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FC: PUBBLICAZIONE TRASFERIMENTI DOCENTI A.S. 2022/23

L’USP di Forlì ha pubblicato (clicca qui) oggi 17.5.22 i trasferimenti del personale docente di scuola media, di scuola superiore, di scuola primaria, di scuola dell’infanzia e del personale educativo.
In allegato gli elenchi compresi quelli in uscita dalla provincia di Forlì.



FC: DISPONIBILITA’ POSTI PRIMA DEI MOVIMENTI

L’USP di Forlì oggi 5.5.22 ha pubblicato (clicca qui) i posti prima delle operazioni di mobilità.

In calce le disponibilità per il personale docente di scuola superiore e di scuola media con la nota di trasmissione(clicca qui)



DOMANDE MOBILITA’: DICHARAZIONI – CHI PUO’ E CHI NON PUO’ PRESENTARE DOMANDA

L’USP di Forlì nella pagina(clicca qui) in cui rende la pubblicazione della normativa sulla mobilità ha pubblicato i seguenti allegati non presenti sul sito del Ministero:

*Dichiarazione Trasf. Docenti;
*Dichiarazione Personale Legge 104;
*Personale ATA Dichiarazione Personale;
*Personale ATA Dichiarazione Legge 104.
Sul sito l’USP ha pubblicato una pagina (clicca qui)sui contatti nucleo di supporto alla mobilità.

CHI PUO PRESENTARE DOMANDA DI MOBILITA’:
docente immesso in ruolo prima del 1.9.2020;
docente immesso in ruolo a.s. 2020/21;
docente immesso in ruolo a.s. 2021/22:
NO DOCENTE DA GPS in quanto nominato a tempo determinato.

  • docenti immessi in ruolo fino all’a.s. 2019/20
    solo se ottengono il movimento trasferimento con un codice sintetico(comune o distretto) e non con codice puntuale di scuola ed anche una scuola all’interno del Comune di titolarità nella seconda fase da posto comune a sostegno o per passaggio di ruolo o di cattedra.
    Se ottengono il trasferimento interprovinciale con qualsiasi codice(puntuale o sintetico) rimangono bloccati per 3 anni.
    docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2020/21
    possono non presentare domanda di trasferimento o presentarla: in caso non la ottengano confermano la titolarità nella scuola di assegnazione.
    Potranno presentare domanda per l’a.s. 2023/24.
    Nel caso invece presentandola la ottengano avranno nella nuova scuola il vincolo triennale indipendentemente dal codice espresso nella domanda.
    docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2021/22
    possono non presentare domanda di trasferimento o presentarla: in caso non la ottengano confermano la titolarità nella scuola di assegnazione.
    Potranno presentare domanda per l’a.s. 2024/25;
    Nel caso invece presentandola la ottengano avranno nella nuova scuola il vincolo triennale indipendentemente dal codice espresso nella domanda.
  • REVOCA DOMANDA DI MOBILITA’ DOCENTI: ENTRO MERCOLEDI’ 13 APRILE 2022( 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità prevista per 23 aprile 2022(art. 2 comma 6 e comma 4 O.M.) OVVERO è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI dei posti disponibili(art. 5 comma 2 O.M. e art. 2 comma 4 ) prevista per il 19 aprile 2022.)


O.M. MOBILITA’ 2022/23 : SCADENZA DOMANDA 15 MARZO 2022

Pubblicata oggi 25.2.2022 alle 15,24 sia la Ordinanza sulla mobilita del personale docente, educativo ed ATA(O.M. 25 febbraio 2022 n. 45) sia la Ordinanza per gli insegnanti di religione cattolica(O.M. 25 FEBBRAIO 2022 N. 46) .
La O.M.45 all’art. 2 fissa la data di presentazione della domanda online per il personale docente dal 28 febbraio entro il 15 marzo 2002; per il personale ATA dal 9 marzo al 25 marzo 2022; per il personale educativo dal 1 marzo al 21 marzo 2022.
Per i docenti di religione cattolica dal 21 marzo al 15 aprile 22.
il Ministero dell’Istruzione, come fa tutti gli anni, ha pubblicato(clicca qui) una apposita pagina per la mobilità 2022/23 in cui sono presenti, lo Scadenzario, le guide rapide per le domande mobilità , le O.M. 45 e 46, l’ipotesi del nuovo CCNI 27.2.2022 firmato solo dalla CISL oltre la modulistica, le autodichiarazioni, gli elenchi ufficiali.

SI ALLEGA(clicca qui) AD OGNI BUON FINE LA NOTA MIUR 25.2.2022 ore 19,21 CHE TRASMETTE OO.MM. MOBILITA’



CCNI MOBILITA’: FIRMATO SOLO DA CISL

IL 27.1.2022 solo la CISL Scuola ha firmato il contratto sulla mobilità. 2022/2025(clicca qui).; CONTRARI GLI ALTRI SINDACATI CHE VOLEVANO L’ABOLIZIONE DEI VINCOLI STABILITI PER LEGGE.
In effetti il principio del vincolo triennale è stato introdotto nell’ultimo CCNL 19.4.2018 come oggetto di contrattazione integrativa all’art 22 comma 4 lettera a1) ….”al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla procedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente” e poi recepito nel CCNI 6.3.2019 sulla mobilità 2019/22. Tale norma pertanto rimane invariata nel punto 2 dell’art. 2 del nuovo CCNI.

La legge 106/2021 poi (D.L. 73/2021) all’art. 58, Comma 2, Lett. F) ha introdotto il vincolo triennale a chi ottiene qualsiasi sede nella provincia richiesta(art. 2 comma 3 nuovo CCNI mobilità).

Inoltre tale articolo ha anche ridotto il vincolo di 5 anni (introdotto Art 1 comma 17-octies della legge 20.12.19 n. 159-D.L. 29.10.19 N. 126)di cui all’art. 399 comma 3 del Dlvo 297/1994 a 3 anni in riferimento ai nominati in ruolo da 2020/21(art. 2 comma 6 nuovo CCNI Mobilità).

Cosa ha ottenuto la CISL -scuola ? : la possibilità per i docenti nominati in ruolo(art. 2 comma 7) di potere presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere la sede definitiva a partire da quelli nominati in ruolo da 1.9.2020. Tale domanda potrà ,a mio parere, dare l’opportunità di rientrare al sud in quanto il docente può esprimere fino a 15 preferenze anche di province diverse.

Il comma 2 dell’art. 2 , come ho già detto, conferma nell’ambito provinciale il vincolo triennale nel caso di espressione puntuale di una scuola già presente lo scorso anno.

Il comma 3 dell’art. 2 che recepisce l’art. 58 comma 2 lett f), secondo periodo della legge 106/20221(D.L. 73/2021) che estende il vincolo triennale a partire dalle operazioni relative all’a.s. 2022/2023 “in una qualunque sede ottenuta nella provincia richiesta” VIENE LIMITATO AL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE con la precisazione di “diversa da quella di titolarità”.

Il comma 4 dell’art. 2 del nuovo CCNI precisa che i docenti immessi in ruolo prima del 2000/2001 hanno già assolto l’obbligo di permanenza biennale(era prima di 4 anni) e possono presentare domanda di mobilità.

Il comma 6 dell’art. 2 del nuovo CCNI recepisce la riduzione per i nominati in ruolo da 2020/21da 5 anni a tre anni del periodo di permanenza nella scuola di titolarità.

Il comma 7 dell’art. 2 del nuovo CCNI disciplina l’acquisizione della titolarità per i neonominati in ruolo a seguito di domanda volontaria di mobilità estendendola anche ai neonominati del 2020/21 : anche questi possono presentare domanda di mobilità per acquisire la titolarità; nel caso non ottengono per una delle sedi richieste la titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza; nel caso non presentino domanda la titolarità è attribuita sulla scuola assegnata prima dei movimenti.

Naturalmente il docente che sta svolgendo l’anno di prova in qualità di supplente non potrà quest’anno presentare domanda di trasferimento.

SI SEGNALA SUL SITO DE LA TECNICA DELLA SCUOLA IL VIDEO SULLE NOVITA’ DEL CCNI (CLICCA QUI).

A febbraio il Ministero emanerà la O.M. che fisserà la data di presentazione delle domande.



GRADUATORIE INTERNE PERSONALE DI RUOLO: ILLEGITTIMO CHIEDERE COMPILAZIONI MODULI IN ASSENZA NUOVO CCNI ED O.M.

Alcune scuole stanno già chiedendo al personale di ruolo docente ed ATA la compilazione dei moduli per la graduatoria interna in assenza di nuovo CCNI e di O.M.
Il prossimo incontro al Ministero con le OO.SS. è previsto per martedì 25.1.2022.

Si fa presente che tale richiesta non è conforme alla normativa in mancanza di CCNI che prevede la richiesta entro 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di mobilità non ancora fissata considerato che vanno valutati i titoli in possesso alla data di scadenza(ad esempio nascita di un figlio).

IL VECCHIO CCNI PREVEDEVA così all’art. 45 comma 5 per ATA e all’art. 21 comma 2 ed art. 19 comma 4 per i docenti



DOCENTI NEOASSUNTI : ANNO FORMAZIONE E PROVA

ill MI ha emanata la Nota n. 30345 del 4 ottobre 2021 sul periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per quelli che hanno avuto il passaggio di ruolo.

Tra i destinatari della Nota anche i docenti reclutati mediante la fase straordinaria dell’art. 59 del decreto legge 73/2021.

Le istruzioni ribadiscono il modello attualmente in uso(D.M. 850/2015).

Docenti coinvolti:

– neoassunti a.s. 2021/22;

–     docenti con contratti al 31 agosto di cui alla fase straordinaria di assunzioni come da DL 73/2021;

–     assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti che hanno prorogato il periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;

–     chi ha ottenuto il passaggio di ruolo;

–     docenti che devono ripetere il periodo di formazione e prova a causa di valutazione negativa.

Il Servizio:

1)   180 giorni nel corso dell’anno scolastico;

2)   120 giorni di attività didattiche effettive.

Il percorso:

La durata del percorso è di 50 ore, così ripartite:

INCONTRI PROPEDEUTICI E DI RESTITUZIONE FINALE6 ore complessive
LABORATORI FORMATIVI/VISITE A SCUOLE INNOVATIVE12 ore
PEER TO PEER12 ore
FORMAZIONE ON LINE20 ore