ESAMI DI STATO MATURITÀ : O.M. 22.3.2024 n. 55

Il Mim ha emanato la O.M. 55/2024 che disciplina lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2023/24 e fissa l’inizio dell’esame con la prova scritta mercoledì 19 giugno ore 8,30 (art. 2).

Oggi 5 aprile scadono i termini per le designazioni , da parte del Consiglio di classe, dei commissari interni all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
I docenti non designati dovranno o potranno presentare online domanda in qualità di commissari esterni entro il 12 aprile 2024 online con il Modello ES-1, in base alla nota MIM 26.3.2024 m. 12423.
il MIM ha pubblicato (clicca qui)sul sito apposita pagina dedicata agli esami di stato 2023/24 . IL link https://www.istruzione.it/esami-di-stato/secondo-ciclo24html è presente nel sito dell’Usp di Forlì in calce alla notizia della pubblicazione della O.M. 55.



RESOCONTO INCONTRO SINDACATI MIM SU ATA: CONCORSI 24 MESI E GRADUATORIE SUPPLENZE TERZA FASCIA

Il 4 aprile 2024 il MIM ha avuto un incontro con le OO.SS. per informativa su aggiornamento Graduatorie 24 mesi ata e su aggiornamento graduatorie ATA di III fascia . E’ stato un incontro interlocutorio : non si è stabilito nulla.
Sulle graduatorie 24 mesi ATA il MIM. sta predisponendo l’annuale nota con cui invita ad emanare i bandi presumibilmente entro la fine di aprile 2024.
Su graduatorie di istituto III fascia ATA i tempi non sono certi alla luce delle novità introdotte dal CCNL 18 gennaio 2024 .
Le principale novità :


1)l’integrazione dei titoli di accesso con un nuovo requisito obbligatorio di accesso Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale richiesta per tutti i profili tranne per quello di Collaboratore scolastico ; ci sarà un anno di tempo per la sua acquisizione , a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale ATA(1 maggio 2024) .
Tale termine(30 aprile 2025) vale sia per gli aggiornamenti che per i nuovi inserimenti. per quelli già inseriti in possesso di vecchie certificazioni dovrà essere verificata la validità dei titoli (Dichiarazione congiunta n. 5 Aran /Sindacati in calce art 59 CCNL Scuola 18.1.2024).
PER CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformitá delle certificazioni ai framework europei( vedi DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5).
L’ACCREDIA è l’ente unico nazionale designati dal governo italiano , in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza e imparzialità degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei : infatti il Mim non ha potuto dare nell’incontro alle O.O.SS. indicazioni precise in attesa di specifica comunicazione da parte di Accredia (Ente Certificatore).


2) Nuovo Profilo Operatore scolastico(non previsto precedentemente )con specifico titolo di accesso Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali oltre quello di certificazione internazionale di Alfabetizzazione digitale . In alternativa : diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze “ relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. N. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione e certificazione di competenze socio- assistenziali .
IL SISTEMA INFORMATICO DOVRÁ ESSERE ADEGUATO , POI LA O.M. DOVRÀ PASSARE AL VAGLIO DEL CSPI.
Si ipotizza pertanto che le domande per aggiornamento graduatorie di istituto dovranno essere presentate probabilmente dopo il 15 giugno in piena estate.



UNIBO: IX CICLO SPECIALIZZAZIONE SOSTEGNO

L’Università di Bologna avvisa che verrà pubblicato entro il 15 aprile 2024 AVVISO di selezione per il IX CICLO del Corso di specializzazione per il sostegno a.a. 2023/2024 contenente tutte le informazioni utili(tempistiche, requisiti, selezione, posti, soprannumeri……) alla pagina https://centri.unibo.it/formazione-insegnanti/it/corsi/corso-di-specializzazione-per-il-sostegno-a-a-2023-2024



RESOCONTO INCONTRO SINDACATI MIM SU GPS 2024/26 :SLITTA A METÀ APRILE PRESENTAZIONE DOMANDE

Oggi 3 aprile 2024 il MInistero ha dato alle O.O.SS. Informativa sulle GPS con importanti novità e quindi richiesta di nuovo parere al CSPI che dovrà arrivare entro 10 giorni.

Le novità più importanti sono:
– Possibilità di chi ha conseguito titolo all’estero(abilitazione o specializzazione sul sostegno) in attesa del riconoscimento richiesto in Italia di poter essere inserito a pettine ed avere diritto alla stipula del contratto in attesa dello scioglimento della riserva .
-Accesso con abilitazione nella I fascia gps che sarà valutata in egual misura al di là se sia stata conseguita a seguito di procedure concorsuali ( concorsi ordinari o corsi abilitanti : 30-36-60 CFU).
-Procedura di interpello da parte delle scuole, in caso di totale esaurimento delle graduatorie, con pubblicazioni posti rimasti disponibili alla quale potranno rispondere anche i candidati inclusi in GPS non destinatari di supplenza.
-Riconoscimento servizio prestato con clausola rescissoria per contenzioso pendente per il quale, al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti cautelari anche se poi non confermati sarebbe comunque utile ai fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie.
Resta confermata nella nuova bozza il termine di 20 giorni per la presentazione delle domande con probabile scadenza entro la prima decade di maggio.



TFA SOSTEGNO IX CICLO: ATTIVAZIONE POSTI D.M. 29.3.24 n. 583 E RISERVA POSTI D.I. 29.3.24 n. 549

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il D.M. 29.3.24 n. 583 (clicca qui)con ALLEGATO A di autorizzazione posti per attivazione IX ciclo dei corsi di specializzazione .
Nei prossimi giorni le Università emaneranno i relativi bandi fissando la data di presentazione della domanda .
I posti messi a bando sono in totale 32.317 (di cui 845 Emilia -Romagna così suddivisi : 300 Università Bologna; 175 Università Ferrara;190 Università Modena-Reggio Emilia; 180 Università Parma):

3.232 per la scuola dell’infanzia (Emilia-Romagna : 30 Università Bologna; 5 Università Ferrara).
7.552 per la scuola primaria (Emilia-Romagna :90 Università Bologna ;30 Università Ferrara ; 45 Università Modena-Reggio Emilia).
8.944 per la scuola media ( Emilia-Romagna :90 Università Bologna ; 70 Università Ferrara; 65 Università Modena-Reggio Emilia; 90 Università Parma).
12.589 per la scuola superiore (Emilia Romagna : 90 Università Bologna;70 Università Ferrara; 80 Università Modena-Reggio Emilia; 90 Università Parma ).

Le prove selettive su svolgeranno dal 7 al 10 maggio 2024( mattina del 7 maggio per infanzia; mattina del 8 maggio per primaria; mattina del 9 maggio per scuola media ; mattina del 10 maggio per scuola superiore )
I corsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2025.

Il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’istruzione e del Merito D.I. 29.3.24 n. 549 (clicca qui) disciplina la riserva dei posti 35% per ciascuno grado per chi ha prestato almeno 3 anni di servizio negli ultimi cinque anni su posti di sostegno e sia in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento in base ad apposita graduatoria. Tali candidati accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno.



BONUS MAMMA:SCADENZA DOMANDA 8 APRILE 2024

il Mi con nota n. 2244 Del 26.3.24 (clicca qui) ha emanato le istruzioni con allegato per la presentazione della domanda di Bonus mamma (DECONTRIBUZIONE BONUS MATERNITÀ ) online ponendo la scadenza di presentazione in modalità telematica alle ore 14 dell’8 aprile 2024.


Il bonus è di 3000 euro annue dal 1 gennaio al 31 dicembre .

Hanno diritto aI bonus mamma le lavoratrici con contratto a tempo inderminato con 3 o più figli di cui il più piccolo con meno di 18 anni.

Per l’anno 2024 anche le lavoratrici con 2 figli di cui il più piccolo cn meno di 10 anni.

Sono escluse le lavoratrici titolari di contratto a tempo determinato per il personale in servizio (art. 36 ora 47 e e art. 59 ora 70) e quello in periodi di formazione e prova a tempo determinato .



TABELLA SERVIZI VALIDI PER IL PERSONALE DOCENTE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA- MODIFICA PER I NOMINATI IN RUOLO DA 2023/24 VALUTAZIONE SERVIZIO PRERUOLO (D.L.69/2023)

Si ritiene utili e pubblicare(clicca qui) la tabella riepilogativa dei periodi utili alla ricostruzione di carriera per il personale docente allegata alla nota dell’USR Campania 18.4.2016 n. 5693/u.
Si evidenzia nella tabella che per il personale docente di ogni ordine e grado(materna, elementari, medie e superiori) sono valutabili:
il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari, medie I e II grado statali e il servizio non di ruolo prestato in scuole elementari parificate (n.d.r. ) fino al 31.8.2008( data scadenza convenzioni).

Per il personale docente di scuola materna e scuola elementare si evidenzia nella tabella che sono valutabili i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne comunali come previsto dall’art. 485 del Dlvo 297/94 e prima dall’art. 2 comma 2 D.L. 370/1970.


Il servizio prestato in qualità ATA non è valutabile per il personale docente

interessante nella tabella la scaletta della valutazione o meno per il servizio militare prestato prima o dopo il 31.1.1987.

Si ritiene utili pubblicare (clicca qui) l’art. 485 del Dlvo 297/94 nonché gli articoli 489 e 569 (ATA) come modificati da art. 14 D.L. 69/2023 (clicca qui) che stabilisce una nuova valutazione del preruolo per il personale docente ed ATA. immesso in ruolo dall’a.s. 2023/24 .
Soppresse nell’art. 485 le parole “ per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”, e all’art. 489 il comma 1 e sostituiti dal seguente “1. Ai fini del riconoscimento del servizio agli effetti della carriera di cui alla presente sezione ,si valuta il servizio effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell’anno scolastico(n.d.r. 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente fino al termine degli scrutini CHE RESTA FERMA PER LE PROCEDURE SELETTIVE art. 14 comma 1-bis ) prevista dall’ordinamento scolastico al momento della prestazione “ ( art. 14 D.L. 69 del 13.6.2023 conv. con modificazioni In Legge 10.8.2023 n. 103).
Per la mobilità la O.M. 30/2024 all’art. 3 comma 16 prevede che l’anno scolastico venga valutato in base alle vecchie tabelle cioè se ha avuta la durata di 180 giorni o dal 1 febbraio ininterrottamente al termine degli scrutini finali .A mio parere l’appiglio giuridico è l’aver considerato il trasferimento una procedura selettiva a cui si applica l’art. 11 comma 14 legge 3.5.1999 n.124 come previsto dall’art. 14 comma 1-bis del D.L. 69/2023 nella conversione in legge 103.
Infatti nei riferimenti normativi pag. 109 in calce all’art. 14 nel testo coordinato in G.U. N. 106 del 10.8.2023(clicca qui) si riportano gli articoli 485, 489 e 569 modificati dall’art. 14 , e, a chiarimento del comma 1-bis , alla fine a pag. 110 sta scritto:

  • – Il testo dell’art. 11, comma 14 delle legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico pubblicata nelle Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999 n. 107 come modificato dalla presente legge così recita :
  • ”Art. 11(Disposizioni varie)….. omissis.
    14. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 489 del testo unico in materia di riconoscimento del servizio preruolo, ai soli fini della partecipazione a procedure selettive il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 é considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
    Omissis”




SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE E PRESSO SCUOLE ELEMENTARI NON STATALI DOPO LEGGE PARITA’

Una docente di scuola primaria chiede se in analogia con la domanda di trasferimento i docenti che abbiano prestato servizio in scuola infanzia comunale o servizio prestati in scuola PARIFICATA elementare abbia diritto anche nella ricostruzione di carriera alla valutazione di detti servizi ed in base a quali norme.

La risposta è positiva sono valutabili entrambi i servizi (art. 485 Dlvo 16.4.1994 n. 297) :
il servizio prestato presso scuole comunali infanzia è riconoscibile indipendentemente dall’ ottenimento della parità (art.2 comma 2 D.L. 370/1970);
il servizio prestato presso scuole elementari non statali parificate(art. 2 comma 1 D.L. 370/1970) diventate paritarie è riconosciuto fino a quando sussiste la convenzione di parifica cioè fino al 31.8.2008(legge 27 del 3.2.2006)

L’art. 2 comma 2 del D.L. 19.06.1970 n, 370 convertito in Legge 26.07.1970 n. 576 prevede la valutabilità del servizio prestato presso scuola materne comunali.
Lo stesso Miur ad apposito quesiti con nota 20.10.2009 n. 15830 ha ribadito la validità di dette disposizioni.
Il MEF con nota 4 agosto 2010 n. 69064 ad appositi quesiti avanzate dalle Ragionerie in merito alla valutabilità dei servizi pre-ruolo prestati dal personale docente presso le ex comunali e le ex scuole elementari non statali dopo l’entrata i vigore della legge 10.3.2000 n. 62 sulla parità conferma il parere espresso dal Miur.
In particolare precisa USR del PIEMONTE con C.R. N. 153 del 5.5.2010 con la parità non è venuto meno la qualifica della parifica.
L’istituto della parifica per le scuole elementari oggi primarie , non è stato abrogato dalla legge 62/2000. Le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole “parificate” indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità.
Pertanto “nei certificati di servizio da allegare ai provvedimenti…..devono essere riportate nell’intestazione entrambe le qualifiche “parificata/ paritaria” e gli estremi del provvedimento con il quale sono state riconosciute le relative qualifiche “(circolare USP TORINO n. 202 del 30.03.2011)
Le convenzioni di parifica sono scadute il 31.8.2008( legge n. 27 del 3.2.2006 conversione del D.L. 250/2005).
Pertanto i servizio prestati dopo il 31.8.2008 termine fine convenzioni di parifica non sono più valutati.

L’USP di Bologna con nota 29.10.2009 prot. 1046 comunica di aver posto al Miur apposito quesito sul riconoscimento servizio pre-ruolo e ruolo prestato nelle ex Scuole materne comunali (alcune delle quali hanno chiesto ed ottenuto la parità dall’ 01/09/2000) che ha risposto in senso affermativo anche in riferimento alle scuole paritarie comunali.

Si ALLEGANO:
NOTA MEF 4.8.2010 N. 69064
NOTA USP BOLOGONA 26.10.2009 N. 1046
NOTA USR PIEMONTE 5.5.2010 N. 153
NOTA USP TORINO 31.5.2010 N. 295
NOTA USP TORINO 30.3.2011 N. 202



ARRETRATI CCNL 2024 : PERSONALE ATA (CS e AA)

Anche il personale ATA ha dei benefici dal CCNL 18.1.24 con incremento della CIA (Compenso accessorio) (art 74 )di euro lorde 6,70 (nette 6,087) al mese per i Collaboratori scolastici e di euro lorde 7,40 (nette 6,72 ) al mese per gli assistenti amministrativi e tecnici oltre una tantum di euro 44,11 (40,07 netti art. 75).
Quindi arretrati lordi dal 1.1.2022 al 31.12.2023 di euro 160,80 (146,09 netti) per CS e di euro 177,60 (161,35)per AA.
A questi si aggiunge UNA TANTUM di euro 44,11 per un totale di euro arretrati lordi 2022 e 2023 di euro 204,91 ( netti 186,16)per CS e di 221,71 (netti 201,42)
Alla cifra lorda arretrati totale vanno sottratte le ritenute assistenziali (9,15%) e l’aliquota media IRPEF rilevabile dal cedolino stipendio marzo 2024.
Naturalmente spettano gli arretrati di 2 mesi della CIA sia ai CS( euro lordi 14,80- netti 13,44)sia a AA (euro lordi 13,40- netti 12,17 ) ai lordi vanno sottratte le ritenute assistenziali (9,15%) e aliquota IRPEF massima rilevabile dal cedolino stipendio marzo 2024