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CALCOLO ARRETRATI AL 30 GIUGNO 2026 CCNL SCUOLA 2025/27 DOCENTE SCUOLA MEDIA GRADONE 9

Un docente di scuola media gradone 9 mi chiede il calcolo degli arretrati fino al giugno 2026 probabilmente pagati con emissione speciale.
A mio parere 825,30 euro lorde a cui sottrarre le ritenute previdenziali del 11,15% e quindi 733,28 imponibile , e poi IRPEF il 23% e si arriva a netti in tasca euro 564,62.
Effetti sulle addizionali che si calcolano sul reddito dell’anno precedente come da CU.SÌ ALLEGA CALCOLO(clicca qui)
Come si vede dalla tabella calcolo ho proceduto così:
PER IL 2025: IVC 2025 percepita anche a seguito rideterminazione per 3 mesi e poi per 7 mesi .Il TOTALE 198,27 L ho sottratto dagli aumenti spettanti per il 2025 per mesi 13 (euro) 602,55 ottenendo così aumento effettivo lordo dipendente euro 404,28.
PER IL 2026 ipotizzando che gli arretrati saranno dati per 6 mesi : IVC 2025 percepita per 6 mesi euro 135,18.
Ho sottratto 135,18 dal totale aumento spettante per 6 mesi euro 556,20 ottenendo aumento effetti lordo dipendete arretrati 2026 di euro 421,02.
HO INFINE SOMMATO AUMENTI EFFETTIVI L.D. 2025 di euro 404,28 a AUMENTI EFFETTIVI L.D. 2026 ottenendo il TOTALE LORDO DIPENDENTE di euro 825,30.
A questa cifra ho tolto i contributi previdenziali dell 11,15% e tassato con Irpef del 23% OTTENENDO COSÌ IL NETTO IN TASCA di euro 564,42.

Il contratto prevede che gli aumenti delle tabelle sono comprensivi della IVC 2025 percepita anche a seguito di rideterminazione (negli arretrati corrisposti a gennaio 26)( art. 4 comma 3 CCNL 2025/27).
PERTANTO LE IVC PERCEPITE da aprile 2025(codice 129. IND. VACANZA CONTRATTUALE)e in poi(e poi rideterminate ) vanno sottratte.
LE UNICHE TABELLE CORRETTE ARRETRATI CCNL 2025/27 che danno anche il netto in tasca e non solo il solo TOTALE R.D. a cui bisogna togliere le ritenute previdenziale e IRPEF, SONO QUELLE DI WWW.TUTTOLAVORO24.IT(clicca qui).
HA FATTO ANCHE LE TABELLE PER I PENSIONATI al 31 agosto 2025(clicca qui)



CCNL SCUOLA 2025/27: FIRMATO IL 1.4.2026

Oggi 1 aprile 2026 é stato sottoscritto ipotesi del CCNL Scuola 2025-27 parte economica già presente sul sito ARAN(clicca qui).
Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano la scuola (pagine 5 e 6 ) che per gli incrementi (comprensivi già della IVC 2025 già percepita ) da 1.1.2025, da 1.1.2026 e da 1.1.2027 fa riferimento alla TABELLA A1 pagine 13 e 14 e per la nuova retribuzione alla TABELLA A2 pagine 15 e 16 e per gli accessori alla TABELLA A3 Retribuzione Professionale Docenti( RPD), alla TABELLA A4 indennità di direzione, ed alla TABELLA A5 Compenso individuale accessorio (CIA) pagina 17.

SÌ PRECISA CHE L’ART 2 PREVEDE AL COMMA 1 CHE GLI EFFETTI DECORRONO DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI STIPULAZIONE E AL COMMA 4 CHE GLI ISTITUTI A CARATTERE ECONOMICO SONO APPLICATI ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI STIPULAZIONE del CCNL definitivo attesa entro giugno 2026.
Ora si dovrà affrontare la contrattazione del CCNL SCUOLA 2025/27 per la parte normativa.

Ad esempio Un docente di scuola media gradone 9 partendo da uno stipendio annuo di euro 27.030,93(tabella A2 pag. 49 CCNL 2022-24) mensile euro 2.252,58 ha un aumento nel triennio 2025-27 di euro complessivi 132,81 comprensivi della IVC 2025 in acconto e precisamente 46,35 da 1.1.25( stipendio annuo euro 27.587,13 pag. 16 CCNL 1.4.26), a questi si aggiungono altri 46,35 da 1.1.26( stipendio annuo euro 28.143,33 pag. 16 CCNL 1.4.26) mensile 2.345,28 euro ed infine da 1.1.27 si aggiungono ulteriori 40,13(stipendio annuo 28.624,65 pag. 15 CCNL 1.4.26) per arrivare ad un mensile 2.385,39 con aumento quindi nel triennio di euro 132,81(comprensivo dell’anticipo IVC di euro di 22,53).

SI ALLEGANO DEL PERSONALE DOCENTE:

TABELLA A1 Incrementi mensili della retribuzione tabellare del personale docente a cui aggiungere la tredicesima mensilità(clicca qui)
TABELLA A2 Nuova retribuzione tabellare annua per 12 mensilità del personale docente a cui aggiungere la tredicesima mensilità (clicca qui)
NON HO ALLEGATO LE TABELLE DELL ‘ACCESSORIO CHE PREVEDONO UN AUMENTO DA 1.1.2027



RICONOSCIBILITA’ DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE EX SCUOLE PRIMARIE PARIFICATE DIVENUTE PARITARIE:FINO AL 31.8.2008

Le scuole primarie parificate , successivamente divenute paritarie sono riconoscibili ai fini della carriera e valutabili nella domanda di mobilità fino al 31.8.2008, data di scadenza della parifica.
L’istituto della parifica per le scuole elementari, ora primarie, non è stato abrogato dalla legge 62/2000.Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l’eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità .
Le convenzioni di parifica però sono scadute il 31.8.2008.
Quindi fino alla data del 31.8.2008 hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate” e pertanto fino a tale data devono essere riconosciute i servizi prestati in dette scuole ai sensi dell’art. 485 del D.lVO 297/94 nella ricostruzione di carriera.
Lo stesso vale per le domande di mobilità .



RICONOSCIBILITÀ ‘ DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE EX SCUOLE MATERNE COMUNALI DIVENUTE PARITARIE

Una docente di scuola infanzia immessa in ruolo nella scuola statale chiede se il servizio prestato presso scuole materne comunali, successivamente divenute paritarie sia riconoscibile ai fini della carriera e valutabile della mobilità .
La risposta è positiva deve essere riconosciuto sia nella carriera (art. 485 del D.lg 16.4.1994 n. 297) sia valutato nella domanda di mobilitá come preruolo (PREMESSA alle note ALLEGATO 2 TABELLE VALUTAZIONE DEI TITOLI ultimo capoverso CCNI Mobilità 10.3.2026)

1. RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA


Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370(clicca qui), il servizio prestato nelle scuole materne, sia statali sia comunali, è riconoscibile ai fini della carriera, purché svolto con qualifica non inferiore a “buono”.

Tale disposizione continua a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62 (legge sulla parità scolastica), che ha ricondotto molte scuole comunali nel sistema delle scuole paritarie.

Sul punto, il Ministero dell’Istruzione (nota prot. n. 15830 del 20 ottobre 2009) in risposta USP Bo nota prot. n. 1046 del 6.2.2009 (clicca qui) e successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nota prot. n. 0069064 del 4 agosto 2010)(clicca qui) hanno confermato che il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia comunali, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, anche dopo il riconoscimento della parità, continua ad essere valutabile ai fini della ricostruzione di carriera secondo la disciplina del D.L. n. 370/1970. Ne consegue che la trasformazione delle scuole comunali in scuole paritarie non incide sulla riconoscibilità del servizio ai fini della carriera, che resta pienamente valutabile.

2.VALUTAZIONE AI FINI DELLA MOBILITA’

il MIM a pag. 93 del CCNI MOBIITA’ 2025/28 nella PREMESSA prima delle NOTE ha recepito la valutazione ai fini della mobilità.
infatti recita ultimo capoverso:
“IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON E’ VALUTABILE in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E’ FATTO SALVO il riconoscimento del servizio prestato:
a)fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
b)nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
c) nelle scuole secondarie pareggiate(art. 360 T.U.)”
Pertanto è valutabile ANCHE NELLE GRADUATORIA INTERNA COME PRERUOLO





ATA : VALUTAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA SERVIZI PRERUOLO COMPRESO MILITARE

SERVIZI PRERUOLO
il personale ATA immesso in ruolo da 2023/24 come il personale docente segue le regole della valutazione per intero nella ricostruzione di carriera del servizio preruolo art.569 Dlvo 16.04.1994 n. 297 come modificato da DL 16.3.2023 n. 69 (clicca qui)


Il personale ATA immesso in ruolo precedentemente segue le regole servizio preruolo dei 4 anni valutabili per intero (non più 3 anni) come i docenti in base all’art.4 comma 13 del DPR 23.8.1988 n. 399 che rimanda all’art. 3 secondo comma del decreto legge 19 giugno 1970 n. 370 come modificato da art. 81 DPR 417/74 e solo 1/3 ai soli fini economici art. 9 legge 26 luglio 1970 n. 576.

in virtù di tale disposizione il servizio preruolo (compreso quello eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore ) viene riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto al personale docente ossia 4+ i 2/3 della restante parte ai fini giuridici ed economici ed il restante 1/3 ai soli fini economici in base all’art. 485 del Dvlo 16.4.1994 n. 297. Confermato da art. 66 co 6 pag. 80 CCNL scuola 4.8.1995 in So n.109 a G.u. 207 del 5.9.1995 (clicca qui), poi art. 142, 1 comma n. 1 n. 8 pag. 112 S.O. N. 135 a Gu 188 del 14/8/2003) del CCNL comparto scuola quadriennio 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 e da ultimo da art. 146, co 1 n 8 del CCNL 2007(clicca ) in RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMPARTO SCUOLA GENNAIO 2017 sito Aran

IN SOSTANZA E’ STATO INTRODOTTO ANCHE PER ATA LA VALUTAZIONE DEL PRERUOLO COME PER I DOCENTI 4 anni per intero +2/3 a tutti i fini e 1/3 ai soli fini economici per le nomine in ruolo prima dell 1.9.2023.

SERVIZIO MILITARE
Il servizio militare di leva o equiparati , prestato a decorrere dall’entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (30 gennaio 1987) o in corso di prestazione a tale data, é valido per l’intera durata (mesi e giorni) anche non in costanza di rapporto di impiego, a prescindere dal titolo di studio, per l’inquadramenti economico.
E’ VALUTATO interamente (mesi e giorni) alla decorrenza economica dell’assunzione a tempo indeterminato come anzianità giuridica utile al conseguimento delle posizioni stipendiali .
Il SIDI, al momento della ricostruzione della carriera , riconosce automaticamente il servizio militare ed equiparato, sempre che sia inserito nella dichiarazione dei servizi.

Per il personale ata é riconoscibile il servizio prestato come docente nella ricostruzione di carriera come da corso di formazione ricostruzione Usp di Forlì del 18.12.2019(clicca qui) e corso di formazione del 4 aprile 2019 su fascicolo pensionistico (clicca qui). Pag. 97.vedi anche C.M. 9/2/1996 n. 65 PERSONALE ATA(clicca qui)



CEDOLINO STIPENDIO MARZO 2026 E CU 2025 DOCENTE MEDIE GRADONE 9

Un docente di ruolo scuola media gradone 9 residente nel Comune di Forlì che ha letto con attenzione il mio articolo del 2 marzo 2025 dal titolo: “PERSONALE SCUOLA IN SERVIZIO: ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALI” (che si riferiva a Redditi 2023) mi invia il CU 2026 redditi 2025 chiedendomi spiegazioni sul calcolo addizionali e mi invia anche il cedolino di marzo 2026 , mese in cui iniziano per il personale in servizio il pagamento delle addizionali.
RISPOSTA:
PREMETTO CHE LE ADDIZIONALI sia Regionale che Comunali vanno calcolati su reddito del 2025 che per il docente è di euro 27.536,86 (vedi punto 1 del CU) lo stesso del Cedolino di dicembre 2025
Nel CU 2006 per redditi 2025 vengono indicate:
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF di euro 441,46(punto 22)
ADDIZIONALE comunale(complessiva euro151,45 di cui 77,45 a saldo 2025 e acconto 2025 euro 74,00) :
ACCONTO 2025 euro 46,74(punto 26) pagato in 9 rate nel 2025.
SALDO 2025 euro 104,71(punto 27)
ACCONTO 2026 euro 45,44(punto 29).
NEL CEDOLINO DI MARZO 26 ADDIZIONALI 9 Rate fino a novembre 26.
ADDIZIONALE REGIONALE euro 49,05 (punto 22 CUD )
ADDIZIONALE COMUNALE SALDO 2025 euro 11,63(punto 27 CUD)
ACCONTO 2026 ADDIZIONALE COMUNALE euro 5,05(punto 29 CUD).

Si precisa che l’acconto 2026 é il 30% dell’addizionale comunale dovuta per il 2025 euro 151,45 (acconto 2025 euro 46,74 + saldo 2025 euro 104,71) cioè 45,44 per 9 mesi(punto 29 CUD).

ECCO IL CALCOLO ADDIZIONALE REGIONALE EMILIA ROMAGNA in base alle tabelle in 3 fasce da 1,33% fino a 15.000 , da 1,93 % fino a 28.000, da ……. fino a 50.000.
Nel caso in esame su reddito 2025 euro 27.536,86 euro 441,46(199,50+ 241,96)

ECCO IL CALCOLO ADDIZIONALE COMUNALE FORLÌ (DELIBERA COMUNE FORLÌ N. 29 del 15 aprile 2024 per anno 2025 in base a 3 fasce da 0,55% fino a  28.000 , da 0,78% fino a 50.000.
Nel caso in esame su reddito 2025 di euro 27.536,86 euro 151,45 complessivi . Acconto 2025 euro 46,74 e saldo 2025 euro 104,71

INFATTI NEL CEDOLINO DI MARZO LE ADDIZIONALI ASSOMMANO AD EURO 65,73 con trattenute fino a novembre 2026:
Addizionale Regionale euro 49,05
Addizionale comunale SALDO 2025 euro11,63
Addizionale comunale Acconto 2026 euro 5,05
Nel messaggio allegato al cedolino sono indicate distinte le detrazioni totali di euro 251:
Detrazioni Lavoro Dip. Euro 168,000.
Ulteriori detrazione Art. 1 c. 6 L. 207/24 Euro 83,00.
Novita per la RPD viene tassata al 15% invece del 23%(o del 33%) dopo aver detratto le ritenute assistenziali del 9,15%.
Pertanto per tale docente scuola media gradone 9 RPD lorda( competenze ) 205,10 – imponibile 186,33 netta in tasca 158,38 (tassata al 15%) invece di 143,47 (tassata al 23%) cioè 15 euro netti in più.
Per la detassazione vedi il mio articolo del 3 marzo 2026 (clicca qui).
SI PUÒ RINUNZIARE

ALLEGATI :
CU 2026 per REDDITI 2025.
CEDOLINO STIPENDIO MARZO 2026.



DOCENTI DI RUOLO:PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI 9 GIORNI: 3+ 6(art. 15 comma 2 CCNL 29.11.2007)

Al personale docente di ruolo spettano permessi per motivi personali 3 giorni di permesso retribuito ai sensi del comma 2 dell’art. 15 del CCNL 29.11.2007.
I 6 giorni di ferie richiesti per motivi personali o familiari si aggiungono ai 3 giorni di permesso retribuito, né assumono la stessa veste , e la fruizione comporta che la sostituzione può essere effettuata o con la corresponsione di ore eccedenti oppure con la nomina di un supplente(comma 2, art. 15).
la stessa Aran ha risposto con proprio parere(clicca qui) in tale senso a quesito risposta a PEC 1/12/2011 prot. ARAN 0002698/20011 del 2/2/2011 sottolineando nell’ultimo capoverso che è escluso potere discrezionale del Dirigente scolastico.
La norma infatti parla genericamente(in tal senso per aspettativa per motivi di famiglia Delib. sez Controllo n. 1415 del 3.2.1984 secondo cui nella espressione “motivi di famiglia” vanno comprese “tutte quelle situazioni meritevoli di apprezzamenti e di tutela secondo il comune buon senso, in quanto attinenti a benessere, allo sviluppo e al progresso della persona sia come membro di una famiglia che come singola persona”) di “motivi personali o familiari” e prevede la possibilità di documentare anche “mediante autocertificazione”.
In tal senso si è espresso USR Calabria con nota del 19.12.2014.
VARI TRIBUNALI-Monza-LAGNONETRO etc) HANNO CONFERMATO e da ultimo il tribunale di Milano 2019/2025, e tribunale Ferrara n. 54/2019.
Analogo articolo é stato pubblicato il 27.9.2016 con allegata NOTA USR Calabria (clicca qui)
Lo stesso MIUR aveva pubblicato sul sito una raccolta a dicembre 2016 su Orientamenti scuola permessi Retribuiti (clicca qui)