Archivi categoria: Trasferimenti

DOMANDE UTILIZZI ED AP DAL 15.6 AL 5.7.23

Ieri le OO.SS. hanno firmato l’Intesa che proroga il CCNI sugli utilizzi introducendo alcune novità .

Oggi il MiM con apposita nota N. 34778 datata 14.6.24 ore 8,28 (clicca qui) ha trasmesso l’Intesa , illustrando le novità e ha fissato le date di presentazione delle domande:
Dal 15 giugno al 5 luglio 23 per il personale docente;
dal 21 giugno al 7 luglio 23 per il personale ATA.
In una apposita pagina(clicca qui) il MI ha pubblicato anche la modulistica.

Il contratto collettivo decentrato della Regione Emilia-Romagna (CCDR nel motore di ricerca dell ‘USR ) concernente le utilizzazioni del personale docente , educativo ed ATA triennio 2019/22, sottoscritta ipotesi il 17.7.99 e sottoscritto definitivamente il 25.11.20 e prorogato per l’a.s. 2022/23 con intesa regionale trasmessa con nota 1.7.22 n. 17036 e poi prorogato per l’a.s. 2023/24 con intesa regionale trasmessa con nota 27.6.2023 n. 16709 che lo estende alle zone alluvionate come da comunicazione del 29.6.23 dell’USP di Ravenna.



PUBBLICATI TRASFERIMENTI PERSONALE EDUCATIVO 2023/24

il 29.5.23 sono stati pubblicati i trasferimenti del personale educativo .

Interessano la provincia di Forli 2 trasferimenti:
uno nella provincia LAPELOSA Nicola a I.T. Garibaldi CONVITTO Cesena da senza sede provincia Forli;
uno in entrata a Forli da Pesaro NEMBROTTE MENNA Annalisa a I.T. Garibaldi CONVITTO Cesena da CONVITTO “A. CECCHI”



USP FORLI-PUBBLICAZIONE TRASFERIMENTI DOCENTI 2023/24

L’USP di Forli verso le 12.40 di oggi 24.5.23 ha pubblicato (clicca qui) i trasferimenti del personale docente con unico file in formato zip.
SI ALLEGANO I TRASFERIMENTI DIVISI:
1)scuola infanzia ed in uscita;
2)scuola primaria ed in uscita;
3)scuola media ed in uscita;
2)scuola superiore ed in uscita.



D.L. 22.4.2023 N. 44 : DIFFERITI I VINCOLI TRIENNALI ALLE ASSUNZIONI 2023/24

Con il decreto legge n. 44 del 22.4.23 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed in vigore dal 23.4.23, che con il comma 20 lettera a) dell’art. 5 ha modificato il comma 3 dell’art. 399 del D.L.VO 297/94 sciogliendo così in modo positivo la riserva per coloro che nominati in ruolo dall’1.9.2022 avevano presentato domanda di mobilità.
Nella nuova formulazione del comma 3 le disposizioni di vincolo triennale si applicano a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024.

Viene poi nella lettera b) del comma 20 dell’art. 5 abrogato il comma 3-bis dell’art. 399 del D.L.VO 297/94 che prevedeva la cancellazione dalle graduatorie anche per supplenze annuali dopo aver superato l’anno di prova.



GRADONI CCNL SCUOLA E PASSAGGIO DI GRADONE DIVERSO DAL 1 GENNAIO- TABELLA VALUTAZIONE SERVIZI PRE-RUOLO

Si pubblica(clicca qui)la tabella da CCNL Scuola 4.8.2011 per i nominati da 1.9.2011 sugli anni di permanenza nelle 6 classi/fasce (gradoni)(PRIMA ERANO 7 MA POI SONO STATE ACCORPATE LA PRIMA 0 E LA SECONDA 03 )e si fanno le seguenti precisazioni:

fascia(gradone) 0 – anni 9: da anni 0 e fino ad anni 8, mesi 11e giorni 29;
fascia(gradone) 09 -anni 6: dopo anni 9 e fino ad anni 14, mesi 11 e giorni 29;
fascia(gradone) 15 -anni 6: dopo anni 15 e fino ad anni 20, mesi 11 e giorni 29;
fascia(gradone) 21- anni 7: dopo anni 21 e fino ad anni 27, mesi 11 e giorni 29;
fascia(gradone) 28- anni 7: dopo anni 28 e fino ad anni 34 mesi ,11 e giorni 29;
fascia(gradone) 35- anni 1: dopo anni 35.

L’ARAN con CIR35 del 6.9. 2021 conferma gli anni per il passaggio del personale ATA da una fascia stipendiale alla successiva .

ATTUALMENTE NON Ê RICONOSCIUTO AI FINI DELLA PROGRESSIONE CARRIERA L’ANNO 2013.

NEL CEDOLINO È INDICATA LA SCADENZA DEL GRADONE (classe/fascia).

I DOCENTI NOMINATI IN RUOLO prima dell’1.9.1996 hanno il passaggio di gradone al 1 gennaio. Ciò è dovuto al fatto che al 31.12.95 con l’inquadramento si sono persi 4 mesi o 3 mesi dalla nomina in ruolo (1 settembre o 1 ottobre).

I docenti nominati in ruolo dopo l’entrata in vigore del CCNL 95 cioè dal 1.9.96 hanno il passaggio di gradone anche con data diversa generalmente dal 1 maggio o dal 1 settembre.

Si pubblica(clicca qui) la tabella servizi pre-ruolo docenti per riconoscibilità ai fini ricostruzione carriera se prestati con il titolo di studio prescritto ( servizio pre-ruolo valutato per intero per i primi 4 anni e valutato solo per 2/3 per gli anni eccedenti i 4). UTILE ANCHE PER LA GRADUATORIA INTERNA DEI DOCENTI.



MATRIMONIO , UNIONE CIVILE E CONVIVENZA DI FATTO : TRASFERIMENTI

La differenza tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto:

il matrimonio puó essere contratto solo da persone di sesso diverso;
L’unione civile é un istituto valido per le persone maggiorenni dello stesso sesso istituita dalla legge Cirinna (legge 20 maggio 2016 n. 76 art. 1, commi 3-34);
la convivenza di fatto puó essere sia per i rapporti eterosessuali che per i rapporti omosessuali é stata istituita e regolamentata dalla legge 76/2016 art. 1 comma 36 e 37.

Nel mondo della scuola il CCNI 18-05-2022 nella tabella di valutazione titolo ESIGENZE DI FAMIGLIA alla nota 6 ultimo capoverso recita “Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell’Unione civile”.
Questo non risulta modificato ed allargato al convivente dalla O.M. 36/ 2023 come da qualcuno sostenuto.


Lo stesso prevedeva il CCNI alla nota 6) dell’art. 13 comma 1) punto IV ) Assistenza al coniuge … per la precedenza legge 104.
Ma essendo intervenuta la modifica all art. 33 della legge 104/1992 con art. 3, comma 1, lett.b, n. 2)DLVO 30 giugno 2022 n. 102 per i permessi, nell’art.5 (DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE DOMANDE) comma 7 della O.M. Mobilità 36/2023 ha introdotto il convivente di fatto: “il coniuge, intendendo per tale anche la parte di unione civile , il convivente di fatto….”

QUINDI IL CONVIVENTE DI FATTO al pari del coniuge e della parte di unione civile VALE SOLO PER LA PRECEDENZA LEGGE 104.


Per i trasferimenti con attribuzione di punti 6 il ricongiungimento invece al coniuge e alla parte di unione civile NO AL CONVIVENTE.



ATA : SCHEDA GRADUATORIA INTERNA PERDENTI POSTO

PREMETTO CHE IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2022 E’ SU SEDE PROVVISORIA E DEVE PRESENTARE PERTANTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ E QUINDI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA ALLA SCUOLA DI SERVIZIO ,ESSENDO SENZA SEDE, PER LA GRADUATORIA INTERNA .

A seguito quesiti posti e considerato che le scuole devono preparare dopo il 3 APRILE 2023(data di scadenza della domanda di trasferimento) e pubblicare le graduatorie interne anche del personale ATA entro il 18 aprile 2023 si ritiene utile precisare:

1) la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto.

2) è necessario leggere attentamente la nota 3) alla lettera B) del punto 1( anzianità di servizio) dove è evidenziata la differenza di valutazione del preruolo ai fini della mobilità a domanda(per intero) e  ai fini della graduatoria interna(i primi 4 anni per intero, il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi). Viene precisato che  per i TRASFERIMENTI A DOMANDA  il servizio pre-ruolo svolto nella stessa area  va valutato punti 2 per ogni mese quello svolto in area diversa punti 1 per ogni mese; PER I TRASFERIMENTI D’UFFICIO(graduatoria interna) il servizio pre- ruolo va valutato sempre 1 punti ogni mese sia se svolto nella stessa area sia se svolto in area diversa.

3) è necessario prestare attenzione alla nota 4 della lettera D) in cui si precisa che “Ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del triennio”.

4) è necessario prestare attenzione poi alla dicitura di cui al punto E) riferentesi alla continuità nel Comune dove è precisato “valido solo per i trasferimenti d’ufficio”  cioè le graduatorie interne.

5) è necessario anche  leggere attentamente la nota 4/Ter punti 2 Esigenze di famiglia in cui si evidenzia che nella graduatoria interna ci si riferisce non al ricongiungimento ma al non allontanamento.

6)è necessario infine leggere attentamente l’art. 45  del CCNI ed in particolare  il comma 5, 9 e 10 in cui è evidenziato che vanno valutati i titoli e le situazioni che si verificano entro il 3.4.2023.

ATTENZIONE La decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica non coperta da effettivo servizio va valutata per intero 1 punto al mese (lett. B nota 3 capoverso 6).
Per le ex LSU ora CS il servizio prestato nelle cooperative va valutato 1 punto per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi(lettera C) e relativa nota g): NON VALE PER LA CONTINUITÀ.

Pertanto riassumendo:

Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 3.04.2023 ed entro il 18 aprile 2023 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA titolare valutando i titoli ed i servizi in base alla tabella ALLEGATO E.

Si ritiene utile ribadire le differenze di valutazione tra mobilità a domanda e graduatoria interna:

1)      il preruolo va valutato diversamente : nella domanda di mobilità per intero  con valutazione 2 punti al mese quello prestato nella stessa area ed 1 punto al mese quello prestato in area diversa;  nella graduatoria interna  per intero i primi 4 anni, i 2/3  oltre i 4 anni, con valutazione di 1 punto al mese sia quello prestato nella stessa area sia quello in area diversa.

2)      Nella domanda di trasferimento si valuta solo la continuità nella scuola per almeno un triennio al quarto anno; nella graduatoria interna si valuta la continuità nella scuola già al secondo anno, ma si valuta anche la continuità nel Comune per i periodi immediatamente precedenti non coincidenti con la continuità nella scuola.

3)      Nella domanda di trasferimento non si valutano le esigenze di famiglia se si è titolari nello stesso comune della scuola(Nota 5/bis); per la graduatoria interna invece le esigenze di famiglia  non si interpretano come ricongiungimento ma come non allontanamento e quindi si valutano.

4)     il ruolo ed il preruolo valutato  a mese  fino al 3 APRILE 2023 sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna.

5) la continuità nella scuola va valutata ad anno intero e quindi    fino al   31 agosto 2022 sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna. L’eventuale continuità nel Comune per anni immediatamente precedenti solo per la graduatoria interna.

6)  tutti i titoli, compresi quelli di precedenza, vanno valutati compresi quelli maturati alla data del  3.04.2023

7)RECLAMO  AL DIRIGENTE PER GRADUATORIA INTERNA: l’art 45 del CCNI  al comma 7 prevede per l’ATA che” i dirigenti contestualmente alla pubblicazione della graduatoria( n.d.r interna per i soprannumerari) ……rendono disponibili ,su richiesta degli interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa”.

A seguito quesiti  sulla valutabilità del servizio militare  ai fini della ricostruzione carriera ecco la normativa  :

A)Prima del 1987 veniva valutato solo se prestato in costanza di rapporto di lavoro(art. 569 Dlvo 297/94)

B) il servizio miliare in corso al 30.1.1987 o prestato successivamente (fino al 31.12.2015) è valido ai fini della ricostruzione di carriera (art. 20 legge 24.12. 86 n.958 e art .7 comma 1 legge 30.12.1991 n. 412),anche se non in costanza di rapporto di lavoro: valutabile sia per i trasferimenti che per la graduatoria interna per il personale ATA (nota 3 a tabella valutazione)(punti 1 ogni mese).

Si valuta nella ricostruzione di carriera ATA anche il servizio prestato come docente e nella mobilità a domanda viene valutato sia come servizio in un altra area (punti 1 per ogni mese)  sia nella graduatoria interna punti 1 come tutto il preruolo

Seguimi allegati



GRADUATORIE INTERNE SOPRANNUMERARI SCUOLA SECONDARIA 2023 DOCENTI

Ieri 21.3.23 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di trasferimento. Da oggi 22.3.23 ed entro 15 giorni le scuole dovranno pubblicare le graduatorie interne dei soprannumerari docenti(art. 21 comma 3 CCNI 2022) COMPRENDENTI i docenti titolari , con i titoli posseduti alla data del 21 MARZO 2023,  tenendo in considerazione le precedenze (tra cui la legge 104)   per cui il docente non deve essere incluso in dette graduatorie, tranne che la contrazione di organico  sia tale da rendere necessario il coinvolgimento.


ATTENZIONE: chi ha l’assistenza al familiare  portatore di disabilità domiciliato   in comune diverso da quello di titolarità deve per essere escluso dalla graduatoria interna aver presentato entro il 21 MARZO 2023 domanda di trasferimento volontario esprimendo come prima preferenza una scuola del Comune dell’assistito(art. 13 CCNI comma 2 ).

L’esclusione dalle graduatorie di istituto opera se il docente è titolare in una scuola ubicata nella stessa provincia in cui è domiciliato l’assistito.

LE SCUOLE NON DOVREBBERO LIMITARSI A CONSEGNARE UNA SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOPRANNUMERARIO alcune volte con relative note: non sempre di facile comprensione: ma richiedere i documenti.

MI E’CAPITATO IL CASO DI UNA DOCENTE CHE DI RUOLO ALLE SUPERIORI AVEVA PRESTATO 8 ANNI DI RUOLO ALLA SCUOLA PRIMARIA: Solamente compilando l’ALLEGATO D al punto 3) C) si capisce che va valutato come preruolo come da nota 4 del CCNI 2022 alla lettera B1. ANZIANITÀ DI SERVIZIO “nella mobilità d’ufficio in merito alla valutazione di un precedente servizio prestato in un ruolo diverso , si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell infanzia ….si sommano al preruolo e si valutano come preruolo(3 punti pe i primi 4 anni e 2 per i successivi)analogamente al ruolo della scuola primaria , nella scuola secondaria di primo d 2 grado”

QUNIDI Per una corretta compilazione della scheda è necessario compilare ed allegare la documentazione prevista per la domanda di trasferimento(ALLEGATO D, ALLEGATO F, dichiarazioni personali etc) e alcune volte anche l’ALLEGATO F se non si hanno 3 anni escluso l’anno in corso e compilare la seconda parte dell’ALLLEGATO PER LA CONTINUITA’ NEL COMUNE IN ALTRE SCUOLE.

Si fa presente che nelle graduatorie interne vi sono differenze di valutazione rispetto alla domanda di trasferimento:
1) esigenze di famiglia (ad esempio ricongiungimento al coniuge …)si valutano come non allontanamento ed i figli si valutano sempre(nota 7 Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
2)Continuità nel Comune(non prevista per i trasferimenti a domanda)  (gli anni scolastici e la scuola vanno indicati nell ‘ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).
3)Continuità nella scuola già dal primo anno(non occorrono 3 anni come nei trasferimenti a domanda) (ALLEGATO F) (nota 5 bis alle Note Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti).

Si ricorda ad ogni buon fine che l’utilizzo sul sostegno fa maturare e non interrompe la continuità nella scuola: infatti   il CCNI  sulla mobilità  alla nota 5 quartultimo capoverso ( che tratta della continuità nella scuola) della  tabelle di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio  al quart’ultimo comma secondo periodo  testualmente recita:”………… il punteggio in questione spetta anche……….ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità….”)

ATTENZIONE: detta continuità viene attribuita al docente trasferito nella nuova scuola quale soprannumerario, nel caso anche in quest’ultima viene formulata la graduatoria interna per l’individuazione del soprannumerario( ad esempio docente titolare per 4 anni nella Scuola A, trasferito nell’a.s. 2022/23 da 1.9.2022 nella scuola B : in quest’ultima scuola in caso di graduatoria interna ai fini dell’individuazione del soprannumerario gli devono essere considerati i 4 anni per continuità nella scuola A cioè come se li avesse prestati nella scuola B)come previsto dall’art. 13 comma 1, punto II, alla fine del 6 capoverso e Nota 5 bis ALLEGATO 2).(VEDI ANCHE ART. 21 COMMA 11)

4)valutazione servizio pre-ruolo e altro ruolo: mentre nelle domande di mobilità vanno valutati sempre 6 punti; nelle graduatorie interne il servizio in altro ruolo va valutato 3 punti(si precisa che per i docenti di ruolo di scuola media si considera altro ruolo quello della scuola superiore e viceversa ; per i docenti di scuola dell’infanzia si considera altro ruolo quello della scuola primaria e viceversa ); il servizio pre-ruolo (VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO INFANZIA O PRIMARIA-VIENE CONSIDERATO PER I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA PRERUOLO IL SERVIZIO SVOLTO NEL RUOLO SCUOLA MEDIA O SCUOLA SUPERIORE)3 punti fino a 4 anni e 2 punti per ogni anno in più .Pertanto ad esempio un docente che ha 6 anni di pre-ruolo:  nei trasferimenti ha diritto a 36 punti(6×6=36); nella graduatoria interna a SOLI 16 punti( 4*3=12; 2*2=4) (PREMESSA alle note Comuni alle tabelle dei trasferimenti  sesto capoverso).

ATTENZIONE: PUNTEGGIO AGGIUNTIVO per non aver presentato domanda di mobilità provinciale: non riguarda in alcun modo i docenti nominati in ruolo da 1.9.2004 (sede provvisoria), come è chiaro dalla nota 5 ter  Comuni alle tabelle di valutazione dei trasferimenti in quanto l’ultimo anno di maturazione del triennio  era il 2007/08 ed il docente doveva aver prestato 4 anni consecutivi nella stessa scuola con titolarità.

LE GRADUATORIE DI ISTITUTO SONO DUE (art. 21 comma 11 del CCNI) :
A) docenti di ruolo entrati a far parte dell’ organico dal 1.9.2022 per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo;
B) docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dagli anni scolastici precedenti per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.
I Docenti legge 104 non devono essere inseriti in graduatoria anche se sono arrivati 1.9.22 e comunque se inseriti nella graduatoria B).