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CCNL SCUOLA 2025/27: FIRMATO IL 1.4.2026

Oggi 1 aprile 2026 é stato sottoscritto ipotesi del CCNL Scuola 2025-27 parte economica già presente sul sito ARAN(clicca qui).
Gli articoli 4, 5 e 6 riguardano la scuola (pagine 5 e 6 ) che per gli incrementi (comprensivi già della IVC 2025 già percepita ) da 1.1.2025, da 1.1.2026 e da 1.1.2027 fa riferimento alla TABELLA A1 pagine 13 e 14 e per la nuova retribuzione alla TABELLA A2 pagine 15 e 16 e per gli accessori alla TABELLA A3 Retribuzione Professionale Docenti( RPD), alla TABELLA A4 indennità di direzione, ed alla TABELLA A5 Compenso individuale accessorio (CIA) pagina 17.

SÌ PRECISA CHE L’ART 2 PREVEDE AL COMMA 1 CHE GLI EFFETTI DECORRONO DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI STIPULAZIONE E AL COMMA 4 CHE GLI ISTITUTI A CARATTERE ECONOMICO SONO APPLICATI ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI STIPULAZIONE del CCNL definitivo attesa entro giugno 2026.
Ora si dovrà affrontare la contrattazione del CCNL SCUOLA 2025/27 per la parte normativa.

Ad esempio Un docente di scuola media gradone 9 partendo da uno stipendio annuo di euro 27.030,93(tabella A2 pag. 49 CCNL 2022-24) mensile euro 2.252,58 ha un aumento nel triennio 2025-27 di euro complessivi 132,81 comprensivi della IVC 2025 in acconto e precisamente 46,35 da 1.1.25( stipendio annuo euro 27.587,13 pag. 16 CCNL 1.4.26), a questi si aggiungono altri 46,35 da 1.1.26( stipendio annuo euro 28.143,33 pag. 16 CCNL 1.4.26) mensile 2.345,28 euro ed infine da 1.1.27 si aggiungono ulteriori 40,13(stipendio annuo 28.624,65 pag. 15 CCNL 1.4.26) per arrivare ad un mensile 2.385,39 con aumento quindi nel triennio di euro 132,81(comprensivo dell’anticipo IVC di euro di 22,53).

SI ALLEGANO DEL PERSONALE DOCENTE:

TABELLA A1 Incrementi mensili della retribuzione tabellare del personale docente a cui aggiungere la tredicesima mensilità(clicca qui)
TABELLA A2 Nuova retribuzione tabellare annua per 12 mensilità del personale docente a cui aggiungere la tredicesima mensilità (clicca qui)
NON HO ALLEGATO LE TABELLE DELL ‘ACCESSORIO CHE PREVEDONO UN AUMENTO DA 1.1.2027



PERMESSI RETRIBUITI E NON RETRIBUITI PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO(ART. 35 CCNL 18.01.2024)

Il CCNL 18.01. 2024 con articolo 35 ha abrogato l’art. 19 del CCNL 29/11/2007, riscrivendolo.
E’ stato introdotta la novità per il personale docente educativo ed ATA a tempo determinato fino al 30 giugno o 31 agosto (compreso quello di IRC) del diritto a usufruire a domanda dei 3 giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico , per motivi personali o familiari , documentati anche mediante autocertificazione.PER IL PERSONALE ATA possono essere anche ad ore(vedi art.67 ).
Per i supplenti personale docente educativo ed ATA permessi non retribuiti per un massimo di 6 giorni ad anno scolastico per motivi personali o familiari ( vedi art. 15 comma 2 del CCNL 29.11.2007).
RESTA CONFERMATO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO personale docente (compreso IRC),educativo ed ATA permessi non retributivi fini a 8 giorni per anno scolastico per partecipazione a concorsi ed esami ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.

PER I DOCENTI DI RUOLO SI RIMANDA AI MIEI PRECEDENTI ARTICOLI quello del 16.3.2026( clicca qui) e quello del 14.6.2025 (clicca qui)



PERMESSI RETRIBUITI PERSONALE ATA(ART. 67 CCNL 18.01.2024)

La norma dell ‘art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007 (3 giorni di permesso +6 di ferie per gli stessi motivi) è stata abrogato per il personale ATA dall’art. 31 del CCNL 19/04/2018 con diritto per il personale ATA a domanda a 18 ore di permesso nell’anno scolastico(anche per la durata dell’intera giornata pari a 6 ore), per motivi personali o familiari ,documentati anche mediante autocertificazione e a sua volta abrogato dall’art. 67 del CCNL del 18.01.2024 che conferma in sostanza Articolo 31 del CCNL 19/04/2018(da comma 1 a comma 4 tranne il comma 5)



TFR E TFS: NUOVI TERMINI DI PAGAMENTO

L’INPS ha emanato la circolare n. 30 del 27 marzo 2026(clicca qui) su termini pagamenti TFR e TFS
La principale novità riguarda la riduzione del termine di pagamento da 12 a 9 mesi, a partire dal 1 gennaio 2027, per i lavoratori che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ,di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio. La modifica si applica esclusivamente a chi matura i requisiti pensionistici dal 2027 e non interessa i casi di pensionamento anticipato.
Restano invece invariati i tempi più lunghi previsti per altre cause di cessazione ,come le dimissioni volontarie ,il licenziamento o la fine di un contratto a tempo determinato, per le quali il TFS/TFR continua ad essere pagati rispettivamente dopo 24 o 12 mesi a seconda dei casi.
Nei casi di decessi o inabilità , il pagamento resta fissato entro 105 giorni dalla cessazione del servizio



RICONOSCIBILITA’ DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE EX SCUOLE PRIMARIE PARIFICATE DIVENUTE PARITARIE:FINO AL 31.8.2008

Le scuole primarie parificate , successivamente divenute paritarie sono riconoscibili ai fini della carriera e valutabili nella domanda di mobilità fino al 31.8.2008, data di scadenza della parifica.
L’istituto della parifica per le scuole elementari, ora primarie, non è stato abrogato dalla legge 62/2000.Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l’eliminazione delle scuole parificate; le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità .
Le convenzioni di parifica però sono scadute il 31.8.2008.
Quindi fino alla data del 31.8.2008 hanno mantenuto la qualifica di “scuole parificate” e pertanto fino a tale data devono essere riconosciute i servizi prestati in dette scuole ai sensi dell’art. 485 del D.lVO 297/94 nella ricostruzione di carriera.
Lo stesso vale per le domande di mobilità .



RICONOSCIBILITÀ ‘ DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE EX SCUOLE MATERNE COMUNALI DIVENUTE PARITARIE

Una docente di scuola infanzia immessa in ruolo nella scuola statale chiede se il servizio prestato presso scuole materne comunali, successivamente divenute paritarie sia riconoscibile ai fini della carriera e valutabile della mobilità .
La risposta è positiva deve essere riconosciuto sia nella carriera (art. 485 del D.lg 16.4.1994 n. 297) sia valutato nella domanda di mobilitá come preruolo (PREMESSA alle note ALLEGATO 2 TABELLE VALUTAZIONE DEI TITOLI ultimo capoverso CCNI Mobilità 10.3.2026)

1. RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA


Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370(clicca qui), il servizio prestato nelle scuole materne, sia statali sia comunali, è riconoscibile ai fini della carriera, purché svolto con qualifica non inferiore a “buono”.

Tale disposizione continua a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62 (legge sulla parità scolastica), che ha ricondotto molte scuole comunali nel sistema delle scuole paritarie.

Sul punto, il Ministero dell’Istruzione (nota prot. n. 15830 del 20 ottobre 2009) in risposta USP Bo nota prot. n. 1046 del 6.2.2009 (clicca qui) e successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nota prot. n. 0069064 del 4 agosto 2010)(clicca qui) hanno confermato che il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia comunali, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, anche dopo il riconoscimento della parità, continua ad essere valutabile ai fini della ricostruzione di carriera secondo la disciplina del D.L. n. 370/1970. Ne consegue che la trasformazione delle scuole comunali in scuole paritarie non incide sulla riconoscibilità del servizio ai fini della carriera, che resta pienamente valutabile.

2.VALUTAZIONE AI FINI DELLA MOBILITA’

il MIM a pag. 93 del CCNI MOBIITA’ 2025/28 nella PREMESSA prima delle NOTE ha recepito la valutazione ai fini della mobilità.
infatti recita ultimo capoverso:
“IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON E’ VALUTABILE in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E’ FATTO SALVO il riconoscimento del servizio prestato:
a)fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
b)nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
c) nelle scuole secondarie pareggiate(art. 360 T.U.)”
Pertanto è valutabile ANCHE NELLE GRADUATORIA INTERNA COME PRERUOLO





ART. 4 COMMA 9 O.M. MOBILITA’ 2026/27: RICONGIUNGIMENTO PER CONVIVENZA

Un docente ha chiesto chiarimenti in merito alla terminogia usata nel comma 9 :
“il punteggio per il ricongiungimento al coniuge , alla parte dell ‘unione civile ,al convivente di fatto ai sensi dell’art. 1, commmi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76”.
Il ricongiungimento alla parte unione civile/convivente di fatto è stato introdotto con TABELLA VALUTAZIONE ESIGENZE FAMIGLIA per i docenti pag. 88 CCNI 2025/28; per ATA invece nella nota 5 ter( pag. 105) alla TABELLA VALUTAZIONE ESIGENZE FAMIGLIA.
Prima esisteva ricongiungimento al coniuge e ricongiungimento ai figli o ai genitori nel caso di docenti senza coniuge o separati con atto omologato dal tribunale.
Era possibile dichiarare lo stato civile : coniugato, celibe, nubile o già coniugato, vedovo .
Per i separati il docente o ATA deve dichiarare i dati dell’atto omologato dal tribunale e talvolta allegarlo.
ORA E’ POSSIBILE DICHIARARE anche di essere convivente di fatto (se registrato presso il comune) e anche unione civile.
Con la legge n. 76 del 20 maggio 2016 (cosiddetta Legge Cirinná ) è stato istituita e regolata disciplinata unione civile (art. 1 commi 1-25) e solo regolata disciplinata la convivenza di fatto(art. 1 commi 36-75) .
Tali atti vanno documentati.
La parte dell’unione civile riguarda unione civile tra persone delle stesso sesso deve essere costituita e registrata presso l’Ufficio di stato civile del Comune e la legge al comma 29 prevede l’equiparazione al coniuge .

La convivenza di fatto art. 36 e 37 della legge 76/2016 di persone di sesso diverso deve essere attestata con registrazione presso l’anagrafe del comune di residenza .
Il matrimonio almeno in Italia è tra persone di sesso diverso.

PER LA CONVIVENZA BISOGNA CONSULTARE IL SITO del Comune di residenza ad esempio Forli (clicca qui) per scaricare il modulo e poi rendere la dichiarazione personale di convivenza recandosi in comune o inviando una pec o raccomandata con allegati i documenti di identità ed il Comune rilascia relativo documento necessario insieme alla dichiarazione personale con indicazione di residenza dal….. per ottenere i 6 punti se docente , i 24 se ATA. I punteggio vale anche nella graduatoria interna di istituto.
In analogia si può costituire presso il comune unione civile .Per informazione rivolgersi al comune.
Si pubblica ad ogni buon fine la dichiarazione personale da valere nella mobilità del personale docente della scuola dell’USP di Forlì (clicca qui) e quella del personale ATA(clicca qui).



ATA : VALUTAZIONE RICOSTRUZIONE CARRIERA SERVIZI PRERUOLO COMPRESO MILITARE

SERVIZI PRERUOLO
il personale ATA immesso in ruolo da 2023/24 come il personale docente segue le regole della valutazione per intero nella ricostruzione di carriera del servizio preruolo art.569 Dlvo 16.04.1994 n. 297 come modificato da DL 16.3.2023 n. 69 (clicca qui)


Il personale ATA immesso in ruolo precedentemente segue le regole servizio preruolo dei 4 anni valutabili per intero (non più 3 anni) come i docenti in base all’art.4 comma 13 del DPR 23.8.1988 n. 399 che rimanda all’art. 3 secondo comma del decreto legge 19 giugno 1970 n. 370 come modificato da art. 81 DPR 417/74 e solo 1/3 ai soli fini economici art. 9 legge 26 luglio 1970 n. 576.

in virtù di tale disposizione il servizio preruolo (compreso quello eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore ) viene riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto al personale docente ossia 4+ i 2/3 della restante parte ai fini giuridici ed economici ed il restante 1/3 ai soli fini economici in base all’art. 485 del Dvlo 16.4.1994 n. 297.

SERVIZIO MILITARE
Il servizio militare di leva o equiparati , prestato a decorrere dall’entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (30 gennaio 1987) o in corso di prestazione a tale data, é valido per l’intera durata (mesi e giorni) anche non in costanza di rapporto di impiego, a prescindere dal titolo di studio, per l’inquadramenti economico.
E’ VALUTATO interamente (mesi e giorni) alla decorrenza economica dell’assunzione a tempo indeterminato come anzianità giuridica utile al conseguimento delle posizioni stipendiali .
Il SIDI, al momento della ricostruzione della carriera , riconosce automaticamente il servizio militare ed equiparato, sempre che sia inserito nella dichiarazione dei servizi.

Per il personale ata é riconoscibile il servizio prestato come docente nella ricostruzione di carriera come da corso di formazione ricostruzione Usp di Forlì del 18.12.2019(clicca qui) e corso di formazione del 4 aprile 2019 su fascicolo pensionistico (clicca qui).



DOMANDE MOBILITÀ ATA 2026/27 DAL 23 MARZO 2026 AL 13 APRILE 2026 – GRADUATORIE INTERNE

PREMETTO CHE IL PERSONALE ATA IMMESSO IN RUOLO DA 1.9.2025 E’ SU SEDE PROVVISORIA E DEVE PRESENTARE PERTANTO DOMANDA DI TRASFERIMENTO (unica istanza in cui possono indicare preferenze di altre province ) PER ACQUISIRE LA TITOLARITA’ E QUINDI NON DEVE PRESENTARE PER LA GRADUATORIA INTERNA DOMANDA ALLA SCUOLA DI SERVIZIO ,ESSENDO SENZA SEDE.

Le scuole da alcuni giorni stanno chiedendo agli interessati di presentare la SCHEDA SOPRANNUMERARIO per elaborare le graduatorie di istituto che vanno pubblicate dopo il 13 APRILE (data scadenza domande ata) dal 14 aprile 2026 ed entro il 28 aprile 2026(art. 45 comma 5 CCNI Mobilità 10 MARZO 2026)
LA TABELLA VALUTAZIONE E’ LA STESSA DELLO SCORSO ANNO

ATTENZIONE: DA QUEST’ANNO IN ISTANZA ONLINE E’ PRESENTE IL FASCICOLO DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO (Dati personali-Ruolo-Titolarità -Servizi-Titoli) IN CUI C’E’ ANCHE ELENCO DEI SERVIZI PRESTATI


I COLLABORATORI SCOLASTICI e gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI si recano alle sedi sindacali senza portare i documento necessari per la compilazione.
SI RICORDANO che per una corretta compilazione i documenti necessari sono:
1) Dichiarazione servizi pre-ruolo resa all’atto della nomina in ruolo dove il personale ha indicato oltre le scuole anche la qualifica AA o CS.
2) STATO MATRICOLARE (AGGIORNATO) :dove è presente non solo elenco servizi privi di qualifica ed alcune volte prive anche della scuola in cui si è prestato servizio ma anche è presente la data della sede definitiva, i vari trasferimenti ottenuti, importante per la continuità nella scuola(ALLEGATO E) , le assenze tipo aspettativa per motivi di famiglia non retribuita che non è valutabile nei trasferimenti;
3) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA nella quale sono elencati i servizi prestati senza la qualifica ed in cui è anche indicato il 2013 non valutabile in carriera ma valutabile nei trasferimenti e il totale però riconosciuto è valutato i primi 4 anni per intero più i 2/3 per ogni anno in più: è utile per attribuzione punti in graduatoria interna ma fuorviante per la domanda di mobilità volontaria.
ALLEGATO D: serve sia per domanda di mobilità e sia per graduatoria interna soprannumero il servizio preruolo è da elencare dettagliatamente dal…. al…. qualifica ….. scuola di servizio e fare il totale servizi : sarà poi riportato nel modulo domanda trasferimento per intero ANNI E MESI distinguendo i servizi prestati nella stessa area che sarà valutato dal sistema punti 2 per mese , dai servizi prestati in area diversa che sarà valutato dal sistema punti 1 per mese.
Nella graduatoria interna operatore sindacale FARA LA SOPRACITATA DISTINZIONE valuterà IL PRERUOLO 4 anni per intero e i 2/3 del rimanente valutandolo tutto 1 punto al mese sia se prestato nella stessa area sia in area diversa.
5) residenza del familiare con decorrenza dal……. a cui si chiede il ricongiungimento (ovvero non allontanamento ) nello stesso comune della scuola di titolarità

SI ALLEGANO AD OGNI BUON FINE :
1)ALLEGATO D(DICHIARAZIONE SERVIZI) RUOLO AL 13/04/2026
2)ALLEGATO E(CONTINUITA NELLA SCUOLA DAL PRIMO ANNO(ESCLUSO ANNO IN CORSO) AL 31.8.2025
3) DICHIARAZIONE PERSONALE ESIGENZE FAMIGLIA
4) DICHIARAZIONE LEGGE 104
5)SCHEDA EDITABILE PER LA GRADUATORIA ISTITUTO PERDENTE POSTO INTERNA IST. BUCCI Faenza in cui i servizi allegato D devono essere da anni e mesi trasformati in mese e giorni in formato Excel .
6)scheda EDITABILE per le scuole GRADUATORIA DI ISTITUTO PERDENTE POSTO 2026  in formato Excel elaborata dal DIRIGENTE Franco DE STEFANO presente sul sito di Pino Durante da utilizzare da parte delle scuole per valutare in base alle domande PRESENTATE le schede di tutti gli ATA.

PREMESSO CHE tabella di valutazione dei titoli e dei servizi del personale ata (ALLEGATO E) è la stessa sia per i trasferimenti a domanda che per la graduatoria interna d’istituto e nelle note in particolare nota 3 valutazione servizi, si danno alcuni suggerimenti su come compilare la scheda soprannumeri allegata PER LE GRADUATORIE INTERNE ATA:

INNANZI TUTTO Compilare ALLEGATO D servizi ,eventuale ALLEGATO E continuità nella scuola e nel comune, dichiarazione personale esigenze famiglia(persona a cui ricongiungersi ovvero non allontanarsi , esistenza figli), dichiarazione legge 104(handicap personale art. 21 o art.33 comma 6) oppure assistenza al coniuge/equiparato, al figlio o al genitore in situazione di handicap grave (art. 33 comma 3 legge 104).
ANZIANITÀ DI SERVIZIO( allegare ALLEGATO D ed eventuale ALLEGATO E)
1) il ruolo nel profilo di titolarità é DA INDICARE AL PUNTO A) della scheda soprannumerari va INDICATO IN MESI e va valutato punti 2 per ogni mese prestato ( non vale aspettativa di famiglia senza retribuzione; sono validi alcuni servizi come congedo biennale per assistenza a familiare in situazione di handicap grave) fino al 13.04.26 ;
2) il preruolo nella stessa area punti 1 per ogni mese (nei trasferimenti a domanda invece 2 punti)
3) il preruolo in area diversa (compreso quello di docente art 70 CCNL 18.1.2024 che è valutabile anche nella ricostruzione carriera) va valutato punti 1 per ogni mese (come per i trasferimenti a domanda ).
4) il preruolo nella stessa area da INDICARE AL PUNTO B) della scheda soprannumerari e INDICATO IN MESI dopo averlo sommato al preruolo in area diversa ed è valutato per intero punti 1 per ogni mese per i primi 4 anni cioè 48 mesi (ad esempio 48 mesi punti 48) e i 2/3 per ogni anno superiore ai 4 anni(ovvero superiore a 48 mesi ad esempio 53 mesi i 5 mesi 3,34 punti, ad esempio 54 mesi i 6 mesi punti 4) a differenza dei trasferimenti a domanda che é valutato per intero .
5) ANNI di Continuità nella scuola di titolarità (valutabile sin dal primo anno fino all ‘a.s. 2024/25 cioè fino al 31.8.25 a differenza della mobilità a domanda che si valuta dopo 3 anni DA INDICARE al PUNTO D) della scheda soprannumero distinguendoli entro il quinquennio (punti 8 x ogni anno) ed oltre il quinquennio(punti 12 per ogni anno).
6) ANNI di Continuità nel Comune di titolarità ,si valutano a differenza delle domande di mobilità dove non vengono valutati , sono da INDICARE AL PUNTO E) della scheda soprannumerario e valutati punti 4 per ogni anno.

ESIGENZE DI FAMIGLIA (allegare dichiarazione personale esigenze famiglia)
1)ricongiungimento o non allontanamento al coniuge o al convivente ovvero per docenti senza coniuge ai figli o al genitore o separato ricongiungimento o non allontanamento per docenti senza coniuge ai genitori o ai figli da riportare al punto A) della SCHEDA SOPRANNUMERI punti 24 ( la residenza deve essere nel comune della scuola di titolarità da almeno 3 mesi).Dichiarazione convivenza da fare in Comune ad esempio Forlì (clicca qui).
2) figlio di età inferiore a sei anni compresi i figli che compiono i 6 anni tra il 1 gennaio 26 ed il 31 dicembre 2026 , da indicare AL PUNTO B) della scheda soprannumerario punti 16 per ogni figlio
3) ogni figlio di età superiore ai 16 ma che non abbiano superato il 18 anno di età compresi quelli che compiono i 18 anni tra il 1 gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2026 , da indicare al punto C) della scheda soprannumerari

Il Dirigente scolastico in base al comma 5 dell’art. 45 dopo il 13.04.2026 ed entro ll 28 aprile 2026 deve formulare e pubblicare le graduatorie interne del personale ATA titolare valutando i titoli ed i servizi in base ad ALLEGATO E-TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E SERVIZI. Reclamo entro 10 giorni dalla pubblicazione, il Dirigente nei 10 giorni successivi comunica esito.