Archivi categoria: Utilizzazioni/assegnazioni provvisorie

DOMANDE UTILIZZI ED AP DAL 15.6 AL 5.7.23

Ieri le OO.SS. hanno firmato l’Intesa che proroga il CCNI sugli utilizzi introducendo alcune novità .

Oggi il MiM con apposita nota N. 34778 datata 14.6.24 ore 8,28 (clicca qui) ha trasmesso l’Intesa , illustrando le novità e ha fissato le date di presentazione delle domande:
Dal 15 giugno al 5 luglio 23 per il personale docente;
dal 21 giugno al 7 luglio 23 per il personale ATA.
In una apposita pagina(clicca qui) il MI ha pubblicato anche la modulistica.

Il contratto collettivo decentrato della Regione Emilia-Romagna (CCDR nel motore di ricerca dell ‘USR ) concernente le utilizzazioni del personale docente , educativo ed ATA triennio 2019/22, sottoscritta ipotesi il 17.7.99 e sottoscritto definitivamente il 25.11.20 e prorogato per l’a.s. 2022/23 con intesa regionale trasmessa con nota 1.7.22 n. 17036 e poi prorogato per l’a.s. 2023/24 con intesa regionale trasmessa con nota 27.6.2023 n. 16709 che lo estende alle zone alluvionate come da comunicazione del 29.6.23 dell’USP di Ravenna.



USP FORLI-PUBBLICAZIONE TRASFERIMENTI DOCENTI 2023/24

L’USP di Forli verso le 12.40 di oggi 24.5.23 ha pubblicato (clicca qui) i trasferimenti del personale docente con unico file in formato zip.
SI ALLEGANO I TRASFERIMENTI DIVISI:
1)scuola infanzia ed in uscita;
2)scuola primaria ed in uscita;
3)scuola media ed in uscita;
2)scuola superiore ed in uscita.



D.L. 22.4.2023 N. 44 : DIFFERITI I VINCOLI TRIENNALI ALLE ASSUNZIONI 2023/24

Con il decreto legge n. 44 del 22.4.23 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 23.4.23, che con il comma 20 lettera a) dell’art. 5 ha modificato il comma 3 dell’art. 399 del D.L.VO 297/94 sciogliendo così in modo positivo la riserva per coloro che nominati in ruolo dall’1.9.2022 avevano presentato domanda di mobilità.
Nella nuova formulazione del comma 3 le disposizioni di vincolo triennale si applicano a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024.

Viene poi nella lettera b) del comma 20 dell’art. 5 abrogato il comma 3-bis dell’art. 399 del D.L.VO 297/94 che prevedeva la cancellazione dalle graduatorie anche per supplenze annuali dopo aver superato l’anno di prova.



GRADONI CCNL SCUOLA E PASSAGGIO DI GRADONE DIVERSO DAL 1 GENNAIO- TABELLA VALUTAZIONE SERVIZI PRE-RUOLO

Si pubblica(clicca qui)la tabella da CCNL Scuola 4.8.2011 per i nominati da 1.9.2011 sugli anni di permanenza nelle 6 classi/fasce (gradoni)(PRIMA ERANO 7 MA POI SONO STATE ACCORPATE LA PRIMA 0 E LA SECONDA 03 )e si fanno le seguenti precisazioni:

fascia(gradone) 0 – anni 9: da anni 0 e fino ad anni 8, mesi 11e giorni 29;
fascia(gradone) 09 -anni 6: dopo anni 9 e fino ad anni 14, mesi 11 e giorni 29;
fascia(gradone) 15 -anni 6: dopo anni 15 e fino ad anni 20, mesi 11 e giorni 29;
fascia(gradone) 21- anni 7: dopo anni 21 e fino ad anni 27, mesi 11 e giorni 29;
fascia(gradone) 28- anni 7: dopo anni 28 e fino ad anni 34 mesi ,11 e giorni 29;
fascia(gradone) 35- anni 1: dopo anni 35.

L’ARAN con CIR35 del 6.9. 2021 conferma gli anni per il passaggio del personale ATA da una fascia stipendiale alla successiva .

ATTUALMENTE NON Ê RICONOSCIUTO AI FINI DELLA PROGRESSIONE CARRIERA L’ANNO 2013.

NEL CEDOLINO È INDICATA LA SCADENZA DEL GRADONE (classe/fascia).

I DOCENTI NOMINATI IN RUOLO prima dell’1.9.1996 hanno il passaggio di gradone al 1 gennaio. Ciò è dovuto al fatto che al 31.12.95 con l’inquadramento si sono persi 4 mesi o 3 mesi dalla nomina in ruolo (1 settembre o 1 ottobre).

I docenti nominati in ruolo dopo l’entrata in vigore del CCNL 95 cioè dal 1.9.96 hanno il passaggio di gradone anche con data diversa generalmente dal 1 maggio o dal 1 settembre.

Si pubblica(clicca qui) la tabella servizi pre-ruolo docenti per riconoscibilità ai fini ricostruzione carriera se prestati con il titolo di studio prescritto ( servizio pre-ruolo valutato per intero per i primi 4 anni e valutato solo per 2/3 per gli anni eccedenti i 4). UTILE ANCHE PER LA GRADUATORIA INTERNA DEI DOCENTI.



MATRIMONIO , UNIONE CIVILE E CONVIVENZA DI FATTO : TRASFERIMENTI

La differenza tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto:

il matrimonio puó essere contratto solo da persone di sesso diverso;
L’unione civile é un istituto valido per le persone maggiorenni dello stesso sesso istituita dalla legge Cirinna (legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1, commi 3-34);
la convivenza di fatto puó essere sia per i rapporti eterosessuali che per i rapporti omosessuali é stata istituita e regolamentata dalla legge 76/2016 art. 1 comma 36 e 37.

Nel mondo della scuola il CCNI 18-05-2022 nella tabella di valutazione titolo ESIGENZE DI FAMIGLIA alla nota 6 ultimo capoverso recita “Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’Unione civile”.
Questo non risulta modificato ed allargato al convivente dalla O.M. 36/ 2023 come da qualcuno sostenuto.


Lo stesso prevedeva il CCNI alla nota 6) dell’art. 13 comma 1) punto IV ) Assistenza al coniuge … per la precedenza legge 104.
Ma essendo intervenuta la modifica all art. 33 della legge 104/1992 con art. 3, comma 1, lett.b, n. 2)DLVO 30 giugno 2022 n. 102 per i permessi, nell’art.5 (DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE) comma 7 della O.M. Mobilità 36/2023 ha introdotto il convivente di fatto: “il coniuge, intendendo per tale anche la parte di unione civile , il convivente di fatto….”

QUINDI IL CONVIVENTE DI FATTO al pari del coniuge e della parte di unione civile VALE SOLO PER LA PRECEDENZA LEGGE 104.


Per i trasferimenti con attribuzione di punti 6 il ricongiungimento invece al coniuge e alla parte di unione civile NO AL CONVIVENTE.



ATA : SCHEDA GRADUATORIA INTERNA PERDENTI POSTO

PREMETTO CHE IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2022 E’ SU SEDE PROVVISORIA E DEVE PRESENTARE PERTANTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ E QUINDI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA ALLA SCUOLA DI SERVIZIO ,ESSENDO SENZA SEDE, PER LA GRADUATORIA INTERNA .

A seguito quesiti posti e considerato che le scuole devono preparare dopo il 3 APRILE 2023(data di scadenza della domanda di trasferimento) e pubblicare le graduatorie interne anche del personale ATA entro il 18 aprile 2023 si ritiene utile precisare:

1) la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto.

2) è necessario leggere attentamente la nota 3) alla lettera B) del punto 1( anzianità di servizio) dove è evidenziata la differenza di valutazione del preruolo ai fini della mobilità a domanda(per intero) e  ai fini della graduatoria interna(i primi 4 anni per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi). Viene precisato che  per i TRASFERIMENTI A DOMANDA  il servizio pre-ruolo svolto nella stessa area  va valutato punti 2 per ogni mese quello svolto in area diversa punti 1 per ogni mese; PER I TRASFERIMENTI D’UFFICIO(graduatoria interna) il servizio pre- ruolo va valutato sempre 1 punti ogni mese sia se svolto nella stessa area sia se svolto in area diversa.

3) è necessario prestare attenzione alla nota 4 della lettera D) in cui si precisa che “Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio”.

4) è necessario prestare attenzione poi alla dicitura di cui al punto E) riferentesi alla continuità nel Comune dove è precisato “valido solo per i trasferimenti d’ufficio”  cioè le graduatorie interne.

5) è necessario anche  leggere attentamente la nota 4/Ter punti 2 Esigenze di famiglia in cui si evidenzia che nella graduatoria interna ci si riferisce non al ricongiungimento ma al non allontanamento.

6)è necessario infine leggere attentamente l’art. 45  del CCNI ed in particolare  il comma 5, 9 e 10 in cui è evidenziato che vanno valutati i titoli e le situazioni che si verificano entro il 3.4.2023.

ATTENZIONE La decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica non coperta da effettivo servizio va valutata per intero 1 punto al mese (lett. B nota 3 capoverso 6).
Per le ex LSU ora CS il servizio prestato nelle cooperative va valutato 1 punto per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi(lettera C) e relativa nota g): NON VALE PER LA CONTINUITÀ.

Pertanto riassumendo:

Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 3.04.2023 ed entro il 18 aprile 2023 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA titolare valutando i titoli ed i servizi in base alla tabella ALLEGATO E.

Si ritiene utile ribadire le differenze di valutazione tra mobilità a domanda e graduatoria interna:

1)      il preruolo va valutato diversamente : nella domanda di mobilità per intero  con valutazione 2 punti al mese quello prestato nella stessa area ed 1 punto al mese quello prestato in area diversa;  nella graduatoria interna  per intero i primi 4 anni, i 2/3  oltre i 4 anni, con valutazione di 1 punto al mese sia quello prestato nella stessa area sia quello in area diversa.

2)      Nella domanda di trasferimento si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio al quarto anno; nella graduatoria interna si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno, ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.

3)      Nella domanda di trasferimento non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello stesso comune della scuola(Nota 5/bis); per la graduatoria interna invece le esigenze di famiglia  non si interpretano come ricongiungimento ma come non allontanamento e quindi si valutano.

4)     il ruolo ed il preruolo valutato  a mese  fino al 3 APRILE 2023 sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna.

5) la continuità nella scuola va valutata ad anno intero e quindi    fino al   31 agosto 2022 sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna. L’eventuale continuità nel Comune per anni immediatamente precedenti solo per la graduatoria interna.

6)  tutti i titoli, compresi quelli di precedenza, vanno valutati compresi quelli maturati alla data del  3.04.2023

7)RECLAMO  AL DIRIGENTE PER GRADUATORIA INTERNA: l’art 45 del CCNI  al comma 7 prevede per l’ATA che” i dirigenti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria( n.d.r interna per i soprannumerari) ……rendono disponibili ,su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa”.

A seguito quesiti  sulla valutabilità del servizio militare  ai fini della ricostruzione carriera ecco la normativa  :

A)Prima del 1987 veniva valutato solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro(art. 569 Dlvo 297/94)

B) il servizio miliare in corso al 30.1.1987 o prestato successivamente (fino al 31.12.2015) è valido ai fini della ricostruzione di carriera (art. 20 legge 24.12. 86 n.958 e art .7 comma 1 legge 30.12.1991 n. 412),anche se non in costanza di rapporto di lavoro: valutabile sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna per il personale ATA (nota 3 a tabella valutazione)(punti 1 ogni mese).

Si valuta nella ricostruzione di carriera ATA anche il servizio prestato come docente e nella mobilità a domanda viene valutato sia come servizio in un altra area (punti 1 per ogni mese)  sia nella graduatoria interna punti 1 come tutto il preruolo

Seguimi allegati



GRADUATORIE INTERNE SOPRANNUMERARI SCUOLA SECONDARIA 2023 DOCENTI

Ieri 21.3.23 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di trasferimento. Da oggi 22.3.23 ed entro 15 giorni le scuole dovranno pubblicare le graduatorie interne dei soprannumerari docenti(art. 21 comma 3 CCNI 2022) COMPRENDENTI i docenti titolari , con i titoli posseduti alla data del 21 MARZO 2023,  tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104)   per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie, tranne che la contrazione di organico  sia tale da rendere necessario il coinvolgimento.


ATTENZIONE: chi ha l’assistenza al familiare  portatore di disabilità domiciliato   in comune diverso da quello di titolarità deve per essere escluso dalla graduatoria interna aver presentato entro il 21 MARZO 2023 domanda di trasferimento volontario esprimendo come prima preferenza una scuola del Comune dell’assistito(art. 13 CCNI comma 2 ).

L’esclusione dalle graduatorie di istituto opera se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui è domiciliato l’assistito.

LE SCUOLE NON DOVREBBERO LIMITARSI A CONSEGNARE UNA SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO alcune volte con relative note: non sempre di facile comprensione: ma richiedere i documenti.

MI E’CAPITATO IL CASO DI UNA DOCENTE CHE DI RUOLO ALLE SUPERIORI AVEVA PRESTATO 8 ANNI DI RUOLO ALLA SCUOLA PRIMARIA: Solamente compilando l’ALLEGATO D al punto 3) C) si capisce che va valutato come preruolo come da nota 4 del CCNI 2022 alla lettera B1. ANZIANITÀ DI SERVIZIO “nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio prestato in un ruolo diverso , si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell infanzia ….si sommano al preruolo e si valutano come preruolo(3 punti pe i primi 4 anni e 2 per i successivi)analogamente al ruolo della scuola primaria , nella scuola secondaria di primo d 2 grado”

QUNIDI Per una corretta compilazione della scheda è necessario compilare ed allegare la documentazione prevista per la domanda di trasferimento(ALLEGATO D, ALLEGATO F, dichiarazioni personali etc) e alcune volte anche l’ALLEGATO F se non si hanno 3 anni escluso l’anno in corso e compilare la seconda parte dell’ALLLEGATO PER LA CONTINUITA’ NEL COMUNE IN ALTRE SCUOLE.

Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valutano come non allontanamento ed i figli si valutano sempre(nota 7 Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda)  (gli anni scolastici e la scuola vanno indicati nell ‘ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda) (ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).

Si ricorda ad ogni buon fine che l’utilizzo sul sostegno fa maturare e non interrompe la continuità nella scuola: infatti   il CCNI  sulla mobilità  alla nota 5 quartultimo capoverso ( che tratta della continuità nella scuola) della  tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio  al quart’ultimo comma secondo periodo  testualmente recita:”………… il punteggio in questione spetta anche……….ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità….”)

ATTENZIONE: detta continuità viene attribuita al docente trasferito nella nuova scuola quale soprannumerario, nel caso anche in quest’ultima viene formulata la graduatoria interna per l’individuazione del soprannumerario( ad esempio docente titolare per 4 anni nella Scuola A, trasferito nell’a.s. 2022/23 da 1.9.2022 nella scuola B : in quest’ultima scuola in caso di graduatoria interna ai fini dell’individuazione del soprannumerario gli devono essere considerati i 4 anni per continuità nella scuola A cioè come se li avesse prestati nella scuola B)come previsto dall’art. 13 comma 1, punto II, alla fine del 6 capoverso e Nota 5 bis ALLEGATO 2).(VEDI ANCHE ART. 21 COMMA 11)

4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo va valutato 3 punti(si precisa che per i docenti di ruolo di scuola media si considera altro ruolo quello della scuola superiore e viceversa ; per i docenti di scuola dell’infanzia si considera altro ruolo quello della scuola primaria e viceversa ); il servizio pre-ruolo (VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO INFANZIA O PRIMARIA-VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO SCUOLA MEDIA O SCUOLA SUPERIORE)3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più .Pertanto ad esempio un docente che ha 6 anni di pre-ruolo:  nei trasferimenti ha diritto a 36 punti(6×6=36); nella graduatoria interna a SOLI 16 punti( 4*3=12; 2*2=4) (PREMESSA alle note Comuni alle tabelle dei trasferimenti  sesto capoverso).

ATTENZIONE: PUNTEGGIO AGGIUNTIVO per non aver presentato domanda di mobilità provinciale: non riguarda in alcun modo i docenti nominati in ruolo da 1.9.2004 (sede provvisoria), come è chiaro dalla nota 5 ter  Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti in quanto l’ultimo anno di maturazione del triennio  era il 2007/08 ed il docente doveva aver prestato 4 anni consecutivi nella stessa scuola con titolarità.

LE GRADUATORIE DI ISTITUTO SONO DUE (art. 21 comma 11 del CCNI) :
A) docenti di ruolo entrati a far parte dell’ organico dal 1.9.2022 per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
B) docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I Docenti legge 104 non devono essere inseriti in graduatoria anche se sono arrivati 1.9.22 e comunque se inseriti nella graduatoria B).



DOMANDE TRASFERIMENTO ATA DAL17.3.2023 AL 3.4.23

Il personale ATA di ruolo può presentare domanda di trasferimento online da 17 marzo al 4 aprile 2023 (art. 2 O.M.).
Il personale ATA a differenza del personale docente non è soggetto a vincolo triennale ad eccezione del DSGA (AREA D.).
GI ex LSU nominati in ruolo con part-time non possono presentare domanda di trasferimento.
I nominati in ruolo CS AA e AT da 1.9.2022 devono presentare domanda di trasferimento in quanto con sede provvisoria per ottenere la sede definitiva .
Le domande di trasferimento per chi chiede anche altra provincia sono due a differenza dei docenti che fanno una sola domanda indicando nella stessa anche sedi di altre provincie, nel limite di 15 preferenze complessive: scuola, comune, distretto, provincia (art. 29 e 30 della O.M.).
Nella domanda non deve essere indicato il titolo di studio tranne che per A.T.
Il personale ata se in possesso di titolo di studio richiesto può presentare domanda di passaggio di profilo ( mobilitá professionale) nell’ambito della stessa area(art. 27 OM. e art. 35 CCNI 2022). Le aree sono due : AREA A : CS e AREA B : AA- AT-CU- IF- GU .
PERTANTO IL CS NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI PASSAGGIO DI PROFILO AD AA.
Possono essere espresse nella domanda di trasferimento fino a 15 preferenze : istituzione scolastica, distretto , comune e provincia..
Alla domanda vanno allegate : Dichiarazione personale personale ATA, ALLEGATO D ATA-Dichiarazione dell’ anzianità di servizio , eventuale ALLEGATO F ATA-Dichiarazione di servizio continuativo (almeno 3 anni), eventuale ALLEGATO F ATA-Dichiarazione relativa al servizio continuativo, eventuale dichiarazione personale ATA- Legge 104.

ALLEGATO D, ALLEGATO E e ALLEGATO F si trovano nella sezione AUTODICHIARAZIONI DEL SITO DEL MIM.
Le due dichiarazioni personali ATA nel sito dell’USP di FORLI.
Le domande ATA possono essere revocate entro il 1 maggio 2023 (10 giorni prima dell’11 Maggio comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili)(art. 2 O.M.).
I trasferimenti ATA saranno pubblicati il 1 giugno 2023.

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DOCENTI PRESENTAZIONE DOMANDA MOBILITÁ ENTRO IL 21.3.23 :CONSIGLI OPERATIVI

Entro martedì 21 marzo 2023 i docenti che non hanno alcun vincolo possono presentare domanda di mobilitá online (trasferimento e/o passaggi se in possesso si abilitazione ).
CONSIGLI OPERATIVI:
A)VI SONO DUE CATEGORIE DI DOCENTI.
QUELLI CHE NON HANNO MAI PRESENTATO DOMANDA DI MOBILITÀ
1)questi devono fare un elenco degli anni di ruolo con indicazione delle scuole e degli anni di preruolo statali con 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente ;
2) devono poi scaricare dall’apposito sito del MI L’ALLEGATO D in cui inserire gli estremi dell’immissione in ruolo e i servizi di cui sopra; SE HANNO nella scuola di titolarità almeno 3 anni di continuità escluso l’anno in corso scaricare anche ALLEGATO F;
3) compilare la dichiarazione personale elaborata dal proprio USP dove indicare lo stato civile, la decorrenza della residenza della persona con cui ci si vuole ricongiungere, esistenza di figli , possesso concorso/concorsi; eventuali abilitazione necessaria per il passaggio etc;
4) DEVONO INSERIRE TALI ALLEGATI dopo essere entrati in Istanza online in ALTRI SERVIZI nella voce Gestione ALLEGATI.
Dopo aver fatto questo devono procedere alla compilazione della domanda di mobilità avendo davanti copia degli allegati.
B)DOCENTI CHE HANNO GIÁ PRESENTATO DOMANDA DI MOBILITÀ
1)devono procurarsi la vecchia domanda di mobilità e i vecchi allegati; la vecchia domanda di mobilità si trova alla voce ARCHIVIO; gli allegati invece in ALTRI SERVIZI alla voce Gestione ALLEGATI;
2) scaricare sia la vecchia domanda sia gli allegati e procedere alla modifica degli ALLEGATI : Allegato D ed eventuale allegato F, nonché Dichiarazione personale. rinominarli con cognome e 2024;
3) inserire gli allegati così modificati in ALTRI SERVIZI alla voce Gestione ALLEGATI.
Procedere quindi alla compilazione della domanda di trasferimento o delle domande in caso anche di domande di passaggio di di ruolo e di cattedra avendo davanti gli allegati.

Esempio compilazione domanda trasferimento per la scuola secondaria di primo grado in relazione anche all’Allegato D Scuola secondaria, F Continuità e alla/e dichiarazione/i personale/i:

Nella pagina 2 ANZIANITÀ

Nella casella 1 inserire il numero di anni di ruolo traendoli dal punto 1) A) dell’ALLEGATO D ed eventualmente dal 1)B) servizi in piccole isole e 1)C) paesi in via di sviluppo :
Punto 1)A) “Complessivamente di anni….. di cui:
“Anni_______di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo” compresi “anni…..derivanti da decorrenza giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza;

Nella casella 2 Anzianità derivante da:

Per la prima voce trarre gli anni dall’ALLEGATO D dal punto 2) lettera B) Servizio prestato in ruolo della istruzione vecchia secondaria diverso da quello di attuale Appartenenza;
Per la seconda voce trarre gli anni dall’ALLEGATO D dal punto 2) lettera A) “ Anni………derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio “;

Nella casella 3
anzianità complessiva di servizio preruolo fare riferimento alla somma dei punti: 3A)(servizi pre ruolo nelle scuole statali con Titolo riconosciuti ai fini della ricostruzione di carriera) ; 3B) servizio militare ; 3 C) servizio di ruolo scuola infanzia/ primaria ; 3D)eventuale servizio pre-ruolo in piccole isole .

Nella casella 4 Numero anni servizio (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità : si fa riferimento all ‘ALLEGATO F;

Nella casella 5 numero anni di servizio prestato su posti di sostegno (da compilare solo se si chiedono posti di sostegno) se prestati con titolo di specializzazione(nella dichiarazione personale va dichiarato il titolo di specializzazione la da data del conseguimento) da trarre dal punto 4) lettera A) ruolo sostegno; lettera B) preruolo ; manca nell’ALLEGATO La lettera B) altro ruolo sostegno e la lettera C) retroattività giuridica non coperta da effettivo servizio .
Nella casella 6 punteggio aggiuntivo punti 10 scrivendo SI (e compilando la specifica DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO) riguarda immessi in ruolo fino al 2004/2005 per non aver presentato domanda di mobilitá per un triennio nel periodo compreso tra le domande per l’a.s. 2000/2011 e l’a.s.2007/2008 o di averla presentata e non averla ottenuta.

Nella pagina 2 ESIGENZE QUELLO DI FAMIGLIA da dichiarazione personale
Nella casella 7 indicare il comune di residenza del Comune della persona(ivi residente dal…….) cui si chiede il ricongiungimento da trarre dalla dichiarazione personale ;
Nella casella 8 il Comune dopo possono essere assistiti i figli disabili etc;
Nella casella 9 indicare il numero dei figli di età inferiore ai 6 anni al 31.12.23;
Nella casella 10 indicare il numero dei figli di età superiore ai 6 anni ma non superiore ai 18 al 31.12.23.

nella pagina 3 TITOLI GENERALI da trarre dalla dichiarazione personale
Nella casella 11 concorso ordinario di grado pari o superiore ;
Nella casella 12 numero diplomi di specializzazione biennali in corsi post laurea(non valido il diploma specializzazione di sostegno) ;
Nella casella 13 numero diplomi universitari oltre il titolo di accesso;
Nella casella 14 numero corsi di perfezionamento e o master di I o II Livello di durata non inferiore ad un anno con 1500 ore e 60 CFU con superamento prova finale;
Nella casella 15 numero di diplomi di laurea oltre quello necessario al ruolo;
Nella casella 16 conseguimento dottorato ricerca;
Nella casella 17 numero partecipazione esami di stato dal 1998/99 al 2000/01 ;
Nella casella 18 corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera: clil con certificazione C1 oppure clic senza certificazione C1 ma con attestato frequenza.

Nella pagina 4 PRECEDENZE

Casella 23 indicare la scuola e il tipo posto per rientro nella scuola dalla quale è stato trasferito negli ultimi 8 anni perché soprannumerario;
punto 24 non vedenti;
punti 25 emodializzati;
Legge 104 precedenze
Nella Casella 26 provincia per la quale usufruisce precedenza art. 21 (invalidità superiore a 2/3 + handicap non grave): due certificati uno di invalidità ed uno di legge 104;
Nella Casella 28 la provincia per precedenza docente art. 33 comma 6(persona con handicap grave);
Nella Casella 29 provincia per assistenza a persona portatore di handicap grave (Assistenza figlio/ fratello o sorella/tutela legale; Assistenza coniuge/parte un’infrazione civile/assistenza Genitore).
ATTENZIONE: IL MODULO Dichiarazione personale LEGGE 104 IN BASE ALLA LEGGE CHE ABOLISCE IL REFERENTE UNICO E’ STATO RIELABORATO DALL’USP DI FORLI.
Casella 27 precedenza per necessità di cure a carattere continuativo .
Casella 30 riguarda provincia precedenza coniuge di militare trasferito d’ufficio;
Casella 31 riguarda provincia precedenza cariche pubbliche enti locali;
casella 32 riguarda provincia precedenza rientro da aspettativa sindacale;
caselle 33, 34 riguardano precedenza a chi ha 3 anni di servizio in corsi di istruzione e formazione età adulta, per utilizzati presso strutture ospedaliere o carcerarie.

Nella pagina 5 SCELTA TIPO POSTO
se non si é interessati al sostegno bisogna barrare solo nella casella 36 posto comune.
In caso diverso sei si interessati a trasferimento anche su sostegno:
casella 35 indicare se si é terminato il quinquennio(escluso anno in corso) sul sostegno;
casella 36 indicare ordine di gradimento tipo posto da considerare per il trasferimento 1-2 posto normale e/o 1-2 posto sostegno (in ogni caso va espresso ordine gradimento anche se non si chiedono posti di sostegno indicare 1 posto normale);
casella 37 ordine gradimento tipologie posti sostegno (psico- udito – vista ) naturalmente se si è in possesso del relativo titolo di specializzazione .

PREFERENZE Massimo 15( inserirne almeno 1 altrimenti il sistema non salva)
se si indica nella casella 36 prima sostegno e poi posto comune ogni preferenza verrà esaminata prima sul sostegno e poi su posto comune e viceversa: quindi orizzontalmente non verticalmente .
Se si indica una scuola per avere anche cattedre orario nelle stesso comune bisogna barrare la relativa voce nella casella 42; se si vogliono anche cattedre orario tra comuni diversi bisogna barrare la relativa voce nella casella 42.
IN CASO NON SI BARRI ALCUNA VOCE DELLA CASELLA 42 VERRANNO ASSEGNATE CATTEDRE IN UNA SOLA SCUOLA.
NATURALMENTE IL COMPLETAMENTO SI PUÓ AVERE ANCHE IN SCUOLE NON INDICATE NEL MODULO DOMANDA.

caselle 39, 40, 41 Disponibilità insegnamento scuola ospedaliera, presso scuola carceraria, all’Istruzione per adulti .
ALLEGATI
Inserire gli allegati della SEZIONE ALLEGATI in Altri servizi appena inseriti in questa e riconoscibili dal nome e dalla data di inserimento, prestando la massima attenzione .

ATTENZIONE DOPO AVE STAMPATO LA DOMANDA CONTROLLARE IN ULTIMA PAGINA SE SIANO STATI E RISULTANO INSERITI I DOCUMENTI.

IL SISTEMA CALCOLA E MOSTRA IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO (Punteggio base- Punteggio figli- Punteggio aggiuntivo come coniuge etc) IN BASE AI DATI INSERITI.

Infatti in fondo la pagina vi sono 6 tasti:
VISUALIZZA.
AGGIORNA.
CALCOLA PUNTEGGIO.
INVIA.
CANCELLA.
STAMPA.

SI INVITA A VERIFICARE LA PRESENZA DELLA DOMANDA NELL’ARCHIVIO 2023 e di aver ricevuto email di conferma invio : VERIFICARE anche accedendo in visualizzazione sull’ istanza , che la stessa si trovi nella stato INVIATA (questo perché ci sono stati casi nel passato che anche se è arrivata email e presenza archivio la domanda non risultava inviata)
Dopo aver analizzato la domanda verrá inviata una email di convalida della domanda(art. 10 O.M. 36 ) e nell’archivio 2023 in istanza online si troverá la lettera notifica della domanda convalidata con il punteggio attribuito e le voci del modulo domanda ritenute valide. Sarà possibile presentare reclamo in caso di punteggio non valido entro 10 giorni .

Le domande di mobilità da parte del personale docente possono essere revocate entro il 22 aprile 2023 (dieci giorni prima del 2 maggio data di comunicazione delle domande di mobilità art. 2 e e 5 della O.M. 36/2023).
I TRASFERIMENTI VERRANNO PUBBLICATI IL 29 MAGGIO 2023.