Una docente di scuola infanzia immessa in ruolo nella scuola statale chiede se il servizio prestato presso scuole materne comunali, successivamente divenute paritarie sia riconoscibile ai fini della carriera e valutabile della mobilità .
La risposta è positiva deve essere riconosciuto sia nella carriera (art. 485 del D.lg 16.4.1994 n. 297) sia valutato nella domanda di mobilitá come preruolo (PREMESSA alle note ALLEGATO 2 TABELLE VALUTAZIONE DEI TITOLI ultimo capoverso CCNI Mobilità 10.3.2026)
1. RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA CARRIERA
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370(clicca qui), il servizio prestato nelle scuole materne, sia statali sia comunali, è riconoscibile ai fini della carriera, purché svolto con qualifica non inferiore a “buono”.
Tale disposizione continua a trovare applicazione anche dopo l’entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62 (legge sulla parità scolastica), che ha ricondotto molte scuole comunali nel sistema delle scuole paritarie.
Sul punto, il Ministero dell’Istruzione (nota prot. n. 15830 del 20 ottobre 2009) in risposta USP Bo nota prot. n. 1046 del 6.2.2009 (clicca qui) e successivamente il Ministero dell’Economia e delle Finanze (nota prot. n. 0069064 del 4 agosto 2010)(clicca qui) hanno confermato che il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia comunali, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, anche dopo il riconoscimento della parità, continua ad essere valutabile ai fini della ricostruzione di carriera secondo la disciplina del D.L. n. 370/1970. Ne consegue che la trasformazione delle scuole comunali in scuole paritarie non incide sulla riconoscibilità del servizio ai fini della carriera, che resta pienamente valutabile.
2.VALUTAZIONE AI FINI DELLA MOBILITA’
il MIM a pag. 93 del CCNI MOBIITA’ 2025/28 nella PREMESSA prima delle NOTE ha recepito la valutazione ai fini della mobilità.
infatti recita ultimo capoverso:
“IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON E’ VALUTABILE in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
E’ FATTO SALVO il riconoscimento del servizio prestato:
a)fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;
b)nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;
c) nelle scuole secondarie pareggiate(art. 360 T.U.)”
Pertanto è valutabile ANCHE NELLE GRADUATORIA INTERNA COME PRERUOLO


