Archivi categoria: Utilizzazioni/assegnazioni provvisorie

DOCENTI GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO A.S. 2025/26: SCHEDE PER INDIVIDUAZIONI SOPRANNUMERARI A.S. 2026/27

Iin questi giorni allo scopo di elaborare le graduatorie di istituto per individuazione di eventuali soprannumerari le scuole stanno consegnando ai docenti le schede da restituire compilate con allegati i documenti necessari(ALLEGATO D- ALLEGATO E- DICHIARAZIONE PERSONALE , non inserimento in graduatoria per legge 104 etc).
Si ricorda che dallo scorso anno in base al CCNI mobilita triennio 2025/2028 il sistema di valutazione servizi e stato modificato in particolare per i docenti di scuola secondaria :
1) lett. B) servizi pre-ruolo prestati nel medesimo ruolo di titolarità(scuola secondaria di primo grado o scuola secondaria di secondo grado ) fino a 6 punti come il servizio di ruolo progressivamente . Quest’anno 2026/27 punti 5 per anno.
2) lett. B) servizi di ruolo che non di ruolo diverso da quello di attuale titolarità ( scuola infanzia e primaria ) punti 3 per ognuno dei primi 4 anni; punti 2 per ogni anno eccedente i 4.
3) lett. B) servizi di ruolo che non di ruolo diverso da quello di attuale titolarità ( scuola secondaria di II grado o scuola secondaria di primo grado) punti 3 per anno
4) valutazione servizio nella scuola di titolarità senza soluzione di continuità punti 4 per per ognuno dei primi 3 anni; punti 5 per il quarto e quinto anno; punti 6 per ogni anno eccedente i primi 5 anni.
Oltre i servizi ed i titoli si valutano le esigenze di famiglia ad esempio il ricongiungimento che si interpreta come non allontanamento nel caso il coniuge, il convivente sia residente nel comune di titolarità. ATTENZIONE PER IL CONVIVENTE E NECESSARIO FARE ANCHE APPOSITA DICHIARAZIONE AL COMUNE DI RESIDENZA ad esempio Forlì (clicca qui)

SÌ ALLEGANO LE SCHEDE EDITABILI per docenti scuola infanzia, primaria secondaria di primo e secondaria di II grado.

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MOBILITA’ 2026/27 :EMANATA O.M. -DOMANDE DAL 16.3.26

Dopo i rilievi da parte degli organi di controllo( sulle deroghe deroghe figli fino a 16 anni e ricongiungimento al genitore di era superiore a 65 anni) il 10.3.26 è stato firmato il CCNI MOBILITA’ triennio 2025/27.
In data 12.3.26 é stata emanata la Ordinanza Ministeriale n. 43 (clicca qui) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per a.s. 2026/27.
In data 12.3.26 é stata emanata anche la O.M. n. 44 (clicca qui) sulla mobilità del personale IRC per a.s. 2026/27.
ECCO LA PAGINA DEL SITO MIM DEDICATA ALLA MOBILITÀ (clicca qui) con modulistica , autodichiarazioni e normativa in corso di inserimento.
La normativa é stata trasmessa dal MIM con nota 13.3.2026 n.6314.(clicca qui), che chiarisce le norme.
RINVIATO AGGIORNAMENTO TABELLE PUNTEGGI ATA CON APPOSITA DICHIARAZIONE(clicca )

L’USP di Forlì ha pubblicato(clicca qui) le dichiarazioni personali compresa legge 104 e quella generale ATA : quelle generale risulta completamente modificata ed integrata con ulteriori dichiarazioni per la sola professionale in un articolo del 16.3.26 assieme alla sua circolare del 26.3.26



DOMANDA MOBILITÀ 2026/27:INCONTRO AL MIUR

il 10.3.2026 al MIur c’è stato incontro delle OO.SS. sulla mobilità.
Il MIM ha proposto presentazione domanda per i docenti dal 16.3.2026 al 2.4. 26; per il personale ATA dal 23 marzo 2026 al 13 aprile 2026.
I sindacati hanno chiesto un prolungamento dei termini in considerazione anche che il 16.3.26 scade domanda GPS. il MIur si è riservato di esprimersi su tempi brevissimi di allargamento termini.
IL CCNI sulla mobilità ha avuto dei rilevi da parte degli organi di controllo su deroghe quindi si ai figli fino a 14 anni(non più 16 ann) e no per i genitori che hanno più di 65 .
Nella contrattazione sulle utilizzazione ed assegnazione provvisorie sarà ripreso il problema delle deroghe.



DURATA CONTRATTO UTILIZZAZIONE :QUESITO

Un docente di ruolo utilizzato su posto di sostegno al 30 giugno chiede quale sia la durata del contratto.
Le utilizzazioni o le assegnazione provvisoria per i docenti di ruolo non hanno un contratto “a termine” come i supplenti: il docente resta sempre con contratto a tempo indeterminato .
Quello che cambia è solo la sede di servizio per un anno scolastico.
La decorrenza è dal 1 settembre al 31 agosto(fine dell’anno scolastico )
La scadenza “30 giugno” o “31 agosto” riguarda solo i supplenti a tempo determinato:
30 giugno supplenza fino al termine delle attività didattiche;
31 agosto supplenza fino al termine dell’anno scolastico.
Quindi ribadisco se parliamo di un docente di ruolo su utilizzazione o assegnazione provvisoria , la durata é dal 1 settembre al 31 agosto.
Se invece si parla di una supplenza(non di ruolo) allora si : dipende dal posto vacante o disponibile (30/06 o 31/08) .
Pertanto anche le ferie dal personale di ruolo in utilizzo o ap vanno richieste e autorizzate dalla scuola di servizio, cioè quella in cui il docente lavora tutto l’anno.
Questo perché è lì che il docente svolge effettivamente l’attività lavorativa e da lì dipende l’organizzazione del servizio.
La scuola di titolarità non ha competenza sulla gestione quotidiana (orario, permessi, ferie, assenze) durante l’anno di utilizzazione/AP.
In sintesi : un docente di ruolo utilizzato su posto di sostegno fino al 30 giugno deve chiedere le ferie alla scuola dove presta servizio, non a quella di titolarità .
Il fraintendimento può nascere dal fatto che il contratto di ruolo resta legato alla scuola di titolarità .Tuttavia la gestione concreta(presenza, ferie, permessi) ribadisco é sempre demandata alla scuola di servizio.



USP FC :RETTIFICA ESITI AP ED UTILIZZI 2025/26

L’USP di Forlì il 25.8.25 ha pubblicato (clicca qui) la rettifica agli esiti delle AP ed utilizzi del personale docente.
Riguardano 2 docenti di scuola primaria, un docente di scuola media interprovinciale, due docenti di scuola superiori rettifica, tre docenti di scuola superiore annullamento per autotutela utilizzo su posto di sostegno senza titolo.



USP FC: PUBBLICATI ESITI UTILIZZI ED AP DOCENTI A.S. 2025/26

L’USP di Forlì verso le 17 del 22 agosto 2025(clicca qui) ha pubblicato gli esiti in formato zippato degli utilizzi e delle AP del personale docente di ogni ordine e grado per a.s. 2025/26(scuola media-scuola superiore – scuola infanzia e scuola primaria ).
Ad ogni buon fine si pubblicano gli esiti della scuola secondaria:
SCUOLA MEDIA:
1)Esiti AP PROVINCIALI(clicca qui)
2)Esiti UTILIZZAZIONI PROVINCIALI(clicca qui)
3)Esiti UTILIZZAZIONI INTERPROVINCIALI(clicca qui)
4)Esiti AP INTERPROVINCALI(clicca qui)
SCUOLA SUPERIORE:
1)Esiti AP PROVINCIALI(clicca qui)
2)Esiti UTILIZZAZIONI PROVINCIALI(clicca qui)
3)Esiti UTILIZZAZIONI INTERPROVINCIALI(clicca qui)
4)Esiti AP INTERPROVINCALI(clicca qui)



ASSEGNAZIONE PROVVISORIA : OBBLIGO CODICE COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO

Anche nell ‘assegnazione provvisoria é obbligatorio indicare il codice del comune di ricongiungimento qualora si esprimono preferenze per altri comuni.
Un docente di ruolo senza vincoli ha chiesto per assegnazione provvisoria in altra provincia il ricongiungimento alla madre nel comune di residenza della stessa ma ha espresso solo l’unica scuola del comune di residenza e poi altre scuole di altri comuni sia per la materia che per il sostegno .
Gli è arrivata da USP la lettera di notifica della domanda di AP con cancellazione delle sedi di altri comuni non avendo espresso il codice comune di ricongiungimento: infatti è stato confermata solo l’unica scuola del Comune di ricongiungimento e cassate tutte le successive preferenze .
Ha presentato reclamo che non gli è stato accettato.
Nella graduatoria AP pubblicata da USP è stata inserita sia per la classe di concorso sia per il sostegno ma gli è stato detto che considereranno solo la scuola del comune di residenza del genitore.
L’art . 7 del CCNI utilizzazioni 2025 infatti prevede al comma 8 secondo e terzo capoverso che deve essere indicato il comune di ricongiungimento se si indicano altri comuni ed in caso di mancata indicazione (pag. 20) del Comune di ricongiungimento la domanda non viene annullata , ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione solo le preferenze analitiche del Comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso.



CCNI UTILIZZAZIONI PRECEDENZE LEGGE 104

In merito alle precedenze art. 8 comma 1 punto III (docenti con disabilità personale art. 21 e art. 33 comma 6 ) e art. 8 comma 1 punto IV (assistenza a familiare portatore di handicap art. 33 comma 3 , 5 e 7) nel caso si siano espressi rispettivamente il comune di residenza ed il comune di ricongiungimento oltre altri comuni si precisa che in mancanza di posti la precedenza non si ferma al comune di riferimento ma opera anche sulle altre preferenze espresse degli altri comuni.

Precedenza per handicap personale (art. 8 , c. 1 punto III CCNI)
ORDINE DI VALUTAZIONE DELLE PREFERENZE ESPRESSE:
1) Verifica di disponibilità nel comune di residenza (es. Forli)
2) Se non ci sono posti passa al Comune successivo indicato (es. Forlimpopoli), mantenendo la disponibilità rispetto a chi non ne ha.
3)Se ancora non ci sono posti, passa al Comune successivo indicato (es. Cesena), sempre mantenendo la precedenza .
Nota: la precedenza si applica solo nelle preferenze espresse nella domanda.
La precedenza non si annulla indicando altri comuni: si applica partendo dal Comune di Residenza .

Lo stesso vale per precedenza per assistenza a familiare(figlio, coniuge genitore etc) (art. 8 c. 1 punto IV CCNI)

RIBADISCO QUELLO CHE HO SCRITTO NEL PRECEDENTE ARTICOLO

LA DIFFERENZA TRA HANDICAP PERSONALE E ASSISTENZA A CONIUGE, FIGLIO O GENITORE portatore di handicap E ‘ CHE INDICAZIONE OBBLIGATORIA COMUNE PER AVERE PRECEDENZA anche SULLE ALTRE SCUOLE DI COMUNI DIVERSI ESISTE SOLO PER ASSISTENZA, in caso contrario tutte le preferenze vengono trattate senza alcuna precedenza , in base al punteggio.
PER HANDICAP PERSONALE invece il docente può indicare solo alcune scuole del comune di residenza . In tal caso pur non indicando il codice comune di residenza ha la precedenza .
1)Se indica il codice comune di residenza può usufruire della precedenza per le altre sedi di altri comuni.
2)Se non indica il Comune di residenza pur avendo indicato alcun sedi del comune di residenza, tutte le preferenze sia del Comune di Residenza sia degli altri comuni vengono analizzati senza alcuna precedenza , in base al punteggio.
IN SOSTANZA:
A)CHI HA HANDICAP PERSONALE PUÒ SCEGLIERE DI INDICARE ALCUNE SCUOLE del comune di residenza o il CODICE COMUNE. DEVE METTERLO obbligatoriamente se intende indicare altri comuni per usufruire della precedenza;
B) CHI PRESTA ASSISTENZA A PERSONALE CON HANDICAP non ha scelta, deve in ogni caso indicare il CODICE DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO pena la considerazione di tutte le preferenze espresse (comprese le preferenze scuole relative al comune di ricongiungimento )senza alcuna precedenza in base al punteggio.

OVVIAMENTE HA OBBLIGO DI INDICARE CODICE COMUNE ANCHE IL DOCENTE CON HANDICAP PERSONALE CHE HA IL VINCOLO CIOÈ CHE DEVE COMPILARE ALLEGATO G.