il Gabinetto del Miur oggi 6.2.2015 ha convocato le OO.SS. per un incontro con il Ministro che si terrà presso il Ministero lunedì 16 febbraio p.v. alle ore 18,00 avente per oggetto il piano “La Buona Scuola”.
Archivio mensile:Febbraio 2015
COMUNE DI FORLI’ 7.2.2015: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE
Si rende noto che il Comune di Forlì con Ordinanza del 6.2.2015 pubblicata sul sito(clicca quI) ha sospeso le attività didattiche, comprese quelle pomeridiane e serali, nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nella giornata di domani 7 febbraio 2015
AVVISO: PRECISAZIONI CODICI INDIRIZZO ESAMI II PROVA ESAMI STATO
Con avviso del 5 febbraio 2015(clicca qui) il Miur in relazione al D.M. n. 39 del 29 gennaio 2015 relativo alle materie oggetto della seconda prova scritta ha fatto alcune precisazioni sui codici indrizzo esami.
Si segnala la seguente pagina relativa all’esame di Stato secondo ciclo contenente Novita a.s. 2014/15(clicca qui)
Si rinvia al mio articolo pubblicato il 30 gennaio 2015(clicca qui) contenente il link al Comunicato del Miur in cui sono presenti i testi sia della C.M. 1 sia del D.M. 39 con le relative tabelle
FC : 10 FEBBRAIO 15 PUBBLICAZIONE GRADUATORIE ISTITUTO ATA II FASCIA
Con nota del 6.2.2015 (clicca qui) l’USP di Forlì stabilisce che il giorno 10 Febbraio 2015 tutte le istituzioni scolastiche devono pubblicare le graduatorie ATA (II fascia) di circolo\istituto.
PERMESSO PER LUTTO: PERIODO TEMPORALE DI FRUIZIONE
Il CCNL Scuola del 29.11.2007 all’art. 15 recita:
“Il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato, ha dIritto ,sulla base di idonea documentazione anche autocertificata , a permessi retribuiti per i seguenti casi:
…………………………………………………………………………………….
-lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per ogni evento anche non continuativi.
I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al Dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA”
All’art. 19 comma 9 è ribadito il diritto ai tre giorni anche per il personale a tempo determinato
Per stabilire il grado di parentela o affinità si fa riferimento alle norme contenute in materia negli artt. 76-78 del codice civile:
– parenti entro il secondo grado: genitori, figli, fratelli e sorelle,nonni, nipote come figlio del figlio
– affini entro il primo grado: suoceri, nuore, generi
La stabile convivenza è dimostrata ed accertata attraverso la presentazione, da parte dell’interessato, della specifica certificazione anagrafica.
I permessi non spettano invece per il decesso di nipoti e/o zii propri (parenti di III grado) o del coniuge (affini di III grado); non spettano neanche per il decesso dei cognati (affini di II grado),nè per gli zii acquisiti ed i nipoti acquisiti(affini di III grado ) come invece previsto per i 3 giorni di permesso previsti dall’art. 33 legge 104(vedi schema semplificato per gradi di parentela/affinità).
In tutti i casi in cui il permesso non spetti (es. decesso di uno zio o di un cognato), il dipendente può comunque ricorrere alla fruizione dei permessi per motivi personali o familiari (art 15 comma 2 del CCNL Scuola per il personale a tempo indeterminato; art 19 dello stesso Contratto per il personale a tempo determinato).
La fruizione dei permessi necessita di alcune puntualizzazioni:
1)la non continuità dei giorni di permesso(nei recedenti contratti e in quello degli altri comparti devono essere consecutivi): ciò significa la facoltatività/possibilità di articolarne la fruizione “scomputando” dal periodo di assenza –ad es. gli eventuali giorni festivi e/o liberi da impegni istituzionali
2)gg. 3 per evento luttuoso : ciò significa che si può usufruire di 3 giorni per ogni evento luttuoso anche nelle stesso anno scolastico( nel privato si può usufruire di 3 gg. per ogni anno per un solo evento luttuoso)
3) tutti i permessi retribuiti, compresi quelli per lutto, sono ”erogati a domanda” cioè sono attribuiti e non come nel contratto del 1995 art. 21 “sono concessi”, nel senso che rispetto a concedere: veicolano, sostanzialmente, il significato di assegnare e riconoscere qualcosa come spettante di diritto.
In merito al limite temporale entro cui usufruire deI permessI per lutto l’ARAN per il settore scuola si è espressa in data 14/01/2010 con SCU_015_ Orientamenti applicativi presente sul ito dell’ARAN (clicca qui) nel senso che l’art. 15 dell CCNL Scuola del 29.11.2007 ” seppure non disponga il limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, autorizza, comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione della natura specifica che origina tali permessi”
Recentemente in data 09.01.2015 si è espressa per il comparto ministeri con M_218_Orientamenti applicativi presente sul sito dell’ARAN (clicca qui) al quesito se sia possibile usufruirne a distanza di un mese.
Si sottolinea anche l’Orientamento RAL_926 del 7.12.2011 per il comparto Regioni ed autonomie locali(clicca qui) in merito al quesito se i 3 giorni di permesso decorrono obbligatoriamente dall’evento(ATTENZIONE: per il COMPARTO SCUOLA i 3 giorni possono essere non consecutivi)
Non si può non citare l’art. 1 del D.P.C.M. 21.07.2000 n. 278 che al comma 2 prevede che i giorni devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.
PROCEDURA TFA :NOTA MIUR CHARIMENTI
Con la nota 3214 del 30 gennaio 2015, il Miur ha fornito ulteriori chiarimenti sulle procedure relative al II ciclo del TFA a seguito della nota 20175 del 29.12.2014(clicca qui) in merito ad alcuni punti controversi in relaziona a :1. procedure di iscrizione e scorrimenti delle graduatorie; 2. tirocinio.
1. Procedure di iscrizione e scorrimenti delle graduatorie
Viene precisato che gli ammessi con riserva, per procedimento pendente, non rientrano nel conteggio del contingente complessivo per non penalizzare gli idonei senza riserva.
Anche nel caso di docenti che siano già in possesso di abilitazione attraverso i PAS, l’ammissione al corso non modifica il contingente stabilito, in quanto si tratta di docenti già abilitati.
2. Tirocinio
Per lo svolgimento del tirocinio si precisa che, per coloro che hanno una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, può essere svolto anche nella sede/provincia di servizio, qualora non coincida con quella dell’istituzione accademica sede del corso.
Viene anche ribadito che per le abilitazioni “verticali” il tirocinio deve essere svolto sia nella scuola secondaria di primo grado che in quella di secondo grado.