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CHIARIMENTI SERVIZI PRERUOLO VALUTABILI NELLA MOBILITA DOCENTI 2024

LA O.M. 30/2024 ALL’ART. 3 COMMA 16 RIBADISCE CHE CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA DISPOSIZIONE SECONDO CUI IL SERVIZIO NON DI RUOLO PRESTATO A DECORRERRE DAL 1974/75 E’ CONSIDERATO COME ANNO SCOLASTICO INTERO SE HA AVUTA LA DURATA DI ALMENO 180 GIORNI OPPURE SE IL SERVIZIO E’ STATO PRESTATO ININTERROTAMENTE DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE DI CUI ALL’ART,. 11, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 124/1999 COSI COME TESTUALMENTE INDICATO NELLE TABELLE DI VALUTAZIONE ALLEGATE AL CCNI 2022.( Premessa alle tabelle punto 4)

A seguito quesiti da alcuni docenti di scuola secondaria sulla valutazione del servizio non di ruolo di scuola materna e del servizio prestato come ATA si precisa che non sono valutabili cioè non sono né riconoscibili né riconosciuti.

Ad ogni buon fine si segnala e si pubblica una interessante nota emanata dall’USR per la Campania(n. 5693/u del 18.4.2016) e diramata a tutti gli USP e ai Dirigenti scolastici della Regione , su sollecitazione delle OO.SS. avente per oggetto mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 a cui è allegata una tabella dei servizi che sono utili fini della ricostruzione di carriera e quindi  valutabili come specificato nelle note comuni alle tabelle di valutazione del CCNI mobilità ai fini della mobilità.

Personalmente ritengo utile tale tabella ma faccio  le seguenti precisazioni:

1) il servizio di ruolo scuola  materna statale( QUASI TUTTE DONNE) non valutabile ai fini della carriera è valutabile come pre ruolo per i docenti di scuola secondaria in quanto è stato contrattato ed inserito nell’ALLEGATO D tabella di valutazione anzianità servizio punto B e nell’ ALLEGATO D dichiarazione anzianità di servizio punto 3 lettera c

2)il servizio militare  di leva in corso al 30/01/ 1987 o prestato successivamente è valido ai fini della ricostruzione di carriera: purtroppo il Miur sia nella Nota 5 all’Allegato D  sia nelle tabelle di valutazione dei titoli (note Comuni Premessa al punto 4 penultimo capoverso) (POCHI DOCENTI UOMINI RISPETTO ALLE DONNE)precisa: ” può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego”(l’art. 485 del Dlvo 297/1994 al comma 7 parla di riconoscibilità del militare ma non lo vincola a nulla: “è valido a tutti gli effetti”): QUINDI quasi tutti USP  non lo valutano ai docenti.

3)il servizio ATA non è utile ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente di ogni ordine e grado, ma le note comuni PREMESSA al punto 4 ultimo capoverso precisano che: “il servizio prestato in qualità di incaricato(solo come docente no ATA) ex art 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio , qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe la continuità” ).

4) Il servizio non di ruolo materna  per i docenti di scuola secondaria non è valutabile ai fini della ricostruzione carriera: la poca chiarezza del CCNI lettera B Tabella di valutazione Anzianità di servizio porta le scuole a valutarlo come pre-ruolo. ma in questo caso ci si chiede dove va indicato nell’ALLEGATO D dichiarazione di anzianità di servizio: certamente non nel punto 3 lettera a) in quanto non è servizio riconoscibile ai fini della carriera. per farli valutare il Miur deve creare apposita casella come ha fatto con il ruolo dell’infanzia.

5) del resto il Miur per la scuola dell’infanzia ha fatto un apposito ALLEGATO D che non ha poi diffuso, gli ultimi 5 anni,  se non nelle pagine degli  Allegati. Tale ALLEGATO D non è completo manca la voce per il ruolo scuola primaria che va valutato sempre 3 punti come da CCNI (Vedi-NOTA 4 TABELLE  VALUTAZIONI TITOLI E SERVIZI: punto I-anzianità di servizio lettera B)   “in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, , si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce,  nella scuola primaria(e viceversa),  mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo(3 punti per i primi 4 anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado).
Questo  porta le scuole  che fanno le graduatorie interne soprannumerari per l’infanzia ad un ‘errata valutazione dei punti nel caso il docente di scuola dell’infanzia abbia tra pre-ruolo e ruolo primaria più di 4 anni

6) indicata sia nella nota 4 ALLEGATO D DICHIARAZIONE SERVIZI sia nella premessa delle note comuni delle tabelle punto 12 prima delle NOTE la valutazione del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che hanno mantenuto lo status di parificate  congiuntamente a quello di paritarie

7) indicato sia nella nota 4 ALLEGATO D sia nella premessa delle Tabelle di Valutazione punto 12 prima delle NOTE riconoscimento del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.


8) Prevista al punto 12 della premessa alle tabelle la non valutabilità delle scuole paritarie salvo quelle di cui al punto 6.

9) previsto nella premessa delle tabelle punto 10 che i congedi retribuiti e non retribuiti del Dlvo 151/2001 devono essere computati nell’ anzianità di servizio a tutti gli effetti.

10) previsto al punto 2 secondo capoverso- per congedo biennale- della premessa alle Tabelle che recita : “Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità(art. 32, 33, e 34 comma 5 Dlvo 151/2001 )”.

11) il servizio di aspettativa viene valutato solo se l’interessato abbia prestato servizio nell’a.s. per un periodo non inferiore a 180 giorni( Premessa alla tabella nota punto 10).



USP FO: MOBILITÀ- DICHIARAZIONI PERSONALI 2024 E DICHIARAZIONE 2024 LEGGE 104

A completamento delle AUTODICHIARAZIONI presenti sulla pagina del MIUR l’USP di Forlì il 1.3.24 ha pubblicato, nella pagina Nucleo di Supporto per Procedura Mobilità 2024/25(clicca qui) :
1)Legge 104- Dichiarazione personale 2024 . Modifica aggiunto : “ almeno 1 dei 3 giorni di permesso retribuito
2) Personale ATA Dichiarazione Personale 2024.
3) Docenti Dichiarazione Personale 2024.


SI SEGNALA ad ogni buon fine ALLEGATO Dichiarazione personale RIcongiungimento al coniuge , alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto presente sul sito della uil scuola.
Per Il convivente di fatto NOVITA’ introdotta dall’art. 4 comma 9 della O. M. 30/2024 la stabilità della convivenza deve risultare da apposita certificazione anagrafica.

Nei trasferimenti la precedenza per handicap personale (art.21 handicap non grave -art. 3 comma 1 con 2/3 invaliditá o handicap personale in situazione di gravità -art. 3 comma 3 e comma 6 art. 33 (art. 13 comma 1 punto III CCNI) opera nell’ordine delle operazioni dell’ALLEGATO I
1) nella effettuazione della prima fase ( trasferimento provinciale nell’ambito del Comune di titolarità ) lettera D)(trasferimenti con precedenza nell’ordine 1) art. 21 e 3) art. 33 comma 6)
2)nella effettuazione della seconda fase (trasferimenti tra Comuni della stessa provincia di titolarità )lettera C, precedenza genitori o equiparati di disabile nella provincia di titolarità ,
3)nella effettuazione della terza fase lettera i) trasferimenti interprovinciali cioè in uscita dalla provincia di titolarità .

Nei trasferimenti la precedenza legge 104/92 per assistenza a familiare con disabilità grave invece (art. 33 , commi 5 e 7) dal personale della scuola opera solamente in questi casi (art. 13 comma 1 punto IV -docenti e art. 40 comma 1 punto IV -ATA-CCNI 2022/25):
a)ASSISTENZA al FIGLIO DISABILE/Fratello o Sorella/Tutela legale ( dichiarazione di attività assistenza e non ricovero a tempo pieno in istituto specializzato e per fratello/sorella anche di convivenza con il soggetto disabile in assenza totale inabilità dei genitori ).
b)ASSISTENZA al CONIUGE/PARTE UNIONE DELL’UNIONE CIVILE/CONVIVENTE DI FATTO DISABILE (dichiarazione di attività di assistenza e di non ricovero a tempo pieno)
c)ASSISTENZA al GENITORE DISABILE ( solo per trasferimenti provinciali, no per interprovinciali cioè in uscita dalla provincia di titolarità . ) i figli docente o ata deve aver usufruito nel corso dell’anno scolastico 2023/24 di almeno uno dei 3 giorni di permesso retribuito e dichiarare che il genitore non è ricoverato a tempo pieno istituto specializzato e di svolgere attività di assistenza.

Precisamente opera nell’ordine delle operazioni dell’ALLEGATO I
1)nella effettuazione della prima fase (trasferimento provinciale all’interno del Comune di titolarità )lettera D1) assistenza al figlio per i genitori o equiparato di disabile , limitatamente ai comuni con più distretti, lettera D2) assistenza al coniuge/equiparato o ai genitore disabile limitatamente ai comuni con più distretti ;
2) nella effettuazione della seconda fase(trasferimenti tra Comuni della stessa provincia di titolarità ) lettera C) assistenza al figlio per i genitori o equiparati di disabile nella provincia di titolarità e D) assistenza al coniuge/equiparato o al genitore disabile nella provincia di titolarità .
3) Nella effettuazione della terza fase (trasferimenti interprovinciali cioè in uscita dalla provincia di titolarità ) lettera L )assistenza al figlio per i genitori del disabile ed equiparati e lettera L) per assistenza al coniuge o equiparato .



MOBILITÀ 2024: ESTESO IL RICONGIUNGIMENTO AL CONVIVENTE DI FATTO

La O.M. Mobilità n. 30 del 24.2.24 al punto 9 dell’articolo 4 documentazione a corredo delle domande estende al convivente di fatto il punteggio per il ricongiungimento .
Infatti il comma 9 (pag. 14)recita (frase aggiunta : “…alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1 comma 36 e 37 della Legge 20 maggio 2016 n. 76”):


“9. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia , si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, alla parte dell’unione civile , al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, comma 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n.76 , ai genitori o ai figli é attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento é comprovata con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica é anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione della presente ordinanza, ad eccezione dei figli nati entro la data di scadenza dei termini di presentazione della domanda , per i quali si prescinde da detto requisito”.

La modifica é stata introdotta anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3896 del 17.6.2020 che ha equiparato la convivenza more uxorio al rapporto matrimoniale al fine della richiesta del pubblico dipendente di essere trasferito di sede per ricongiungimento con la compagna convivente .



NOTA MIM 23.2.2024 N. 22364: TRASMISSIONE O.M. 30 E O.M. 31 MOBILITA’ 2024 – VIDEO TUTORIAL TECNICA DELLA SCUOLA SU MOBILITA’ 2024

Si segnala la nota MIM del 23.2.24 m. 22364(clicca qui) che trasmette le OO.MM. MOBILITA’ n. 30(personale scuola) e n. 31(insegnanti di Religione Cattolica) nonchè il CCNI 18.5.22 e Accordo di integrazioni e modifiche 21.2.24 segnalando le novità PER I DOCENTI e PER IL PERSONALE ATA.

Si segnala inoltre la nota dell’ambito territoriale di Milano 29-2-24 prot. 4929(clicca qui) che ha dato istruzioni ai Dirigenti della provincia di Milano sulla mobilità.

PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA si consiglia di ascoltare in youtube i VIDEO TUTORIAL ” LA TECNICA DELLA SCUOLA” che sono 6:
VIDEO TUTORIAL 1/6 : come compilare la domanda :allegato G.
VIDEO TUTORIAL 2/6 : come compilare la sezione anzianità del servizio.
VIDEO TUTORIAL 3/6 : come compilare Allegato D.
VIDEO TUTORIA 4/6 : come compilare la parte esigenze di famiglia e titoli generali.
VIDEO TUTORIAL 5/6 : come compilare la sezione Precedenze.
VIDEO TUTORIAL 1/6 : come compilare la sezione Preferenze.
SI CONSIGLIA PRIMA DI COMPILARE online LA DOMANDA DI PREPARARE I MODULI da allegare (ALLEGATO D- ALLEGATO F- ALLEGATO G – DIchiarazione personale certificazione USL invalidità civile , certificazione USL art. 3 legge 104 etc) E INSERIRLI NELL’APPOSITA SEZIONE ‘“GESTIONE ALLEGATI” che si trova in ALTRI SERVIZI per poi associarli nella sezione INDICAZIONI ALLEGATI della domanda.



DOMANDE MOBILITA 2024 : 2 TIPOLOGIE DI VINCOLI

Attualmente esistono due tipi di vincoli per la mobilita’:

1)VINCOLO TRIENNALE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO (In base all’art. 399 comma 3 Testo unico D.LVO 16.4.1994 n. 297 come modificato da art. 5 comma 20 del D.L. N. 44 del 22.4.23 ed al comma 4 della O.M.30/2024)assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica da 2023/2024 di permanenza nella scuola ove hanno svolto il periodo di prova nel medesimo tipo di posto o classe di concorso per non meno di tre anni compreso anno di prova (fatti salvo deroghe art.1 comma 9 O.M. 30/2024 (genitore di figlio di età inferiore a 12 anni o docente che usufruisce che ha legge 104 per se ( art. 21 o art. 33 comma 6) o usufruisce dei 3 giorni di permesso per assistere familiare portatore di handicap grave (art. 33 comma 3 e 5) oppure docente che usufruisce del congedo biennale per assistere familiare portatore di handicap (art. 42 Dlvo 151/2001 )oppure infine coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2 comma 2 e 3 della legge 118/1971) e art. 1 comma 4 ultimo capoverso O.M. 30/2024 : il vincolo triennale non si applica : a) ai docenti beneficiari precedenze art. 13 CCNI 2022 nel caso abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori del comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata , ancorché soddisfatti su una precedenza espressa ).

2)VINCOLO TRIENNALE  : Permanenza – salvo deroghe art. 1 comma 9 O.M. 30/2024( vedi elenco sopra citato) e art.1 comma 3 O.M. 30/2024 : il vincolo triennale non si applica: a) nei casi di sovrannumero o esubero; b) docenti art. 33 comma 5 e 6 legge 104/92, per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanza per la partecipazione al relativo concorso ) – per un triennio nella scuola ottenuta a seguito di mobilità’ per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento con richiesta puntuale di scuola(=richiesta puntuale sede nella nuova formulazione art. 1 comma 2 O.M. 30/2024 ultimo capoverso) la titolarità su scuola sia per trasferimento(mobilità territoriale) sia per passaggio di cattedra o di ruolo(mobilità professionale) nell’ambito della provincia sia in altra provincia (art. 2 comma 2 CCNI 2022 e art. 1 comma 2 O.M. 30/2024)

ATTENZIONE : ANCHE nel caso di mobilità (passaggio di ruolo o di cattedra) ottenuta su scuola nell’ambito del Comune dì titolarità (anche nella seconda fase da posto comune a posto di sostegno e viceversa ) si applica IL VINCOLO TRIENNALE (art. 1 comma 2 penultimo capoverso O.M. 30/2024).

ESEMPI PRATICI CONTEGGIO TRIENNIO:


1) chi ha ottenuto la mobilità per il 2023/24 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) -salvo deroghe- avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2023/24, 2024/25 e 2025/26 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2026 nell’a.s. 2025/26 per il 2026/27.

2) chi ha ottenuto la mobilità per il 2022/23 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) – salvo deroghe-avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2025 nell’a.s. 2024/25 per il 2025/26:

3)chi ha ottenuto la mobilità per il 2021/22 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2024 nell’a.s. 2023/24 per il 2024/25: E’ INFATTI TERMINATO IL VINCOLO TRIENNALE.



MOBILITÀ 2024 DOCENTI: CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono fare domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio), in quanto non soggetti a vincoli (sono soggetti a rimanere nella scuola per un triennio i nominati in ruolo da 1.9.2023 : art. 1 comma 4 O.M. 30/2024 o chi ha ottenuto una preferenza puntuale di sede = scuola : art. 1 comma 2 O.M. 30) i docenti assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2022/2023 e anni scolastici precedenti, che, per l’a.s. 2023/2024 non hanno avuto trasferimento o che avendo avuto un trasferimento interprovinciale sono stati soddisfatti in una preferenza sintetica (comune , distretto…) (ATTENZIONE la preferenza sintetica non vincola nemmeno nei trasferimenti interprovinciali ) o che hanno ottenuto trasferimento provinciale con una preferenza sintetica.

Anche i docenti assunti con contratto a tempo determinato da sostegno GPS nell’a.s.2022-2023 che hanno superato il periodo di prova e sono stati confermati in ruolo da 1.9.2023 con decorrenza giuridica 1.9.22 possono fare domanda (art. 1 comma 6 O.M. 30).


NATURALMENTE POSSONO FARE DOMANDA TUTTI QUELLI, vincolati, CHE RIENTRANO NELLE DEROGHE PREVISTE DALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 21.2.24 -art. 1 comma 9 della O.M.30 (genitore con figlio minore di 12 anni o figlio adottivo di qualsiasi età entro 12 anni dall’ingresso e comunque non oltre i 18 anni; docente legge 104 /92 art. 21, art. 33 comma 6 o commi 3 e 5; docente che utilizza il congedo ex art 42 Dlvo 151/01; docente che sia coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3 della legge 118/1971) da documentare compilando e allegando Modulo “ALLEGATO G -Dichiarazione docenti beneficiari deroghe “ presente nelle Autodichiarazioni del sito MIM nonché la documentazione /certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimamente come previsto dal comma 27 ultimo capoverso dell’art. 4 della O.M. 30/2024 che indica di allegare quelli citati nei commi precedenti dello stesso articolo.




EMANATA O.M. 23.2.24 n. 30: MOBILITÀ 2024/25

in data 23 febbraio 2024 il Ministro Valditara ha firmato pubblicandola sul sito la O.M. 30(clicca qui) sulla mobilità del personale docente ed ATA.
APPOSITA PAGINA SU SITO DEL MI DEDICATA ALLA MOBILITA’ A.S. 2024/25(clicca qui)



SCADENZARIO DOMANDE MOBILITA’ E TESTO ACCORDO INTEGRATIVO DEL 21.2.2024

Scadenzario Presentazione delle domande di mobilità:

Personale docente : dal 26 febbraio al 16 marzo 2024.

Personale educativo : dal 28 febbraio al 19 marzo 2024.

Personale ATA: dall’8 marzo al 25 marzo 2024.

Insegnanti religione cattolica_ dal 21 marzo al 17 aprile 2024.

In attesa della pubblicazione della O.M. con le rettifiche proposte dalle OO.SS. si pubblica il testo integrativo al CCNI 2022/25 firmato il 21.2.204(clicca qui)

Documenti allegati



21.2.2024: SOTTOSCRITTO CONTRATTO INTEGRATIVO SULLA MOBILITA’ 2024/2025

il Mi comunica sul sito che è stato sottoscritto il Contratto integrativo al CCNI Mobilità 2022/2025 che recepisce le novità introdotte con art. 34 comma 8 del CCNL scuola sottoscritto in via definitiva il 18.1.24.
In particolare sarà data attenzione alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili (art. 42 Dlvo 151/2001 congedo biennale) compreso quello con disabilità personale grave (art. 21 legge 104).
Domani 22.2.2024 alle 10 sono stati convocati le OO.SS. alle quali sarà presentata la bozza della O.M.
Si ipotizzano tempi stretti per la presentazione delle domande fine febbraio -primi di marzo .



FC: ATA INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER DISPONIBILITÀ SOPRAVVENUTE

L’USP di Forlí a seguito di disponibilità sopravvenute il 26.8.23 ha pubblicato (clicca qui) integrazione alle assegnazioni provvisorie del Personale ATA disposte in data 4.8.23 :
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI : 1 Ass.Amm.
ASSEGNAZIONI PROVVISORIE INTERPROVINCIALI: 5 Ass. Amm.- 4 Coll. Scolastici