MOBILITÀ PRECEDENZA E DEROGA LEGGE 104

Una docente chiede se ha la legge 104 per assistenza alla suocera ha diritto alla precedenza , alla deroga o ad entrambe ?
La docente ha diritto alla sola deroga per la quale deve compilare ALLEGATO D crocettando la quarta voce: “ di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 33 commi 3 e 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.” In cui c’è un asterisco per Rendere anche la seguente dichiarazione da crocettare : che la persona da assistere o alla quale ricongiungersi risiede effettivamente nel Comune di……………. con iscrizione anagrafica dal……………. “. ( 3 mesi prima della pubblicazione O. M. 36 del 27.2.2025 cioè 3.3.2025).
Con l’occasione illustro la differenza tra 104 nelle mobilità come precedenza art. 13 coma 1 punto IV del CCNI Mobilita 2025 e deroga punto 4 dell’ALLEGATO G nella nuova formulazione .
La precedenza prevista dal comma 1 punto IV art. 13 limita la legge 104 SOLAMENTE al figlio, al coniuge, al genitore con handicap in situazione di gravità e precisamente nell’ordine:
1) per genitore anche adottivo che assiste il FIGLIO DISABILE IN SITUAZIONE GRAVITÀ, per chi esercita TUTELA LEGALE del DISABILE in situazione gravità . I fratelli o sorelle che in caso i genitori sono impossibilitati a prestare assistenza(deceduti o per patologie invalidanti o per aver compiuto 65 anni) conviventi con il soggetto disabile ovvero per i genitori o i sostituti (lett.A)
2) ASSISTENZA al coniuge/parte dell’unione civile /convivente di fatto (lett. B)..
3) ASSISTENZA AL GENITORE CON DISABILITÀ (lett. C) da parte del figlio che ha presentato domanda alla scuola per usufruire dei permessi legge 104 o congedo biennale. INTRODOTTO ANCHE PER I TRASFERIMENTI PER ALTRA PROVINCIA.
4) ASSISTENZA a fratelli e sorelle non conviventi In mancanza o impossibilità dei genitori di assistere il figlio perché deceduti o per patologie invalidanti o perché hanno più di 65 anni . (lett D) che hanno presentato di usufruire nell’a.s. in cui si presenta domanda mobilità , alla scuola domanda per usufruire dei giorni di permesso retribuito mensile per assistenza di cui art, 33 comma 3 legge 104 o congedo biennale art. 42 comma 5 DLvo 151/2001 ,documentandolo mediante la produzione di richiesta di tali benefici.
Per la deroga valgono invece anche tutti i familiari fino al terzo grado previsti da comma 3 e 5 art. 33 legge 104 e precisamente :
PARENTI E AFFINI ENTRO IL SECONDO GRADO(art. 33 comma 3, primo capoverso )
parenti di primo grado : genitori , figli.
parenti di secondo grado : nonni, fratelli, sorelle, nipoti(figli dei figli).
affini di primo grado: suocero/a, nuora , genero .
affini di secondo grado : cognati.
Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di età , oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano mancanti .
Estensione dei permessi anche ai parenti o affini entro il terzo grado (art. 33 comma 3, secondo capoverso).
parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta.
affini di terzo grado : zii acquisiti, nipoti acquisiti.
BISOGNA DISTINGUERE TRA DEROGA E PRECEDENZA.
La deroga consente di superare eventuali vincoli triennali , ma non attribuisce automaticamente una precedenza nella mobilità .
Non sempre la 104 per deroga dà diritto alla precedenza in quanto come illustrato il contratto limita la precedenza solo al genitore che assiste il figlio in situazione di handicap grave, al figlio che assiste in genitore in situazione di handicap grave, al coniuge che assiste il coniuge o equiparato in situazione di handicap grave: l’ha estesa quest’anno SOLO ai fratelli e sorelle non conviventi E NON A TUTTI I FAMILIARI ENTRO IL TERZO GRADO come previsto dall’art. 33 comma 3 legge 104 ( clicca qui).
PURTROPPO PER LE DEROGHE l’art. 2 comma 7 del CCNI MOBILITÀ 2025 che rimanda al comma 6 (pag. 11)ultimo capoverso per i beneficiari degli artt. 21 e 33 comma 6 legge 104 prevede che la preferenza come prima riferita al comune di residenza é sempre obbligatoria .La mancata indicazione del comune ….. preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.
L’art. 13 comma 1 punto III secondo capoverso del CCNI MOBILITÀ 2025(pag. 24) prevede invece che il personale di cui ai punti 1) e 3) ( disabili di cui all’art 21 legge 104 con invalidità superiore ai 2/3; persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità art. 33 comma 6 legge 104) può usufruire della precedenza all’interno del comune di residenza , a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche compreso in esso . La preferenza sintetica per predetto Comune é OBBLIGATORIA PRIMA DI ESPRIMERE PREFERENZE PER ALTRO COMUNE.
A mio parere non c’è alcuna contraddizione , è giusto che sia obbligatoria per tutte le deroghe (comprese quelle della legge 104) espressione codice Comune(per superare il vincolo ) , ma per chi non deve usufruire della deroga non avendo vincoli si applica art.13 comma 1 punto III cioè può esprimere preferenze del Comune senza chiudere con il codice comune e le preferenze verrano esaminate all’interno del comune con precedenza cioè la preferenza codice comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune .
I vincoli triennali sono nella sede per un triennio per gli immessi in ruolo a partire da 1.9.23 che non hanno ancora terminato il triennio.
I vincoli sono anche per tutti quelli che hanno ottenuto la mobilitá su preferenza analitica( scuola) , che tuttavia se sono in possesso di una delle deroghe di cui ALLEGATO G possono presentare domanda di mobilità .
Le deroghe fortunatamente quest’anno sono state ampliate ai figli di 16 anni (erano 12 anni) e inserita deroga nuova per genitore di 65 anni nei limiti delle possibilità della contrattazione .

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