Una docente chiede quale siano gli elementi per il calcolo TFR ed in base a quale normativa.
Per quanto riguarda la base retributiva di calcolo del TFR , ossia la somma degli elementi su cui poi applicare per il calcolo del TFR il comma 2 dell’art. 2120 del codice civile come sostituito da art. 1 della legge 29.05.1982 n. 297, sul punto é preciso : “Salvo diversa previsione dei contratto collettivi, la retribuzione annua , ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme , compreso l’equivalente della prestazione in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro , a titolo non occasionale e con esclusione di quanto é corrisposto a titolo di rimborso spese “.
Maggiori dettagli nella contrattazione collettiva” accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici” del 29 luglio 1999 prorogato (presente nel sito ARAN ) che all’art. 4 comma 1 individua “applicando i criteri dell’art 2120 del codice civile le voci della retribuzione :
a) l’intero stipendio tabellare;
b) l’Intera indennità integrativa speciale;
C) la retribuzione individuale di anzianità;
d) la tredicesima mensilità ;
e) gli altri elementi considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio , comunque denominata ai sensi della preesistente normativa “
Ed ha aggiunto al comma 2 “Ulteriori voci retributive possono essere considerate nella contrattazione di comparto…”
Infatti art. 83 del CCNL scuola 29.11.2007 “RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI “ al comma 2 include nella base di calcolo utile ai fini del TFR la retribuzione professionale docente e art . 82- “COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO PER IL PERSONALE ATA “al comma 3 fa lo stesso.
Inoltre il CCNL scuola del 29.11.2007 all’art. 77 “STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE “ elenca anche gli elementi del trattamento accessorio tra cui compenso per ore aggiuntive e per ore eccedenti facendo naturalmente salvo per tfr quanto previsto per RPD e CIA da art. 83 e 82 di cui sopra.
Pertanto non rientrano nel calcolo del TFR i seguenti elementi accessori:
le ore eccedenti, le ore aggiuntive , i progetti , i compensi per esami di Stato.
Anche la circolare INPDAP N. 29 del 8.6.20 fa delle precisazione sulla retribuzione utile nonché la circolare INPDAP n. 30 del 1.8.2002 pubblicata in G.U. In riferimento al D..P.C.M. 20.12.2009 pubblicato in G.U.
CRONOLOGIA NORMATIVA TFR PUBBLICO IMPIEGO
29 luglio 1999 – Accordo quadro ARAN con OO.SS.
definisce i principi del TFR e della previdenza complementare
art. 4 individua la retribuzione utile (voci fisse e continuative + 13; escluse voci occasionali /di rimborso ) in base art.2120 codice civile e prevede che si debba tener conto di eventuali previsioni nel contratto di comparto
Non ha immediata forza di legge: é un accordo contrattuale
20 dicembre 1999 DPCM “TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
pubblicato in G.U N. 111 del 15 maggio 2000 modificato da DPCM 2 marzo 2001(G.U. 23.5.2001 n. 118 pag. 27).
Recepisce l’accordo quadro del 29 luglio 1999.
circolari INPDAP che chiariscono la retribuzione utile
1.1. 2001 Applicazione TFR





