GRADUATORIE INTERNE DOCENTI RUOLO SCUOLA SECONDARIA 2024/25

La compilazione delle graduatorie interne da alcuni anni è un obbligo per la scuola che deve compilarle e pubblicarle entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di trasferimento (art. 21 comma 3 CCNI Mobilità 2025) cioè 9 aprile 2025 ma non tutte lo fanno.
Quest’anno con il CCNI mobilità é cambiata la valutazione nella graduatoria interna del servizio preruolo prestato prima del ruolo per adeguarlo progressivamente alla valutazione di punti 6 ( quest’anno punti 4; il prossimo anno punti 5,l’ anno successivo punti 6)come per le domande di mobilità a domanda (nota 4 Tabella CCNI mobilità 2025)
Per questo motivo le SCUOLE DEVONO RIFARE DI SANA PIANTA LE GRADUATORIE ISTITUTO.
Il servizio preruolo va valutato punti 4 ogni anno di servizio con questo distinguo :
Punti 4 se prestato nella stesso ruolo di titolarità.
Punti 3 se prestato in altro ruolo.
In caso di servizio riconosciuto prestato in parte nel grado di titolarità ed in parte in altro ruolo si valuta considerando il servizio prestato per maggior durata, come precisato nella O.M. mobilità 36/2025 art. 3 comma 20.
La continuità nella scuola nella graduatoria interna é chiarito a causa della poca chiarezza della nota 5 bis che deve essere valutata come nei trasferimenti a domanda nei primi 3 anni punti 4 per ogni anno già dal primo anno(senza considerare anno in corso come precisa O.M. mobilità 36/2025 art. 3 comma 21), poi 5 punti nel quarto e quinto anno, poi dal 6 anno punti 6 ogni anno in più .
PER QUESTO MOTIVO LE SCUOLE DEVONO FAR ALLEGARE ALLA SCHEDA PERDENTE POSTO i documenti ALLEGATO D , ALLEGATO F e Dichiarazioni personali (vedi moduli elaborati da USP Forlì ) compilati diligentemente con tutti i dati occorrenti.
Naturalmente per un docente di scuola secondaria il servizio preruolo prestato primaria/infanzia si calcola fino a 4 anni punti 3 per ogni anno, i 2/3 per ogni anno in più.
E ‘ opportuno che le scuole pubblichino le graduatoria non prima del 26.3.25 al fine di consentire agli interessati di presentare nuovi titoli acquisiti al 25.3.25 ad esempio nascita figli , in caso di legge 104 per assistenza come beneficiario punto IV aver presentato domanda di ricongiungimento per il comune di residenza del familiare (art. 13 comma 2 lett. b) o di presentare nuova documentazione acquisita per legge 104 personale che comporta esclusione dalla graduatoria di istituto (art. 13 comma 2 primo capoverso per i punti III e IV)

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