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ARAN: RACCOLTA SISTEMATICA FERIE E FESTIVITA’ COMPARTO SCUOLA

L’ARAN  ha pubblicato nella pagina  Raccolte sistematiche orientamenti il  14.3. 2016(clicca qui)  per il comparto SCUOLA -Raccolta orientamenti applicativi Ferie e festività dicembre  2015(clicca qui).

Per altri comparti  ad esempio Regioni ed autonomie locali aveva pubblicato anche il 1 marzo 2016 Raccolta sistematica orientamenti Malattia(clicca qui) ; lo stesso per il comparto Sanità(clicca qui) ; lo stesso in data 18.3.2016 anche per il comparto università (clicca qui)



RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO I L 30 APRILE(ART. 7 CCNL SCUOLA 29.11.2007): PERIODI SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE

In riferimento all’ art. 37 del CCL scuola  del 29.11.2007   -Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile – le scuole si chiedono come debba essere interpretato  per il non rientro nelle classi del titolare dopo il 30 aprile  ai fini del periodo non inferiore a 150 giorni  continuativi nell’anno scolastico la frase “ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica “.

In sostanza nei 150 giorni di assenza continuativa si devono includere anche i periodi di sospensione delle lezioni(Natale e Pasqua )

L’ARAN ad una scuola ha chiarito con nota del 15.6.2015  che tali periodi sosno stati inseriti nel testo dell’articolo in quanto rientrano nel computo dell’assenza continuativa ed hanno lo scopo di garantire la continuità didattica del supplente. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali



LEGGE STABILITA’ 2016: CONGEDI PAPA PROROGATI AL 2016 – OBBLIGATORIO AUMENTATO A DUE GIORNI

La legge di stabilità(Legge 28 dicembre 2015 n. 208) per il 2016 all’art. 1 comma 205(che si riporta in calce) prevede la proroga al 2016 dei congedi per il papà(congedo obbligatorio e congedo facoltativo da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio), già previsti in via sperimentale per gli anni 2013-15.
Il congedo obbligatorio previsto per un giorno è aumentato a due giorni.

L’INPS ha diramato la circolare n. 40 del 14.3.2013(clicca qui) nella quale per l’AMBITO DI APPLICAZIONE afferma: ” Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha chiarito che la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”

Infatti il Dipartimento della Funzione pubblica con nota n 8629 del 20.2.2013 si è espresso in tal senso(clicca qui)

LEGGE STABILITA’ 2016 

“205. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016 ed il congedo obbligatorio e’ aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell’onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.”



NUOVE TUTELE ALLA MATERNITA’ OLTRE IL 31 DICEMBRE 2015

Il  Dlvo 15 giugno 2015 n. 80 di cui avevamo dato notizia in altro articolo(clicca qui) aveva dato nuove regole sulla maternità fino al 31 dicembre 2015 ed in particolare al  congedo parentale. Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni.(circolare INPS 17.7.2015 n. 139 : art.32, 34 e 36 T.U. 151/2001 in riferimento agli articoli 7-9-10)(vedi anche articolo su messaggio INPS del 6.7.15 n. 4576   e messaggio INPS 16.7.15 n. 4805 oltre ad articolo su circolare INPS 18.8.2015 n. 152)

Ora con  D.lvo 14/9/2015 n. 148 le modifiche vengono rese permanenti con copertura finanziaria ed estese agli anni successivi al 31 dicembre 2015.

Infatti tale decreto legislativo  (S.O. N. 53  a GU n.221 del 23-9-2015 ) in vigore il 24 settembre scorso all’art. 43, comma 2, così recita:

“2. I benefici di cui agli articoli da 2 a 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 27 del predetto decreto legislativo“.

 



NOTA MIUR 30.9.15 PROT. N. 2116: CHIARIMENTI SOSTITUZIONI PER SUPPLENZE BREVI DOCENTI ED ATA

Il Miur ha emanato la nota prot. 2116 del 30.9.15 in cui fornisce chiarimenti sul divieto di sostituzioni per assenze  brevi del personale della scuola  ( docenti ed ATA)  in riferimento all’art. 1 commi 332 e 333 della legge 190/2014.

La nota  però si limita a dire che per le assenze del personale docente(primo giorno di assenza per i docenti) si fà riferimento all’utilizzo dell’organico potenziato che ancora non esiste e per il personale ATA a scaricare la responsabilità del ricorso alla sostituzione   ai Dirigenti scolastici per i primi sette giorni di assenza per il collaboratore scolastico.

Il divieto di conferimento supplenze BREVI al personale ata  era stato  già richiamato nella NOTA MIUR 10/08/2015 N. 25141 – Anno scolastico 2015/2016 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

 



MESSAGGIO INPS 16.7.15  N. 4805: NOVITA’ CONGEDO PARENTALE PER  FIGLI DISABILI

L’INPS ha pubblicato sul sito (clicca qui) il messaggio n. 48095 nel quale fornisce indicazioni sulle modalità di richiesta del congedo parentale anche per i figli disabili, ovvero su come avere accesso al prolungamento del normale congedo parentale per figli con disabilità, ovvero in situazione di gravità definite dall’art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992  in base al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 che apporta, in via sperimentale per il solo anno 2015, modifiche al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001.

E’ la norma che ha previsto che, solo per i congedi fruiti nel corso del 2015, il beneficio possa essere richiesto entro i 12 anni di vita del bambino (e non più 8 anni) o, in caso di adozione o affido, entro lo stesso limite a partire dall’ingresso del minore in famiglia.



MESSAGGIO INPS 6.7.15 N. 4576: CONGEDO PARENTALE MODIFICHE IN VIA SPERIMENTALE

L’INPS ha pubblicato sul sito(clicca qui)  il messaggio n. 4576 in cui da notizia della modifica dell’art. 32 del TU Maternità/paternità(Dlvo 26 marzo 2001 n. 151) riguardante il congedo parentale , apportata con il DLVO 80 del 15 giugno 2015 che eleva i limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni e i limiti di indennizzo(30%) a prescindere dalle condizioni di reddito da 3 a 6 anni di cui all’art. 34 del TU, limitatamente ai periodi di congedo usufruibili dal 25 giugno 2015  al 31 dicembre 2015



PUBBLICATO IN G.U. DECRETO NUOVE TUTELE ALLA MATERNITA’

In vigore da oggi 25 giugno 2015 il Decreto  Legislativo 15 giugno 2015 n. 80 sulle “misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’art. 1 , commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014,  n. 183”  pubblicato su .S.O. n. 34 alla G.U.  n. 144 del 24 giugno 2015(clicca qui).

Detto decreto era stato deliberato  preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 febbraio 2015, poi acquisiti i previsti pareri delle Commissioni parlamentari della Camera e del Senato  , era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell’11 giugno 2015.
Con tale decreto che si compone di 28 articoli  vengono apportate modifiche agli articoli 16, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 34 ,36, 53, 55, 64, 66, 67, 70, 71, 72 e 85 del D.lvo 26 marzo 2001 n.151  e modifiche agli articoli 11 e 18 bis  in materia di lavoro notturno del D.lvo 8 aprile 2003 n. 66.
Interessanti gli articoli del Decreto n. 23 sulle ”  disposizioni in materia di telelavoro”, n. 24 sul ” congedo per le donne vittime di violenza in genere”  e n. 25 sulla “destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata”



PERMESSO PER LUTTO: PERIODO TEMPORALE DI FRUIZIONE

Il CCNL Scuola  del 29.11.2007 all’art. 15 recita:
“Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato, ha dIritto ,sulla base di idonea documentazione anche autocertificata , a permessi retribuiti per i seguenti casi:

…………………………………………………………………………………….

-lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado:  gg. 3 per ogni evento anche non continuativi.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA”

All’art. 19 comma 9 è ribadito il diritto ai tre giorni anche per il personale a tempo determinato

Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile:

– parenti entro il secondo grado: genitori, figli, fratelli e sorelle,nonni, nipote come figlio del figlio

– affini entro il primo grado: suoceri, nuore, generi

La stabile convivenza è dimostrata ed accertata attraverso la presentazione, da parte dell’interessato, della specifica certificazione anagrafica.

I permessi non spettano invece per il decesso di nipoti e/o zii propri (parenti di III grado) o del coniuge (affini di III grado); non spettano neanche per il decesso dei cognati (affini di II grado),nè per gli zii acquisiti ed i nipoti acquisiti(affini di III grado ) come invece previsto per i 3 giorni di permesso previsti dall’art. 33 legge 104(vedi schema semplificato per gradi di parentela/affinità).

In tutti i casi in cui il permesso non spetti (es. decesso di uno zio o di un cognato), il dipendente può comunque ricorrere alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari (art 15  comma 2 del CCNL  Scuola per il personale a tempo indeterminato; art 19 dello stesso Contratto per il personale a tempo determinato).

La fruizione dei permessi necessita di alcune puntualizzazioni:

1)la non continuità dei giorni di permesso(nei recedenti contratti e in quello degli altri comparti devono essere consecutivi): ciò significa la facoltatività/possibilità di articolarne la fruizione “scomputando” dal periodo di assenza –ad es. gli eventuali giorni festivi e/o liberi da impegni istituzionali

2)gg. 3  per evento  luttuoso :  ciò significa che si può usufruire di 3 giorni per ogni evento luttuoso anche nelle stesso anno scolastico( nel privato si può usufruire di 3 gg. per ogni anno per un solo evento luttuoso)

3) tutti i permessi retribuiti, compresi quelli per lutto, sono ”erogati a domanda” cioè sono attribuiti e non come nel  contratto del 1995 art. 21  “sono concessi”, nel senso che rispetto a concedere: veicolano, sostanzialmente, il significato di assegnare e riconoscere qualcosa come spettante di diritto.

In merito al limite temporale entro cui usufruire deI permessI per lutto l’ARAN per il settore scuola si è espressa in data 14/01/2010 con SCU_015_ Orientamenti applicativi presente sul ito dell’ARAN (clicca qui) nel senso che l’art. 15 dell CCNL  Scuola  del 29.11.2007  ” seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi”

Recentemente in data 09.01.2015 si è espressa per il comparto ministeri  con M_218_Orientamenti applicativi presente sul sito dell’ARAN (clicca qui) al quesito se sia possibile usufruirne  a distanza di un mese.

Si sottolinea anche l’Orientamento RAL_926 del 7.12.2011  per il comparto Regioni ed autonomie locali(clicca qui) in merito al quesito se i 3 giorni di permesso decorrono obbligatoriamente dall’evento(ATTENZIONE: per il COMPARTO SCUOLA i 3 giorni possono essere non consecutivi)

Non si può non citare l’art. 1 del D.P.C.M. 21.07.2000 n. 278 che al comma 2 prevede che i giorni devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.