Il personale della scuola che ha un reddito presunto 2025 fino ai 20.000 euro (in generale CS fasce 0-9-15; AA-AT fascia 0- supplenti docenti o Ata al 30 giugno o al 31 agosto o supplenti brevi e saltuari cioè temporanei) non ha ulteriore detrazione come per chi ha un reddito compreso tra 20.001 e 40.000 euro( art. 1 comma 6), ma il bonus previsto dall’art. 1 comma 4 della legge 207/2024 in base ad una percentuale sul reddito da lavoro dipendente per reddito complessivo non superiore a 20.000 rapportato ad anno : 7,1% se reddito da lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro; 5,3% se reddito da lavoro dipendente é superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro ; 4,8% se il reddito da lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro( art. 1 comma 4 legge finanziaria 2025).QUINDI NON A SCAGLIONI MA SULL’ULTIMA PERCENTUALE(in Allegato TABELLA BONUS)
Nel cedolino di giugno 2025 per tale personale vengono indicate due voci bonus, uno nella sezione altre assegni per lo stipendio di giugno 2025, uno per gli arretrati di 5 mesi con il codice E11- credito art. 1 com 4 legge 207/2024.
Il bonus E11 è un credito Irpef , non tassabile e non soggetto a trattenute previdenziali.
Non è tecnicamente una detrazione quindi viene accreditato direttamente come somma aggiuntiva netta.
NON CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DELL ‘IMPONIBILE.