ il congedo fruito ai sensi del comma 5 (n.d.r. Congedo straordinario )non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa”.

La circolare della funzione Pubbica n 1 del 3.2.2012 a pag. 6 affronta il problema.
In sostanza chiarisce che il limite non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa é da intendersi complessivo tra tutti gli aventi diritto , per ogni disabile grave . CHI HA PIÚ FAMILIARI DISABILI PUÒ BENEFICIARE DEL CONGEDO PER CIASCUNO DI ESSI, MA IN OGNI CASO NON POTRÀ ECCEDERE I DUE ANNI.
Si segnala ad ogni buon fine che il congedo straordinario possa essere usufruito entro 30 giorni e non più 60 dalla richiesta e che il DLvo 30.6.22 n. 105 prevede riformulando art. 42 comma 5 del Dlvo 151/2001 anche l’inserimento della parte di un’unione civile e del convivente di fatto di cui all’art. 1 comma 36 della legge 20 maggio 2016 n. 76 a partire dal 13.8.2022.

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