CCNI MOBILITA’: FIRMATO SOLO DA CISL

IL 27.1.2022 solo la CISL Scuola ha firmato il contratto sulla mobilità. 2022/2025(clicca qui).; CONTRARI GLI ALTRI SINDACATI CHE VOLEVANO L’ABOLIZIONE DEI VINCOLI STABILITI PER LEGGE.
In effetti il principio del vincolo triennale è stato introdotto nell’ultimo CCNL 19.4.2018 come oggetto di contrattazione integrativa all’art 22 comma 4 lettera a1) ….”al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla procedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente” e poi recepito nel CCNI 6.3.2019 sulla mobilità 2019/22. Tale norma pertanto rimane invariata nel punto 2 dell’art. 2 del nuovo CCNI.

La legge 106/2021 poi (D.L. 73/2021) all’art. 58, Comma 2, Lett. F) ha introdotto il vincolo triennale a chi ottiene qualsiasi sede nella provincia richiesta(art. 2 comma 3 nuovo CCNI mobilità).

Inoltre tale articolo ha anche ridotto il vincolo di 5 anni (introdotto Art 1 comma 17-octies della legge 20.12.19 n. 159-D.L. 29.10.19 N. 126)di cui all’art. 399 comma 3 del Dlvo 297/1994 a 3 anni in riferimento ai nominati in ruolo da 2020/21(art. 2 comma 6 nuovo CCNI Mobilità).

Cosa ha ottenuto la CISL -scuola ? : la possibilità per i docenti nominati in ruolo(art. 2 comma 7) di potere presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere la sede definitiva a partire da quelli nominati in ruolo da 1.9.2020. Tale domanda potrà ,a mio parere, dare l’opportunità di rientrare al sud in quanto il docente può esprimere fino a 15 preferenze anche di province diverse.

Il comma 2 dell’art. 2 , come ho già detto, conferma nell’ambito provinciale il vincolo triennale nel caso di espressione puntuale di una scuola già presente lo scorso anno.

Il comma 3 dell’art. 2 che recepisce l’art. 58 comma 2 lett f), secondo periodo della legge 106/20221(D.L. 73/2021) che estende il vincolo triennale a partire dalle operazioni relative all’a.s. 2022/2023 “in una qualunque sede ottenuta nella provincia richiesta” VIENE LIMITATO AL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE con la precisazione di “diversa da quella di titolarità”.

Il comma 4 dell’art. 2 del nuovo CCNI precisa che i docenti immessi in ruolo prima del 2000/2001 hanno già assolto l’obbligo di permanenza biennale(era prima di 4 anni) e possono presentare domanda di mobilità.

Il comma 6 dell’art. 2 del nuovo CCNI recepisce la riduzione per i nominati in ruolo da 2020/21da 5 anni a tre anni del periodo di permanenza nella scuola di titolarità.

Il comma 7 dell’art. 2 del nuovo CCNI disciplina l’acquisizione della titolarità per i neonominati in ruolo a seguito di domanda volontaria di mobilità estendendola anche ai neonominati del 2020/21 : anche questi possono presentare domanda di mobilità per acquisire la titolarità; nel caso non ottengono per una delle sedi richieste la titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza; nel caso non presentino domanda la titolarità è attribuita sulla scuola assegnata prima dei movimenti.

Naturalmente il docente che sta svolgendo l’anno di prova in qualità di supplente non potrà quest’anno presentare domanda di trasferimento.

SI SEGNALA SUL SITO DE LA TECNICA DELLA SCUOLA IL VIDEO SULLE NOVITA’ DEL CCNI (CLICCA QUI).

A febbraio il Ministero emanerà la O.M. che fisserà la data di presentazione delle domande.

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