MATRIMONIO , UNIONE CIVILE E CONVIVENZA DI FATTO : TRASFERIMENTI

La differenza tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto:

il matrimonio puó essere contratto solo da persone di sesso diverso;
L’unione civile é un istituto valido per le persone maggiorenni dello stesso sesso istituita dalla legge Cirinna (legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1, commi 3-34);
la convivenza di fatto puó essere sia per i rapporti eterosessuali che per i rapporti omosessuali é stata istituita e regolamentata dalla legge 76/2016 art. 1 comma 36 e 37.

Nel mondo della scuola il CCNI 18-05-2022 nella tabella di valutazione titolo ESIGENZE DI FAMIGLIA alla nota 6 ultimo capoverso recita “Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’Unione civile”.
Questo non risulta modificato ed allargato al convivente dalla O.M. 36/ 2023 come da qualcuno sostenuto.


Lo stesso prevedeva il CCNI alla nota 6) dell’art. 13 comma 1) punto IV ) Assistenza al coniuge … per la precedenza legge 104.
Ma essendo intervenuta la modifica all art. 33 della legge 104/1992 con art. 3, comma 1, lett.b, n. 2)DLVO 30 giugno 2022 n. 102 per i permessi, nell’art.5 (DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE) comma 7 della O.M. Mobilità 36/2023 ha introdotto il convivente di fatto: “il coniuge, intendendo per tale anche la parte di unione civile , il convivente di fatto….”

QUINDI IL CONVIVENTE DI FATTO al pari del coniuge e della parte di unione civile VALE SOLO PER LA PRECEDENZA LEGGE 104.


Per i trasferimenti con attribuzione di punti 6 il ricongiungimento invece al coniuge e alla parte di unione civile NO AL CONVIVENTE.

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