Premessa
La ricostruzione di carriera del personale docente rappresenta un istituto fondamentale per il corretto riconoscimento del servizio preruolo ai fini giuridici ed economici.
La materia è disciplinata principalmente dal D.Lgs. 297/1994 (art. 485), nonché da disposizioni successive che hanno inciso su:
- termini di presentazione della domanda
- tempistiche del procedimento
- regime della prescrizione
In particolare, assumono rilievo:
Legge 107/2015 art. 1 comma 209
la Circolare MEF–RGS n. 27 del 06/10/2017 (clicca qui)
la Circolare MEF-RGS n. 28 de 2/12/2021(clicca qui) ,
La nota MEF -RGS n. 125536 del 10.05.2024(clicca qui).
1. Valutazione del servizio preruolo
Ai sensi dell’art. 485 del D.Lgs. 297/1994:
- i primi 4 anni sono riconosciuti per intero ai fini giuridici ed economici
- il servizio eccedente è riconosciuto:
- per 2/3 ai fini giuridici ed economici
- per 1/3 ai soli fini economici
2. Riallineamento della carriera
Il cosiddetto riallineamento consente il recupero della quota di servizio non riconosciuta inizialmente ai fini giuridici.
- costituisce parte integrante della carriera
- dovrebbe essere effettuato d’ufficio
3. Natura del diritto: superamento della prescrizione decennale
Alla luce della più recente interpretazione del MEF(Circolare 2/12/2021 e Nota 10/05/2024):
👉 il diritto alla ricostruzione di carriera e al riallineamento NON è soggetto a prescrizione
in quanto:
riguarda il corretto inquadramento giuridico ed economico
ha natura permanente
Risulta quindi superata la precedente impostazione che lo riconduceva alla prescrizione decennale.
👉 Conseguenza:
il docente può sempre ottenere la corretta ricostruzione
ma gli arretrati sono limitati agli ultimi 5 anni.
4. Distinzione tra diritto e arretrati
Gli arretrati derivanti dal riallineamento sono soggetti a:
Occorre distinguere:
diritto alla carriera
imprescrittibile
sempre esercitabile
Effetti economici(arretrati)
- soggetti a prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.)
5. Obbligo di presentazione della domanda
La ricostruzione :
non è automatica
richiede istanza del docente
tuttavia :
👉 la mancata domanda non comporta più la perdita del diritto, ma solo degli eventuali arretrati prescritti
6. Termine per la presentazione della domanda
Con l’introduzione della:
- Legge 107/2015:
👉 la domanda deve essere presentata:
esclusivamente tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno
📌 Tale termine ha natura organizzativa e non incide sull’esistenza del diritto.
7. Tempistiche del procedimento
La Circolare MEF-RGS n. 27/2017 prevede:
👉 conclusione del procedimento entro:
30 – 90 giorni dalla presentazione della domanda
Tale indicazione si collega:
- alla programmazione annuale della spesa
- all’obbligo del Ministero di comunicare i dati al MEF entro il 28 febbraio
Resta comunque il Termine massimo storico ( D.M. 190/1995):
👉 fino a 480 giorni
📌 Pertanto:
- 30–90 giorni → termine funzionale/organizzativo
- 480 giorni → termine massimo teorico
8. Obblighi dell’amministrazione
La scuola deve:
- istruire la pratica
- emettere il decreto
- trasmetterlo alla Ragioneria Territoriale dello Stato
👉 Il ritardo:
- non incide sul diritto
- ma configura responsabilità amministrativa
9. Controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato
La Ragioneria:
- verifica la legittimità dell’atto
- appone il visto
Il procedimento complessivo dovrebbe concludersi entro i terminI programmati dal MEF.
9-bis. Termine per il visto della Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS)
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 123/2011:
👉 il controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato deve concludersi entro:
30 giorni dalla ricezione dell’atto
Natura del termine
⚠ Il termine dei 30 giorni ha natura ordinatoria e non perentoria.
Ciò significa che:
- il superamento del termine non comporta invalidità del controllo
- non si forma alcun silenzio-assenso
- la Ragioneria può comunque intervenire anche oltre i 30 giorni
Rilevanza pratica
👉 Nonostante la natura non perentoria, il termine:
- rappresenta un obbligo di buona amministrazione
- può essere richiamato in caso di ritardi
- costituisce un riferimento utile per solleciti formali
Indicazioni operative
In caso di ritardo nel visto:
👉 il docente può:
- sollecitare la scuola
- richiamare il termine dei 30 giorni
- segnalare eventuali ritardi anomali
Conclusione
👉 Il controllo della Ragioneria è una fase essenziale del procedimento, ma:
i tempi non sempre sono rispettati nella prassi, rendendo necessario un monitoraggio attivo da parte dell’interessato.
10. Criticità operative
Nella prassi:
- molte scuole non rispettano i tempi 30–90 giorni
- il riallineamento non sempre viene effettuato d’ufficio
- permane il rischio di perdita per prescrizione degli arretrati
11. Nuove ricostruzioni (docenti immessi in ruolo dal 2023): modifica dell’art. 485 TU
A seguito del D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023 N. 103 è stato modificato l’art. 485 del D.Lgs. 297/1994(clicca qui)
👉 La norma prevede espressamente che:
per il personale docente immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024, il servizio preruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
Effetti della modifica normativa
✔ riconoscimento integrale di tutto il servizio preruolo
✔ eliminazione del meccanismo:
- 4 anni per intero
- restante servizio 2/3 + 1/3
✔ superamento del sistema del riallineamento della carriera
Conseguenze pratiche
Per i docenti immessi in ruolo dal 2023:
- la carriera è correttamente ricostruita fin dall’inizio
- non è più necessario attendere anni per il recupero dell’anzianità
- non esiste più “servizio congelato” ai soli fini economici
Distinzione fondamentale
👉 Restano due sistemi:
✔ Docenti immessi in ruolo prima del 2023
- vecchio sistema (art. 485 originario)
- con riallineamento
✔ Docenti immessi in ruolo dal 2023
- nuovo sistema
- riconoscimento integrale immediato
Attenzione operativa
⚠ Possibili errori delle segreterie:
- applicazione del vecchio sistema anche ai neoimmessi
- mancato riconoscimento integrale
👉 In tali casi è necessario:
- richiedere rettifica del decreto
- segnalare l’errore normativo
Conclusione
👉 La modifica del 2023 rappresenta un cambiamento storico:
si passa da un sistema penalizzante a un sistema di pieno riconoscimento del servizio effettivamente prestato.
Conclusioni
Alla luce della normativa vigente:
- ✔ la domanda va presentata tra 1 settembre e 31 dicembre
- ✔ il procedimento dovrebbe chiudersi entro 30–90 giorni
- ✔ il diritto alla carriera resta nel tempo
- ✔ gli arretrati si prescrivono in 5 anni
👉 È quindi fondamentale:
- presentare tempestivamente la domanda
- verificare il decreto emesso
- sollecitare eventuali ritardi o mancati riallineamenti
Una gestione attenta della propria posizione giuridica ed economica è essenziale per evitare perdite
12.Aggiornamento normativo 2023: cambia la ricostruzione carriera per il personale ATA
A seguito del D.L. 13 giugno 2023 n. 69, convertito nella L. 10 agosto 2023 n. 103, è stato modificato l’art. 569 del D.Lgs. 297/1994.
👉 La nuova norma prevede che:
per il personale ATA immesso in ruolo dall’anno scolastico 2023/2024, il servizio preruolo è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
Differenza tra vecchio e nuovo sistema
✔ ATA immessi in ruolo fino al 2022/2023
- 4 anni riconosciuti per intero
- restante servizio: 2/3 giuridico + economico
- 1/3 ai soli fini economici
- recupero con riallineamento dopo anni
✔ ATA immessi in ruolo dal 2023/2024
- riconoscimento integrale immediato del preruolo
- eliminazione del sistema 2/3 + 1/3
- superamento del riallineamento
Principio introdotto
👉 La riforma elimina definitivamente il meccanismo penalizzante della ricostruzione:
il servizio effettivamente prestato viene riconosciuto integralmente sin dall’inquadramento iniziale.
Attenzione
⚠ La nuova disciplina:
- NON si applica al personale immesso prima del 2023
- NON modifica le ricostruzioni già definite
Conclusione
👉 Per il personale ATA si realizza lo stesso cambiamento previsto per i docenti:
pieno riconoscimento del servizio preruolo senza necessità di attendere il riallineamento.
AL PERSONALE ATA VIENE RICONOSCIUTO IL SERVIZIO PRESTATO come docente anche senza titolo(C.M. 65 del 9/2/1996 C PERSONA ATA-art. 4 c. 13 DPR 399/88). Infatti non è previsto il possesso del titolo di studio per il servizio preruolo Condizione richiesta per il riconoscimento dei servizi e quindi soltanto quella che il servizio stesso sia stato prestato nelle scuole o istituzioni scolastiche non ponendo alcun limite alla natura o al tipo di servizio.