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14 LUGLIO 2023- FIRMATO IL CCNL 2019-2021

Oggi 14 luglio 2023 le OO.SS.-eccetto la UIL- hanno firmato l’Ipotesi di accordo del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per il comparto dell’istruzione e della ricerca , relativo al periodo 2019/21. Il contratto firmato oggi completa la sequenza contrattuale per i settori istruzione e ricerca avviata con l’accordo economico sottoscritto nel dicembre 2022.
Il testo della ipotesi CCNL IR 2019-2021 è presente nel sito dell’ARAN (clicca qui):
LA SEZ B SEZIONE SCUOLA da pag. 44 a pag. 95 e divisa in
TItolo I RELAZIONI SINDACALI( artt.30-31).
Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI ((artt. 32-38).
L’art. 34 che sostituisce e abroga l’art. 12 (Congedi parentali) del CCNL 29/11/2007 disciplina congedi dei genitori prevede al comma 6 il preavviso per astensione facoltativa(congedo parentale) di 5 giorni anziché 15 giorni e recepisce al comma 2 l’art. 27 bis DLVO 151/2001 in vigore dal 13.8.22, che prevede il congedo paternità obbligatorio del padre di 10 giorni o 20 giorni in caso di parto plurimo.
L’art. 35 che sostituisce e abroga l’art. 19 CCNL 29/11/2007 disciplina ferie , permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato prevedendo per i docenti annuali o fino al termine attività didattiche 3 giorni retribuiti per motivi personali personali o familiari al comma 12. Per il personale ATA possono essere usufruite anche ad ore.
L’art. 38 sulle Ferie sostituisce i commi 14 e 15 dell’art. 13 (ferie) CCNL 29/11/2007 e abroga l’art. 41(Disposizioni speciali per la Sezione Scuola)del CCNL 19/4/2018.
Titolo III DOCENTI (artt.39-48).
L’art. 47 Contratto a tempo determinato per il personale in servizio sostituisce e abroga art.36 CCNL 2007 con la precisazione su posto intero.
Titolo IV ATA (artt. 49-70).
L’art. 70 Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio sostituisce e abroga art. 59 CCNL 2007 con la precisazione su posto intero.
Titolo V TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA (artt. 71-80).
E’ prevista dall’art. 75 UNA TANTUM ai docenti e al personale ATA di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale o al termine attività didattica in servizio a.s, 2022/23 una tantum di euro 63,84 per i docenti e di euro 44,11 per ATA.
L’art. 80 prevede la rideterminazione delle misure orarie del 10%( Tabelle E1.6, E.1.7, E.1.8) solo a partire dal 1.1.2024

La RPD di cui alla tabella D1.1(pag. 249) é ulteriormente incrementata con la tabella E1.2(pag. 252) come previsto da articolo 74.
Pertanto la Retribuzione professionale docenti(RPD) sará a valere da 1.1.2022 :
0-14 euro 194,80 (174,50+10,00(CCNL 6.12. 2022)+ 10,30(CCNL 14.7.23).
15-27 euro 239,50 (214,80+ 12,00+12,70).
28-35 euro 304,30 (273,20+ 15 + 16,10).
la CIA di cui alla tabella D1.3(pag. 249) é ulteriormente incrementata con la tabella E1.3 (pag.253).
Pertanto il compenso individuale accessorio(CIA) sará a valere da 1.1.2022:
A/As euro 79,40 (66,90+ 5,80(CCNL 6.12.22)+ 6,70 (CCNL 14.7.23)
B/C euro 87,50 (73,7+ 6,40+ 7,40).
La parte fissa dell ‘indennità di direzione dei DSGA sarà a valere da 1.1.2022 di cui alla tabella D1.2 (euro 156,20) come previsto da art. 74 e ulteriormente incrementata con la decorrenza ed importo annuo indicato nella tabella E1.1 di euro 780,00 (pag. 252).
Pertanto al DSGA compete una indennità fissa di Direzione di euro 2764,20 annui (1828,00 + 156,20+780,00) pari a 230,35 mensili.

IN CONCLUSIONE IL CCNL 14.7.23 HA APPORTATO LIEVI AUMENTI LORDI PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA DI RUOLO O CON CONTRATTO ANNUALE O FINO AL TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE :
DOCENTI RPD DA 1.1.2022- 10,30 pe gradoni 0-14; 12,70 per gradoni 15-27; 16,10 per gradoni 28-35;
ATA CIA da 1.1.2022 :6,70 per CS; 7,40 per AA e AT;
DSGA INDENNITA DI DIREZIONE FISSA da 1.1.2022 : 65 euro.

A QUESTI SI AGGIUNGE UNA TANTUM ART. 75 di euro 63,84 per i docenti e 44,11 per ATA
NIENTE QUINDI PER I SUPPLENTI TEMPORANEI.

E’ SOLO UNA IPOTESI DI CCNL CHE PRIMA DI ESSERE FIRMATO DEFINITIVAMENTE DOVRÁ PASSARE AL VAGLIO DEL MEF E DELLA FP E POI DELLA CORTE DEI CONTI.



ASSEGNO UNICO E ISEE ENTRO GIUGNO 23

Coloro che avevano presentato domanda di assegno unico per il periodo gennaio 2022- febbraio 23 non dovevano ripresentare domanda di assegno unico, ma restava obbligatorio il rinnovo dell’ISEE per usufruire dell ‘importo completo.
Molti docenti vedendo che l’INPS continua a liquidare assegno unico, non hanno pensato a rinnovare ISEE.
Tali docenti se non presenteranno entro il 30 giugno 2023 ISEE avranno l’importo unico con riferimento agli importi minimi previsti. SE invece LA PRESENTANO ENTRO IL 30 GIUGNO AVRANNO INVECE ADEGUATO ASSEGNO UNICO CON ARRETRATI DA MARZO 2023.
La DSU può essere presentata anche online sul sito dell‘INPS, seguendo il tutorial ISEE 2023 di Martino Campioni.
Per approfondimenti si rimanda alla Circolare INPS 15 dicembre 2022 n. 132.
Sul sito dell‘INPS il simulatore dell‘assegno unico 2023(clicca qui)
Si allegano le tabelle assegno unico 2023 con gli importi mensili.
AD ESEMPIO un docente con 1 figlio superiore a 3 anni e la moglie che lavora con una ISEE di euro 28.350 ha diritto ad assegno unico di euro 128,10(colonna 1) a cui si aggiunge la maggiorazione di art. 4 c. 8 di euro 17,70(colonna 8) per un TOTALE DI 145,80. TALE DOCENTE SE NON AVESSE PRESENTATO RINNOVO ISEE AVREBBE PERCEPITO euro 54,10 , come chi non presenta isee o ha ISEE pari o superiore a 43.240.



VALUTAZIONE SERVIZI PRERUOLO DA RUOLI 2023/24 IN RICOSTRUZIONE CARRIERA E CARTA DOCENTI D.L. 69/2023

Il decreto legge 13.6.23. N. 69 “ salva-infrazioni” pubblicato sulla G.U. N. 136 del 13.6.23 all’art. 14 apporta modifiche(art. 485 Dlvo 297/94 a decorrere ruoli 2023/24 non più 4 anni per intero ed i 2/3- non più 180 giorni e un anno ma servizio effettivo prestato ) per il riconoscimento del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera e all’art. 15 estende la Carta docenti al personale docente a tempo determinato .



USR BO: PUBBLICAZIONE O.M. 8.6.23 N. 106-DISPOSIZIONE ESAMI DI STATO

L’USR dell’Emilia-Romagna il 9 giugno 2023 ha pubblicato(clicca qui) la nota Mi con cui si trasmette la O.M. 106 (clicca qui) che emana disposizioni sulla validitá dell’anno scolastico, sulle sessioni INVALSI, sugli esami di stato primo ciclo , sugli esami di stato secondo ciclo e riunione organi collegiali per le zone interessate dagli eventi alluvionali : solo colloquio orale, non necessari i requisiti delle Prove Invalsi e del limite dei 200 giorni per l’anno scolastico.

Documenti allegati



IVS: AUMENTI 4 PUNTI PERCENTUALI DAL 1.7.2023 AL 31.12.2023

L’INPS con messaggio n. 1932 del 24.5.23 dá le indicazioni per l’art. 39 ,comma 1, del D.L. 4.5.23 n. 48 che prevede che per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero dell’IVS é incrementato di 4 punti percentuali senza ulteriori effetti sulla tredicesima.
Attualmente l’art. 1 comma 282 della legge 197/2022(legge Bilancio 2023) prevede che vengano riconosciuti per i periodi di paga dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 :
-nella misura di 2 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile , parametrata su base mensile su tredici mensilità , non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
– nella misura del 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile parametrata su base mensile su tredici mensilità non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima .

Pertanto esonero contributi ivs per il periodo di paga dal 1 luglio al 31 dicembre 23 é riconosciuto :
-nella misura di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’ importo mensile di 2.692 euro;
– nella misura di 7 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
NESSUNO EFFETTO DEI 4 PUNTI SULLA TREDICESIMA.



ARRETRATI UNA TANTUM 2023: GENNAIO-GIUGNO

In base alle tabelle(clicca qui) da me pubblicate in un articolo del 30.1.23 (clicca qui) spetterebbero da gennaio 23 UNA TANTUM MENSILE dell’1,50 % a secondo della qualifica che per il periodo gennaio- giugno ammonterebbero ad esempio per un docente ruolo di scuola media gradone 9 a euro netti in tasca 108,26 (gennaio 31,68+ da febbraio 31,80 x 5= totale lordo 190,68- rit. Ass.9,15% e IRPEF 25%).
PERTANTO UN DOCENTE DI RUOLO SCUOLA MEDIA GRADONE 9 DOVREBBE PRENDERE EURO netti in tasca 1801,87 ( 1745,49 acuì aggiungere netta in tasca IVS 2% euro 34,71 + ACCESSORIO di 1,5% UNA TANTUM 2023 di euro 21,66). A tale somma di 1801,87 vanno tolte le addizionali regionali e comunali che per tale docente residente a Forlí ammontano ad euro 65,17. QUINDI 1736,7.
GLI ARRETRATI A LUGLIO DA GENNAIO A GIUGNO SARANNO 173,23 come competenze a cui togliere il 25% di Irpef e quindi netti in tasca euro 129.92



BENEFICI CCNL 2022 PENSIONATI 2019-21:DOMANDA

I pensionati 2019, 2020 e 2021 anche se sono andati in pensione prima del CCNL scuola della scuola firmato il 6.12.22 hanno diritto alla rideterminazione della pensione e alla riliquidazione della buonuscita(TFS/TFR) come previsto dal TItolo II dell’art. 4 del CCNL 2019/2021 pubblicato sulla G.U. n. 296 del 20 dicembre 2022.
In particolare per la pensione hanno diritto a tutto il contratto: PER I CESSATI DA 1/9/ 2019 competono tutti gli importi da 1.9.2019 e da 1.1.2020 e da 1.1.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2019, il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi del nuovo CCNL da 1.9.2019 e poi da 1.1.2020 e poi da 1.1.2021; PER I CESSATI DA 1/9/2020 competono tutti gli importi da 1.9.2020 e da 1.1.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2020 e il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL da 1.9.2020 e poi da 1.1.2021; PER I CESSATI DA 1/9/2021 competono gli importi da 1.9.2021 come se il pensionato fosse rimasto in servizio tutto il 2021 e quindi la pensione sarà riliquidata con importi nuovo CCNL da 1.9.2021 .
La buonuscita invece soltanto in base agli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro ( 31.08.2019 o 31.8.2020 o 31.8.2021 o in data diversa in caso di cessazione in corso d’anno).
Gli USP hanno dato istruzioni alle scuole. L’USP di Napoli ha pubblicato in internet la circolare 3.3.2023(clicca qui) in cui dá istruzioni in merito alle scuole che naturalmente valgono solo per la provincia di Napoli.

Non occorre presentare ALCUNA domanda : TUTTO AVVERRÀ D’UFFICIO.
Il personale in pensione nel triennio 2019-21 compreso quello in pensione da 1.9.2022 può sollecitare l’ Amministrazione ( Scuola e USP) ad emanare gli atti da inviare all ‘INPS – vedi Circ. INPS n. 125 del 4.11.22 paragrafi 2,6 e 3,6 nonché Circ. INPS n. 26 del 13/02/2019 , paragrafo 5-( ad esempio TFR/2 e/o utilizzo Nuova Passweb per ultimo miglio).
SI ALLEGANO DUE FACSIMILI DI LETTERA DA INVIARE con pec una alla scuola di servizio e una all’USP a cui allegare carta di identità con cui si chiede all’ amministrazione ( scuola e/o USP) di predisporre e di inviare all’INPS il prospetto retribuzioni e modello PL/2 per la riliquidazione della pensione e della buonuscita in base al CCNL 2019/2021.

I provvedimenti dell’INPS nuova determina pensione e decreto di riliquidazione della buonuscita sono soggetti alla prescrizione quinquennale (Circ. INPDAP n. 31 del 17/5/1999)ed é per questo che i pensionati 2016/2018 che non HANNO ancora avuti i benefici CCNL 2016-2018 stanno presentando all’ Inps domanda di interruzione prescrizione quinquennale CONSIDERATO CHE il 19.6.2023 scadono i 5 anni dalla pubblicazione in G.U. n. 141 del 20.6.18 del CCNL 2016/18(vedi mio articolo del 4 aprile 2023- clicca qui– a cui è allegato facsimile domanda di interruzione prescrizione).



RESTITUZIONE PER INCAPIENZA BONUS EX RENZI: SUPPLENTE

Un docente con supplenza part-time dal 1.9.2022 al 30.6.2023, nel cedolino di febbraio 2023 vede una trattenuta D.L.03/2020 a rate(n. 5) di 80 euro fino a giugno a fronte di 100 mensili per complessive euro 400.
Il  docente chiede spiegazioni in merito in quanto per il 2022 ha  4 cedolini di stipendio da settembre a dicembre con bonus Renzi di 100 euro al mese oltre il cedolino degli arretrati .
Il tesoro ha operato correttamente in quanto la docente è incapiente: ha un reddito di 4.505,79 per cui DOVREBBE pagare 1036,33 euro lorde di Irpef a fronte di detrazioni per lavoro dipendente di euro 1.380,00.
 Pertanto il docente dovrà restituire il bonus ex RENZI di 100 euro trasformato da DL 3/2020 in uno sgravio fiscale come detrazione dall’IRPEF dovuta : se non si deve IRPEF non tocca.

La misura esclude infatti gli incapienti, ossia coloro che hanno imposta lorda complessiva (IRPEF) che non supera la detrazione spettante per lavoro dipendente (Art. 1 comma 1 D.L.3/2020 come modificato da legge FINAZIARIA 2022-art 1- comma 3 Legge 234/2021).
 La detrazione minima annua fino a 15.000 euro è di 1880 euro(art. 13 comma 1 lett a) DPR 917/86 come mod. Legge 234/2021) e, quindi fino a 8174 euro il bonus non spetta perché il lavoratore è  appunto incapiente d’imposta, in quanto le detrazioni per lavoro dipendente in tal caso sono superiori o pari all’IRPEF dovuta.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato invece l’ammontare della detrazione minima da far valere ammonta a 1.380 euro(art. 13 comma 1 lett a) DPR 917/86 come mod. Legge 234/2021): ne consegue che fino a 6.000  euro di reddito  il contribuente non paga l’irpef e di conseguenza, essendo pure lui incapiente, non ha diritto al bonus.

Dall’analisi del CU infatti emerge che per 122 giorni ha percepito un reddito IMPONIBILE di euro 4.505,79 e NON HA PAGATO NESSUNA IRPEF ( rigo 21 CU nel riquadro RITENUTE nel quale viene indicata IRPEF netta) in quanto le detrazioni spettanti(RIQUADRO DETRAZIONI E CREDITI) 1380,00  sono superiori ad eventuale IRPEF da pagare cioè 1.036,33 (rigo 361 CU).
In effetti nel cedolino di dicembre 2022 arretrati emerge che nel 2022 ha pagato di IRPEF 408,40 :tale somma gli è stata restituita alla voce RIMBORSO CONGUAGLIO FISCALE DEL CEDOLINO DI FEBBRAIO 2023 in quanto non dovuta per detrazione di 1380,00 SUPERIORE  rispetto a irpef di euro 1036,33 DOVUTA( per reddito di SOLI 4505,79 x SCAGLIONE IRPEF 23 %).

Nel caso IRPEF Lorda euro 1036,33(rigo 361 CU) nel caso in questione sia inferiore a detrazione spettante 1380,00(CU 367) che vengono attribuite le detrazioni fino al massimo di 1036,33(CU 374).
DI FATTO NON ESSENDOCI ALTRI REDDITI VANNO PERSE MA NON SI PAGA ALCUNA IRPEF SUL REDDITO.

L’IRPEF DA PAGARE DOVEVA ESSERE SUPERIORE ALLE DETRAZIONI SPETTANTI(nel caso specifico non di ruolo 1380 corrispondenti a 6.000 euro; ruolo 1880 corrispondente a 8.174) :in caso contrario si è incapienti e non spetta il bonus.
LO STATO NON PUO’ DARE SOLDI SE NON IN BASE A IRPEF PAGATA.
CONSIDERATO CHE IL TESORO DA’ IL BONUS indiscriminatamente consiglio per il futuro di chiedere al Tesoro di non dare il bonus(RINUNCIA) e nel caso ne abbia diritto lo recupererà nel 730 : questa restituzione per incapienza succede infatti a chi ha iniziato il rapporto di lavoro gli ultimi mesi dell’anno o a chi è in part-time .
IL CONCETTO DI INCAPIENZA E’ CHIARO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: infatti si ha rimborso su spese sostenute(mediche o mutuo o ristrutturazione) FINO A CONCORRENZA DELLA IRPEF PAGATA. Esempio : un contribuente con una imposta lorda di 1100 euro e con detrazioni per spese mediche per un totale di 1600 euro può sfruttare le detrazioni fino al limite di 1100 euro.

Documenti allegati



TABELLA STIPENDI NETTI ATA RUOLO FEBBRAIO 2023

A completamento del precedente articolo del 1 maggio 23(clicca qui) nel quale sono state pubblicate le tabelle del personale docente di ruolo si pubblicano(clicca qui) le tabelle degli stipendi netti del personale ata relativamente alle qualifiche di assistenti amministrativi/tecnico e collaboratori scolastici.