CHIARIMENTI SERVIZI PRERUOLO VALUTABILI NELLA MOBILITA DOCENTI 2024

LA O.M. 30/2024 ALL’ART. 3 COMMA 16 RIBADISCE CHE CONTINUA A TROVARE APPLICAZIONE LA DISPOSIZIONE SECONDO CUI IL SERVIZIO NON DI RUOLO PRESTATO A DECORRERRE DAL 1974/75 E’ CONSIDERATO COME ANNO SCOLASTICO INTERO SE HA AVUTA LA DURATA DI ALMENO 180 GIORNI OPPURE SE IL SERVIZIO E’ STATO PRESTATO ININTERROTAMENTE DAL 1 FEBBRAIO FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE DI CUI ALL’ART,. 11, COMMA 14 DELLA LEGGE N. 124/1999 COSI COME TESTUALMENTE INDICATO NELLE TABELLE DI VALUTAZIONE ALLEGATE AL CCNI 2022.( Premessa alle tabelle punto 4)

A seguito quesiti da alcuni docenti di scuola secondaria sulla valutazione del servizio non di ruolo di scuola materna e del servizio prestato come ATA si precisa che non sono valutabili cioè non sono né riconoscibili né riconosciuti.

Ad ogni buon fine si segnala e si pubblica una interessante nota emanata dall’USR per la Campania(n. 5693/u del 18.4.2016) e diramata a tutti gli USP e ai Dirigenti scolastici della Regione , su sollecitazione delle OO.SS. avente per oggetto mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17 a cui è allegata una tabella dei servizi che sono utili fini della ricostruzione di carriera e quindi  valutabili come specificato nelle note comuni alle tabelle di valutazione del CCNI mobilità ai fini della mobilità.

Personalmente ritengo utile tale tabella ma faccio  le seguenti precisazioni:

1) il servizio di ruolo scuola  materna statale( QUASI TUTTE DONNE) non valutabile ai fini della carriera è valutabile come pre ruolo per i docenti di scuola secondaria in quanto è stato contrattato ed inserito nell’ALLEGATO D tabella di valutazione anzianità servizio punto B e nell’ ALLEGATO D dichiarazione anzianità di servizio punto 3 lettera c

2)il servizio militare  di leva in corso al 30/01/ 1987 o prestato successivamente è valido ai fini della ricostruzione di carriera: purtroppo il Miur sia nella Nota 5 all’Allegato D  sia nelle tabelle di valutazione dei titoli (note Comuni Premessa al punto 4 penultimo capoverso) (POCHI DOCENTI UOMINI RISPETTO ALLE DONNE)precisa: ” può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego”(l’art. 485 del Dlvo 297/1994 al comma 7 parla di riconoscibilità del militare ma non lo vincola a nulla: “è valido a tutti gli effetti”): QUINDI quasi tutti USP  non lo valutano ai docenti.

3)il servizio ATA non è utile ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente di ogni ordine e grado, ma le note comuni PREMESSA al punto 4 ultimo capoverso precisano che: “il servizio prestato in qualità di incaricato(solo come docente no ATA) ex art 36 del CCNL 29/11/2007 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio , qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg. interrompe la continuità” ).

4) Il servizio non di ruolo materna  per i docenti di scuola secondaria non è valutabile ai fini della ricostruzione carriera: la poca chiarezza del CCNI lettera B Tabella di valutazione Anzianità di servizio porta le scuole a valutarlo come pre-ruolo. ma in questo caso ci si chiede dove va indicato nell’ALLEGATO D dichiarazione di anzianità di servizio: certamente non nel punto 3 lettera a) in quanto non è servizio riconoscibile ai fini della carriera. per farli valutare il Miur deve creare apposita casella come ha fatto con il ruolo dell’infanzia.

5) del resto il Miur per la scuola dell’infanzia ha fatto un apposito ALLEGATO D che non ha poi diffuso, gli ultimi 5 anni,  se non nelle pagine degli  Allegati. Tale ALLEGATO D non è completo manca la voce per il ruolo scuola primaria che va valutato sempre 3 punti come da CCNI (Vedi-NOTA 4 TABELLE  VALUTAZIONI TITOLI E SERVIZI: punto I-anzianità di servizio lettera B)   “in merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un ruolo diverso, , si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) ai sensi della presente voce,  nella scuola primaria(e viceversa),  mentre si sommano al pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo(3 punti per i primi 4 anni e 2 per i successivi), analogamente al ruolo della scuola primaria, nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado).
Questo  porta le scuole  che fanno le graduatorie interne soprannumerari per l’infanzia ad un ‘errata valutazione dei punti nel caso il docente di scuola dell’infanzia abbia tra pre-ruolo e ruolo primaria più di 4 anni

6) indicata sia nella nota 4 ALLEGATO D DICHIARAZIONE SERVIZI sia nella premessa delle note comuni delle tabelle punto 12 prima delle NOTE la valutazione del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che hanno mantenuto lo status di parificate  congiuntamente a quello di paritarie

7) indicato sia nella nota 4 ALLEGATO D sia nella premessa delle Tabelle di Valutazione punto 12 prima delle NOTE riconoscimento del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.


8) Prevista al punto 12 della premessa alle tabelle la non valutabilità delle scuole paritarie salvo quelle di cui al punto 6.

9) previsto nella premessa delle tabelle punto 10 che i congedi retribuiti e non retribuiti del Dlvo 151/2001 devono essere computati nell’ anzianità di servizio a tutti gli effetti.

10) previsto al punto 2 secondo capoverso- per congedo biennale- della premessa alle Tabelle che recita : “Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo biennale per assistenza a familiari con grave disabilità(art. 32, 33, e 34 comma 5 Dlvo 151/2001 )”.

11) il servizio di aspettativa viene valutato solo se l’interessato abbia prestato servizio nell’a.s. per un periodo non inferiore a 180 giorni( Premessa alla tabella nota punto 10).

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