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15 MARZO 2022: SCADENZA DOMANDA PARTTIME

Si ricorda che la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata dal personale docente, educativo ed Ata al dirigente scolastico entro il 15 marzo e quindi entro martedì 15.3.2022.
Entro la stessa data il personale in parttime dall’1.9.2020 o dagli anni precedenti,  può chiedere il rientro a tempo pieno.
NON DEVE PRESENTARE DOMANDA CHI E’ IN PARTTIME DALL’1.9.2021 IN QUANTO IL  CONTRATTO DI PARTTIME HA UNA DURATA SENZA LIMITI DI TEMPO E SOLO DOPO DUE ANNI PUO’ ESSERE “DISDETTO” cioè si può chiedere il rientro a tempo pieno.
Il tempo parziale(previsto da art. 39 del CCNL 2007 per il personale docente e dall’art. 58 per il personale ata dello stesso CCNL del 2007), durata minima 2 anni, può essere :
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25. 2.2000, n. 61.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo.
L’USP di Forlì ha inviato alle scuole con nota n. 524 del 18.2.2022 le istruzioni operative.
La nota conclude:” Si invita a dare ampia comunicazione della presente a tutto il personale.”

Nell’area modulistica dell’USP di Forlì (clicca qui) si trova il modulo della domanda di parttime .

E’ POSSIBILE CHIEDERE LA MODIFICA DEL PRECEDENTE ORARIO DI PART-TIME E/O TIPOLOGIA DELL’ORARIO DI SERVIZIO.

Normativa di riferimento part-time (0.M. 446-O.M. 55)sul vecchio sito dell’USP di Forlì (clicca qui). Interessante anche la Circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011(clicca qui) in applicazione dell’art. 73 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 che ha stabilito la discrezionalità nella concessione del part-time.

Sull’orario di servizio si segnalano le circolari 62 e 45: la prima circolare n. 62 del 19 febbraio 1998(clicca qui) raccomanda l’opportunità di contenere in 3 giorni l’orario di servizio del personale docente che opti per il tempo parziale verticale; la seconda circolare n. 45 del 17.2.2000(clicca qui) raccomanda di favorire l’articolazione dell’attività lavorativa segnalata dall’interessato.

L’art. 3 comma 8 della O.M. 446/97 recita:
“8. Il richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere, qualora abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.”



ARAN: CONGEDO PARENTALE E PART TIME VERTICALE – ALTRI ORIENTAMENTI RECENTI

Si segnala l’orientamento applicativo CIR34 pubblicato il 13.4.21 (clicca qui) dall’ARAN in merito al quesito sul computo del periodo di congedo parentale chiesto da un dipendente a tempo determinato in regime di part time verticale.

SI segnalano altri ultimi orientamenti applicativi(CIR33,CIR35,CIR37)sul comparto Istruzione e ricerca pubblicati nel sito ARAN( clicca qui) oltre il CIR36 sul contratto d’istituto(clicca qui), presente nel sito ARAN anche in riferimento all’Università(clicca qui).

Si segnala inoltre il chiarimento ARAN del 13.4.2021(CQRS159)(clicca qui) al quesito:” La partecipazione all’assemblea sindacale dei docenti è sempre considerata attività di servizio?”



15 MARZO 2020: SCADENZA DOMANDA PARTTIME

Si ricorda che la domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata dal personale docente, educativo ed Ata al dirigente scolastico entro il 15 marzo(CADE DI DOMENICA) e quindi entro lunedì 16.3.2020.
Entro la stessa data il personale in parttime dall’1.9.2018 o dagli anni precedenti,  può chiedere il rientro a tempo pieno.
NON DEVE PRESENTARE DOMANDA CHI E’ IN PARTTIME DALL’1.9.2019 IN QUANTO IL  CONTRATTO DI PARTTIME HA UNA DURATA SENZA LIMITI DI TEMPO E SOLO DOPO DUE ANNI PUO’ ESSERE “DISDETTO” cioè si può chiedere il rientro a tempo pieno.
Il tempo parziale(previsto da art. 39 del CCNL 2007 per il personale docente e dall’art. 58 per il personale ata dello stesso CCNL del 2007), durata minima 2 anni, può essere :
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
c) con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25. 2.2000, n. 61.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo.
L’USP di Forlì ha inviato alle scuole con nota n. 744 del 2.3.2020 le istruzioni operative.
La nota conclude:” Si invita a dare ampia comunicazione della presente a tutto il personale.”

Nell’area modulistica dell’USP di Forlì(clicca qui) si trova il modulo della domanda di parttime che ad ogni buon fine si allega.

E’ POSSIBILE CHIEDERE LA MODIFICA DEL PRECEDENTE ORARIO DI PART-TIME E/O TIPOLOGIA DELL’ORARIO DI SERVIZIO.

Normativa di riferimento part-time (0.M. 446-O.M. 55)sul vecchio sito dell’USP di Forlì (clicca qui). Interessante anche la Circolare della Funzione Pubblica n. 9 del 30 giugno 2011(clicca qui) in applicazione dell’art. 73 del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 che ha stabilito la discrezionalità nella concessione del part-time.

Sull’orario di servizio si segnalano le circolari 62 e 45: la prima circolare n. 62 del 19 febbraio 1998(clicca qui) raccomanda l’opportunità di contenere in 3 giorni l’orario di servizio del personale docente che opti per il tempo parziale verticale; la seconda circolare n. 45 del 17.2.2000(clicca qui) raccomanda di favorire l’articolazione dell’attività lavorativa segnalata dall’interessato.

Si segnala infine la scheda sintetica e completa dello SNALS di Vicenza sul part-time(clicca qui).

SI ALLEGANO AD OGNI BUON FINE IN FORMATO DOC DOMANDA DI PART-TIME(comprensiva di richiesta di variazione di ore) E DOMANDA DI RIENTRO A TEMPO PIENO ELABORATE DALL’USP DI BOLOGNA.

Importante l ‘affermazione dell’USP di Bologna nella circolare del 14.2.2020 (clicca qui)sul part-time:
“Si ricorda che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dall’a.s. 2020/2021, qualora ottenga il trasferimento, dovrà confermare o revocare la domanda di part-time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti, per il prossimo anno scolastico.

Infatti è previsto dall’art. 3 comma 8 della O.M. 446/97 che recita:
“8. Il richiedente che ottenga il trasferimento o passaggio, dovrà provvedere, qualora abbia già presentato la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro, a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o alla classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale.”