IRPEF 2024 E DETRAZIONI : AGENZIA ENTRATE CIRC. 6.2.24 N. 2

L’agenzia delle entrate con circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024(clicca qui) ha fornito le indicazioni sulle novità introdotte dal Dlvo 216/2023 limitatamente all’anno 2024 e precisamente :
1) i nuovi scaglioni di reddito e le relative aliquote( 23% per redditi fino a 28.000 euro – 35% per redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro- 43% per i redditi che superano 50.000 euro).
2)la modificazione delle detrazioni da lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro se il reddito non supera 15.000 euro
3)il requisito necessario per il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) nello specifico che per redditi non superiore a 15.000 euro può essere concesso quando l’imposta lorda calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente o assimilati é di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno .
QUINDI SOTTRAENDO 75 euro dalle detrazioni del 2024(1.995 euro) viene assicurato il mantenimento del bonus di 100 euro a chi ha un reddito compreso tra 8.174 euro e 15.000 euro.
La no tax area(che rappresenta la soglia entro la quale non bisogna pagare l’imposta) é di 8.500 euro.
PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI RINVIA ALLA CIRCOLARE 18 FEBBRAIO 2022 n. 4/E(clicca qui).
4) Revisione detrazioni fiscale per i contribuenti con un reddito superiore a 50.000 euro prevedendo una riduzione di un importo di 260 euro.



ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE DI RUOLO-TRIENNIO PER IL CALCOLO DEI 18 MESI

Ho già trattato l’argomento con articolo del 22 maggio 2006(clicca qui), ma a seguito di un quesito ho approfondito il problema del periodo di 18 mesi(periodo di comporto) di cui 9 mesi retribuito al 100%; 3 mesi al 90% e 6 mesi al 50%(vedi art. 17 comma 8 CCNL 29.11.2007).
Nel passato l’Aran a quesito posti per il CCNL comparto MINISTERO faceva riferimento per tutti i comparti( ARAN quesito B19 del 8.7.2004 e confermato da M74 del 18.6.2011) agli esempi dell’Allegato A del CCNL integrativo Autonomie locali stipulato il 6.7.1995 e sottoscritto il 13.5.1996(clicca qui).
Il MEF con nota prot. 93898 del 23.10.2001 (clicca qui) ha CHIARITO come procedere :
1- sommare le assenze di vista intervenute nei tre anni precedenti l’inizio della nuova malattia cioè andare a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso.
2- sommare a tali assenze quello dell’ultimo episodio morboso, per determinare se si è superato il periodo di comporto 18 mesi e la relativa retribuzione.
La Ragioneria di Forlì con nota prot. 2271 del 22 aprile 2002 (clicca qui) ha recepito tale nota a partire dal 01.01.2001.
L’ARAN il 30/9/2020 con CIRU25(clicca qui) rispondendo a un quesito per il comparto università cita tale nota del MEF.
Si consiglia al docente che ha posto il quesito di chiedere un periodo di 3 mesi per malattia dal 22.2.24 al 21.5.21 . LE VERRANNO PAGATI 9 giorni al 100% e 2 mesi e 21 giorni al 50%
Infatti andando a ritroso il triennio é dal 21.2.24 al 22.2.21 e quindi vengono esclusi i periodi antecedenti al 22.2.21.
Le assenze dal 22.2.21 al 21.2.24 sono 10 mesi e 11 giorni in quanto il calcolo del conteggio è mobile, ha carattere dinamico, come chiarito a pag. 2 e 3 nella raccolta sistematica(clicca qui) orientamenti applicativi scuola assenze per malattia di DICEMBRE 2015 presenti nel sito ARAN ( se non fosse mobile avrebbe diritto solo a 3 mesi e 14 giorni al 50% anche se con il carattere dinamico nel caso specifico si recuperano solo 9 giorni quindi 3 mesi e 23 giorni).
Anche aggiungendo i 3 mesi dell’evento in corso non si arriva ai 18 mesi del periodo di comporto ma a 14 mesi e 25 giorni .
I 3 mesi sono retribuiti al 50% ma solo per 9 giorni al 100% in quanto si recuperano nel triennio e rientrano quindi nei 9 mesi(270 giorni) al 100%(Vedi sull’argomento ARAN RAL513 del 5.6.2011 )
SI PRECISA CHE LA RAGIONERIA DI FORLI IL 7.10.2005 HA EMANATO UNA NOTA la n. 8012(clicca qui) IN CUI RIPORTA IL PARERE DELL’IGOP SUL CALCOLO PERIODI : il computo dei 9 mesi di assenza va effettuato con riferimento a 270 giorni anzichè 274 tenuto conto che ai fini retribuitivi si considerano tutti i mesi pari a 30 giorni.




RISCOSSIONE BUONUSCITA E PENSIONE QUOTA 100

Un docente di scuola secondaria nato a febbraio 1956 in pensione con quota 100 da 1.9.2020 lamenta di non avere ancora ricevuto dopo 3 anni e 4 mesi la buonuscita .Le era stato detto che avrebbe dovuta percepirla dopo 30 mesi .
Purtroppo per la pensione quota 100 la buonuscita viene percepita dopo 12 mesi dall’ età per la pensione di anzianità(attualmente 67 anni) a cui si aggiungono eventuali 3 mesi. Quindi al più presto a Febbraio 2024 e al più tardi a maggio 2024.
Lo ha chiarito l’Inps con messaggio 25 novembre 2019 n. 4353 (clicca qui).
In una scheda (clicca qui) TERMINI DI PAGAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI predisposta dall’INPS per un corso di aggiornamento c’ é scritto PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 – il termine di pagamento decorre dal momento in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto secondo le disposizioni previste dall’art. 24 comma 6 del D.L. n. 201 del 2021.
La prestazione sarà pagabile 12 mesi dopo il compimento dell’età anagrafica prevista per la vecchiaia o 24 mesi dopo il raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata.



MATURITÀ 2024 SECONDA PROVA SCRITTA

Il MI lunedì il 29.1.24 ha pubblicato (clicca qui) il Decreto della seconda prova scritta per la maturità dei licei ,degli istituti tecnici e degli istituti professionali e il motore di ricerca delle discipline degli indirizzi d’Esame.



USR BO: CALENDARIO PROVE ORALE CONCORSO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA

L’USR dell’Emilia- Romagna ha pubblicato(clicca qui) il calendario delle prove orali del concorso educazione motoria nella scuola primaria peri 30 candidati ammessi a sostenere la prova orale.
Le prove si svolgeranno presso il Liceo scientifico A.B. Sabin via Giacomo Matteotti 7 -40129 Bologna a partire dalla lettera M dal 20 febbraio al 18 aprile 2024.



SECONDO MESE CONGEDO PARENTALE : AL 60%

L’art. 1 comma 179 della Legge di bilancio 2024 introduce modificando il comma 34 del D.lvo 151/2001(Testo unico sulla maternità ) un secondo mese di congedo parentale retribuito al 60% ( per il solo 2024 retribuito al 80%) se fruito entro il sesto anno di età (se usufruito invece dopo i 6 anni ed entro i 12 anni retribuito al 30%).
Naturalmente si applica solo ai lavoratori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

I CONGEDI DEI GENITORI SONO DISCIPLINATI DALL’ART. 34 DEL CCNL 18.1.24 che abroga l’art. 12 del CCNL 29.11.2007.

In base al Dlvo 30.6.23 n. 105 spetta il congedo parentale nei primi 12 anni di cui 9 mesi (e non più 6) retribuiti e precisamente considerato il periodo massimo di astensione di 11 mesi tra madre e padre:
1)alla madre spettano 6 mesi, di cui 3 retribuiti non cedibili all’altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con il padre ;
2)al padre spettano 6 mesi(elevabili a 7) di cui 3 retribuiti non cedibili all’ altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con la madre.
ULTERIORI 3 MESI RETRIBUITI usufruibili alternativamente o dalla madre o dal padre.

IN PARTICOLARE :
I primi 30 giorni complessivamente tra madre e padre sono retribuiti nel settore scuola al 100%.
Il secondo mese invece al 60% o 80% se usufruito entro i 6 anni di vita del bambino( al 30% se usufruito dopo i 6 anni ed entro i 12).
I restanti periodi 7 mesi entro i 12 anni al 30%.
Per i periodi superiori a 9 mesi fino a 11 mesi usufruiti fino a 12 anni non spetta alcuna retribuzione , ma vengono indennizzati al 30% solo se si ha un reddito individuale inferiore a 2,5% il trattamento minimo inps (18321,55 nel 2023).



IRPEF 2024 PER PENSIONI DA APRILE CON ARRETRATI

L’INPS sul sito ha reso noto che la nuova IRPEF sulle pensioni verrà applicata da aprile 2024 con arretrati da gennaio 2024.
Sulle pensioni fino a 15000 euro annue corrispondenti a 1153 euro lorde mensili nessun beneficio.
Una pensionata con 1487,68 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 4,75 euro.
Un pensionato con 1400 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 3 euro.
Un pensionato con 1600 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 7 euro.
Un pensionato con 1800 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 11 euro.
Un pensionato con 2000 euro lorde mensile avrà un beneficio mensile di 15 euro.
Un pensionato con 2200 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 19 euro .
Un pensionato con 2300 euro lorde mensili avrá un beneficio mensile di 21 euro.
Un pensionato con 2500 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 21,67 euro.
Un pensionato con 3080,15 euro lorde mensili(annuo 36.961,80) avrà un beneficio mensile di euro 21,67.
Infatti L’IRPEF 2024 riduce a 3 aliquote le 4 del 2023 con accorpamento della prima(23% fino a 15 mila euro) e della seconda (25 % tra 15.001 e 28 mila euro) in unica aliquota (23% fino a 28 mila euro).
Vi è pertanto un risparmio del 2% per la parte di reddito superiore a 15 mila euro e fino a 28 mila euro. Nella migliore delle ipotesi un risparmio di 260 euro l’anno(2% di 13 Mila euro) circa 20 euro mensili .Per reddito superiore a 28000 avrà i benefici del 23% solo fino a 28000, la parte eccedente sarà tassata al 35%( vedi esempio con 2500 euro).



CONCORSI 2023: RIPARTIZIONE POSTI

L’USR dell’Emilia-Romagna ha pubblicato i DDG n. 78 e 77 del 18 gennaio 2024 sulla ripartizione dei posti da destinare ai concorsi di scuola secondaria di prima e secondo grado(clicca qui) e di scuola dell’infanzia e primaria (clicca qui).