La Tecnica della Scuola il 27 maggio 2026 su YouTube ha pubblicato (clicca qui) il primo video dal titolo “ASSEGNAZIONI PROVVISORIE : NOVITÀ IN ARRIVO NEL MESE DI GIUGNO”.
Dopo ultimo incontro del 26 maggio(nell’ambito del secondo incontro sulla parte normativa del CCNL 2025/27 al fine di concludere entro fine giugno .prossimo incontro il 24 giugno ) e in corso di emanazione CCNI e relativa O.M. che fisserà le date di presentazione domande e attribuirà potere alla contrattazione regionale.
Lo scorso anno le domande erano dal 14 al 25 luglio 25 su CCNI sottoscritto 10 luglio 25 con circolare 11.7.25.
Quest ‘anno si ipotizza che le scadenze saranno anticipate.
Domani venerdì 29 maggio 26 saranno pubblicati i trasferimenti
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FC : DISPONIBILITÀ POSTI PRIMA DEI MOVIMENTI
L’USP di Forlì ha pubblicato l’8 maggio 2026(clicca qui) la disponibilità dei posti prima dei movimenti per il personale docente di ogni ordine e grado comprensivi degli accantonamenti .
SI ALLEGANO:
1) PROSPETTO SCUOLA MEDIA
2) PROSPETTO SCUOLA SUPERIORE
DEROGA AL VINCOLO IN AP PER RICONGIUNGIMENTO AL GENITORE CON ETA’ SUPERIORE A 65 ANNI
Nella legge 50 del 20 aprile 26 (conversione D.L. 19/2016 PNRR 2026) pubblicata in G.U. N. 91 (pag. 73) all’art. 18 comma 2 lett. a) stata apportata una modifica all’articolo 399 del comma 3 del Dlvo 297/1994 (clicca qui)aggiungendo le parole per far superare il vincolo e poter far presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale per il ricongiungimento al genitore di età superiore a 65 anni.
LEGGE 104 SCUOLA: CHI PUOI ASSISTERE E QUALI DIRITTI HAI DAVVERO(PERMESSI, CONGEDO,TRASFERIMENTI)
Non tutti i familiari danno gli stessi diritti: guida chiara per docenti e ATA.
🧭 Introduzione
Nel mondo della scuola si parla spesso di “caregiver”, ma non sempre è chiaro cosa significhi davvero e, soprattutto, quali diritti spettino in base al familiare assistito.
👉 Una cosa è certa:
permessi, congedi e mobilità seguono regole diverse.
🎯 Chi è il caregiver
Il caregiver è la persona che assiste in modo continuativo un familiare con disabilità grave.
❗ Tuttavia, nella scuola:
👉 non basta assistere un familiare per avere tutti i benefici
I diritti cambiano in base al grado di parentela.
📌 Figlio con disabilità grave
È il caso più tutelato.
✔️ Permessi Legge 104 (3 giorni)
✔️ Congedo straordinario (fino a 2 anni)
✔️ Precedenza nei trasferimenti
✔️ Esclusione dalla graduatoria interna
👉 Massima tutela in tutti gli ambiti.
📌 Coniuge (marito/moglie)
✔️ Permessi
✔️ Congedo
✔️ Precedenza nei trasferimenti
✔️ Esclusione dalla graduatoria interna
📌 Genitore
✔️ Permessi
✔️ Congedo
✔️ Precedenza nei trasferimenti
✔️ Esclusione dalla graduatoria interna
❗ Anche se vive in altro comune:
👉 serve una domanda di trasferimento coerente.
📌 Fratello o sorella
👉 Regola generale
✔️ Permessi
✔️ Congedo (solo in assenza di altri familiari)
❌ Precedenza nei trasferimenti
❌ Esclusione dalla graduatoria interna
👉 Eccezione (molto importante)
✔️ Se i genitori sono:
- deceduti
- mancanti
- totalmente inabili
👉 il fratello o la sorella che presta assistenza:
✔️ ha diritto alla precedenza nei trasferimenti
✔️ ha diritto all’assegnazione provvisoria
✔️ è escluso dalla graduatoria interna di istituto
📌 Suocero o suocera
✔️ Permessi (se il coniuge non può assistere)
✔️ Congedo (ma con priorità inferiore)
❌ Precedenza nei trasferimenti
❌ Esclusione dalla graduatoria interna
📌 Altri parenti (nonni, zii, ecc.)
✔️ Permessi (in casi particolari)
✔️ Congedo (con priorità)
❌ Trasferimenti
❌ Graduatoria interna
⚠️ Il punto più importante
👉 Permessi e congedi NON significano precedenza nei trasferimenti
Molti lavoratori commettono questo errore:
- ottengono la Legge 104;
- ma pensano di avere automaticamente diritto alla mobilità.
❌ Non è così.
📊 Schema riassuntivo aggiornato
| Familiare | Permessi | Congedo | Trasferimenti | Graduatoria interna |
|---|---|---|---|---|
| Figlio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Coniuge | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Genitore | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Fratello/Sorella (caso normale) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Fratello/Sorella (senza genitori) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Suocero | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Altri parenti | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ❌ |
✅ Conclusione
👉 Essere caregiver è fondamentale, ma nella scuola:
✔️ i diritti dipendono dal familiare assistito
✔️ solo alcuni casi danno precedenza nella mobilità
👉 In particolare:
- figli, coniuge e genitori → sempre tutelati
- fratelli/sorelle → solo in assenza o impossibilità dei genitori
👉 solo in questi casi si ha anche l’esclusione dalla graduatoria interna e la precedenza nei trasferimenti.
💡 Consiglio pratico
Prima di fare domanda di trasferimento o compilare la graduatoria interna:
👉 verifica sempre:
- chi stai assistendo;
- se esistono altri familiari prioritari;
- quali diritti sono realmente previsti.
👉 Eviterai errori molto comuni e spesso penalizzanti.
GRADUATORIA INTERNA E LEGGE 104: ESCLUSIONE ANCHE CON GENITORE IN ALTRO COMUNE
Conta la domanda di trasferimento quando si è esclusi davvero secondo il CCNI 2025-17
Molti pensano che serva la stessa residenza. In realtà non e così: conta la domanda di trasferimento
🧭 Il caso concreto
Un docente (o ATA) titolare in una scuola della provincia di Ravenna, precisamente del Comune di Ravenna, assiste un genitore con disabilità grave residente a Faenza.
Il lavoratore:
- usufruisce dei 3 giorni di permesso della Legge 104/1992;
- ha presentato domanda di trasferimento per avvicinarsi al genitore.
👉 Deve essere inserito nella graduatoria interna oppure escluso?
Cosa dice il CCNI
Il CCNI mobilità 2025–2027 (art. 13, comma 2, lettera b) chiarisce un punto fondamentale:
👉 l’esclusione dalla graduatoria interna vale anche se il genitore vive in un comune diverso
✔️ ma solo se il dipendente ha presentato domanda di trasferimento per quel comune( esprimendo come prima preferenza il codice COMUNE o scuole di quel comune prima del Codice Comune).
❗ Il punto che fa la differenza
Molti sbagliano perché pensano che:
👉 “comune diverso = niente esclusione”
❌ NON è così
👉 La vera regola è:
✔️ conta la domanda di trasferimento
📌 Quando si è esclusi
L’esclusione scatta se:
- assisti un genitore con disabilità grave (Legge 104);
- usufruisci dei permessi;
- hai presentato domanda di trasferimento;
- hai indicato il comune del genitore tra le preferenze.
- 📊 Schema semplice
| Situazione | Risultato |
| Solo Legge 104 | ❌ inserito in graduatoria |
| 104 senza domanda coerente | ❌ inserito |
| 104 + domanda per il comune del genitore | ✅ escluso |
·
- ✅ CONCLUSIONE (CHIARA)
- Nel caso descritto, il dipendente:
- 👉 DEVE ESSERE ESCLUSO dalla graduatoria interna di istituto
- anche se il genitore vive in un comune diverso.
- La norma serve proprio a tutelare chi deve avvicinarsi al familiare disabile.
💡 In pratica
Se stai assistendo un genitore con 104:
- non basta avere i permessi;
- devi fare una domanda di trasferimento coerente;
👉 solo così eviti di essere inserito in graduatoria interna come perdente posto.
RICONOSCIBILITA’ DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE EX SCUOLE PRIMARIE PARIFICATE DIVENUTE PARITARIE:FINO AL 31.8.2008
Le scuole primarie parificate , successivamente divenute paritarie sono riconoscibili ai fini della carriera e valutabili nella domanda di mobilità fino al 31.8.2008, data di scadenza della parifica.
L’istituto della parifica per le scuole elementari, ora primarie, non è stato abrogato dalla legge 62/2000.Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l’eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità .
Le convenzioni di parifica però sono scadute il 31.8.2008.
Quindi fino alla data del 31.8.2008 hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate” e pertanto fino a tale data devono essere riconosciute i servizi prestati in dette scuole ai sensi dell’art. 485 del D.lVO 297/94 nella ricostruzione di carriera.
Lo stesso vale per le domande di mobilità .
RICONOSCIBILITÀ ‘ DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE EX SCUOLE MATERNE COMUNALI DIVENUTE PARITARIE
Una docente di scuola infanzia immessa in ruolo nella scuola statale chiede se il servizio prestato presso scuole materne comunali, successivamente divenute paritarie sia riconoscibile ai fini della carriera e valutabile della mobilità .
La risposta è positiva deve essere riconosciuto sia nella carriera (art. 485 del D.lg 16.4.1994 n. 297) sia valutato nella domanda di mobilitá come preruolo (PREMESSA alle note ALLEGATO 2 TABELLE VALUTAZIONE DEI TITOLI ultimo capoverso CCNI Mobilità 10.3.2026)
1. RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370(clicca qui), il servizio prestato nelle scuole materne, sia statali sia comunali, è riconoscibile ai fini della carriera, purché svolto con qualifica non inferiore a “buono”.
Tale disposizione continua a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62 (legge sulla parità scolastica), che ha ricondotto molte scuole comunali nel sistema delle scuole paritarie.
Sul punto, il Ministero dell’Istruzione (nota prot. n. 15830 del 20 ottobre 2009) in risposta USP Bo nota prot. n. 1046 del 6.2.2009 (clicca qui) e successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nota prot. n. 0069064 del 4 agosto 2010)(clicca qui) hanno confermato che il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia comunali, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, anche dopo il riconoscimento della parità, continua ad essere valutabile ai fini della ricostruzione di carriera secondo la disciplina del D.L. n. 370/1970. Ne consegue che la trasformazione delle scuole comunali in scuole paritarie non incide sulla riconoscibilità del servizio ai fini della carriera, che resta pienamente valutabile.
2.VALUTAZIONE AI FINI DELLA MOBILITA’
il MIM a pag. 93 del CCNI MOBIITA’ 2025/28 nella PREMESSA prima delle NOTE ha recepito la valutazione ai fini della mobilità.
infatti recita ultimo capoverso:
“IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON E’ VALUTABILE in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E’ FATTO SALVO il riconoscimento del servizio prestato:
a)fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
b)nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
c) nelle scuole secondarie pareggiate(art. 360 T.U.)”
Pertanto è valutabile ANCHE NELLE GRADUATORIA INTERNA COME PRERUOLO
ART. 4 COMMA 9 O.M. MOBILITA’ 2026/27: RICONGIUNGIMENTO PER CONVIVENZA
Un docente ha chiesto chiarimenti in merito alla terminogia usata nel comma 9 :
“il punteggio per il ricongiungimento al coniuge , alla parte dell ‘unione civile ,al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commmi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76”.
Il ricongiungimento alla parte unione civile/convivente di fatto è stato introdotto con TABELLA VALUTAZIONE ESIGENZE FAMIGLIA per i docenti pag. 88 CCNI 2025/28; per ATA invece nella nota 5 ter( pag. 105) alla TABELLA VALUTAZIONE ESIGENZE FAMIGLIA.
Prima esisteva ricongiungimento al coniuge e ricongiungimento ai figli o ai genitori nel caso di docenti senza coniuge o separati con atto omologato dal tribunale.
Era possibile dichiarare lo stato civile : coniugato, celibe, nubile o già coniugato, vedovo .
Per i separati il docente o ATA deve dichiarare i dati dell’atto omologato dal tribunale e talvolta allegarlo.
ORA E’ POSSIBILE DICHIARARE anche di essere convivente di fatto (se registrato presso il comune) e anche unione civile.
Con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cosiddetta Legge Cirinná ) è stato istituita e regolata disciplinata unione civile (art. 1 commi 1-25) e solo regolata disciplinata la convivenza di fatto(art. 1 commi 36-75) .
Tali atti vanno documentati.
La parte dell’unione civile riguarda unione civile tra persone delle stesso sesso deve essere costituita e registrata presso l’Ufficio di stato civile del Comune e la legge al comma 29 prevede l’equiparazione al coniuge .
La convivenza di fatto art. 36 e 37 della legge 76/2016 di persone di sesso diverso deve essere attestata con registrazione presso l’anagrafe del comune di residenza .
Il matrimonio almeno in Italia è tra persone di sesso diverso.
PER LA CONVIVENZA BISOGNA CONSULTARE IL SITO del Comune di residenza ad esempio Forli (clicca qui) per scaricare il modulo e poi rendere la dichiarazione personale di convivenza recandosi in comune o inviando una pec o raccomandata con allegati i documenti di identità ed il Comune rilascia relativo documento necessario insieme alla dichiarazione personale con indicazione di residenza dal….. per ottenere i 6 punti se docente , i 24 se ATA. I punteggio vale anche nella graduatoria interna di istituto.
In analogia si può costituire presso il comune unione civile .Per informazione rivolgersi al comune.
Si pubblica ad ogni buon fine la dichiarazione personale da valere nella mobilità del personale docente della scuola dell’USP di Forlì (clicca qui) e quella del personale ATA(clicca qui).
ATA : VALUTAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA SERVIZI PRERUOLO COMPRESO MILITARE
SERVIZI PRERUOLO
il personale ATA immesso in ruolo da 2023/24 come il personale docente segue le regole della valutazione per intero nella ricostruzione di carriera del servizio preruolo art.569 Dlvo 16.04.1994 n. 297 come modificato da DL 16.3.2023 n. 69 (clicca qui)
Il personale ATA immesso in ruolo precedentemente segue le regole servizio preruolo dei 4 anni valutabili per intero (non più 3 anni) come i docenti in base all’art.4 comma 13 del DPR 23.8.1988 n. 399 che rimanda all’art. 3 secondo comma del decreto legge 19 giugno 1970 n. 370 come modificato da art. 81 DPR 417/74 e solo 1/3 ai soli fini economici art. 9 legge 26 luglio 1970 n. 576.
in virtù di tale disposizione il servizio preruolo (compreso quello eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore ) viene riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto al personale docente ossia 4+ i 2/3 della restante parte ai fini giuridici ed economici ed il restante 1/3 ai soli fini economici in base all’art. 485 del Dvlo 16.4.1994 n. 297. Confermato da art. 66 co 6 pag. 80 CCNL scuola 4.8.1995 in So n.109 a G.u. 207 del 5.9.1995 (clicca qui), poi art. 142, 1 comma n. 1 n. 8 pag. 112 S.O. N. 135 a Gu 188 del 14/8/2003) del CCNL comparto scuola quadriennio 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 e da ultimo da art. 146, co 1 n 8 del CCNL 2007(clicca ) in RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMPARTO SCUOLA GENNAIO 2017 sito Aran
IN SOSTANZA E’ STATO INTRODOTTO ANCHE PER ATA LA VALUTAZIONE DEL PRERUOLO COME PER I DOCENTI 4 anni per intero +2/3 a tutti i fini e 1/3 ai soli fini economici per le nomine in ruolo prima dell 1.9.2023.
SERVIZIO MILITARE
Il servizio militare di leva o equiparati , prestato a decorrere dall’entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (30 gennaio 1987) o in corso di prestazione a tale data, é valido per l’intera durata (mesi e giorni) anche non in costanza di rapporto di impiego, a prescindere dal titolo di studio, per l’inquadramenti economico.
E’ VALUTATO interamente (mesi e giorni) alla decorrenza economica dell’assunzione a tempo indeterminato come anzianità giuridica utile al conseguimento delle posizioni stipendiali .
Il SIDI, al momento della ricostruzione della carriera , riconosce automaticamente il servizio militare ed equiparato, sempre che sia inserito nella dichiarazione dei servizi.
Per il personale ata é riconoscibile il servizio prestato come docente nella ricostruzione di carriera come da corso di formazione ricostruzione Usp di Forlì del 18.12.2019(clicca qui) e corso di formazione del 4 aprile 2019 su fascicolo pensionistico (clicca qui). Pag. 97.vedi anche C.M. 9/2/1996 n. 65 PERSONALE ATA(clicca qui)
DOMANDE MOBILITÀ ATA 2026/27 DAL 23 MARZO 2026 AL 13 APRILE 2026 – GRADUATORIE INTERNE
PREMETTO CHE IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2025 E’ SU SEDE PROVVISORIA E DEVE PRESENTARE PERTANTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO (unica istanza in cui possono indicare preferenze di altre province ) PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ E QUINDI NON DEVE PRESENTARE PER LA GRADUATORIA INTERNA DOMANDA ALLA SCUOLA DI SERVIZIO ,ESSENDO SENZA SEDE.
Le scuole da alcuni giorni stanno chiedendo agli interessati di presentare la SCHEDA SOPRANNUMERARIO per elaborare le graduatorie di istituto che vanno pubblicate dopo il 13 APRILE (data scadenza domande ata) dal 14 aprile 2026 ed entro il 28 aprile 2026(art. 45 comma 5 CCNI Mobilità 10 MARZO 2026)
LA TABELLA VALUTAZIONE E’ LA STESSA DELLO SCORSO ANNO
ATTENZIONE: DA QUEST’ANNO IN ISTANZA ONLINE E’ PRESENTE IL FASCICOLO DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (Dati personali-Ruolo-Titolarità -Servizi-Titoli) IN CUI C’E’ ANCHE ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI
I COLLABORATORI SCOLASTICI e gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI si recano alle sedi sindacali senza portare i documento necessari per la compilazione.
SI RICORDANO che per una corretta compilazione i documenti necessari sono:
1) Dichiarazione servizi pre-ruolo resa all’atto della nomina in ruolo dove il personale ha indicato oltre le scuole anche la qualifica AA o CS.
2) STATO MATRICOLARE (AGGIORNATO) :dove è presente non solo elenco servizi privi di qualifica ed alcune volte prive anche della scuola in cui si è prestato servizio ma anche è presente la data della sede definitiva, i vari trasferimenti ottenuti, importante per la continuità nella scuola(ALLEGATO E) , le assenze tipo aspettativa per motivi di famiglia non retribuita che non è valutabile nei trasferimenti;
3) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA nella quale sono elencati i servizi prestati senza la qualifica ed in cui è anche indicato il 2013 non valutabile in carriera ma valutabile nei trasferimenti e il totale però riconosciuto è valutato i primi 4 anni per intero più i 2/3 per ogni anno in più: è utile per attribuzione punti in graduatoria interna ma fuorviante per la domanda di mobilità volontaria.
ALLEGATO D: serve sia per domanda di mobilità e sia per graduatoria interna soprannumero il servizio preruolo è da elencare dettagliatamente dal…. al…. qualifica ….. scuola di servizio e fare il totale servizi : sarà poi riportato nel modulo domanda trasferimento per intero ANNI E MESI distinguendo i servizi prestati nella stessa area che sarà valutato dal sistema punti 2 per mese , dai servizi prestati in area diversa che sarà valutato dal sistema punti 1 per mese.
Nella graduatoria interna operatore sindacale FARA LA SOPRACITATA DISTINZIONE valuterà IL PRERUOLO 4 anni per intero e i 2/3 del rimanente valutandolo tutto 1 punto al mese sia se prestato nella stessa area sia in area diversa.
5) residenza del familiare con decorrenza dal……. a cui si chiede il ricongiungimento (ovvero non allontanamento ) nello stesso comune della scuola di titolarità
SI ALLEGANO AD OGNI BUON FINE :
1)ALLEGATO D(DICHIARAZIONE SERVIZI) RUOLO AL 13/04/2026
2)ALLEGATO E(CONTINUITA NELLA SCUOLA DAL PRIMO ANNO(ESCLUSO ANNO IN CORSO) AL 31.8.2025
3) DICHIARAZIONE PERSONALE ESIGENZE FAMIGLIA
4) DICHIARAZIONE LEGGE 104
5)SCHEDA EDITABILE PER LA GRADUATORIA ISTITUTO PERDENTE POSTO INTERNA IST. BUCCI Faenza in cui i servizi allegato D devono essere da anni e mesi trasformati in mese e giorni in formato Excel .
6)scheda EDITABILE per le scuole GRADUATORIA DI ISTITUTO PERDENTE POSTO 2026 in formato Excel elaborata dal DIRIGENTE Franco DE STEFANO presente sul sito di Pino Durante da utilizzare da parte delle scuole per valutare in base alle domande PRESENTATE le schede di tutti gli ATA.
PREMESSO CHE tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto e nelle note in particolare nota 3 valutazione servizi, si danno alcuni suggerimenti su come compilare la scheda soprannumeri allegata PER LE GRADUATORIE INTERNE ATA:
INNANZI TUTTO Compilare ALLEGATO D servizi ,eventuale ALLEGATO E continuità nella scuola e nel comune, dichiarazione personale esigenze famiglia(persona a cui ricongiungersi ovvero non allontanarsi , esistenza figli), dichiarazione legge 104(handicap personale art. 21 o art.33 comma 6) oppure assistenza al coniuge/equiparato, al figlio o al genitore in situazione di handicap grave (art. 33 comma 3 legge 104).
ANZIANITÀ DI SERVIZIO( allegare ALLEGATO D ed eventuale ALLEGATO E)
1) il ruolo nel profilo di titolarità é DA INDICARE AL PUNTO A) della scheda soprannumerari va INDICATO IN MESI e va valutato punti 2 per ogni mese prestato ( non vale aspettativa di famiglia senza retribuzione; sono validi alcuni servizi come congedo biennale per assistenza a familiare in situazione di handicap grave) fino al 13.04.26 ;
2) il preruolo nella stessa area punti 1 per ogni mese (nei trasferimenti a domanda invece 2 punti)
3) il preruolo in area diversa (compreso quello di docente art 70 CCNL 18.1.2024 che è valutabile anche nella ricostruzione carriera) va valutato punti 1 per ogni mese (come per i trasferimenti a domanda ).
4) il preruolo nella stessa area da INDICARE AL PUNTO B) della scheda soprannumerari e INDICATO IN MESI dopo averlo sommato al preruolo in area diversa ed è valutato per intero punti 1 per ogni mese per i primi 4 anni cioè 48 mesi (ad esempio 48 mesi punti 48) e i 2/3 per ogni anno superiore ai 4 anni(ovvero superiore a 48 mesi ad esempio 53 mesi i 5 mesi 3,34 punti, ad esempio 54 mesi i 6 mesi punti 4) a differenza dei trasferimenti a domanda che é valutato per intero .
5) ANNI di Continuità nella scuola di titolarità (valutabile sin dal primo anno fino all ‘a.s. 2024/25 cioè fino al 31.8.25 a differenza della mobilità a domanda che si valuta dopo 3 anni DA INDICARE al PUNTO D) della scheda soprannumero distinguendoli entro il quinquennio (punti 8 x ogni anno) ed oltre il quinquennio(punti 12 per ogni anno).
6) ANNI di Continuità nel Comune di titolarità ,si valutano a differenza delle domande di mobilità dove non vengono valutati , sono da INDICARE AL PUNTO E) della scheda soprannumerario e valutati punti 4 per ogni anno.
ESIGENZE DI FAMIGLIA (allegare dichiarazione personale esigenze famiglia)
1)ricongiungimento o non allontanamento al coniuge o al convivente ovvero per docenti senza coniuge ai figli o al genitore o separato ricongiungimento o non allontanamento per docenti senza coniuge ai genitori o ai figli da riportare al punto A) della SCHEDA SOPRANNUMERI punti 24 ( la residenza deve essere nel comune della scuola di titolarità da almeno 3 mesi).Dichiarazione convivenza da fare in Comune ad esempio Forlì (clicca qui).
2) figlio di età inferiore a sei anni compresi i figli che compiono i 6 anni tra il 1 gennaio 26 ed il 31 dicembre 2026 , da indicare AL PUNTO B) della scheda soprannumerario punti 16 per ogni figlio
3) ogni figlio di età superiore ai 16 ma che non abbiano superato il 18 anno di età compresi quelli che compiono i 18 anni tra il 1 gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026 , da indicare al punto C) della scheda soprannumerari
Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 13.04.2026 ed entro ll 28 aprile 2026 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA titolare valutando i titoli ed i servizi in base ad ALLEGATO E-TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI. Reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione, il Dirigente nei 10 giorni successivi comunica esito.




