L’’art. 34 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18 gennaio 2024 disciplina i congedi dei genitori per il personale della scuola(CLICCA QUI).
La norma sostituisce il precedente art. 12 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007 e contiene alcune conferme, ma anche modifiche importanti. Di seguito un commento semplice, comma per comma.
COMMA 1 – SI APPLICA LA LEGGE, MA IL CONTRATTO PUÒ MIGLIORARLA
Il primo comma stabilisce che al personale della scuola si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 151 del 2001 in materia di maternità e paternità.(CLICCA QUI) poi se clicchi su VISUALIZZA ATTO INTERO può consultarlo bene e stampare gli articoli che ti interessano.in alternativa individuato articolo di interesse su NASCONDI .
Aggiunge però una precisazione importante: il contratto collettivo contiene delle “specificazioni migliorative”.
In parole semplici, la legge rappresenta la base minima di tutela, mentre il CCNL può riconoscere condizioni più favorevoli al lavoratore.
COMMA 2 – RETRIBUZIONE DURANTE MATERNITÀ E PATERNITÀ
Durante il congedo di maternità o di paternità, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto all’intera retribuzione fissa mensile.
Spettano inoltre le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti indicate dal contratto.
Il periodo di congedo è considerato come servizio effettivamente prestato.
Questo significa che non si tratta di un periodo “vuoto” ai fini del rapporto di lavoro.
La disposizione è importante anche per il personale supplente, perché il periodo può essere considerato utile ai fini dell’eventuale proroga dell’incarico.
COMMA 3 – CONGEDO PARENTALE E PRIMI 30 GIORNI AL 100%
Questo è probabilmente il comma più importante dell’intero articolo.
La norma parla espressamente di:
“congedo parentale previsto per ciascun figlio”
dall’art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001.
Il congedo parentale non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio.
Inoltre, i primi 30 giorni sono:
- retribuiti per intero;
- fruibili anche in modo frazionato;
- utili ai fini dell’anzianità;
- senza riduzione delle ferie.
I 30 giorni sono però computati complessivamente per entrambi i genitori.
Questo significa che, per lo stesso figlio, non spettano 30 giorni alla madre più altri 30 al padre.
I 30 giorni sono complessivi e possono essere ripartiti tra i due genitori.
La formulazione “per ciascun figlio” assume particolare importanza in caso di parto plurimo, per esempio nel caso di gemelli.
COMMA 4 – MALATTIA DEL BAMBINO FINO A 3 ANNI
Il comma 4 riguarda l’assenza per malattia del bambino.
Dopo il congedo di maternità o di paternità e fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, ai genitori vengono riconosciuti 30 giorni per ciascun anno di età del bambino.
Anche in questo caso i giorni sono computati complessivamente tra madre e padre.
Il trattamento economico è quello previsto dal comma 3.
In parole semplici: per ciascun anno di vita del bambino fino ai 3 anni, sono riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita, da dividere eventualmente tra i due genitori.
RESTA FERMA LA POSSIBILITA’ DI USUFRUIRE DEI DIECI GIORNI ALL’ANNO PER OGNI GENITORE SENZA RETRIBUZIONE(erano 5) per malattia del figlio fino a 14 anni( erano fino ad otto)(art. 47 comma 2 DLGS 151/2001).
COMMA 5 – COME SI CONTANO I FESTIVI
Il comma 5 spiega come si calcolano i giorni di assenza.
Se il congedo viene fruito in modo continuativo, all’interno del periodo vengono conteggiati anche gli eventuali giorni festivi.
La stessa regola vale nei periodi frazionati quando tra un periodo di assenza e l’altro non c’è un effettivo ritorno al lavoro.
In pratica, se il lavoratore interrompe formalmente il congedo ma non rientra effettivamente in servizio prima di un nuovo periodo di assenza, i giorni intermedi possono essere conteggiati.
COMMA 6 – DOMANDA CON 5 GIORNI DI PREAVVISO
Per usufruire del congedo parentale, anche in modo frazionato, la domanda deve essere presentata di norma almeno 5 giorni prima dell’inizio dell’assenza.
Nella domanda va indicata la durata del periodo richiesto.
La richiesta può essere inviata anche tramite raccomandata o con altro strumento telematico che permetta di dimostrare con certezza l’invio.
La stessa regola vale anche in caso di proroga di un congedo già iniziato.
Questo termine di 5 giorni rappresenta una disciplina più favorevole rispetto al vecchio CCNL, che prevedeva un termine ordinario più lungo.
COMMA 7 – CASI URGENTI: 48 ORE
Se esistono particolari e comprovate situazioni personali che rendono impossibile rispettare il termine ordinario dei 5 giorni, la domanda può essere presentata entro le 48 ore precedenti l’inizio del congedo.
Si tratta quindi di una deroga prevista per situazioni particolari e documentabili.
COMMA 8 – TUTELA NELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ
Il comma 8 introduce una tutela importante per la mobilità.
Ai lavoratori interessati dalle norme del decreto legislativo n. 151 del 2001 viene garantita la partecipazione alle procedure di mobilità finalizzate al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni(ora 14 anni nel CCNI mobilità 2026).
Una tutela analoga riguarda anche i caregiver che assistono persone con disabilità, nei casi previsti dalla legge.
La norma si applica inoltre al personale rientrante nell’art. 21 della legge n. 104 del 1992.
In parole semplici, il contratto tutela maggiormente chi deve ricongiungersi con un figlio piccolo o con una persona con disabilità da assistere.
COMMA 9 – ABROGATO IL VECCHIO ART. 12 DEL CCNL 2007
L’ultimo comma stabilisce che l’art. 34 sostituisce il vecchio art. 12 del CCNL Scuola del 29 novembre 2007.
Il riferimento contrattuale attuale sui congedi dei genitori è quindi l’art. 34 del CCNL del 18 gennaio 2024.
IN SINTESI
L’art. 34 conferma molte delle tutele già esistenti ma introduce anche alcuni elementi importanti.
Fra questi, in particolare:
- il riferimento espresso al congedo parentale “per ciascun figlio”;
- la conferma dei primi 30 giorni retribuiti al 100%;
- il preavviso ordinario ridotto a 5 giorni;
- la possibilità di utilizzare strumenti telematici per presentare la domanda;
- una maggiore tutela nelle procedure di mobilità.
Particolare attenzione merita il comma 3, soprattutto in caso di parto plurimo, perché la formula “per ciascun figlio” può avere conseguenze rilevanti sul numero dei giorni di congedo retribuiti per intero.
Questo punto assume ancora maggiore importanza alla luce della risposta ARAN del 14 aprile 2023 relativa ad altro comparto, ma riferita a una clausola formulata in modo sostanzialmente analogo.
SÌ RIMANDA per approfondimenti ai miei ARTICOLI SU NOVITÀ ASSENZE PER MATERNITÀ DLVO 105/2022 (modifica dlvo 151/2001 art. 32 ed introduzione art. 27 bis)pubblicato il 13 agosto 2022 e a quelli pubblicati il 26 maggio 2025 e e il 26 aprile 25 su novità congedo parentale introdotte da leggi bilancio 2024 e 2025 e a quello pubblicato il 7 gennaio 2026 innalzamento età da 12 anni a 14 con legge finanziaria 2026 per congedo parentale e malattia del figlio

