Oggi 29.1.25 ore 12,00 é stato sottoscritta ipotesi del C.C.N.I. Mobilità 2025/28 (clicca qui).
Non prima della metà mese probabilmente, in quanto deve passare dagli organi di controllo(Funzione Pubblica e MEF) poi essere firmata definitivamente , sará emanata O.M. sulla mobilità che stabilirà anche le date di presentazione delle domande oltre ad apportare chiarimenti sulla documentazione e novità introdotte da C.C.N.I.
ATTENZIONE: non possono presentare domanda di mobilità i docenti che nell’a.s. 2024/25 hanno un contratto a tempo determinato anche se finalizzato al ruolo ad eccezione dei docenti destinatari di nomina giuridica a tempo indeterminato( art. 3 comma 2).
VINCOLI PER TRE ANNI SCOLASTICI (art. 2 pag. 9 e 10)
1) tutti i docenti assunti a tempo indeterminato finalizzato al ruolo da a.s. 2023/24- va conteggiato nel triennio anno a tempo determinato finalizzato al ruolo, gli anni svolti in utilizzo o ap in quanto beneficiari deroghe e gli anni di supplenza a tempo determinato art. 47 CCNL SCUOLA 18.1.2024 dopo superamento periodo di prova ( commi 3 e 4);
2) tutti i docenti che ottengono mobilità su scelta puntuale (scuola) (comma 2).
DEROGHE AI VINCOLI(art. 2 comma 6 pag. 10 e 11)
Le deroghe ai vincoli già previste nel CCNL 18.1.24 art. 34 c. 8 sono state ampliate:
– modificato il punto a) genitori di figlio minore di anni sedici ovvero che compie i 16 anni tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità ; prima era genitore di figlio di età inferiore a 12 anni;
-aggiunto il punto e) figli di genitore che ha più 65 anni di età ovvero li compia tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda di mobilità (31-12-25).
PRIMA PREFERENZA : la sede della deroga (pag. 11 secondo capoverso).
SOSTEGNO (art. 4 MOBILITÀ PROFESSIONALE comma 1 e precisazione comma 3 ultimo capoverso ).
il docente titolare sul sostegno I grado ,in possesso del titolo sostegno ii grado anche se non in possesso di abilitazione per il II grado può chiedere passaggio di ruolo sul sostegno per il II grado e viceversa .FINO ALLO SCORSO ANNO ERA RICHIESTA ABILITAZIONE.
PRECEDENZE(art. 13 pag. 22)
II) e V) rientro nella scuola di titolarità o nel Comune diventa di 10 anni (anziché di 8) pag. 23 e 26.
IV) pag. 25 comma 1.precedenza nelle seconda fase e nella terza fase trasferimenti.
Lett. C) assistenza al genitore in situazione di gravità vale anche nei trasferimenti per altra provincia nella terza fase dei trasferimenti: non era possibile fino allo scorso anno(ex art.13 punto IV comma 4 punto 3 secondo capoverso).
Lett. D) assistenza ai fratelli/sorelle é possibile anche se non si è conviventi purché i genitori abbiano patologie invalidanti o 65 anni.
TABELLA VALUTAZIONE A1 SERVIZIO PRERUOLO(3 punti) GRADUATORIE INTERNE (pag. 88) EQUIPARATO GRADUALMENTE AL SERVIZIO DI RUOLO (6 punti).
viene valutato se prestato nello stesso ruolo(ad esempio docente ruolo medie) punti 4 ogni anno per la domanda di quest’anno , per quello del prossimo anno 5 punti; l’anno successivo 6 punti.
Se prestato in ruolo diverso punti 3 con le precisazioni della nota 4 pag. 95 (ad esempio docente ruolo scuola media o superiore per servizio preruolo scuola primaria o infanzia) punti 3 per i primi 4 anni e punti 2 per ogni anno successivo. QUINDI UN DOCENTE RUOLO SCUOLA MEDIA CHE HA PRESTATO 10 ANNI DI PRERUOLO COME SUPPLENTE SCUOLA PRIMARIA avrà diritto a punti 24(3×4 + 6×2).
Se invece il docente di ruolo medie ha prestato il preruolo alle superiori punti 3 per ogni anno e viceversa come per il docente di scuola primaria che ha 10 anni di preruolo scuola infanzia punti 3 per ogni anno e viceversa (vedi anche PREMESSA pag.94, terzo capoverso).
QUINDI UN DOCENTE RUOLO SCUOLA MEDIA CHE HA PRESTATO 10 ANNI DI PRERUOLO COME SUPPLENTE SCUOLA SUPERIORE AVRÀ DIRITTO A PUNTI 30 e viceversa.
Ad un docente titolare di scuola media che ha avuto il passaggio di ruolo da primaria dove ha svolto servizio di ruolo per 5 anni ed ha un servizio preruolo 5 anni di scuola primaria spettano 24 punti(4×3=12; 6 x2=12)( nota 4 pag. 95).
TABELLA VALUTAZIONE A1 PUNTEGGIO CONTINUITÀ modifiche :elevato di 6 punti nel triennio ; di 3 punti nel quinquennio ; di 3 punti oltre il quinquennio (pag. 89 ).
Lo stesso nella graduatoria interna ( nota 5 bis pag 96) già dal primo anno(non si considera anno in corso) per ogni anno entro il quinquennio e oltre il quinquennio .
Viene elevato il punteggio di continuità .
La continuità nella stessa scuola per un triennio 12 punti prima erano 6 punti.
Per ogni ulteriore anno :
entro il quinquennio : 5 punti prima 2
Oltre il quinquennio : 6 punti prima 3
TABELLA VALUTAZIONE A2 ESIGENZE FAMIGLIA modifiche valutazione (pag. 89):aumento di 1 punto per i figli e inserimento ricongiungimento al convivente di fatto.
per ogni figlio fino a 6 anni punti 5 anziché punti 4 (punto B).
per figlio di età inferiore a 18 anni punti 4 anziché punti 3 (punto C)
Al punto A) della tabella di valutazione ESIGENZE DI FAMIGLIA é stato inserito il ricongiungimento al convivente di fatto già presente e recepita nella O.M. Mobilità 30/2024 dello scorso anno all’art. 4 comma 9 a seguito sentenza del Consiglio di Stato del 2000.
TABELLA VALUTAZIONE A3 TITOLI GENERALI (pag. 90 e nota 18 e 18 bis)
aggiunta la lettera I) valutazione tutor e orientamento punti 3 per almeno 3 anni nella stessa scuola (vedi precisazioni nota 18 e 18bis) solo per MOBILITÀ VOLONTARIA.