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DOCENTI GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO A.S. 2025/26: SCHEDE PER INDIVIDUAZIONI SOPRANNUMERARI A.S. 2026/27

Iin questi giorni allo scopo di elaborare le graduatorie di istituto per individuazione di eventuali soprannumerari le scuole stanno consegnando ai docenti le schede da restituire compilate con allegati i documenti necessari(ALLEGATO D- ALLEGATO E- DICHIARAZIONE PERSONALE , non inserimento in graduatoria per legge 104 etc).
Si ricorda che dallo scorso anno in base al CCNI mobilita triennio 2025/2028 il sistema di valutazione servizi e stato modificato in particolare per i docenti di scuola secondaria :
1) lett. B) servizi pre-ruolo prestati nel medesimo ruolo di titolarità(scuola secondaria di primo grado o scuola secondaria di secondo grado ) fino a 6 punti come il servizio di ruolo progressivamente . Quest’anno 2026/27 punti 5 per anno.
2) lett. B) servizi di ruolo che non di ruolo diverso da quello di attuale titolarità ( scuola infanzia e primaria ) punti 3 per ognuno dei primi 4 anni; punti 2 per ogni anno eccedente i 4.
3) lett. B) servizi di ruolo che non di ruolo diverso da quello di attuale titolarità ( scuola secondaria di II grado o scuola secondaria di primo grado) punti 3 per anno
4) valutazione servizio nella scuola di titolarità senza soluzione di continuità punti 4 per per ognuno dei primi 3 anni; punti 5 per il quarto e quinto anno; punti 6 per ogni anno eccedente i primi 5 anni.
Oltre i servizi ed i titoli si valutano le esigenze di famiglia ad esempio il ricongiungimento che si interpreta come non allontanamento nel caso il coniuge, il convivente sia residente nel comune di titolarità. ATTENZIONE PER IL CONVIVENTE E NECESSARIO FARE ANCHE APPOSITA DICHIARAZIONE AL COMUNE DI RESIDENZA ad esempio Forlì (clicca qui)

SÌ ALLEGANO LE SCHEDE EDITABILI per docenti scuola infanzia, primaria secondaria di primo e secondaria di II grado.

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MOBILITA’ 2026/27 :EMANATA O.M. -DOMANDE DAL 16.3.26

Dopo i rilievi da parte degli organi di controllo( sulle deroghe deroghe figli fino a 16 anni e ricongiungimento al genitore di era superiore a 65 anni) il 10.3.26 è stato firmato il CCNI MOBILITA’ triennio 2025/27.
In data 12.3.26 é stata emanata la Ordinanza Ministeriale n. 43 (clicca qui) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per a.s. 2026/27.
In data 12.3.26 é stata emanata anche la O.M. n. 44 (clicca qui) sulla mobilità del personale IRC per a.s. 2026/27.
ECCO LA PAGINA DEL SITO MIM DEDICATA ALLA MOBILITÀ (clicca qui) con modulistica , autodichiarazioni e normativa in corso di inserimento.
La normativa é stata trasmessa dal MIM con nota 13.3.2026 n.6314.(clicca qui), che chiarisce le norme.
RINVIATO AGGIORNAMENTO TABELLE PUNTEGGI ATA CON APPOSITA DICHIARAZIONE(clicca )

L’USP di Forlì ha pubblicato(clicca qui) le dichiarazioni personali compresa legge 104 e quella generale ATA : quelle generale risulta completamente modificata ed integrata con ulteriori dichiarazioni per la sola professionale in un articolo del 16.3.26 assieme alla sua circolare del 26.3.26



DOMANDA MOBILITÀ 2026/27:INCONTRO AL MIUR

il 10.3.2026 al MIur c’è stato incontro delle OO.SS. sulla mobilità.
Il MIM ha proposto presentazione domanda per i docenti dal 16.3.2026 al 2.4. 26; per il personale ATA dal 23 marzo 2026 al 13 aprile 2026.
I sindacati hanno chiesto un prolungamento dei termini in considerazione anche che il 16.3.26 scade domanda GPS. il MIur si è riservato di esprimersi su tempi brevissimi di allargamento termini.
IL CCNI sulla mobilità ha avuto dei rilevi da parte degli organi di controllo su deroghe quindi si ai figli fino a 14 anni(non più 16 ann) e no per i genitori che hanno più di 65 .
Nella contrattazione sulle utilizzazione ed assegnazione provvisorie sarà ripreso il problema delle deroghe.



USP FC :RETTIFICA ESITI AP ED UTILIZZI 2025/26

L’USP di Forlì il 25.8.25 ha pubblicato (clicca qui) la rettifica agli esiti delle AP ed utilizzi del personale docente.
Riguardano 2 docenti di scuola primaria, un docente di scuola media interprovinciale, due docenti di scuola superiori rettifica, tre docenti di scuola superiore annullamento per autotutela utilizzo su posto di sostegno senza titolo.



USP FC: PUBBLICATI ESITI UTILIZZI ED AP DOCENTI A.S. 2025/26

L’USP di Forlì verso le 17 del 22 agosto 2025(clicca qui) ha pubblicato gli esiti in formato zippato degli utilizzi e delle AP del personale docente di ogni ordine e grado per a.s. 2025/26(scuola media-scuola superiore – scuola infanzia e scuola primaria ).
Ad ogni buon fine si pubblicano gli esiti della scuola secondaria:
SCUOLA MEDIA:
1)Esiti AP PROVINCIALI(clicca qui)
2)Esiti UTILIZZAZIONI PROVINCIALI(clicca qui)
3)Esiti UTILIZZAZIONI INTERPROVINCIALI(clicca qui)
4)Esiti AP INTERPROVINCALI(clicca qui)
SCUOLA SUPERIORE:
1)Esiti AP PROVINCIALI(clicca qui)
2)Esiti UTILIZZAZIONI PROVINCIALI(clicca qui)
3)Esiti UTILIZZAZIONI INTERPROVINCIALI(clicca qui)
4)Esiti AP INTERPROVINCALI(clicca qui)



ASSEGNAZIONE PROVVISORIA : OBBLIGO CODICE COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO

Anche nell ‘assegnazione provvisoria é obbligatorio indicare il codice del comune di ricongiungimento qualora si esprimono preferenze per altri comuni.
Un docente di ruolo senza vincoli ha chiesto per assegnazione provvisoria in altra provincia il ricongiungimento alla madre nel comune di residenza della stessa ma ha espresso solo l’unica scuola del comune di residenza e poi altre scuole di altri comuni sia per la materia che per il sostegno .
Gli è arrivata da USP la lettera di notifica della domanda di AP con cancellazione delle sedi di altri comuni non avendo espresso il codice comune di ricongiungimento: infatti è stato confermata solo l’unica scuola del Comune di ricongiungimento e cassate tutte le successive preferenze .
Ha presentato reclamo che non gli è stato accettato.
Nella graduatoria AP pubblicata da USP è stata inserita sia per la classe di concorso sia per il sostegno ma gli è stato detto che considereranno solo la scuola del comune di residenza del genitore.
L’art . 7 del CCNI utilizzazioni 2025 infatti prevede al comma 8 secondo e terzo capoverso che deve essere indicato il comune di ricongiungimento se si indicano altri comuni ed in caso di mancata indicazione (pag. 20) del Comune di ricongiungimento la domanda non viene annullata , ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione solo le preferenze analitiche del Comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso.



CCNI UTILIZZAZIONI PRECEDENZE LEGGE 104

In merito alle precedenze art. 8 comma 1 punto III (docenti con disabilità personale art. 21 e art. 33 comma 6 ) e art. 8 comma 1 punto IV (assistenza a familiare portatore di handicap art. 33 comma 3 , 5 e 7) nel caso si siano espressi rispettivamente il comune di residenza ed il comune di ricongiungimento oltre altri comuni si precisa che in mancanza di posti la precedenza non si ferma al comune di riferimento ma opera anche sulle altre preferenze espresse degli altri comuni.

Precedenza per handicap personale (art. 8 , c. 1 punto III CCNI)
ORDINE DI VALUTAZIONE DELLE PREFERENZE ESPRESSE:
1) Verifica di disponibilità nel comune di residenza (es. Forli)
2) Se non ci sono posti passa al Comune successivo indicato (es. Forlimpopoli), mantenendo la disponibilità rispetto a chi non ne ha.
3)Se ancora non ci sono posti, passa al Comune successivo indicato (es. Cesena), sempre mantenendo la precedenza .
Nota: la precedenza si applica solo nelle preferenze espresse nella domanda.
La precedenza non si annulla indicando altri comuni: si applica partendo dal Comune di Residenza .

Lo stesso vale per precedenza per assistenza a familiare(figlio, coniuge genitore etc) (art. 8 c. 1 punto IV CCNI)

RIBADISCO QUELLO CHE HO SCRITTO NEL PRECEDENTE ARTICOLO

LA DIFFERENZA TRA HANDICAP PERSONALE E ASSISTENZA A CONIUGE, FIGLIO O GENITORE portatore di handicap E ‘ CHE INDICAZIONE OBBLIGATORIA COMUNE PER AVERE PRECEDENZA anche SULLE ALTRE SCUOLE DI COMUNI DIVERSI ESISTE SOLO PER ASSISTENZA, in caso contrario tutte le preferenze vengono trattate senza alcuna precedenza , in base al punteggio.
PER HANDICAP PERSONALE invece il docente può indicare solo alcune scuole del comune di residenza . In tal caso pur non indicando il codice comune di residenza ha la precedenza .
1)Se indica il codice comune di residenza può usufruire della precedenza per le altre sedi di altri comuni.
2)Se non indica il Comune di residenza pur avendo indicato alcun sedi del comune di residenza, tutte le preferenze sia del Comune di Residenza sia degli altri comuni vengono analizzati senza alcuna precedenza , in base al punteggio.
IN SOSTANZA:
A)CHI HA HANDICAP PERSONALE PUÒ SCEGLIERE DI INDICARE ALCUNE SCUOLE del comune di residenza o il CODICE COMUNE. DEVE METTERLO obbligatoriamente se intende indicare altri comuni per usufruire della precedenza;
B) CHI PRESTA ASSISTENZA A PERSONALE CON HANDICAP non ha scelta, deve in ogni caso indicare il CODICE DEL COMUNE DI RICONGIUNGIMENTO pena la considerazione di tutte le preferenze espresse (comprese le preferenze scuole relative al comune di ricongiungimento )senza alcuna precedenza in base al punteggio.

OVVIAMENTE HA OBBLIGO DI INDICARE CODICE COMUNE ANCHE IL DOCENTE CON HANDICAP PERSONALE CHE HA IL VINCOLO CIOÈ CHE DEVE COMPILARE ALLEGATO G.



UTILIZZAZIONI 2025: CODICE SINTETICO COMUNE E PRECEDENZA

A seguito quesito posto da un docente che non ha alcun vincolo in quanto nominato in ruolo 1.9.2020 , su obbligo codice sintetico comune e diritto precedenza si precisa :
PREMETTO CHE VI SONO DUE SITUAZIONI diverse(clicca qui) : quello di handicap personale per comune di residenza(non obbligo comune di ricongiungimento se si indicano solo alcune preferenze del comune di residenza ) e quello per assistenza a coniuge, figlio, genitore per comune di ricongiungimento (obbligo in ogni caso codice comune di ricongiungimento anche se si indicano solo alcune scuole del comune di ricongiungimento )

.Art. 8 PRECEDENZE comma 1 (pag. 22 e 23 del CCNI Utilizzazioni )punto III per il personale docente con disabilitá anche non grave ed invalidità superiore ai 2/3 cioè art. 21 legge 104 lettera d) e per il persone docente art. 33 comma 6 (docente maggiorenne con handicap grave personale)lett. f ) “può usufruire della precedenza per la provincia in cui è residente a condizione che abbia espresso come prima preferenza il comune o una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
LA PREFERENZA SINTETICA DEL COMUNE E’ OBBLIGATORIA PRIMA DI ESPRIMERE PREFERENZE PER ALTRO COMUNE.
La mancata indicazione del comune di residenza preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altro comune, ma non comporta annullamento della intera domanda.
Pertanto in tali casi le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria /utilizzazione senza diritto di precedenza per il comune di riferimento
TRADUZIONE PRATICA:
se nella domanda si esprimono solo alcune scuole del comune di residenza e nessun altra fuori comune si ha diritto alla precedenza cioè la precedenza viene garantita per quelle scuole del comune espresse.
Se nella domanda si esprimono scuole del comune di residenza + altri comuni per mantenere la precedenza devi aver inserito anche il codice sintetico del tuo comune prima degli altri , altrimenti perdi la precedenza per tutte le scuole espresse.
Pertanto in caso si esprimono scuole del comune di residenza e poi preferenze di altri comuni la domanda è valida ma si perde la precedenza in quanto non si é espresso il codice del comune di residenza e tutte le preferenze espresse vengono prese in considerazione solo come domanda di ap o utilizzo senza diritto di precedenza nel comune di riferimento.


Art. 8 PRECEDENZE comma 1 punto IV Per ASSISTENZA (art. 33 comma 3 , 5 e 7 legge 104)a CONIUGE,GENITORE FIGLIO etc. per il comune di ricongiungimento Invece Il codice sintetico del Comune è sempre obbligatorio anche se preceduto da scelte analitiche (pag. 24 e 25 CCNI UTILIZZAZIONI 2025 : lo stesso per i trasferimenti vedi art. 13 comma 1 punto IV pag. 25 del CCNI mobilità 2025).

NON SI DÀ LA POSSIBILITÀ COME NEI CASI DI LEGGE 104 personale art. 21 e art. 33 comma 6 di scegliere per il comune di residenza in alternativa al codice del comune solo alcune scuole del Comune limitando obbligatorietà CODICE COMUNE solo se si scelgono scuole di altri comuni o in caso di vincolo con compilazione ALLEGATO G.

IN SOSTANZA IL CCNI 2025 utilizzazioni riproduce le precedenze art. 8 (pag.16) del vecchio CCNI triennio 2019/2022

IL DOCENTE PERTANTO HA DIRITTO ALLA PRECEDENZA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI FORLI di residenza ESPRESSE non avendo indicato scuole di altri comuni, in quanto non ha obbligo di esprimere il codice comune.
LO STESSO MIUR il 25 gennaio 2007 prot. 1303 aveva risposto in tal senso ad apposito quesito presente nel sito MIUR(clicca qui) in parte superato.
Infatti ora -SI RIBADISCE- il non obbligo codice comune viene limitato solo al comune di residenza per i portatori di handicap personale nel caso non esprimono preferenze di altri comuni , mentre per il comune di ricongiungimento per assistenza deve essere invece in ogni caso espresso il codice comune di ricongiungimento.
Il discorso cambia , obbligo indicare comune in ogni caso per usufruire della precedenza dei docenti con vincolo cioè quelli che devono compilare ALLEGATO G sia per il comune di residenza che per il comune di ricongiungimento .
SI PRECISA CHE IL 21 MARZO 2025 AVEVO FATTO ANALOGO ARTICOLO SULLA MOBILITÀ distinguendo fra i docenti con HANDICAP PERSONALE che non hanno il vincolo e quelli che lo hanno in riferimento al comune di residenza (clicca qui)