PENSIONATI 2019 E NUOVO CCNL 2019/21

I pensionati del 2019 stanno ricevendo in questi giorni per conoscenza dall ‘USP di Forl copia del MOD. P.L. 2 per la riliquidazione indennità Buonuscita in applicazione del CCNL sottoscritto il 6.12.22 che é stato inviato all’INPS insieme ai dati per la riliquidazione della pensione inseriti nell’ultimo miglio al 1.1.2019, al 1.1.2020 e 1.1.2021 .
Si riporta l’esempio di una docente di scuola superiore laureata gradone 28 con 42 anni validi per la buonuscita che ha ricevuto il modello il 9.4.2024.

In tale modello P.L. 2 é stata dichiarata l’ultima retribuzione lorda annua all’atto della cessazione 1.9.2019 di euro 35.645,75 complessive in base al CCNL 6.12.22 così composta :
-STIPENDIO (PER 12 MENSILITÀ ).
POSIZIONE STIPENDIALE : LIV. 7 ANZ. 28. EURO 32.903,77.
(Comprensive della I.I.S. 6.459,63)
ASS. AD PERSONAM 0,00
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2.741.98.

Nel MOD. P.L. 1 ricevuto all’atto della cessazione nel 2019 vi erano invece i seguenti dati:
STIPENDIO. EURO 32.601,37
IVC 7/2019. EURO. 228,24
RATEO. EURO. 0
TREDICESIMA MENSILITÀ EURO 2735,80.
La buonuscita Lorda all’atto della cessazione (1.9.2019 ) è stata di euro 99.583,15 per 42 anni di servizio a cui bisogna togliere IMPOSTA.
Ora con la riliquidazione in applicazione del CCNL 6.12.22 sarà rideterminata in euro lorde 99.808,08.
Riliquidazione buonuscita 224,93 euro lorde in più , circa 180-190 nette.
Mentre per la Buonuscita si tiene conto della prima tranche(2019), per la pensione spetta tutto il CCNL 6.12.22 rideterminato all’1.1.2019, all’1.1.2020 e all’1.1.2021.
Ora spetta all’INPS procedere ad emettere i provvedimenti conseguenti sia per la buonuscita che per la pensione che non sono certamente brevi (si ipotizza un massimo di 6 mesi).
Si fa comunque presente che IL REGOLAMENTO INPS (modifica del Regolamento n.47 -204 del 2.7.10) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21.12.2020 – trasmesso con Circolare INPS n. 55 del 8 aprile 2021- per la conclusione dei procedimenti che devono concludersi di norma entro 30 giorni , stabilisce termini superiori fino a 180 giorni nel caso di maggiore complessità (il Regolamento stabilisce un massimo di 115-120 giorni) e comunque non superiori a 90 giorni dalla ricezione .
SUI TERMINI PER LA RILIQUIDAZIONE SI RICORDA IL PUNTO 4.2 Riliquidazioni della Circolare INPDAP 27 maggio 2004 n. 33 che prevede che i tempi procedimentali per l’adozione del provvedimento sono quelli ordinari di 30 giorni decorrenti dall’insorgenza del diritto . Il dies a quo per l’erogazione degli interessi decorre con il 31 giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. del CCNL. 6.12.22 avvenuta il 20.12.22 cioè dal 20 gennaio 2023.


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