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NOTA MIM 23.2.2024 N. 22364: TRASMISSIONE O.M. 30 E O.M. 31 MOBILITA’ 2024 – VIDEO TUTORIAL TECNICA DELLA SCUOLA SU MOBILITA’ 2024

Si segnala la nota MIM del 23.2.24 m. 22364(clicca qui) che trasmette le OO.MM. MOBILITA’ n. 30(personale scuola) e n. 31(insegnanti di Religione Cattolica) nonchè il CCNI 18.5.22 e Accordo di integrazioni e modifiche 21.2.24 segnalando le novità PER I DOCENTI e PER IL PERSONALE ATA.

Si segnala inoltre la nota dell’ambito territoriale di Milano 29-2-24 prot. 4929(clicca qui) che ha dato istruzioni ai Dirigenti della provincia di Milano sulla mobilità.

PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA si consiglia di ascoltare in youtube i VIDEO TUTORIAL ” LA TECNICA DELLA SCUOLA” che sono 6:
VIDEO TUTORIAL 1/6 : come compilare la domanda :allegato G.
VIDEO TUTORIAL 2/6 : come compilare la sezione anzianità del servizio.
VIDEO TUTORIAL 3/6 : come compilare Allegato D.
VIDEO TUTORIA 4/6 : come compilare la parte esigenze di famiglia e titoli generali.
VIDEO TUTORIAL 5/6 : come compilare la sezione Precedenze.
VIDEO TUTORIAL 1/6 : come compilare la sezione Preferenze.
SI CONSIGLIA PRIMA DI COMPILARE online LA DOMANDA DI PREPARARE I MODULI da allegare (ALLEGATO D- ALLEGATO F- ALLEGATO G – DIchiarazione personale certificazione USL invalidità civile , certificazione USL art. 3 legge 104 etc) E INSERIRLI NELL’APPOSITA SEZIONE ‘“GESTIONE ALLEGATI” che si trova in ALTRI SERVIZI per poi associarli nella sezione INDICAZIONI ALLEGATI della domanda.



QUESITO :IRPEF 2024 CEDOLINO PENSIONE MARZO 2024

Un collega di scuola superiore in pensione da alcuni anni oggi ha ricevuto l’accredito del cedolino pensione dei marzo 2024 in banca.
E’ venuto da me a chiedermi se gli è stata applicata la nuova IRPEF 2024 .
Su mia richiesta mi ha portato anche il cedolino di febbraio 24.
LA RISPOSTA E’ POSITIVA.
infatti da al confronto dei cedolini di febbraio e marzo 24 emerge:

1)A Febbraio 2024 ha avuto un netto in tasca di  euro 2124,55.
2) A marzo 2024 ha avuto un netto in tasca di euro 2182, 01.
La differenza è di euro 57,46 in più.
A marzo 24 si comincia a pagare l’acconto della addizionale comunale che nel Suo caso è di euro 7,55.
A marzo 24 si applicano le nuove aliquote IRPEF 2024 che da 15.000 a 28.000 euro annue apportano un beneficio del 2% ( la tassazione infatti è del 23% invece che del 25%).
Su 13.000 euro annui( differenza tra 28000 e 15000)il 2%  é infatti 260 annui diviso 12= 21,67 mensili . sul reddito superiore ai 28.000 annui viene tassato al 35%.
Nel suo caso quindi basta sottrarre ai 2124,55 ( pensione febbraio 24) i 7,55  (acconto addizionale comunale )=  2117.
Ai 2117 aggiungere 21,67 e i due mesi di arretrati 43,34 (gennaio e febbraio 24)
TOTALE 2182,01.
IL PROSSIMO MESE   Aprile 24 dovrebbe prendere 2138,67( 2117 + 21,67 )



DOMANDE MOBILITA 2024 : 2 TIPOLOGIE DI VINCOLI

Attualmente esistono due tipi di vincoli per la mobilita’:

1)VINCOLO TRIENNALE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO (In base all’art. 399 comma 3 Testo unico D.LVO 16.4.1994 n. 297 come modificato da art. 5 comma 20 del D.L. N. 44 del 22.4.23 ed al comma 4 della O.M.30/2024)assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica da 2023/2024 di permanenza nella scuola ove hanno svolto il periodo di prova nel medesimo tipo di posto o classe di concorso per non meno di tre anni compreso anno di prova (fatti salvo deroghe art.1 comma 9 O.M. 30/2024 (genitore di figlio di età inferiore a 12 anni o docente che usufruisce che ha legge 104 per se ( art. 21 o art. 33 comma 6) o usufruisce dei 3 giorni di permesso per assistere familiare portatore di handicap grave (art. 33 comma 3 e 5) oppure docente che usufruisce del congedo biennale per assistere familiare portatore di handicap (art. 42 Dlvo 151/2001 )oppure infine coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2 comma 2 e 3 della legge 118/1971) e art. 1 comma 4 ultimo capoverso O.M. 30/2024 : il vincolo triennale non si applica : a) ai docenti beneficiari precedenze art. 13 CCNI 2022 nel caso abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori del comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata , ancorché soddisfatti su una precedenza espressa ).

2)VINCOLO TRIENNALE  : Permanenza – salvo deroghe art. 1 comma 9 O.M. 30/2024( vedi elenco sopra citato) e art.1 comma 3 O.M. 30/2024 : il vincolo triennale non si applica: a) nei casi di sovrannumero o esubero; b) docenti art. 33 comma 5 e 6 legge 104/92, per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanza per la partecipazione al relativo concorso ) – per un triennio nella scuola ottenuta a seguito di mobilità’ per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento con richiesta puntuale di scuola(=richiesta puntuale sede nella nuova formulazione art. 1 comma 2 O.M. 30/2024 ultimo capoverso) la titolarità su scuola sia per trasferimento(mobilità territoriale) sia per passaggio di cattedra o di ruolo(mobilità professionale) nell’ambito della provincia sia in altra provincia (art. 2 comma 2 CCNI 2022 e art. 1 comma 2 O.M. 30/2024)

ATTENZIONE : ANCHE nel caso di mobilità (passaggio di ruolo o di cattedra) ottenuta su scuola nell’ambito del Comune dì titolarità (anche nella seconda fase da posto comune a posto di sostegno e viceversa ) si applica IL VINCOLO TRIENNALE (art. 1 comma 2 penultimo capoverso O.M. 30/2024).

ESEMPI PRATICI CONTEGGIO TRIENNIO:


1) chi ha ottenuto la mobilità per il 2023/24 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) -salvo deroghe- avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2023/24, 2024/25 e 2025/26 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2026 nell’a.s. 2025/26 per il 2026/27.

2) chi ha ottenuto la mobilità per il 2022/23 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) – salvo deroghe-avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2025 nell’a.s. 2024/25 per il 2025/26:

3)chi ha ottenuto la mobilità per il 2021/22 su preferenza analitica di sede( intendesi scuola) avrà l’obbligo di permanenza nella scuola per un triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e potrà presentare domanda di mobilità a febbraio-marzo 2024 nell’a.s. 2023/24 per il 2024/25: E’ INFATTI TERMINATO IL VINCOLO TRIENNALE.



MOBILITÀ 2024 DOCENTI: CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono fare domanda di mobilità (trasferimento e/o passaggio), in quanto non soggetti a vincoli (sono soggetti a rimanere nella scuola per un triennio i nominati in ruolo da 1.9.2023 : art. 1 comma 4 O.M. 30/2024 o chi ha ottenuto una preferenza puntuale di sede = scuola : art. 1 comma 2 O.M. 30) i docenti assunti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2022/2023 e anni scolastici precedenti, che, per l’a.s. 2023/2024 non hanno avuto trasferimento o che avendo avuto un trasferimento interprovinciale sono stati soddisfatti in una preferenza sintetica (comune , distretto…) (ATTENZIONE la preferenza sintetica non vincola nemmeno nei trasferimenti interprovinciali ) o che hanno ottenuto trasferimento provinciale con una preferenza sintetica.

Anche i docenti assunti con contratto a tempo determinato da sostegno GPS nell’a.s.2022-2023 che hanno superato il periodo di prova e sono stati confermati in ruolo da 1.9.2023 con decorrenza giuridica 1.9.22 possono fare domanda (art. 1 comma 6 O.M. 30).


NATURALMENTE POSSONO FARE DOMANDA TUTTI QUELLI, vincolati, CHE RIENTRANO NELLE DEROGHE PREVISTE DALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 21.2.24 -art. 1 comma 9 della O.M.30 (genitore con figlio minore di 12 anni o figlio adottivo di qualsiasi età entro 12 anni dall’ingresso e comunque non oltre i 18 anni; docente legge 104 /92 art. 21, art. 33 comma 6 o commi 3 e 5; docente che utilizza il congedo ex art 42 Dlvo 151/01; docente che sia coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art. 2, commi 2 e 3 della legge 118/1971) da documentare compilando e allegando Modulo “ALLEGATO G -Dichiarazione docenti beneficiari deroghe “ presente nelle Autodichiarazioni del sito MIM nonché la documentazione /certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimamente come previsto dal comma 27 ultimo capoverso dell’art. 4 della O.M. 30/2024 che indica di allegare quelli citati nei commi precedenti dello stesso articolo.




EMANATA O.M. 23.2.24 n. 30: MOBILITÀ 2024/25

in data 23 febbraio 2024 il Ministro Valditara ha firmato pubblicandola sul sito la O.M. 30(clicca qui) sulla mobilità del personale docente ed ATA.
APPOSITA PAGINA SU SITO DEL MI DEDICATA ALLA MOBILITA’ A.S. 2024/25(clicca qui)



SCADENZARIO DOMANDE MOBILITA’ E TESTO ACCORDO INTEGRATIVO DEL 21.2.2024

Scadenzario Presentazione delle domande di mobilità:

Personale docente : dal 26 febbraio al 16 marzo 2024.

Personale educativo : dal 28 febbraio al 19 marzo 2024.

Personale ATA: dall’8 marzo al 25 marzo 2024.

Insegnanti religione cattolica_ dal 21 marzo al 17 aprile 2024.

In attesa della pubblicazione della O.M. con le rettifiche proposte dalle OO.SS. si pubblica il testo integrativo al CCNI 2022/25 firmato il 21.2.204(clicca qui)

Documenti allegati



21.2.2024: SOTTOSCRITTO CONTRATTO INTEGRATIVO SULLA MOBILITA’ 2024/2025

il Mi comunica sul sito che è stato sottoscritto il Contratto integrativo al CCNI Mobilità 2022/2025 che recepisce le novità introdotte con art. 34 comma 8 del CCNL scuola sottoscritto in via definitiva il 18.1.24.
In particolare sarà data attenzione alle situazioni soggettive di chi ha figli minori di 12 anni o ai cosiddetti caregiver, cioè coloro che prestano assistenza e cura a familiari disabili (art. 42 Dlvo 151/2001 congedo biennale) compreso quello con disabilità personale grave (art. 21 legge 104).
Domani 22.2.2024 alle 10 sono stati convocati le OO.SS. alle quali sarà presentata la bozza della O.M.
Si ipotizzano tempi stretti per la presentazione delle domande fine febbraio -primi di marzo .



CEDOLINO PENSIONE MARZO 2024 E IRPEF 2024

Oggi l’INPS ha pubblicato il cedolino pensione marzo 2024 in pagamento in banca da 1.3.24.
Da questo mese è presente l’acconto addizionale comunale.
L’applicazione delle aliquote IRPEF 2024 prevista da APRILE 2024 é stata anticipata a MARZO 2024 con corresponsione arretrati da gennaio sotto la voce ARRETRATO ANTICIPO IMPOSTA A.C.
INFATTI nel cedolino di Marzo 2024 é presente la nota “da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del decreto legislativo 216/2023” cioè IRPEF 2004 .
Per chi ha un reddito superiore a 15.000 euro avrà un beneficio del 2% in quanto aliquota da 15000 a 28000 é passata dal 25% al 23%.
Naturalmente chi ha una aliquota massima del 35% per uno stipendio superiore a 28000 beneficierá del beneficio fino allo scaglione dei 28000.
Ad esempio chi ha un reddito lordo di 30.000 euro dovrà pagare l’IRPEF 2024 per i primi due scaglioni:
* il reddito fino a 28.000 euro verrá assoggettato all’aliquota al 23 per cento;
*la parte rimanente pari a 2.000 euro verrà assoggettata all’aliquota del 35 per cento.
In totale 7.140 euro( 6.440+ 700).
TALE DOCENTE AVRÀ DI ARRETRATI 2 mesi EURO 43,34(21,67×2).



MI:PUBBLICATA CIRCOLARE 14.2.24 : INDICAZIONI OPERATIVE CESSAZIONI

0ggi 14.2.24 il Mi ha pubblicato sul sito(clicca qui) la circolare n. 16553 sulle cessazioni dal servizio personale scolastico dal 1.9.24 a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata introdotte dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 136-ape sociale -, 138 -opzione donna- e 139 -pensione anticipata flessibile -Legge 213/2023) dando indicazioni operative e facendo presente che il termine ultimo di presentazione delle domande(Pensione anticipata flessibile -opzione donna 2024) in Istanza online é fissato al 28 febbraio 2024.
Apposito spazio la circolare dedica all’ APE sociale : il comma 136 prevede il posticipo del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2024 con innalzamento età a 63 anni e 5 mesi( nel 2023 bastavano 63 anni).
Le categorie previste da art. 1 comma 179 legge 232/2016 in possesso di anzianità contributiva di almeno 30 anni sono:
a)si trovano in stato di disoccupazione
b)assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave ;
c)hanno una riduzione di capacità lavorativa invalidi del 74% .

A queste 3 categorie si aggiungono
d)coloro che svolgono attività gravose(ALLEGATO C) con almeno 36 anni di anzianità contributiva.
Rientrano come APE sociale nelle attività gravose(Allegato 3 art. 1 comma 92 legge 234/2021) anche i Professori di scuola primaria, pre-primaria.
CHI È INTERESSATO ALL’APE sociale approfondisca il problema In quanto è data la possibilità di presentare domanda per il riconoscimento entro e non oltre il 31 marzo 2024.



ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA: DURATA 12 MESI

In base all’art. 18 del CCNL Scuola 29.11.2007 l’aspettativa per motivi di famiglia o personali è regolata dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. N. 3 del 10 gennaio 1957 ed è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA a tempo indeterminato o a tempo determinato (fino al 30 giugno o 31 agosto).
L’art. 69 prevede che entro un mese dalla presentazione della domanda il Dirigente deve pronunciarsi ed ha facoltà di respingere la domanda o ritardarla o ridurla o revocarla, e che il periodo di aspettativa(art. 69 comma 4) non può eccedere la durata di un anno senza assegni,non retribuito.
L’art. 70 comma 1 prevede che due periodi di aspettativa si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di un anno, quando tra essi non interceda un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi.
Per motivi di particolare gravità si può consentire un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni non superiore a 6 mesi.

L’ASPETTATIVA PER MOTIVI DI SALUTE E’ STATA SOSTITUITA CON ASSENZA PER MALATTIA (ART. 23)NEL CCNL SCUOLA 4 AGOSTO 1995 E DISAPPLICATO ART 70 DPR 3/57 E ART. 450 DLVO 297/94 CON RIFERIMENTO ART. 23 DA ART 82 CCNL CITATO.

L’ART. 47 DEL DPR 686/1957 N. 686 SUL COMPUTO DEL QUINQUENNIO E’ STATO ABROGATO DAL COMMA 220° DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 23-12-2005 N. 266(LEGGE FINANZIARIA 2006) (220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche’ la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse).

L’aspettativa per motivi di salute è venuta meno con l’introduzione dell’assenza per malattia dal 4.8.1995 ma si ritiene ancora valida la durata massima di due anni e mezzo(30 mesi) nel caso di aspettativa per motivi di famiglia con periodi di servizio attivo superiore a 6 mesi cioè usufruiti spezzettati.
Cosa si intende per servizio attivo : effettiva prestazione di servizio ed alcune assenze(ad esempio congedi maternità etc) -assenza per malattia non si considera servizio attivo ma proroga il periodo del servizio attivo che può essere non continuativo.


Si allega comunque la nota della Ragioneria di Bologna n. 336 del 24.1.97(clicca qui) che parla invece di 12 mesi in un triennio come le assenze per malattia (disapplicato art. 70 cumulo aspettative da articolo 43 disapplicazioni CCNL ministeri 16.5.1995 in riferimento all’art. 21 -assenze per malattia, corrispondente all’art. 82 disapplicazioni CCNL Scuola 4.8.1995 in riferimento all’art. 23- assenze per malattia) rifacendosi ad una nota ARAN 26.6.1995 n. 2350 (clicca qui) punto d) cumulo aspettative per il comparto ministeri(trasmessa dal Miur con nota 26.7.95 n. 1871) che la Ragioneria Generale dello Stato con nota 12.2.97 prot. 195548(clicca qui) ritiene estensibile al comparto scuola in risposta a quesito posto dalla Ragioneria provinciale di Perugia .
La Ragioneria Generale dello stato ha risposto con nota del 13 maggio 1997(clicca qui) ai quesiti posti da ragioneria provinciale di Bologna confermando la durata di 12 mesi e 6 di aspettativa per famiglia riferita al triennio.


I PERIODI DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA non sono validi ai fini della carriera e della pensione ma SONO RISCATTABILI nella misura massima di 3 anni.