RICOSTRUZIONE DI CARRIERA E RIALLINEAMENTO: TERMINI, PRESCRIZIONE, NOVITÀ’ MEF E NUOVE REGOLE DAL 2023


Premessa

La ricostruzione di carriera del personale docente rappresenta un istituto fondamentale per il corretto riconoscimento del servizio preruolo ai fini giuridici ed economici.

La materia è disciplinata principalmente dal D.Lgs. 297/1994 (art. 485), nonché da disposizioni successive che hanno inciso su:

  • termini di presentazione della domanda
  • tempistiche del procedimento
  • regime della prescrizione

In particolare, assumono rilievo:
Legge 107/2015 art. 1 comma 209
la Circolare MEF–RGS n. 27 del 06/10/2017 (clicca qui)
la Circolare MEF-RGS n. 28 de 2/12/2021(clicca qui) ,
La nota MEF -RGS n. 125536 del 10.05.2024(clicca qui).


1. Valutazione del servizio preruolo

Ai sensi dell’art. 485 del D.Lgs. 297/1994:

  • i primi 4 anni sono riconosciuti per intero ai fini giuridici ed economici
  • il servizio eccedente è riconosciuto:
    • per 2/3 ai fini giuridici ed economici
    • per 1/3 ai soli fini economici

2. Riallineamento della carriera

Il cosiddetto riallineamento consente il recupero della quota di servizio non riconosciuta inizialmente ai fini giuridici.

  • costituisce parte integrante della carriera
  • dovrebbe essere effettuato d’ufficio

3. Natura del diritto: superamento della prescrizione decennale

Alla luce della più recente interpretazione del MEF(Circolare 2/12/2021 e Nota 10/05/2024):

👉 il diritto alla ricostruzione di carriera e al riallineamento NON è soggetto a prescrizione
in quanto:
riguarda il corretto inquadramento giuridico ed economico
ha natura permanente
Risulta quindi superata la precedente impostazione che lo riconduceva alla prescrizione decennale.


👉 Conseguenza:

il docente può sempre ottenere la corretta ricostruzione
ma gli arretrati sono limitati agli ultimi 5 anni.

4. Distinzione tra diritto e arretrati

Gli arretrati derivanti dal riallineamento sono soggetti a:

Occorre distinguere:
diritto alla carriera
imprescrittibile
sempre esercitabile

Effetti economici(arretrati)

  • soggetti a prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.)

5. Obbligo di presentazione della domanda

La ricostruzione :
non è automatica
richiede istanza del docente

tuttavia :
👉 la mancata domanda non comporta più la perdita del diritto, ma solo degli eventuali arretrati prescritti

6. Termine per la presentazione della domanda

Con l’introduzione della:

  • Legge 107/2015:

👉 la domanda deve essere presentata:

esclusivamente tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno

📌 Tale termine ha natura organizzativa e non incide sull’esistenza del diritto.



7. Tempistiche del procedimento

La Circolare MEF-RGS n. 27/2017 prevede:

👉 conclusione del procedimento entro:

30 – 90 giorni dalla presentazione della domanda

Tale indicazione si collega:

  • alla programmazione annuale della spesa
  • all’obbligo del Ministero di comunicare i dati al MEF entro il 28 febbraio

Resta comunque il Termine massimo storico ( D.M. 190/1995):

👉 fino a 480 giorni

📌 Pertanto:

  • 30–90 giorni → termine funzionale/organizzativo
  • 480 giorni → termine massimo teorico

8. Obblighi dell’amministrazione

La scuola deve:

  • istruire la pratica
  • emettere il decreto
  • trasmetterlo alla Ragioneria Territoriale dello Stato

👉 Il ritardo:

  • non incide sul diritto
  • ma configura responsabilità amministrativa

9. Controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato

La Ragioneria:

  • verifica la legittimità dell’atto
  • appone il visto

Il procedimento complessivo dovrebbe concludersi entro i terminI programmati dal MEF.

9-bis. Termine per il visto della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS)

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 123/2011:

👉 il controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato deve concludersi entro:

30 giorni dalla ricezione dell’atto


Natura del termine

⚠ Il termine dei 30 giorni ha natura ordinatoria e non perentoria.

Ciò significa che:

  • il superamento del termine non comporta invalidità del controllo

  • non si forma alcun silenzio-assenso

  • la Ragioneria può comunque intervenire anche oltre i 30 giorni

Rilevanza pratica

👉 Nonostante la natura non perentoria, il termine:

  • rappresenta un obbligo di buona amministrazione

  • può essere richiamato in caso di ritardi

  • costituisce un riferimento utile per solleciti formali

Indicazioni operative

In caso di ritardo nel visto:

👉 il docente può:

  • sollecitare la scuola

  • richiamare il termine dei 30 giorni

  • segnalare eventuali ritardi anomali

Conclusione

👉 Il controllo della Ragioneria è una fase essenziale del procedimento, ma:

i tempi non sempre sono rispettati nella prassi, rendendo necessario un monitoraggio attivo da parte dell’interessato.


10. Criticità operative

Nella prassi:

  • molte scuole non rispettano i tempi 30–90 giorni
  • il riallineamento non sempre viene effettuato d’ufficio
  • permane il rischio di perdita per prescrizione degli arretrati

11. Nuove ricostruzioni (docenti immessi in ruolo dal 2023): modifica dell’art. 485 TU

A seguito del D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023 N. 103 è stato modificato l’art. 485 del D.Lgs. 297/1994(clicca qui)

👉 La norma prevede espressamente che:

per il personale docente immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024, il servizio preruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.


Effetti della modifica normativa

✔ riconoscimento integrale di tutto il servizio preruolo
✔ eliminazione del meccanismo:

  • 4 anni per intero
  • restante servizio 2/3 + 1/3

✔ superamento del sistema del riallineamento della carriera


Conseguenze pratiche

Per i docenti immessi in ruolo dal 2023:

  • la carriera è correttamente ricostruita fin dall’inizio
  • non è più necessario attendere anni per il recupero dell’anzianità
  • non esiste più “servizio congelato” ai soli fini economici

Distinzione fondamentale

👉 Restano due sistemi:

Docenti immessi in ruolo prima del 2023

  • vecchio sistema (art. 485 originario)
  • con riallineamento

Docenti immessi in ruolo dal 2023

  • nuovo sistema
  • riconoscimento integrale immediato

Attenzione operativa

⚠ Possibili errori delle segreterie:

  • applicazione del vecchio sistema anche ai neoimmessi
  • mancato riconoscimento integrale

👉 In tali casi è necessario:

  • richiedere rettifica del decreto
  • segnalare l’errore normativo

Conclusione

👉 La modifica del 2023 rappresenta un cambiamento storico:

si passa da un sistema penalizzante a un sistema di pieno riconoscimento del servizio effettivamente prestato.


Conclusioni

Alla luce della normativa vigente:

  • ✔ la domanda va presentata tra 1 settembre e 31 dicembre
  • ✔ il procedimento dovrebbe chiudersi entro 30–90 giorni
  • ✔ il diritto alla carriera resta nel tempo
  • ✔ gli arretrati si prescrivono in 5 anni

👉 È quindi fondamentale:

  • presentare tempestivamente la domanda
  • verificare il decreto emesso
  • sollecitare eventuali ritardi o mancati riallineamenti

Una gestione attenta della propria posizione giuridica ed economica è essenziale per evitare perdite

12.Aggiornamento normativo 2023: cambia la ricostruzione carriera per il personale ATA

A seguito del D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito nella L. 10 agosto 2023 n. 103, è stato modificato l’art. 569 del D.Lgs. 297/1994.

👉 La nuova norma prevede che:

per il personale ATA immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024, il servizio preruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.


Differenza tra vecchio e nuovo sistema

ATA immessi in ruolo fino al 2022/2023

  • 4 anni riconosciuti per intero
  • restante servizio: 2/3 giuridico + economico
  • 1/3 ai soli fini economici
  • recupero con riallineamento dopo anni

ATA immessi in ruolo dal 2023/2024

  • riconoscimento integrale immediato del preruolo
  • eliminazione del sistema 2/3 + 1/3
  • superamento del riallineamento

Principio introdotto

👉 La riforma elimina definitivamente il meccanismo penalizzante della ricostruzione:

il servizio effettivamente prestato viene riconosciuto integralmente sin dall’inquadramento iniziale.


Attenzione

⚠ La nuova disciplina:

  • NON si applica al personale immesso prima del 2023
  • NON modifica le ricostruzioni già definite

Conclusione

👉 Per il personale ATA si realizza lo stesso cambiamento previsto per i docenti:

pieno riconoscimento del servizio preruolo senza necessità di attendere il riallineamento.


AL PERSONALE ATA VIENE RICONOSCIUTO IL SERVIZIO PRESTATO come docente anche senza titolo(C.M. 65 del 9/2/1996 C PERSONA ATA-art. 4 c. 13 DPR 399/88). Infatti non è previsto il possesso del titolo di studio per il servizio preruolo Condizione richiesta per il riconoscimento dei servizi e quindi soltanto quella che il servizio stesso sia stato prestato nelle scuole o istituzioni scolastiche non ponendo alcun limite alla natura o al tipo di servizio.