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21.2.2024: SOTTOSCRITTO CONTRATTO INTEGRATIVO SULLA MOBILITA’ 2024/2025

il Mi comunica sul sito che è stato sottoscritto il Contratto integrativo al CCNI Mobilità 2022/2025 che recepisce le novità introdotte con art. 34 comma 8 del CCNL scuola sottoscritto in via definitiva il 18.1.24.
In particolare sarà data attenzione alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili (art. 42 Dlvo 151/2001 congedo biennale) compreso quello con disabilità personale grave (art. 21 legge 104).
Domani 22.2.2024 alle 10 sono stati convocati le OO.SS. alle quali sarà presentata la bozza della O.M.
Si ipotizzano tempi stretti per la presentazione delle domande fine febbraio -primi di marzo .



CEDOLINO PENSIONE MARZO 2024 E IRPEF 2024

Oggi l’INPS ha pubblicato il cedolino pensione marzo 2024 in pagamento in banca da 1.3.24.
Da questo mese è presente l’acconto addizionale comunale.
L’applicazione delle aliquote IRPEF 2024 prevista da APRILE 2024 é stata anticipata a MARZO 2024 con corresponsione arretrati da gennaio sotto la voce ARRETRATO ANTICIPO IMPOSTA A.C.
INFATTI nel cedolino di Marzo 2024 é presente la nota “da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023” cioè IRPEF 2004 .
Per chi ha un reddito superiore a 15.000 euro avrà un beneficio del 2% in quanto aliquota da 15000 a 28000 é passata dal 25% al 23%.
Naturalmente chi ha una aliquota massima del 35% per uno stipendio superiore a 28000 beneficierá del beneficio fino allo scaglione dei 28000.
Ad esempio chi ha un reddito lordo di 30.000 euro dovrà pagare l’IRPEF 2024 per i primi due scaglioni:
* il reddito fino a 28.000 euro verrá assoggettato all’aliquota al 23 per cento;
*la parte rimanente pari a 2.000 euro verrà assoggettata all’aliquota del 35 per cento.
In totale 7.140 euro( 6.440+ 700).
TALE DOCENTE AVRÀ DI ARRETRATI 2 mesi EURO 43,34(21,67×2).



MI:PUBBLICATA CIRCOLARE 14.2.24 : INDICAZIONI OPERATIVE CESSAZIONI

0ggi 14.2.24 il Mi ha pubblicato sul sito(clicca qui) la circolare n. 16553 sulle cessazioni dal servizio personale scolastico dal 1.9.24 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 136-ape sociale -, 138 -opzione donna- e 139 -pensione anticipata flessibile -Legge 213/2023) dando indicazioni operative e facendo presente che il termine ultimo di presentazione delle domande(Pensione anticipata flessibile -opzione donna 2024) in Istanza online é fissato al 28 febbraio 2024.
Apposito spazio la circolare dedica all’ APE sociale : il comma 136 prevede il posticipo del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento età a 63 anni e 5 mesi( nel 2023 bastavano 63 anni).
Le categorie previste da art. 1 comma 179 legge 232/2016 in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni sono:
a)si trovano in stato di disoccupazione
b)assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave ;
c)hanno una riduzione di capacità lavorativa invalidi del 74% .

A queste 3 categorie si aggiungono
d)coloro che svolgono attività gravose(ALLEGATO C) con almeno 36 anni di anzianità contributiva.
Rientrano come APE sociale nelle attività gravose(Allegato 3 art. 1 comma 92 legge 234/2021) anche i Professori di scuola primaria, pre-primaria.
CHI È INTERESSATO ALL’APE sociale approfondisca il problema In quanto è data la possibilità di presentare domanda per il riconoscimento entro e non oltre il 31 marzo 2024.



ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA: DURATA 12 MESI

In base all’art. 18 del CCNL Scuola 29.11.2007 l’aspettativa per motivi di famiglia o personali è regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. N. 3 del 10 gennaio 1957 ed è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA a tempo indeterminato o a tempo determinato (fino al 30 giugno o 31 agosto).
L’art. 69 prevede che entro un mese dalla presentazione della domanda il Dirigente deve pronunciarsi ed ha facoltà di respingere la domanda o ritardarla o ridurla o revocarla, e che il periodo di aspettativa(art. 69 comma 4) non può eccedere la durata di un anno senza assegni,non retribuito.
L’art. 70 comma 1 prevede che due periodi di aspettativa si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di un anno, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.
Per motivi di particolare gravità si può consentire un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni non superiore a 6 mesi.

L’ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE E’ STATA SOSTITUITA CON ASSENZA PER MALATTIA (ART. 23)NEL CCNL SCUOLA 4 AGOSTO 1995 E DISAPPLICATO ART 70 DPR 3/57 E ART. 450 DLVO 297/94 CON RIFERIMENTO ART. 23 DA ART 82 CCNL CITATO.

L’ART. 47 DEL DPR 686/1957 N. 686 SUL COMPUTO DEL QUINQUENNIO E’ STATO ABROGATO DAL COMMA 220° DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 23-12-2005 N. 266(LEGGE FINANZIARIA 2006) (220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche’ la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse).

L’aspettativa per motivi di salute è venuta meno con l’introduzione dell’assenza per malattia dal 4.8.1995 ma si ritiene ancora valida la durata massima di due anni e mezzo(30 mesi) nel caso di aspettativa per motivi di famiglia con periodi di servizio attivo superiore a 6 mesi cioè usufruiti spezzettati.
Cosa si intende per servizio attivo : effettiva prestazione di servizio ed alcune assenze(ad esempio congedi maternità etc) -assenza per malattia non si considera servizio attivo ma proroga il periodo del servizio attivo che può essere non continuativo.


Si allega comunque la nota della Ragioneria di Bologna n. 336 del 24.1.97(clicca qui) che parla invece di 12 mesi in un triennio come le assenze per malattia (disapplicato art. 70 cumulo aspettative da articolo 43 disapplicazioni CCNL ministeri 16.5.1995 in riferimento all’art. 21 -assenze per malattia, corrispondente all’art. 82 disapplicazioni CCNL Scuola 4.8.1995 in riferimento all’art. 23- assenze per malattia) rifacendosi ad una nota ARAN 26.6.1995 n. 2350 (clicca qui) punto d) cumulo aspettative per il comparto ministeri(trasmessa dal Miur con nota 26.7.95 n. 1871) che la Ragioneria Generale dello Stato con nota 12.2.97 prot. 195548(clicca qui) ritiene estensibile al comparto scuola in risposta a quesito posto dalla Ragioneria provinciale di Perugia .
La Ragioneria Generale dello stato ha risposto con nota del 13 maggio 1997(clicca qui) ai quesiti posti da ragioneria provinciale di Bologna confermando la durata di 12 mesi e 6 di aspettativa per famiglia riferita al triennio.


I PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA non sono validi ai fini della carriera e della pensione ma SONO RISCATTABILI nella misura massima di 3 anni.



ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE DI RUOLO-TRIENNIO PER IL CALCOLO DEI 18 MESI

Ho già trattato l’argomento con articolo del 22 maggio 2006(clicca qui), ma a seguito di un quesito ho approfondito il problema del periodo di 18 mesi(periodo di comporto) di cui 9 mesi retribuito al 100%; 3 mesi al 90% e 6 mesi al 50%(vedi art. 17 comma 8 CCNL 29.11.2007).
Nel passato l’Aran a quesito posti per il CCNL comparto MINISTERO faceva riferimento per tutti i comparti( ARAN quesito B19 del 8.7.2004 e confermato da M74 del 18.6.2011) agli esempi dell’Allegato A del CCNL integrativo Autonomie locali stipulato il 6.7.1995 e sottoscritto il 13.5.1996(clicca qui).
Il MEF con nota prot. 93898 del 23.10.2001 (clicca qui) ha CHIARITO come procedere :
1- sommare le assenze di vista intervenute nei tre anni precedenti l’inizio della nuova malattia cioè andare a ritroso dal giorno che precede l’ultimo episodio morboso.
2- sommare a tali assenze quello dell’ultimo episodio morboso, per determinare se si è superato il periodo di comporto 18 mesi e la relativa retribuzione.
La Ragioneria di Forlì con nota prot. 2271 del 22 aprile 2002 (clicca qui) ha recepito tale nota a partire dal 01.01.2001.
L’ARAN il 30/9/2020 con CIRU25(clicca qui) rispondendo a un quesito per il comparto università cita tale nota del MEF.
Si consiglia al docente che ha posto il quesito di chiedere un periodo di 3 mesi per malattia dal 22.2.24 al 21.5.21 . LE VERRANNO PAGATI 9 giorni al 100% e 2 mesi e 21 giorni al 50%
Infatti andando a ritroso il triennio é dal 21.2.24 al 22.2.21 e quindi vengono esclusi i periodi antecedenti al 22.2.21.
Le assenze dal 22.2.21 al 21.2.24 sono 10 mesi e 11 giorni in quanto il calcolo del conteggio è mobile, ha carattere dinamico, come chiarito a pag. 2 e 3 nella raccolta sistematica(clicca qui) orientamenti applicativi scuola assenze per malattia di DICEMBRE 2015 presenti nel sito ARAN ( se non fosse mobile avrebbe diritto solo a 3 mesi e 14 giorni al 50% anche se con il carattere dinamico nel caso specifico si recuperano solo 9 giorni quindi 3 mesi e 23 giorni).
Anche aggiungendo i 3 mesi dell’evento in corso non si arriva ai 18 mesi del periodo di comporto ma a 14 mesi e 25 giorni .
I 3 mesi sono retribuiti al 50% ma solo per 9 giorni al 100% in quanto si recuperano nel triennio e rientrano quindi nei 9 mesi(270 giorni) al 100%(Vedi sull’argomento ARAN RAL513 del 5.6.2011 )
SI PRECISA CHE LA RAGIONERIA DI FORLI IL 7.10.2005 HA EMANATO UNA NOTA la n. 8012(clicca qui) IN CUI RIPORTA IL PARERE DELL’IGOP SUL CALCOLO PERIODI : il computo dei 9 mesi di assenza va effettuato con riferimento a 270 giorni anzichè 274 tenuto conto che ai fini retribuitivi si considerano tutti i mesi pari a 30 giorni.




RISCOSSIONE BUONUSCITA E PENSIONE QUOTA 100

Un docente di scuola secondaria nato a febbraio 1956 in pensione con quota 100 da 1.9.2020 lamenta di non avere ancora ricevuto dopo 3 anni e 4 mesi la buonuscita .Le era stato detto che avrebbe dovuta percepirla dopo 30 mesi .
Purtroppo per la pensione quota 100 la buonuscita viene percepita dopo 12 mesi dall’ età per la pensione di anzianità(attualmente 67 anni) a cui si aggiungono eventuali 3 mesi. Quindi al più presto a Febbraio 2024 e al più tardi a maggio 2024.
Lo ha chiarito l’Inps con messaggio 25 novembre 2019 n. 4353 (clicca qui).
In una scheda (clicca qui) TERMINI DI PAGAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI predisposta dall’INPS per un corso di aggiornamento c’ é scritto PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 – il termine di pagamento decorre dal momento in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto secondo le disposizioni previste dall’art. 24 comma 6 del D.L. n. 201 del 2021.
La prestazione sarà pagabile 12 mesi dopo il compimento dell’età anagrafica prevista per la vecchiaia o 24 mesi dopo il raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata.



SECONDO MESE CONGEDO PARENTALE : AL 60%

L’art. 1 comma 179 della Legge di bilancio 2024 introduce modificando il comma 34 del D.lvo 151/2001(Testo unico sulla maternità ) un secondo mese di congedo parentale retribuito al 60% ( per il solo 2024 retribuito al 80%) se fruito entro il sesto anno di età (se usufruito invece dopo i 6 anni ed entro i 12 anni retribuito al 30%).
Naturalmente si applica solo ai lavoratori che terminano il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

I CONGEDI DEI GENITORI SONO DISCIPLINATI DALL’ART. 34 DEL CCNL 18.1.24 che abroga l’art. 12 del CCNL 29.11.2007.

In base al Dlvo 30.6.23 n. 105 spetta il congedo parentale nei primi 12 anni di cui 9 mesi (e non più 6) retribuiti e precisamente considerato il periodo massimo di astensione di 11 mesi tra madre e padre:
1)alla madre spettano 6 mesi, di cui 3 retribuiti non cedibili all’altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con il padre ;
2)al padre spettano 6 mesi(elevabili a 7) di cui 3 retribuiti non cedibili all’ altro genitore- gli altri 3 sono quelli in comune con la madre.
ULTERIORI 3 MESI RETRIBUITI usufruibili alternativamente o dalla madre o dal padre.

IN PARTICOLARE :
I primi 30 giorni complessivamente tra madre e padre sono retribuiti nel settore scuola al 100%.
Il secondo mese invece al 60% o 80% se usufruito entro i 6 anni di vita del bambino( al 30% se usufruito dopo i 6 anni ed entro i 12).
I restanti periodi 7 mesi entro i 12 anni al 30%.
Per i periodi superiori a 9 mesi fino a 11 mesi usufruiti fino a 12 anni non spetta alcuna retribuzione , ma vengono indennizzati al 30% solo se si ha un reddito individuale inferiore a 2,5% il trattamento minimo inps (18321,55 nel 2023).



IRPEF 2024 PER PENSIONI DA APRILE CON ARRETRATI

L’INPS sul sito ha reso noto che la nuova IRPEF sulle pensioni verrà applicata da aprile 2024 con arretrati da gennaio 2024.
Sulle pensioni fino a 15000 euro annue corrispondenti a 1153 euro lorde mensili nessun beneficio.
Una pensionata con 1487,68 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 4,75 euro.
Un pensionato con 1400 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 3 euro.
Un pensionato con 1600 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 7 euro.
Un pensionato con 1800 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 11 euro.
Un pensionato con 2000 euro lorde mensile avrà un beneficio mensile di 15 euro.
Un pensionato con 2200 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 19 euro .
Un pensionato con 2300 euro lorde mensili avrá un beneficio mensile di 21 euro.
Un pensionato con 2500 euro lorde mensili avrà un beneficio mensile di 21,67 euro.
Un pensionato con 3080,15 euro lorde mensili(annuo 36.961,80) avrà un beneficio mensile di euro 21,67.
Infatti L’IRPEF 2024 riduce a 3 aliquote le 4 del 2023 con accorpamento della prima(23% fino a 15 mila euro) e della seconda (25 % tra 15.001 e 28 mila euro) in unica aliquota (23% fino a 28 mila euro).
Vi è pertanto un risparmio del 2% per la parte di reddito superiore a 15 mila euro e fino a 28 mila euro. Nella migliore delle ipotesi un risparmio di 260 euro l’anno(2% di 13 Mila euro) circa 20 euro mensili .Per reddito superiore a 28000 avrà i benefici del 23% solo fino a 28000, la parte eccedente sarà tassata al 35%( vedi esempio con 2500 euro).



PENSIONI: PEREQUAZIONE AUTOMATICA 2024


A completamento dei mieti articoli del 28 ottobre 23 ,17 novembre 23 e 21 novembre 2023 si rende noto che sulla G.U. N. 279 del 20.11.23 a pag. 1 è stato pubblicato il Decreto MEF 20 novembre 2023 con la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza 1.1.2024.
TRATTAMENTO MINIMO PENSIONE INPS definitivo 2023 : 567,94.
Il 5,4% si applica in base alle fasce che sono 6 :
Il 5,4% provvisorio si applica al 100% fino a 4 volte im Minimo INPS ossia da 0 fino a 2.271,76.
Il 4,59% cioè 85% per le pensioni superiori a 4 volte il minimo e fino a 5 volte il Minimo INPS ossia da 2271,76 e fino a 2.839,71.
Il 53% cioè il 2,862 per le pensioni superiori a 5 volte il minimo e fino a 6 volte ossia da 2839,71 a 3407,67.
il 47% per le pensioni superiori a 6 volte il minimo
il 37% per le pensioni superiori a 8 volte il minimo
Il 22% per le pensioni oltre 10 volte il minimo
L’INPS ha dato disposizioni con la circolare n. 1 del 2.1.2024(clicca qui) e relativi Allegati 1 (clicca qui) e 2 (clicca qui).

Si riporta ad ogni buon fine il testo del decreto:

Art. 1
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione per l’anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

Art. 2

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2023 è determinato in misura pari a + 5,4 dal 1 gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo
L’INPS con circolare 1 del 2.1.24 (clicca qui) e relativi ALLEGATI 1 (clicca qui) e 2 (clicca qui)ha dato disposizioni in merito .



CEDOLINO PENSIONE FEBBRAIO 2024 E CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI 2024

L’INPS ha pubblicato il cedolino pensione di Febbraio 2024 in pagamento dal 1.2.24.
Nel cedolino presenti come a gennaio 24 le addizionali regionali e comunali.
L’IRPEF è ancora quella del 2023 e non quella del 2024 che apporta benefici per redditi tra 15 e 28000 euro (23% e non 25%).
RISULTA APPLICATA DA GENNAIO 2024 LA PEREQUAZIONE DEL 5.4%(vedi importo pensione mensile lorda ).
Nella circolare INPS n. 1 del 2.1.24 (clicca qui) al punto 12.1 é riportato il calendario 2024 delle date di pagamento delle pensioni